CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 31957/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6396-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1593/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/09/2021 R.G.N. 481/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ospedaliera Forlanini – Compenso di dirigente U.O.C. -Ultrapetizione. R.G.N.6396/2022 Cron. Rep. Ud05/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale della medesima città, condannava l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di euro 73.637,22 oltre interessi legali, a titolo di differenze retributive maturate dal 4.12.2008 al 30.3.2012 quale direttore U.O.C. Direzione SanitariaPresidio Forlanini. 2. La Corte di Appello rigettava, invece, ogni domanda di compenso relativa al periodo dal 1.4.2012 al 31.5.2013, sia quella relativ a allo svolgimento delle funzioni di Direttore sanitario aziendale che quelle inerente all’espletamento dei compiti propri del direttore della U.O.C. Direzione sanitaria del presidio Forlanini. 3. Quanto all’incarico di direttore sanitario, svolto ad interimdal 4.4.2012 al 31.5.2013, il giudice di appello, premesso che nella specie non veniva in rilievo un rapporto di lavoro subordinato, bensì autonomo, cui pertanto non si applica il principio della retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost. posto dalla parte ricorrente a fondamento delle proprie pretese, rigettava ogni domanda di compenso ad esso inerente, in ragione della mancata stipula fra le parti in causa di qualsivoglia contratto inerente adetto incarico. 3.1. In relazione al sopraindicato periodo dal 4.4.2012 al 31.5.2013, rigettava, altresì , le domande proposte per l’ottenimento del compenso per l’incarico di direttore U.O.C. presidio Forlanini, in quantodetto presidio era stato inglobato , nelle more, nell’ospedale [OSCURATO:PERSONA] . Al riguardo la Corte territoriale rimarcava essere l’incarico di direttore sanitario aziendale comprensivo anche di quello di direzione sanitaria del Forlanini. 4. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi. 5. Resiste con controricorso A.O. [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore generale. 6. Entrambe le parti depositano memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione è denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 52, commi 4 e5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il mezzo è volto a censurare il mancato riconoscimento, per il periodo dal 1.4.2012 al 31.5.2013, del compenso richiesto per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario aziendale. Premessa l’inapplicabilità al lavoro autonomo dell’art. 36 Cost., la ricorrente insiste sull’applicazione di detto parametro nel caso in esame, assumendo di averlo invocato in quanto il rapporto si era svolto ed aveva assunto la natura del lavoro subordinato, diversamente da quanto accade nella normalità delle ipotesi. [OSCURATO:PERSONA] che, nella specie , poiché i contratti collettivi del settore di appartenenza non prevedono una retribuzione per lo svolgimento di fatto, da parte del dirigente medico legato all’azienda da rapporto di impiego, dei compiti di Direttore di Azienda sanitaria, è necessario parametrare la retribuzione del lavoratore subordinato allo svolgimento di analoghi compiti e funzioni, utilizzando , in via equitativa , parametri desumibili aliunde ed anche l’art. 36 Cost. Nello specifico si insiste perché il compenso venga equiparato a quello percepito dal Direttore sanitario. 1.1. Il mezzo è inammissibile, per una pluralità di ragioni. Occorre innanzi tutto dar conto delle ragioni di rigetto della domanda da parte della Corte territoriale che sul punto così si motiva: “(…) l’[OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza per aver il Tribunale ritenuto dovuto alla ricorrente il trattamento economico previsto per la funzione di [OSCURATO:PERSONA] dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.5.2013, senza considerare che l’incarico di direttore sanitario è un incarico di natura libero professionale disciplinato dalle norme di cui agli artt. 2222 et ss. c.c., le quali rimettono alle parti il compito di stabilire contrattualmente compiti, funzioni, obiettivi e corrispettivo dell’incarico ricevuto, mentre nel caso di specie nessun contratto era stato stipulato tra le parti.(…) Ebbene, nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla difesa dell’Azienda ospedaliera, nessun contratto è stato stipulato dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]”. In sintesi, dallo stralcio della motivazione della sentenza impugnata emerge la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, quale rapporto di lavoro autonomo, laddove il primo mezzo ne assume la natura subordinata , non confrontandosi affatto con la motivazione del giudice territoriale, tanto sul presupposto che la Corte di appello abbia mal interpretato la domanda proposta nell’originario ricorso ex art. 414 c.p.c., pronunziando, quindi, su una domanda diversa da quella formulata. Come innanzi esposto, la ricorrente assume che ella ha fatto valere il diritto del lavoratore dipendente ad ottenere una maggiore retribuzione per essere stata assegnato ad un incarico, normalmente svolto a seguito di stipula di contratto di lavoro autonomo, nello specifico, tuttavia, espletato in forma subordinata e non adeguatamente compensato con conseguente violazione anche del parametro costituzionale cit. La censura, come anticipato, è però inammissibile sia perché non rispetta il principio di specificità, con conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., non essendo riportato, nemmeno in stralcioo in sintesi, il contenuto dell’originaria domanda , sia perché difetta ogni denunzia dell’error in procedendo in cui il giudice di appello sarebbe incorso, sia, infine, perché non è lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c., né eccepita la nullità della sentenza. 