CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 23899/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.sez.dist. di Salerno n. 2311/2022depositata il 04/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campaniarigettava l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] (SILPAC) avverso lasentenza di primo grado che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso dellacontribuente avverso gli avvisi di accertamento TARI per le annualità 2014e 2015 notificatile dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad unimmobile ubicato nel territorio dell’ente.2. In particolare, la CTR rigettava l'appello dichiarandolo infondato sulNumero registro generale 24360/2022Numero sezionale 5558/2026Numero di raccolta generale 23899/2026Data pubblicazione 22/07/2026presupposto che era risultato decisivo: a) "…il rilievo dell'esistenza dellacontestata assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani come da deliberacomunale 11. 8 / 13 e regolamento vigente dall'01.01.15 già valorizzatidalla CT.P. ...., e una chiara carenza di prova ad opera della [OSCURATO:SOCIETA] circal'entità di rifiuti prodotti.” e poi: b) "...pedissequa inadeguatezzaprobatoria .... in ordine alla dedotta pertinenzialità delle aree oggettodell'imposizione tributaria in discorso”.3. Avverso siffatta pronuncia propone ricorso in cassazione la SILPAC,affidandosi a due motivi di censura.4. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente si duole dell’errata applicazionedella legge (art.360 primo comma n.3 c.p.c.), in particolare della Legge147 /2013, art. 1, D.lgs. 22/97, D.lgs. 152/2006, D.lgs. 507 /93, art. 60,162 e 70 nonché dell’omessa disapplicazione del regolamento comunale diassimilazione e della delibera di istituzione della IUC-TARI, sostenendo cheil giudice di appello avesse errato nel ritenere che tale regolamentoassimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, approvatocon delibera consiliare n.8/2013, fosse legittimo, anziché concludere per lasua illegittimità per carenza del requisito quantitativo, con conseguentesua disapplicazione ed esclusione dalla superficie tassabile di quella partedell’immobile della contribuente in cui, per struttura e destinazione, siformano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. E’ opinione consolidata di questa Corte, che qualora con il ricorsoper cassazione si deducano vizi relativi a regolamenti comunali, ènecessario - in virtù del principio di autosufficienza - che le disposizionirilevanti siano trascritte o allegate, in quanto per le norme giuridiche diNumero registro generale 24360/2022Numero sezionale 5558/2026Numero di raccolta generale 23899/2026Data pubblicazione 22/07/2026rango secondario non opera il principio "iura novit curia". (cfr.Cass.n.7715/2022, Cass.n.19360/2018). Oltre a ciò, è altrettantoconsolidato l’indirizzo di questa Corte secondo cui ogni motivo deveindicare l’atto o il documento su cui si fonda, con riferimenti topografici(pagine, paragrafi, righe) e specifica indicazione della fase processuale incui l’atto è stato prodotto (cfr. Cass.12481/2022). In linea con taleimpostazione si è quindi affermato che l'adempimento dell'obbligo dispecifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento delricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., previsto a penad'inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino daun'elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tal fine sufficiente lapresenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass.n.23452/2017).1.3. In ragione di quanto sin qui esposto, risulta, quindi, evidente che ilmotivo, così come concretamente formulato, difetta di specificità, essendoil ricorso privo della trascrizione o allegazione delle disposizioni delregolamento comunale per il quale la parte ricorrente lamenta la mancatadisapplicazione in ragione della sua pretesa illegittimità per mancanza deicriteri quantitativi di assimilazione, facendo, tra l’altro riferimento, ad unindice di allegati neppure richiamati nell’atto introduttivo. In tal modo,resta precluso al Giudice di legittimità di comprendere, dalla sola letturadel ricorso della SILPAC, la critica rivolta con siffatto motivo alla pronunciadella CTR per poterne poi valutale l’eventuale fondatezza in ordine allalamentata mancata disapplicazione di siffatto regolamento2. Con il secondo motivo, da intendersi -in difetto di specificiriferimenti normativi in tal senso nella formulazione dello stesso- comevizio di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. in relazione all’art.360 primocomma n.4 c.p.c., come del resto chiarito dalla stessa ricorrente nellamemoria ex art.380 bis c.p.c., la contribuente lamenta, per l’appunto,l’omessa pronuncia da parte della CTR sull’eccezione -che assumeformulata nella memoria ritualmente depositata- di inottemperanza, daNumero registro generale 24360/2022Numero sezionale 5558/2026Numero di raccolta generale 23899/2026Data pubblicazione 22/07/2026parte del giudice di prime cure, al dettato dell’art.147/2013 , art.1 commidal 693 al 701 che disciplina la modalità di verifica e controllo delledenunce ritenute dall’Ufficio infedeli, errate e/o incomplete.2.1. Anche tale motivo è inammissibile.2.2. La ricorrente, onde assolvere all'onere di cui all’art. 366 primocomma n. 6) c.p.c., avrebbe dovuto riportare in modo specifico i passaggidella memoria che assume ritualmente depositata onde consentire aquesta Corte la necessaria verifica preliminare di ammissibilità del motivo,tenuto conto, tra l’altro, della veste di appellante della contribuente. Nonpuò venire in soccorso alla parte ricorrente la qualificazione giuridica delvizio di legittimità come "error in judicando de jure procedendi" -inrelazione al quale la Corte è anche "giudice del fatto", potendo accederedirettamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito-,dovendo distinguersi, anche nell'ambito del vizio di legittimità attinentel'attività processuale ex art. 360co l n. 4) c.p.c., la fase di ammissibilità daquella -cronologicamente successiva- relativa alla fondatezza dellacensura: ed infatti, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando siadenunciato un vizio per "errores in procedendo" è anche giudice del fattoed ha il "potere-dovere" di esaminare direttamente gli atti di causa,tuttavia, per il sorgere di tale "potere-dovere" è necessario -non essendo ilpredetto vizio rilevabile "ex officio"- che la parte ricorrente indichipuntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fattoprocessuale" di cui richiede il riesame e, quindi, è indispensabile che ilcorrispondente motivo presenti tutti i requisiti di ammissibilità e contenga,per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e iriferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr.Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3,Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16245 del03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id. Sez. 1,Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 21621 delNumero registro generale 24360/2022Numero sezionale 5558/2026Numero di raccolta generale 23899/2026Data pubblicazione 22/07/202616/10/2007; id. Sez,. L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010; id. Sez. L,Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del10/01/2012; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012; id. Sez. U,Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014).2.3. Oltre a ciò, come già evidenziato trattando del primo motivo, laricorrente ha omesso, in violazione del principio di autosufficienza delricorso, di indicare i riferimenti topografici (pagine , paragrafi, righe) dellamemoria in cui assume di aver dedotto l’eccezione che sostiene nonesaminata nonché di precisare la fase processuale in cui tale memoria èstata depositata. Il che depone inevitabilmente per l’inammissibilità anchedi tale motivo.3. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, acarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.410,00per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spesegenerali e agli accessori di legge, se dovuti.Visto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a caricodella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Numero registro generale 24360/2022Numero sezionale 5558/2026Numero di raccolta generale 23899/2026Data pubblicazione 22/07/2026Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 10/7/2026.[OSCURATO:PERSONA]