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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12660/2026

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domiciliato presso gli indirizzi pec diciascuno;– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Riccardo E. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso l’indirizzo digitale di quest’ultimo;- controricorrente-avverso l’ordinanza del 13-[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nellacausa R.G. 6947/2022, comunicata dalla cancelleria il 19/8/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestol’accoglimento del regolamento di competenza.Numero registro generale 19847/2025Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 12660/2026Data pubblicazione 05/05/2026Rilevato che:1.

Il Comune di Marcianise propose opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 1695/2022, emesso e pubblicato il 09/05/22, con il quale ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli aveva ingiunto il pagamento, in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 3.451.636,13 a titolo dionorari professionali in relazione ad un procedimento arbitrale nel qualequesti lo aveva difeso, sollevando preliminarmente l’eccezione diincompetenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con conseguentenullità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo opposto, e chiedendo, in viasubordinata, la determinazione del compenso in via pattizia el’inapplicabilità delle tariffe invocate, con infondatezza della domanda inrelazione al quantum.

L’opponente sostenne, in particolare, che ilTribunale adito non fosse territorialmente competente, non essendoapplicabile alla specie il foro previsto dall’art. 637 c.p.c.; che fosseinesistente il titolo fatto valere, nulla la convenzione alla data delconferimento dell’incarico e inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo;che mancasse l’impegno di spesa e la copertura finanziaria ai sensidell’art. 191 TUEL e che fosse insussistente la responsabilità dell’entecomunale.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] eccepì l’infondatezza di tutti gliavversi motivi di opposizione.Con ordinanza del 19/8/2025, il Tribunale adito dichiarò la propriaincompetenza in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dandotermine alle parti, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., per la riassunzione, revocò ildecreto ingiuntivo opposto e condannò la parte opposta alle spese di lite.Per quanto qui rileva, il giudice di merito ritenne che non fosse applicabilealla specie, il foro speciale stabilito dall’art. 637, terzo comma, c.p.c.,ossia quello dell’ufficio giudiziario presso il Consiglio dell’ordine al quale ilprofessionista era iscritto o esercitava la sua attività, in quanto l’attivitàdello stesso si era svolta nell’ambito di una procedura arbitrale e non in unNumero registro generale 19847/2025Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 12660/2026Data pubblicazione 05/05/2026procedimento giudiziario, e che la competenza territoriale spettasse alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente nullità deldecreto ingiuntivo opposto.2.

Avverso la suddetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso perregolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., sulla base di ununico motivo.Il Comune di Marcianise resiste con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale e nei rispettivi termini, il ProcuratoreGenerale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento delregolamento di competenza.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 637,terzo comma, c.p.c., per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso la propriaincompetenza per territorio, ritenendo inapplicabile sia l’art. 637, terzocomma, c.p.c., in quanto il professionista aveva svolto la sua attivitàprofessionale nell’ambito di un arbitrato che non obbligava le parti adifendersi mediante un avvocato, sia l’art. 20 c.p.c., in quanto il foro diadempimento dell’obbligazione non era riconducibile al circondario delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] (domicilio del creditore), data la natura illiquidadell’obbligazione dedotta in giudizio; e sostenendo, perciò, l’applicabilitàdegli artt. 19 c.p.c. e 1182, quarto comma, c.c., in virtù dei quali eracompetente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente ha, sul punto, obiettato che il Tribunale aveva tratto il giudiziodi inapplicabilità dell’art. 637, terzo comma, c.p.c., dai principi espressi daCass., n. 567/2022 e da Cass., n. 7674/2019 afferenti a fattispecietutt’affatto diverse; che, nella specie, l’attività professionale era statasvolta nell’ambito di un processo arbitrale del tutto equiparabile a quellostatuale; che la difesa nei procedimenti per arbitrato rituale era tra quelleriservate in esclusiva all’avvocato ex art. 2, comma 5, della legge n. 247Numero registro generale 19847/2025Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 12660/2026Data pubblicazione 05/05/2026del 2012; che i criteri di determinazione dei compensi contemplavanoanche l’attività professionale svolta davanti agli arbitri, come quelladavanti ai giudici dello Stato (art. 10, comma 2, d.m. n. 55/2014) e chel’arbitrato rituale non ha carattere negoziale, come ormai affermato dallagiurisprudenza.1.1.

Il ricorso è fondato.Vanno, innanzitutto, respinte le eccezioni di inammissibilità, per difetto dispecificità, sollevate dal controricorrente, atteso che, secondo il piùrecente orientamento nomofilattico, il requisito dell’autosufficienza,corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato inmaniera elastica (Cass. 11325/2023), in conformità all'evoluzione dellagiurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell'art.366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – ealla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(Succi e altri c.

Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cuiall'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio diproporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incideresulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. 12481/2022).Nella specie, il ricorrente ha articolato i motivi in modo chiaro edesaustivo, facendo riferimento all’ordinanza impugnata e specificando leragioni della sua dedotta erroneità.Venendo al merito, va innanzitutto premesso che la sentenza con cui ilgiudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propriaincompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudiceincompetente, cui segue automaticamente la caducazione del decretomedesimo, è impugnabile unicamente con il regolamento necessario dicompetenza di cui all’art. 42 c.p.c. (Cass., Sez. 3, 21/7/2021, n. 20839),come accaduto nella specie.Orbene, l’art. 637, terzo comma, c.p.c., stabilisce che «gli avvocati o inotai possono altresì proporre domanda di ingiunzione contro i propriNumero registro generale 19847/2025Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 12660/2026Data pubblicazione 05/05/2026clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consigliodell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal qualedipendono».Tale disposizione risponde alla ratio di agevolare l'avvocato perconsentirgli di concentrare le cause, nei confronti dei propri clienti, nelluogo in cui ha stabilito l'organizzazione della propria attivitàprofessionale, cioè la sede principale dei propri affari ed interessi (Cass.,Sez. 2, 20/7/2010, n. 17049; Cass., Sez. 6-3, 11/1/2022, n. 567) ed èstata interpretata da questa Corte nel senso che il Consiglio dell’ordine, inrelazione al quale si determina il giudice competente, va identificato inquello al quale il legale è iscritto "attualmente", cioè con riferimento almomento della proposizione del ricorso", a nulla rilevando che, al tempodella richiesta in via stragiudiziale di pagamento della parcella, ilmedesimo avesse la sede principale dei suoi affari e interessi in altro luogoe fosse iscritto ad altro consiglio dell'ordine (v.

Cass., Sez. 6-2,23/03/2015, n. 5810; Cass., Sez. 2, 20/07/2010, n. 17049).Il carattere speciale del foro in esame – che attribuisce all'avvocato lapossibilità di sceglierlo in via alternativa con quelli di cui agli artt. 18, 19 e20 c.p.c. e che è stato considerato legittimo dalla Corte costituzionale inragione degli interessi pubblici o collettivi sottesi alla qualità diprofessionista legale dell’avvocato, tali da escludere la sua natura diingiustificato privilegio (Corte Cost.

Sentenza n. 137 del 12/6/1973) – neimpone un’applicazione limitata alle sole situazioni descritte nelladisposizione, secondo un criterio di stretta interpretazione.Ciò significa che, stante la ratio della norma, che ha, peraltro, giustificatoil superamento del sospetto di illegittimità costituzionale per contrasto congli artt. 3 e 24 Cost., all'esito del vaglio compiuto dalla Cortecostituzionale con le sentenze n. 137 del 1975 e n. 50 del 2010, unasiffatta scelta intanto è possibile in quanto la domanda di ingiunzione siaproposta per il credito all'onorario che l'avvocato vanti in conseguenzaNumero registro generale 19847/2025Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 12660/2026Data pubblicazione 05/05/2026delle prestazioni professionali direttamente rese al soggetto che, nellaqualità di "cliente", abbia rappresentato e difeso in giudizio (Cass., Sez. 2,19/3/2019, n. 7674) e, dunque, in quanto il credito azionato col decretoingiuntivo sia collegato con l'attività professionale prestata nell'ambito diun rapporto di patrocinio (Cass., Sez. 6-3, 11/1/2022, n. 567).Tale principio non esclude, però, che il foro speciale di cui all’art. 637,terzo comma, c.p.c., possa riguardare fattispecie, come quella in esame,in cui il compenso abbia riguardato l’attività defensionale svoltanell’ambito di un arbitrato rituale.L’istituto dell’arbitrato rituale, com’è noto, ha subito negli ultimi anni, sullaspinta della sentenza n. 376 del 2001 della Corte costituzionale, una lungaevoluzione che ha reso la decisione arbitrale sempre più parificata allapronuncia giurisdizionale (in questi termini le Sezioni Unite di questa Cortecon la sentenza n. 8776 del 2021 e, prima ancora, con la sentenza n.24153 del 2013), in ciò distinguendosi dalla soluzione adottata all’esito diun arbitrato irrituale, posto che, col primo, le parti vogliono ottenere lapronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre glieffetti di cui all’art. 325 c.p.c., mentre col secondo intendono affidareall’arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumentonegoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio diaccertamento riconducibile alla loro stessa volontà (Cass., Sez. 1,13/3/2024, n. 13884; Cass., Sez. 1, 7/8/2019, n. 21059; Cass., Sez. 1, n.7198 del 2019).Ne consegue che la competenza territoriale sancita dall’art. 637, terzocomma, c.p.c., deve trovare applicazione anche per le prestazioni chesiano state svolte dal professionista nell’ambito di un arbitrato rituale.Ha, pertanto, errato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a dichiarare la propriaincompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di santaMaria [OSCURATO:PERSONA], posto che il professionista ben poteva avvalersi delforo alternativo qui in discussione.Numero registro generale 19847/2025Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 12660/2026Data pubblicazione 05/05/20262.

Il ricorso pertanto è accolto, dovendosi dichiarare la competenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], davanti al quale la causa dovrà essere riassuntanei termini di legge, e che statuirà anche sulle spese del presenteregolamento.

P.Q.Mdichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Spese al merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domiciliato presso gli indirizzi pec diciascuno;– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Riccardo E. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatopresso l’indirizzo digitale di quest’ultimo;- controricorrente-avverso l’ordinanza del 13-[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nellacausa R.G. 6947/2022, comunicata dalla cancelleria il 19/8/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestol’accoglimento del regolamento di competenza.Numero registro generale 19847/2025Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 12660/2026Data pubblicazione 05/05/2026Rilevato che:1. Il Comune di Marcianise propose opposizione avverso il decretoingiuntivo n. 1695/2022, emesso e pubblicato il 09/05/22, con il quale ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli aveva ingiunto il pagamento, in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 3.451.636,13 a titolo dionorari professionali in relazione ad un procedimento arbitrale nel qualequesti lo aveva difeso, sollevando preliminarmente l’eccezione diincompetenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con conseguentenullità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo opposto, e chiedendo, in viasubordinata, la determinazione del compenso in via pattizia el’inapplicabilità delle tariffe invocate, con infondatezza della domanda inrelazione al quantum. L’opponente sostenne, in particolare, che ilTribunale adito non fosse territorialmente competente, non essendoapplicabile alla specie il foro previsto dall’art. 637 c.p.c.; che fosseinesistente il titolo fatto valere, nulla la convenzione alla data delconferimento dell’incarico e inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo;che mancasse l’impegno di spesa e la copertura finanziaria ai sensidell’art. 191 TUEL e che fosse insussistente la responsabilità dell’entecomunale.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] eccepì l’infondatezza di tutti gliavversi motivi di opposizione.Con ordinanza del 19/8/2025, il Tribunale adito dichiarò la propriaincompetenza in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dandotermine alle parti, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., per la riassunzione, revocò ildecreto ingiuntivo opposto e condannò la parte opposta alle spese di lite.Per quanto qui rileva, il giudice di merito ritenne che non fosse applicabilealla specie, il foro speciale stabilito dall’art. 637, terzo comma, c.p.c.,ossia quello dell’ufficio giudiziario presso il Consiglio dell’ordine al quale ilprofessionista era iscritto o esercitava la sua attività, in quanto l’attivitàdello stesso si era svolta nell’ambito di una procedura arbitrale e non in unNumero registro generale 19847/2025Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 12660/2026Data pubblicazione 05/05/2026procedimento giudiziario, e che la competenza territoriale spettasse alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente nullità deldecreto ingiuntivo opposto.2. Avverso la suddetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso perregolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., sulla base di ununico motivo.Il Comune di Marcianise resiste con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale e nei rispettivi termini, il ProcuratoreGenerale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento delregolamento di competenza.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 637,terzo comma, c.p.c., per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso la propriaincompetenza per territorio, ritenendo inapplicabile sia l’art. 637, terzocomma, c.p.c., in quanto il professionista aveva svolto la sua attivitàprofessionale nell’ambito di un arbitrato che non obbligava le parti adifendersi mediante un avvocato, sia l’art. 20 c.p.c., in quanto il foro diadempimento dell’obbligazione non era riconducibile al circondario delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] (domicilio del creditore), data la natura illiquidadell’obbligazione dedotta in giudizio; e sostenendo, perciò, l’applicabilitàdegli artt. 19 c.p.c. e 1182, quarto comma, c.c., in virtù dei quali eracompetente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente ha, sul punto, obiettato che il Tribunale aveva tratto il giudiziodi inapplicabilità dell’art. 637, terzo comma, c.p.c., dai principi espressi daCass., n. 567/2022 e da Cass., n. 7674/2019 afferenti a fattispecietutt’affatto diverse; che, nella specie, l’attività professionale era statasvolta nell’ambito di un processo arbitrale del tutto equiparabile a quellostatuale; che la difesa nei procedimenti per arbitrato rituale era tra quelleriservate in esclusiva all’avvocato ex art. 2, comma 5, della legge n. 247Numero registro generale 19847/2025Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 12660/2026Data pubblicazione 05/05/2026del 2012; che i criteri di determinazione dei compensi contemplavanoanche l’attività professionale svolta davanti agli arbitri, come quelladavanti ai giudici dello Stato (art. 10, comma 2, d.m. n. 55/2014) e chel’arbitrato rituale non ha carattere negoziale, come ormai affermato dallagiurisprudenza.1.1. Il ricorso è fondato.Vanno, innanzitutto, respinte le eccezioni di inammissibilità, per difetto dispecificità, sollevate dal controricorrente, atteso che, secondo il piùrecente orientamento nomofilattico, il requisito dell’autosufficienza,corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato inmaniera elastica (Cass. 11325/2023), in conformità all'evoluzione dellagiurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell'art.366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – ealla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cuiall'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio diproporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incideresulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. 12481/2022).Nella specie, il ricorrente ha articolato i motivi in modo chiaro edesaustivo, facendo riferimento all’ordinanza impugnata e specificando leragioni della sua dedotta erroneità.Venendo al merito, va innanzitutto premesso che la sentenza con cui ilgiudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propriaincompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudiceincompetente, cui segue automaticamente la caducazione del decretomedesimo, è impugnabile unicamente con il regolamento necessario dicompetenza di cui all’art. 42 c.p.c. (Cass., Sez. 3, 21/7/2021, n. 20839),come accaduto nella specie.Orbene, l’art. 637, terzo comma, c.p.c., stabilisce che «gli avvocati o inotai possono altresì proporre domanda di ingiunzione contro i propriNumero registro generale 19847/2025Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 12660/2026Data pubblicazione 05/05/2026clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consigliodell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal qualedipendono».Tale disposizione risponde alla ratio di agevolare l'avvocato perconsentirgli di concentrare le cause, nei confronti dei propri clienti, nelluogo in cui ha stabilito l'organizzazione della propria attivitàprofessionale, cioè la sede principale dei propri affari ed interessi (Cass.,Sez. 2, 20/7/2010, n. 17049; Cass., Sez. 6-3, 11/1/2022, n. 567) ed èstata interpretata da questa Corte nel senso che il Consiglio dell’ordine, inrelazione al quale si determina il giudice competente, va identificato inquello al quale il legale è iscritto "attualmente", cioè con riferimento almomento della proposizione del ricorso", a nulla rilevando che, al tempodella richiesta in via stragiudiziale di pagamento della parcella, ilmedesimo avesse la sede principale dei suoi affari e interessi in altro luogoe fosse iscritto ad altro consiglio dell'ordine (v. Cass., Sez. 6-2,23/03/2015, n. 5810; Cass., Sez. 2, 20/07/2010, n. 17049).Il carattere speciale del foro in esame – che attribuisce all'avvocato lapossibilità di sceglierlo in via alternativa con quelli di cui agli artt. 18, 19 e20 c.p.c. e che è stato considerato legittimo dalla Corte costituzionale inragione degli interessi pubblici o collettivi sottesi alla qualità diprofessionista legale dell’avvocato, tali da escludere la sua natura diingiustificato privilegio (Corte Cost. Sentenza n. 137 del 12/6/1973) – neimpone un’applicazione limitata alle sole situazioni descritte nelladisposizione, secondo un criterio di stretta interpretazione.Ciò significa che, stante la ratio della norma, che ha, peraltro, giustificatoil superamento del sospetto di illegittimità costituzionale per contrasto congli artt. 3 e 24 Cost., all'esito del vaglio compiuto dalla Cortecostituzionale con le sentenze n. 137 del 1975 e n. 50 del 2010, unasiffatta scelta intanto è possibile in quanto la domanda di ingiunzione siaproposta per il credito all'onorario che l'avvocato vanti in conseguenzaNumero registro generale 19847/2025Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 12660/2026Data pubblicazione 05/05/2026delle prestazioni professionali direttamente rese al soggetto che, nellaqualità di "cliente", abbia rappresentato e difeso in giudizio (Cass., Sez. 2,19/3/2019, n. 7674) e, dunque, in quanto il credito azionato col decretoingiuntivo sia collegato con l'attività professionale prestata nell'ambito diun rapporto di patrocinio (Cass., Sez. 6-3, 11/1/2022, n. 567).Tale principio non esclude, però, che il foro speciale di cui all’art. 637,terzo comma, c.p.c., possa riguardare fattispecie, come quella in esame,in cui il compenso abbia riguardato l’attività defensionale svoltanell’ambito di un arbitrato rituale.L’istituto dell’arbitrato rituale, com’è noto, ha subito negli ultimi anni, sullaspinta della sentenza n. 376 del 2001 della Corte costituzionale, una lungaevoluzione che ha reso la decisione arbitrale sempre più parificata allapronuncia giurisdizionale (in questi termini le Sezioni Unite di questa Cortecon la sentenza n. 8776 del 2021 e, prima ancora, con la sentenza n.24153 del 2013), in ciò distinguendosi dalla soluzione adottata all’esito diun arbitrato irrituale, posto che, col primo, le parti vogliono ottenere lapronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre glieffetti di cui all’art. 325 c.p.c., mentre col secondo intendono affidareall’arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumentonegoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio diaccertamento riconducibile alla loro stessa volontà (Cass., Sez. 1,13/3/2024, n. 13884; Cass., Sez. 1, 7/8/2019, n. 21059; Cass., Sez. 1, n.7198 del 2019).Ne consegue che la competenza territoriale sancita dall’art. 637, terzocomma, c.p.c., deve trovare applicazione anche per le prestazioni chesiano state svolte dal professionista nell’ambito di un arbitrato rituale.Ha, pertanto, errato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a dichiarare la propriaincompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di santaMaria [OSCURATO:PERSONA], posto che il professionista ben poteva avvalersi delforo alternativo qui in discussione.Numero registro generale 19847/2025Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 12660/2026Data pubblicazione 05/05/20262. Il ricorso pertanto è accolto, dovendosi dichiarare la competenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], davanti al quale la causa dovrà essere riassuntanei termini di legge, e che statuirà anche sulle spese del presenteregolamento. P.Q.Mdichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Spese al merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.Il Presidente