2. Con il secondo motivo è censurato l’error in procedendo per ultrapetizione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. La parte ricorrente in cassazione assume che la pronunzia qui impugnata ha valicato i limiti della domanda di riformacontenuti nell’atto di appello. Sostiene che l’A.O. [OSCURATO:PERSONA] nel proposto gravame chiedeva, di “riformare per l’effetto la sentenza di primo grado nel senso di riconoscere la sola retribuzione afferente all’incarico di direttore di U.O.C. per il periodo oggetto di richiesta giudiziale, essendo l’incarico di Direttore sanitario aziendale sprovvisto del relativo titolo; in via subordinata, di riformare la sentenza impugnata nel senso di limitare la condanna dell’appellante alla retribuzione – per il periodo aprile 2012-maggio 2013 – maggiore fra le due e, pertanto, a quella di Direttore sanitario aziendale, rideterminandone l’importo dovuto in € 109.527,18; ridurre in ogni caso la condanna dell’Azienda al predetto importo di € 109.527,18”. Evidenzia, quindi, la presenza di un vizio di ultrapetizione, avendo la Corte di Appello di Roma pronunziato oltre i limiti della domanda di riforma della sentenza di primo grado, condannando l’A.O. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei soli compensi di € 73.637,22 in relazione allo svolgimento di incarico di Direttore della U.O.C. direzione sanitaria [OSCURATO:PERSONA] per il più breve periodo dal 4.12.2008 al 30.3.2012 rispetto a quello della domanda giudiziale. 2.1. Ebbene, la seconda doglianza, a differenza della prima, è rispettosa del principio di specificità sub specie di autosufficienza, nellarilettura che dello stesso è stata dat a alla luce dei principi affermati dalla Corte Edu (sentenza Succi contro Italia del 28.10.2021) dallapiù recente giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite di questa Corte ( cfr . Sez. U. n. 8950/2022) hanno infatti avuto modo di puntualizzare che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario del requisito di specificità dei motivi, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., va comunque rispettato, sebbene non debba essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. Sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite si è ulteriormente chiarito che il principio di autosufficienza è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, sicché esso è osservato ogni volta chel'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (cosi Cass. n. 12481/2022). Nel caso di specie, parte ricorrente ha senza dubbio rispettato detti oneri, avendo provveduto alla trascrizione delle conclusioni dell’atto di appello. Tanto premesso, è evidente il vizio di ultrapetizione in cui è incorsa la sentenza impugnata in quanto , come detto, le conclusioni rassegnate nell’atto di gravame sono di “ riformare per l’effetto la sentenza di primo grado nel senso di riconoscere la sola retribuzione afferente all’incarico di direttore di U.O.C. per il periodo oggetto di richiesta giudiziale”. Ebbene, quanto all’incarico di direttore di U.O.C., come ricordato ne “Fatti di causa” ai punti 1, 2 e 3, il periodo oggetto di domanda giudiziale, quale emergente dalla sentenza, è quello complessivo dal 4.12.2008 al 31.5.2013, laddove la sentenza impugnata ha pronunziato oltre i confini della richiesta di riforma, limitando il riconoscimento della pretesa all’arco temporale [OSCURATO:DATA_NASCITA]/30.3.2012. La censura va quindi accolta e la sentenza cassata in parte qua, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, essendo necessari accertamenti di fatto relativi all’effettiva misura del compenso dovuto per la causale sopra indicata. 3. Con la terza censura è lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 329, comma 2, c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Nella doglianza la [OSCURATO:PERSONA] rappresenta di aver e diritto alla percezione del compenso di direttore di struttura complessa anche per il periodo dal 1.4.2012 al 30.5.2013, rimarcando di aver specificamente allegato, anche in relazione a detto periodo, lo svolgimento dell’incarico di direttore sanitario U.O.C., peraltro non contestato dalla parte datoriale, con la conseguenza che la mancata condanna al pagamento in relazione a detto lasso temporale costituisce violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. e del giudicato maturato su detto accertamento di fatto. 3.1. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo. 4. Conclusivamente, la Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13. La Corte accoglie il secondo motivo, inammissibile il primo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata