CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 23353/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 7774/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Via le XXI Aprile n. 34,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e dife nde , con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale successore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ex art. 111 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma , Via C. Ferrero di Cambiano n. 82 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l o rappresenta e dife nde, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al contro ricorso, domicilio digitale ; [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - N. 7774/22R.G. avverso la sentenza n. 35/2022 del la Corte d ’ appello di Milano , depositata i n data 11.1.2022; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 15.5.2024dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] La EOS-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione all ’ esecuzione mobiliare (N. 16578/2012 R.G.E.) intrapresa in suo danno da [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di decreto ingiuntivo n. 38541/2011, emesso dal Tribunale di Milano, per l’importo di € 58.000,00 oltre accessori, in favore della estinta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per canoni di locazione non pagati; il relativo credito era stato ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. dalle socie della società estinta - [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. - in data 13.11.2012. L’esecutata dedusse l’inesistenza del titolo esecutivo, in quanto l’originaria pretesa creditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata cancellata dal R.I. prima della emissione del decreto ingiuntivo, la cuirichiesta di notifica era stata quindi operata da procuratori privi di ogni potere al riguardo, stante la correlativa estinzione del mandato. Il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza del 22.1.2022. Nel rigettare il gravame della EOS, il giudice d’appello rilevò che ogni questione sulla validità del titolo esecutivo era da considerarsi inammissibile nel giudizio di opposizione all’esecuzione, giacché avrebbe dovuto proporsi in sede di cognizione (ove, peraltro, l’opposizione tardiva proposta dalla stessa EOS era stata dichiarata inammissibile, con sentenza passata in giudicato, a seguito di Cass. n. 7917/2020), così come ogni contestazione circa la effettiva titolarità del credito in capo alla stessa [OSCURATO:PERSONA] all’atto dell’ingiunzione. Da tanto N. 7774/22R.G. discendeva, dunque, che la titolarità del credito in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. al momento dell’avvio della procedura esecutiva, così come lo stesso suo diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di essa opponente, erano ormai incontestabili. Avverso detta sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. in liq. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], successore ed avente causa della estinta [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con il primo motivo si lamenta la v iolazione art. 112 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la Corte d’appello pronunciato in ordine alla eccepita carenza di legittimazione attiva di Coger i ad agire in executivisnei confronti di essa ricorrente. 1.2 -Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisiv o per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., laddove la Corte d’appello non ha debitamente considerato che il dictum formale della definitiva declaratoria di inammissibilità dell’opposizione tardiva avverso il d.i. n. 38541/2011 era stato travolto da due sentenze successive (Trib. penale di Bologna n. 3820/2021 e Corte d’appello di Milano n. 3760/2021), passate in giudicato, cheavevano statuito che [OSCURATO:PERSONA], al momento della richiesta del d.i. suddetto, non vantava alcun credito verso EOS. In proposito, deduce la ricorrente, il giudice d’appello ha violato il principio del giudicato, non ha N. 7774/22R.G. pronunciato sulla relativa eccezione e ha completamente omesso l’esame dell’esistenza del giudicato stesso. 1.3 - Infine, col terzo motivo, si lamenta la v iolazione dell ’ art. 112 c.p.c. e dell’art. 2489 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per non aver la Corte d’appello considerato la propria eccezione circa la carenza di legittimazione della liquidatrice Tuffanellinel conferimento del mandato ad litem nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA], che alla data del bilancio finale di liquidazione, approvato il 12.2.2020, risultava aver perso l’intero capitale sociale e completato le attività di liquidazione, null’altro essendovi da compiere. 2.1 - Preliminarmente, va disattesa l ’ eccezione di inammissibilità del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] (cessionario del credito per cui è processo) , sollevata dalla ricorrente in memoria, ove si invoca il principio affermato da Cass.n. 25423/2019, secondo cui “Nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare neldiritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa”.Sostiene dunque la ricorrente che, poiché la cessionedel credito è intervenuta il 30.11.2019 e la [OSCURATO:SOCIETA] s’è costituita in appello il 13.2.2020, il cessionario avrebbe perduto la facoltà di difendersi con il controricorso, nel giudizio di legittimità avviato contro il suo dante causa. L’assunto è infondato. Il principio prima riportato non attiene alla pretesa consumazione in sé del potere del successore a titolo particolare nel diritto N. 7774/22R.G. controverso di difendersi nel giudizio tout court, in ragione del contegno processuale tenuto dalla parte originaria, ma proprio al giudizio di legittimità: in altre parole, si afferma - assai più semplicemente , rispetto a quanto opinato dalla EOS- che, ferma l ’ irrilevanza, in sé, della successione a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111, comma 1, c.p.c., il terzo estraneo alle precedenti fasi del giudizio e che sia subentrato nel diritto controverso può difendersi con controricorso, nel giudizio di legittimità avviato contro il proprio dante causa, solo se quest ’ ultimo non l ’ abbia fatto a sua volta. Il che, nella specie, è da escludere, posto che la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese in questa sede:donde l’infondatezza dell’eccezione. 3.1 -Ciò posto, il ricorso è gravemente deficitario sotto il profilo espositivo ed è dunque inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 , c.p.c. , nel testo applicabile ratione temporis. Infatti, dalla letturadel ricorso, può a stento desumersi che la EOS s ’ è opposta all’esecuzione (ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c. ) ; risultano però caren ti elementi essenziali, quali le domande proposte con l’originario ricorso dinanzi al g.e. e le modalità di presentazione, anche in relazione alla data e allo stesso oggetto dell’opposizione. Più in dettaglio, l’esposizione del fatto è dapprima affidata - inammissibilmente -alla pressoché integrale riproduzione della sentenza impugnata (comprensiva delle ragioni della decisione)e, poi , ad una minuziosa ricostruzione di vicende fattuali inerenti anche alle vicende societarie della originaria creditrice [OSCURATO:PERSONA] d ai rapporti tra questa e i successivi aventi causa nella titolarità del credito azionato , nonché alle vicende dei giudizi (anche penali) collaterali a N. 7774/22R.G. quello che occupa, fino alla formazione dei pretesi giudicati formatisi in antitesi a quello circa la inammissibilità della propria opposizione tardiva a d.i., a seguito di Cass. n. 7917/2020.Tutto ciò è co rredato da un laconico cenno (appena due righe) al pignoramento mobiliare av viato dalla [OSCURATO:SOCIETA], in assenza del benché minimo riferimento alle vicende dell’opposizione all’esecuzione che occupa: né al contenuto del l ’ atto introduttivo d ella fase sommaria, né a quello della fase introduttiva del merito (il che rileva ai fini del la verificabilità del rispetto del principio di immutabilità dei motivi di opposizione -v. Cass. n. 17441/2019), né alle difese ivi spiegate dalla pignorante, né alla decisione di primo grado, né tampoco a quella d’appello, fatto salvo quanto desumibile dalla trascrizione di quest’ultima. 3.2- Ora, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità - che, in tesi, affligg ono la decisione impugnata - scegliendol i dal novero di quelli elencati dall ’ art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. In proposito, nel richiamare al riguardo, per brevità, la motivazione di Cass. n. 15445/2023, che il Collegio condivide, può osservarsi che ancora assai di recente, con riguardo al testo previgente della citata disposizione processuale (che è qui applicabile), è stato anche affermato che “Il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. -secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa -non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere N. 7774/22R.G. dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata” (Cass. n. 1352/2024). 3.3- Così inquadrate le più significative pronunce sul tema in discorso - anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c. Italia), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022) -ritiene la Corte che la ricorrente sia evidentemente incors a in una inadeguata esposizione tale da rendere il ricorso inservibile al suo scopo di introdurre validamente il giudizio di legittimità, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra) che rende di fatto impossibile la completa comprensione delle censure, anche in relazione all’esercizio dei poteri officiosi di questa stessa Corte. Da qui, dunque, l’inammissibilità del ricorso stesso. 4.1- Davvero soltanto ad abundantiam , poi, rileva la Corte che il ricorso non avrebbe potuto trovare in ogni caso accoglimento , stando a quanto evincibile dagli atti legittimamente consultabili da questa stessa Corte. N. 7774/22R.G. Le censure di cui al primo e al secondo motivo, infatti, sarebbero vieppiù inammissibili per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (su cui si veda ancora in generale, anche per richiami, la citata Cass. n. 15445/2023). Infatti, quanto al primo motivo, è del tutto evidente che la ricorrente non ha colto la ratio decidendi dell ’ impugnata sentenza , perché la questione della legittimazione (e della titolarità del credito) di [OSCURATO:SOCIETA] è stata evidentemente affrontata e decisa dalla Corte d’appello, seppur rilevandosi che il suo esame era precluso dall’intervenuto giudicato sull’inammissibilità della opposizione ex art.650 c.p.c.e, dunque, dalla dirimente considerazione che ogni contestazione, al riguardo, avrebbe dovuto sollevarsi nel giudizio di cognizione. Il secondo motivo sarebbe poi inammissibile , anzitutto perché non risulta sufficientemente indicato il contenuto dei pretesi giudicati, successivi e in contrasto con la definitiva declaratoria di inammissibilità dell ’ opposizione tardiva, ut supra; in secondo luogo, perché le sentenze indicatenon possono di per sé integrareres iudicatae in senso tecnico, trattandosi di statuizioni res e tra parti diverseri spetto a quelle qui contendenti , dunque al di fuori dell o stess o perimetro soggettivosancit o dall ’ art. 2909 c.c . (non senza dire che la sentenza del Tribunale penaledi Bologna reca, addirittura, l’ assoluzione de gli imputat i ) . Il terzo motivo, infine, risulterebbeinfondato, perché l’approvazione del bilancio finale di liquidazione non determina ex sel’estinzione della società, che avviene solo con la cancellazione dal R.I. 5.1- Il ricorso è dunque inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. N. 7774/22R.G. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto