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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 25671/2026

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sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II grado delVeneto n. 458/2024 depositata il 24/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/20261.

Con sentenza n. 458/2024 la CGT di II grado del Veneto accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.276/2022 con cui la CTP di Venezia, riuniti gli altri due speculari ricorsiproposti, aveva accolto l’impugnazione della Veritas avverso la variazione(effettuata dall’Ufficio con gli atti impugnati), del classamento, da E9 inD7, dell’unità catastale costituita da un impianto di depurazione sito nelcomune di Venezia.La sentenza d’appello - premessa l’adeguatezza della motivazionedegli avvisi di accertamento catastale impugnati, ritenuta invecemancante dal giudice di primo grado - rilevava che dall’1 gennaio 2016 ladeterminazione della rendita catastale degli immobili a destinazionespeciale e particolare censibili nelle categorie D ed E è effettuata ai sensidella circolare 2/2016, “che ha introdotto tra le destinazioni d’uso propriedella cat.

D/7 il codice 0502-immobili destinati al trattamento delle acquereflue e senza produzione annessa”, sicchè alle costruzioni che ospitanoimpianti industriali destinati al trattamento delle acque reflue, “tipiche deiprocessi industriali o produttivi”, va attribuita la categoria D (richiamandoa sostegno recenti ordinanze di legittimità), evidenziando che il tipo diimprenditoriali per la copertura dei costi e del capitale investito con i ricaviconseguiti attraverso l’applicazione di tariffe.”.2.

Avverso la sentenza della CGT di II grado proponeva ricorso percassazione la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]..3.L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e depositavamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, commaNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/20261, nn. 4 e 5 c.p.c., segnatamente per omessa pronunciasull’improcedibilità dell’appello.All’uopo, la ricorrente deduce di aver documentato, successivamente algiudizio di primo grado, l’avvenuta ricezione di un ulteriore avviso diaccertamento (2024/VE0067828), notificatole il 9.4.2024, con cuil’Agenzia aveva rettificato la rendita catastale dell’immobile catastalmentedistinto al foglio 194, p.lla 319, sub 3, riportando espressamente“categoria proposta idonea:E09” e che la particella sub 3 derivava (comedocumentato) dalla soppressione della sub 2, oggetto del presentegiudizio, sicchè, stante il riconoscimento della correttezza dellaclassificazione catastale E9, “si è eccepita in giudizio l’improcedibilitàdell’appello”.

Rileva la contribuente che, però, su tale eccezione il giudicedell’appello non si è pronunciato.Il motivo è inammissibile ed infondato.Premesso che la sentenza effettivamente non contiene alcuna espressastatuizione in relazione alla suddetta eccezione di “improcedibilità”, laquale, per le ragioni alla stessa sottese come dedotte dalla contribuente,implica, piuttosto, la prospettazione di una ipotesi di cessata materia delcontendere per effetto del successivo riconoscimento, da parte dell’Ufficio,dell’idoneità del classamento della particella in questione proposto dallaparte, detta eccezione deve intendersi implicitamente disattesa dal giudiced’appello, in quanto, pronunciandosi nel merito, ha necessariamenteescluso la sussistenza di una sopravvenuta carenza di interesse della partealla prosecuzione del giudizio.

A tal proposito, va rilevato che, perconsolidata giurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omessapronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicitadi rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, da ritenersiravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risultiincompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia cheNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026presupponga, quale necessario antecedente logico-giuridico, la irrilevanzao infondatezza dell’eccezione o della domanda (v. tra le altre, Cass., n.34919/25; Cass., n. 25710/24; Cass. n. 16703/2022; Cass. n. 29191/17).Inoltre, ove pure l’eccezione non volesse intendersi implicitamentedisattesa dal giudice d’appello per le ragioni sopra esposte, va comunquerilevata la inammissibilità del motivo come svolto, essendosi la ricorrentelimitata a dedurre che “si è eccepita in giudizio l’improcedibilitàdell’appello”, senza meglio specificare dove l’eccezione sarebbe stataproposta.

A tal proposito, va rilevato che, ove una questione non sia statatrattata nella sentenza impugnata, sussiste l’onere per la ricorrente, ondenon incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, non solo diallegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito,ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, diindicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (ex multis,Cass., n. 22470/26; Cass., n. 3473/2025; Cass., n. 20585/2023; Cass., n.35885/2022; Cass., n. 8362/2022; Cass., n. 40984/2021).2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., “violazione dell’art. 3, L. 241/1990 e dell’art. 7,L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dell’art. 24 Cost.(violazione del diritto di difesa).

Violazione dell’art. 97 Cost.

Illegittimitàdell’avviso per difetto di sopralluogo, per difetto di motivazione e diprova.”.Nello specifico, si censura la laconicità della statuizione con cui ilgiudice d’appello ha ritenuto adeguatamente motivato l’avviso (“…tale dafar comprendere le ragioni del provvedimento come dimostra il ricorsodella contribuente (vedasi Ord. Cass. n. 22355/2021)”, mediante il merorichiamo all’ordinanza di questa Corte n. 22355/2021, che (erroneamenteindicata quanto all’anno) “si è limitata a ritenere sufficienti i riferimenticatastali, i dati oggettivi di classamento e la rendita attribuitaNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026all’immobile”, denunciando inoltre l’erroneità della motivazione dellasentenza impugnata, atteso che i giudici di primo grado, all’esitodell’esame della stima sintetica allegata all’avviso, avevano ritenuto non“supportato da alcuna specifica indicazione sulla consistenza e sugliasseriti elementi costitutivi comuni” l’assunto dell’Agenzia che lecaratteristiche degli immobili in questione, destinati al trattamento delleacque reflue, fossero “…analoghe o più prossime a quelle degli immobilicensiti nella cat.

D/7…” ed avevano evidenziato la circostanza che questaCorte, con la sentenza n. 3358/15, aveva chiarito che gli immobili utilizzatiper lo svolgimento del servizio idrico integrato finalizzato a soddisfareinteressi di rilevanza pubblica vanno ricompresi nella categoria E9.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità.Sebbene il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, aisensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito dispecificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenzaCEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non debba invero essereinterpretato in modo eccessivamente formalistico e non debba pertantotradursi nell’onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove sia invece puntualmenteriportato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(cfr. Cass., Sez.

Un., n. 8950/2022, Cass. n. 12481/2022, Cass. n.11325/2023; Cass., n. 17183/2024; Cass., n. 13358/2025), nel caso dispecie, il ricorso non trascrive, né sintetizza il contenuto dell’avviso diaccertamento di cui si discute, non consentendone la chiara ricostruzionedell’impianto motivazionale, propedeutico al riscontro della censura diinadeguatezza motivazionale spiegata sia in relazione alla sentenzaimpugnata che all’atto.Numero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026Ciò posto, con specifico riferimento al profilo di censura relativo alvizio di motivazione della sentenza impugnata, questa Corte ha poirimarcato che, ove si censuri una sentenza sotto il profilo della congruità(e quindi sia della omissione che della insufficienza) “del giudizio espressoin ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non èdei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano,costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso – ènecessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente ipassi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamenteinterpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire allaCorte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruitàesclusivamente in base al ricorso medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^,4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass.,Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n.16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 10dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156;Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. Trib., 30novembre 2023, n. 33442; Cass., Sez. Trib., 26 agosto 2024, n. 23105;Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11100).

Ciò in quanto non è altrimentipossibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza dicontenuto dell’atto rispetto alle doglianze del contribuente, venendopreclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n.16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570).” (Cass., n.15897/2025).

La necessità che il ricorso riporti la motivazione dell’attoimpugnato (almeno nei suoi punti essenziali) risulta ancora più cogentenel caso di specie, in cui la sentenza contiene specifiche argomentazioni especifici richiami normativi in merito alla correttezza dell’accertamentocatastale in contestazione.Numero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026Tale carenza del ricorso preclude, pertanto, l’esame del motivoafferente ai dedotti vizi motivazionali sia della sentenza che dell’attoimpugnati.Alcuna allegazione viene invece svolta, nell’esposizione del motivo, inmerito al “difetto …di prova” menzionato nella intestazione.Quanto al difetto di sopralluogo, del pari menzionato solonell’intestazione del motivo, va comunque rilevata la infondatezza dellacensura, atteso che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,in tema di estimo catastale, in assenza di variazioni edilizie, non èrichiesta la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo ènecessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia divariazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenzesottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso diaccertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile (v.Cass., n. 14630/2025) e che, con specifico riferimento al classamento deifabbricati a destinazione speciale o particolare, da effettuarsi mediante“stima diretta”, a norma del d.P.R. primo dicembre 1949, n. 1142, essanon presuppone l’effettuazione di un previo sopralluogo, potendol’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purchémirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass., n.20508/22; Cass., n. 6272/2025; Cass., n. 29354/2025; Cass., n.14630/2025).3.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3 e 4, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3,DM 19/4/1994 n. 701 anche in relazione al D.P.R. 1/12/1949 n. 1142 e alD.P.R. 26/10/1972, n. 650.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1,comma 3, D.M. 1994 n. 701, anche in relazione all’art. 12, D.P.R.327/2001.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 40 e ss D.L.262/2006.”, nonché, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., laNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026“Violazione dell’art. 329, co. 2, c.p.c. e dell’art. 56, D.Lvo 546/1992laddove la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado non ha esaminatoil precedente di [OSCURATO:PERSONA].ma Suprema Corte n. 3358/2015”.Si tratta di un motivo composito, articolato fondamentalmente in duegruppi di censure.Nella seconda parte, da esaminare preliminarmente, la ricorrentecensura l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, dellapronuncia n. 3358/2015 di questa Corte, relativa alla classificazionecatastale di una particella adiacente a quella oggetto di causa, a cui èstata attribuita la categoria E, facente parte del medesimo impiantoutilizzato dalla contribuente per la medesima finalità pubblica, costituitoda “due porzioni” insistenti su particelle diverse (p.lla 319, sub 2, perquanto attiene al presente giudizio e p.lla 444, per quanto attiene allasentenza n. 3358/2015).

Secondo la ricorrente, in presenza di identitàdell’oggetto e della questione affrontata nei due giudizi, sarebbe del tuttoingiustificato assoggettare a due regimi fiscali differenti due porzioni delmedesimo impianto destinato allo svolgimento del medesimo servizioidrico.

La correttezza di tale conclusione troverebbe, inoltre, confermanella proposta di definizione accelerata depositata nel giudizio nrg7299/2023 tra le medesime parti, a seguito di ricorso per cassazioneproposto dall’Agenzia avverso la sentenza della CGT di II grado di Venezian. 1123/22, concernente sempre l’impianto di Caorle, conclusosi condecreto di estinzione.

In tale proposta il GD aveva, infatti, affermato chel’accertamento compiuto con la suddetta sentenza n. 3358/2015precludeva il riesame della medesima questione già risolta, relativaall’inquadramento catastale dell’impianto nella categoria E9 e non nellacategoria D7.Nella prima parte del motivo sub 3), la contribuente contesta, inoltre,nel merito, la equiparazione, operata dalla sentenza impugnata, delNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026servizio pubblico svolto dalla stessa ad una qualsiasi attività economica,idrico appartengono al demanio comunale e sono inalienabili ed il servizioè sottratto alle regole del mercato ed è privo del carattere della redditivitàin senso privatistico (non senza considerare che, nel caso di specie, gliimpianti di Veritas non avrebbero neppure la potenziale “autonomiafunzionale e reddituale” richieste dalla norma, essendo utilizzati comeimpianti di depurazione delle acque da immettere nel sistema di retidell’acquedotto)”.Quanto al motivo afferente al dedotto omesso esame della sentenza diquesta Corte n. 3358/2015, ricondotto al paradigma di cui all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. e da ritenersi infondato, va preliminarmente chiaritoche a tale sentenza non è attribuibile forza di giudicato esterno.E’ infatti pacifico che detta sentenza, pur riguardando le medesimeparti, è relativa ad una unità immobiliare urbana diversa da quella oggettodi causa, ossia all’unità ubicata nel comune di Venezia, censita al fg 194,mappale 444 (cui inerisce l’avviso di accertamento definitivamenteannullato in virtù della suddetta sentenza) e non all’unità ubicata nelcomune di Venezia, censita al fg 194, particella 319, sub 2, oggetto delgiudizio definito con la sentenza d’appello impugnata.

La differenteubicazione dei manufatti e la diversa identificazione catastale degli stessi,lungi dall’essere dati irrilevanti, ne confermano invece la diversità,trattandosi incontestatamente di due “porzioni” diverse del medesimoimpianto, insistenti su particelle diverse.

Tale diversità esclude in radiceche la suddetta pronuncia n. 3358/2015 ed il presente giudizio possanoavere ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, presupposto ineludibileper poter invocare la forza espansiva del giudicato esterno.

La circostanzache la precedente pronuncia di questa Corte concerna beni dellamedesima tipologia (manufatti facenti parte di un medesimo impianto didepurazione delle acque) evidentemente non esclude la diversità di taliNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026beni e quindi la diversità dei rapporti giuridici in contestazione.

Del pari, lacircostanza che nei due giudizi si controverta, tra le stesse parti, dellamedesima questione giuridica (classamento di un impianto destinato allosvolgimento del servizio idrico integrato) non consente perciò solo diprecedente concernente il classamento di una diversa unità immobiliare.Nemmeno rileva, ai fini della sussistenza del giudicato esterno, che nelgiudizio sub n.r.g. 7299/2023 (definito con decreto di estinzione del18.9.2024) - proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione dellasentenza n. 1123/22 della CGT di II grado del Veneto, relativa almedesimo impianto di depurazione - il GD, nella proposta di definizioneaccelerata ex art. 380 bis c.p.c. depositata il 5.6.2024, abbia attribuitoalla sentenza n. 3358/2015 forza di giudicato esterno.

Anche in tal caso,invero, il giudizio estinto riguarda una unità immobiliare urbana diversa daquella oggetto di causa, con conseguente insussistenza della identità delrapporto giuridico cui inerisce la suddetta proposta (la quale dà atto dellasussistenza ed estensibilità del giudicato rispetto a tale specificorapporto).Peraltro, ad ulteriore conferma che la sentenza n. 3358/2015 nonpreclude la rivalutazione in un successivo giudizio della medesimaquestione (come effettivamente avvenuto), si evidenzia che questa Corte,nella ordinanza n. 9519/2024, ha rilevato che: “ così come rilevato dalPrimo Presidente con provvedimento del 2 luglio 2021, emesso a seguitodi istanza della contribuente di rimessione del presente giudizio alleSezioni unite, non sussiste alcun contrasto tra la richiamata sentenza del2015 e le successive pronunce di questa Corte che, ponendosi nelmedesimo solco interpretativo, ne costituiscono un ulteriore sviluppo….”.Tanto premesso in ordine alla insussistenza del giudicato esterno,l’omesso esame della suddetta sentenza non è suscettibile di esserericondotto al paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5. c.p.c., il qualeNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026consente di far valere solo l’omessa valutazione di un fatto decisivo insenso storico-naturalistico, ossia un dato materiale la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali e non la omessavalutazione di deduzioni difensive o di questioni o argomentazioni o didocumentazione prodotta dalle parti (Cass., n. 13024/2022; Cass., n.2961/2025; Cass., n. 3562/2026), fermo restando che, per le ragionisopra esposte, la sentenza di cui si lamenta l’omessa valutazione sarebbecomunque priva del carattere della decisività.Quanto alla violazione e falsa applicazione di legge dedotte nella primaparte dell’intestazione del motivo numerato sub 3), integranti un ulterioreautonomo motivo, da ricondursi al paradigma di cui all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c (e non al n. 4), ne va rilevata del pari l’infondatezza.Va premesso che la contribuente è una società a capitale interamentepubblico, esercente il servizio pubblico di gestione del ciclo integrato deiservizi idrici mediante manufatti ed impianti insistenti su distinte unitàcatastali (tra cui quello oggetto di causa).Invero, la giurisprudenza di legittimità, successivamente al risalenteprecedente costituito dalla sopra richiamata sentenza n. 3358/15,superando l’assunto secondo cui il riferimento contenuto nella categoriaE9 alla “particolarità della destinazione” legittima l’inclusione nella stessadegli impianti di depurazione non costituenti parte di un’azienda privata,bensì destinati ad un’attività di pubblico interesse, ha poi affermato ilprincipio, più volte ribadito con specifico riferimento al classamento dimanufatti/impianti facenti parte del servizio idrico integrato (Cass., n.2247/2021; Cass., n. 3921/2022; Cass., n. 9519/2024; Cass., n.21287/2025; Cass., n. 16307/2026), al quale questa Corte intende darecontinuità, secondo cui «In tema di classificazione catastale, poichél'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativiimpianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientranoNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che èpropria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale,costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmenteincommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, marientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processiindustriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che ladestinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la naturaimprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante partecipazionepubblica. .

In tal modo si è escluso che l’interesse generale allosvolgimento dell’attività o la natura dell’esercente (soggetto pubblico osocietà partecipata da enti pubblici o “in house”) possano giustificarel’inclusione del bene nella categoria E, non essendo né l’interesse generaleconnotante l’attività nè la natura pubblica dell’esercente incompatibili conlo svolgimento della suddetta attività secondo parametri essenzialmenteimprenditoriali, in conformità ai quali il giudice d’appello correttamente haritenuto la stessa esercitabile, ai fini della conferma della correttezza delclassamento catastale nella categoria D7, effettuato dall’Ufficio.

Nellospecifico, premessa l’incompatibilità tra la classificazione in categoria E ela destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, derivantedal disposto dell'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262,convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2006 n. 286 (atenore del quale: «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastaliE/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobilio porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficioprivato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomiafunzionale e reddituale»), questa Corte ha affermato che la gestione di unimpianto di depurazione presenta gli obiettivi caratteri della economicitàintesa quale perseguimento del cosiddetto “lucro oggettivo” ossia rispettodi un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimitendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi.

In tal sensoNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026depone la normativa di settore, segnatamente l’art. 141 del d.lgs. n.152/2006, secondo cui «Il servizio idrico integrato è costituito dall'insiemedei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usicivili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve esseregestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispettodelle norme nazionali e comunitarie» e l’art. 154, comma 1, del d.lgs. n.152/2006, nel testo modificato, all'esito del referendum abrogativodisposto con d.P.R. 23 marzo 2011, dall'art. 1, comma 1, del d.P.R. 18luglio 2011 n. 116, secondo cui «La tariffa costituisce il corrispettivo delservizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità dellarisorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamentinecessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi digestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi difunzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costidi investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi esecondo il principio "chi inquina paga".

La giurisprudenza di legittimitàsopra citata ha evidenziato che la tariffa del servizio idrico integratoconfigura ormai il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa,che trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente nelpatrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza (Cass., n. 12763/14;Cass., n. 12769/14), confermando l'ispirazione della relativa gestione acriteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisitoteleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale (art.2050 cod. civ.).

In linea con tale impostazione, superando i precedentiindirizzi di prassi, la circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 16maggio 2006 n. 4 del 2006 ha chiarito (par. 3.1.3, lett. c) che lecostruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento delleacque reflue sono tipiche di processi industriali o, comunque, produttivi e,pertanto, la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è daindividuare nel gruppo D.Numero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026Il fatto che l’ente gestore, nel caso di specie, sia a totalepartecipazione pubblica, che l’attività espletata sia volta a soddisfareesigenze di interesse generale, che la tariffa sia destinata a coprireintegralmente i costi di investimento e di esercizio e non preveda più(dopo il referendum del 2011) una remunerazione in misura minima fissaper il capitale investito, che i beni in questione, componenti del servizioidrico integrato, non siano liberamente alienabili a terzi sono elementiinsufficienti a superare il suddetto approdo giurisprudenziale in merito allanatura imprenditoriale dell’attività in questione e segnatamente alla suaidoneità a produrre un “lucro oggettivo”, obiettivo conseguibile, adesempio, ottimizzando i processi operativi in modo da spendere meno diquanto incassato dagli utenti mediante il pagamento della tariffa osvolgendo servizi aggiuntivi strettamente connessi all’erogazione delservizio.

Inoltre, la circostanza che i manufatti in questione costituiscanoparte integrante di un “unicum” costituito dal servizio idrico, non li rendeperciò solo in concreto privi di autonomia funzionale e reddituale, nellaaccezione di utilità o attitudine degli stessi a produrre un reddito proprio,anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare e funzionaliad altre parti della struttura produttiva (v., tra le altre, Cass., n.20026/15; Cass. n. 7868/16; Cass., n. 4223/19; Cass., n. 9427/19).Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna dellaricorrente soccombente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del presente giudizio, che liquida in 3.405,00 euro percompensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parteNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II grado delVeneto n. 458/2024 depositata il 24/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/20261. Con sentenza n. 458/2024 la CGT di II grado del Veneto accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.276/2022 con cui la CTP di Venezia, riuniti gli altri due speculari ricorsiproposti, aveva accolto l’impugnazione della Veritas avverso la variazione(effettuata dall’Ufficio con gli atti impugnati), del classamento, da E9 inD7, dell’unità catastale costituita da un impianto di depurazione sito nelcomune di Venezia.La sentenza d’appello - premessa l’adeguatezza della motivazionedegli avvisi di accertamento catastale impugnati, ritenuta invecemancante dal giudice di primo grado - rilevava che dall’1 gennaio 2016 ladeterminazione della rendita catastale degli immobili a destinazionespeciale e particolare censibili nelle categorie D ed E è effettuata ai sensidella circolare 2/2016, “che ha introdotto tra le destinazioni d’uso propriedella cat. D/7 il codice 0502-immobili destinati al trattamento delle acquereflue e senza produzione annessa”, sicchè alle costruzioni che ospitanoimpianti industriali destinati al trattamento delle acque reflue, “tipiche deiprocessi industriali o produttivi”, va attribuita la categoria D (richiamandoa sostegno recenti ordinanze di legittimità), evidenziando che il tipo diimprenditoriali per la copertura dei costi e del capitale investito con i ricaviconseguiti attraverso l’applicazione di tariffe.”.2. Avverso la sentenza della CGT di II grado proponeva ricorso percassazione la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]..3.L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e depositavamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, commaNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/20261, nn. 4 e 5 c.p.c., segnatamente per omessa pronunciasull’improcedibilità dell’appello.All’uopo, la ricorrente deduce di aver documentato, successivamente algiudizio di primo grado, l’avvenuta ricezione di un ulteriore avviso diaccertamento (2024/VE0067828), notificatole il 9.4.2024, con cuil’Agenzia aveva rettificato la rendita catastale dell’immobile catastalmentedistinto al foglio 194, p.lla 319, sub 3, riportando espressamente“categoria proposta idonea:E09” e che la particella sub 3 derivava (comedocumentato) dalla soppressione della sub 2, oggetto del presentegiudizio, sicchè, stante il riconoscimento della correttezza dellaclassificazione catastale E9, “si è eccepita in giudizio l’improcedibilitàdell’appello”. Rileva la contribuente che, però, su tale eccezione il giudicedell’appello non si è pronunciato.Il motivo è inammissibile ed infondato.Premesso che la sentenza effettivamente non contiene alcuna espressastatuizione in relazione alla suddetta eccezione di “improcedibilità”, laquale, per le ragioni alla stessa sottese come dedotte dalla contribuente,implica, piuttosto, la prospettazione di una ipotesi di cessata materia delcontendere per effetto del successivo riconoscimento, da parte dell’Ufficio,dell’idoneità del classamento della particella in questione proposto dallaparte, detta eccezione deve intendersi implicitamente disattesa dal giudiced’appello, in quanto, pronunciandosi nel merito, ha necessariamenteescluso la sussistenza di una sopravvenuta carenza di interesse della partealla prosecuzione del giudizio. A tal proposito, va rilevato che, perconsolidata giurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omessapronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicitadi rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, da ritenersiravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risultiincompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia cheNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026presupponga, quale necessario antecedente logico-giuridico, la irrilevanzao infondatezza dell’eccezione o della domanda (v. tra le altre, Cass., n.34919/25; Cass., n. 25710/24; Cass. n. 16703/2022; Cass. n. 29191/17).Inoltre, ove pure l’eccezione non volesse intendersi implicitamentedisattesa dal giudice d’appello per le ragioni sopra esposte, va comunquerilevata la inammissibilità del motivo come svolto, essendosi la ricorrentelimitata a dedurre che “si è eccepita in giudizio l’improcedibilitàdell’appello”, senza meglio specificare dove l’eccezione sarebbe stataproposta. A tal proposito, va rilevato che, ove una questione non sia statatrattata nella sentenza impugnata, sussiste l’onere per la ricorrente, ondenon incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, non solo diallegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito,ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, diindicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (ex multis,Cass., n. 22470/26; Cass., n. 3473/2025; Cass., n. 20585/2023; Cass., n.35885/2022; Cass., n. 8362/2022; Cass., n. 40984/2021).2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., “violazione dell’art. 3, L. 241/1990 e dell’art. 7,L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dell’art. 24 Cost.(violazione del diritto di difesa). Violazione dell’art. 97 Cost. Illegittimitàdell’avviso per difetto di sopralluogo, per difetto di motivazione e diprova.”.Nello specifico, si censura la laconicità della statuizione con cui ilgiudice d’appello ha ritenuto adeguatamente motivato l’avviso (“…tale dafar comprendere le ragioni del provvedimento come dimostra il ricorsodella contribuente (vedasi Ord. Cass. n. 22355/2021)”, mediante il merorichiamo all’ordinanza di questa Corte n. 22355/2021, che (erroneamenteindicata quanto all’anno) “si è limitata a ritenere sufficienti i riferimenticatastali, i dati oggettivi di classamento e la rendita attribuitaNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026all’immobile”, denunciando inoltre l’erroneità della motivazione dellasentenza impugnata, atteso che i giudici di primo grado, all’esitodell’esame della stima sintetica allegata all’avviso, avevano ritenuto non“supportato da alcuna specifica indicazione sulla consistenza e sugliasseriti elementi costitutivi comuni” l’assunto dell’Agenzia che lecaratteristiche degli immobili in questione, destinati al trattamento delleacque reflue, fossero “…analoghe o più prossime a quelle degli immobilicensiti nella cat. D/7…” ed avevano evidenziato la circostanza che questaCorte, con la sentenza n. 3358/15, aveva chiarito che gli immobili utilizzatiper lo svolgimento del servizio idrico integrato finalizzato a soddisfareinteressi di rilevanza pubblica vanno ricompresi nella categoria E9.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e di specificità.Sebbene il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, aisensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito dispecificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenzaCEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non debba invero essereinterpretato in modo eccessivamente formalistico e non debba pertantotradursi nell’onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove sia invece puntualmenteriportato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(cfr. Cass., Sez. Un., n. 8950/2022, Cass. n. 12481/2022, Cass. n.11325/2023; Cass., n. 17183/2024; Cass., n. 13358/2025), nel caso dispecie, il ricorso non trascrive, né sintetizza il contenuto dell’avviso diaccertamento di cui si discute, non consentendone la chiara ricostruzionedell’impianto motivazionale, propedeutico al riscontro della censura diinadeguatezza motivazionale spiegata sia in relazione alla sentenzaimpugnata che all’atto.Numero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026Ciò posto, con specifico riferimento al profilo di censura relativo alvizio di motivazione della sentenza impugnata, questa Corte ha poirimarcato che, ove si censuri una sentenza sotto il profilo della congruità(e quindi sia della omissione che della insufficienza) “del giudizio espressoin ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non èdei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano,costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso – ènecessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente ipassi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamenteinterpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire allaCorte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruitàesclusivamente in base al ricorso medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^,4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass.,Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n.16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 10dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156;Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. Trib., 30novembre 2023, n. 33442; Cass., Sez. Trib., 26 agosto 2024, n. 23105;Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11100). Ciò in quanto non è altrimentipossibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza dicontenuto dell’atto rispetto alle doglianze del contribuente, venendopreclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n.16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570).” (Cass., n.15897/2025). La necessità che il ricorso riporti la motivazione dell’attoimpugnato (almeno nei suoi punti essenziali) risulta ancora più cogentenel caso di specie, in cui la sentenza contiene specifiche argomentazioni especifici richiami normativi in merito alla correttezza dell’accertamentocatastale in contestazione.Numero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026Tale carenza del ricorso preclude, pertanto, l’esame del motivoafferente ai dedotti vizi motivazionali sia della sentenza che dell’attoimpugnati.Alcuna allegazione viene invece svolta, nell’esposizione del motivo, inmerito al “difetto …di prova” menzionato nella intestazione.Quanto al difetto di sopralluogo, del pari menzionato solonell’intestazione del motivo, va comunque rilevata la infondatezza dellacensura, atteso che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte,in tema di estimo catastale, in assenza di variazioni edilizie, non èrichiesta la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, né il sopralluogo ènecessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia divariazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenzesottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso diaccertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile (v.Cass., n. 14630/2025) e che, con specifico riferimento al classamento deifabbricati a destinazione speciale o particolare, da effettuarsi mediante“stima diretta”, a norma del d.P.R. primo dicembre 1949, n. 1142, essanon presuppone l’effettuazione di un previo sopralluogo, potendol’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purchémirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass., n.20508/22; Cass., n. 6272/2025; Cass., n. 29354/2025; Cass., n.14630/2025).3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3 e 4, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3,DM 19/4/1994 n. 701 anche in relazione al D.P.R. 1/12/1949 n. 1142 e alD.P.R. 26/10/1972, n. 650. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1,comma 3, D.M. 1994 n. 701, anche in relazione all’art. 12, D.P.R.327/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 40 e ss D.L.262/2006.”, nonché, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., laNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026“Violazione dell’art. 329, co. 2, c.p.c. e dell’art. 56, D.Lvo 546/1992laddove la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado non ha esaminatoil precedente di [OSCURATO:PERSONA].ma Suprema Corte n. 3358/2015”.Si tratta di un motivo composito, articolato fondamentalmente in duegruppi di censure.Nella seconda parte, da esaminare preliminarmente, la ricorrentecensura l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, dellapronuncia n. 3358/2015 di questa Corte, relativa alla classificazionecatastale di una particella adiacente a quella oggetto di causa, a cui èstata attribuita la categoria E, facente parte del medesimo impiantoutilizzato dalla contribuente per la medesima finalità pubblica, costituitoda “due porzioni” insistenti su particelle diverse (p.lla 319, sub 2, perquanto attiene al presente giudizio e p.lla 444, per quanto attiene allasentenza n. 3358/2015). Secondo la ricorrente, in presenza di identitàdell’oggetto e della questione affrontata nei due giudizi, sarebbe del tuttoingiustificato assoggettare a due regimi fiscali differenti due porzioni delmedesimo impianto destinato allo svolgimento del medesimo servizioidrico. La correttezza di tale conclusione troverebbe, inoltre, confermanella proposta di definizione accelerata depositata nel giudizio nrg7299/2023 tra le medesime parti, a seguito di ricorso per cassazioneproposto dall’Agenzia avverso la sentenza della CGT di II grado di Venezian. 1123/22, concernente sempre l’impianto di Caorle, conclusosi condecreto di estinzione. In tale proposta il GD aveva, infatti, affermato chel’accertamento compiuto con la suddetta sentenza n. 3358/2015precludeva il riesame della medesima questione già risolta, relativaall’inquadramento catastale dell’impianto nella categoria E9 e non nellacategoria D7.Nella prima parte del motivo sub 3), la contribuente contesta, inoltre,nel merito, la equiparazione, operata dalla sentenza impugnata, delNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026servizio pubblico svolto dalla stessa ad una qualsiasi attività economica,idrico appartengono al demanio comunale e sono inalienabili ed il servizioè sottratto alle regole del mercato ed è privo del carattere della redditivitàin senso privatistico (non senza considerare che, nel caso di specie, gliimpianti di Veritas non avrebbero neppure la potenziale “autonomiafunzionale e reddituale” richieste dalla norma, essendo utilizzati comeimpianti di depurazione delle acque da immettere nel sistema di retidell’acquedotto)”.Quanto al motivo afferente al dedotto omesso esame della sentenza diquesta Corte n. 3358/2015, ricondotto al paradigma di cui all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. e da ritenersi infondato, va preliminarmente chiaritoche a tale sentenza non è attribuibile forza di giudicato esterno.E’ infatti pacifico che detta sentenza, pur riguardando le medesimeparti, è relativa ad una unità immobiliare urbana diversa da quella oggettodi causa, ossia all’unità ubicata nel comune di Venezia, censita al fg 194,mappale 444 (cui inerisce l’avviso di accertamento definitivamenteannullato in virtù della suddetta sentenza) e non all’unità ubicata nelcomune di Venezia, censita al fg 194, particella 319, sub 2, oggetto delgiudizio definito con la sentenza d’appello impugnata. La differenteubicazione dei manufatti e la diversa identificazione catastale degli stessi,lungi dall’essere dati irrilevanti, ne confermano invece la diversità,trattandosi incontestatamente di due “porzioni” diverse del medesimoimpianto, insistenti su particelle diverse. Tale diversità esclude in radiceche la suddetta pronuncia n. 3358/2015 ed il presente giudizio possanoavere ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, presupposto ineludibileper poter invocare la forza espansiva del giudicato esterno. La circostanzache la precedente pronuncia di questa Corte concerna beni dellamedesima tipologia (manufatti facenti parte di un medesimo impianto didepurazione delle acque) evidentemente non esclude la diversità di taliNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026beni e quindi la diversità dei rapporti giuridici in contestazione. Del pari, lacircostanza che nei due giudizi si controverta, tra le stesse parti, dellamedesima questione giuridica (classamento di un impianto destinato allosvolgimento del servizio idrico integrato) non consente perciò solo diprecedente concernente il classamento di una diversa unità immobiliare.Nemmeno rileva, ai fini della sussistenza del giudicato esterno, che nelgiudizio sub n.r.g. 7299/2023 (definito con decreto di estinzione del18.9.2024) - proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione dellasentenza n. 1123/22 della CGT di II grado del Veneto, relativa almedesimo impianto di depurazione - il GD, nella proposta di definizioneaccelerata ex art. 380 bis c.p.c. depositata il 5.6.2024, abbia attribuitoalla sentenza n. 3358/2015 forza di giudicato esterno. Anche in tal caso,invero, il giudizio estinto riguarda una unità immobiliare urbana diversa daquella oggetto di causa, con conseguente insussistenza della identità delrapporto giuridico cui inerisce la suddetta proposta (la quale dà atto dellasussistenza ed estensibilità del giudicato rispetto a tale specificorapporto).Peraltro, ad ulteriore conferma che la sentenza n. 3358/2015 nonpreclude la rivalutazione in un successivo giudizio della medesimaquestione (come effettivamente avvenuto), si evidenzia che questa Corte,nella ordinanza n. 9519/2024, ha rilevato che: “ così come rilevato dalPrimo Presidente con provvedimento del 2 luglio 2021, emesso a seguitodi istanza della contribuente di rimessione del presente giudizio alleSezioni unite, non sussiste alcun contrasto tra la richiamata sentenza del2015 e le successive pronunce di questa Corte che, ponendosi nelmedesimo solco interpretativo, ne costituiscono un ulteriore sviluppo….”.Tanto premesso in ordine alla insussistenza del giudicato esterno,l’omesso esame della suddetta sentenza non è suscettibile di esserericondotto al paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5. c.p.c., il qualeNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026consente di far valere solo l’omessa valutazione di un fatto decisivo insenso storico-naturalistico, ossia un dato materiale la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali e non la omessavalutazione di deduzioni difensive o di questioni o argomentazioni o didocumentazione prodotta dalle parti (Cass., n. 13024/2022; Cass., n.2961/2025; Cass., n. 3562/2026), fermo restando che, per le ragionisopra esposte, la sentenza di cui si lamenta l’omessa valutazione sarebbecomunque priva del carattere della decisività.Quanto alla violazione e falsa applicazione di legge dedotte nella primaparte dell’intestazione del motivo numerato sub 3), integranti un ulterioreautonomo motivo, da ricondursi al paradigma di cui all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c (e non al n. 4), ne va rilevata del pari l’infondatezza.Va premesso che la contribuente è una società a capitale interamentepubblico, esercente il servizio pubblico di gestione del ciclo integrato deiservizi idrici mediante manufatti ed impianti insistenti su distinte unitàcatastali (tra cui quello oggetto di causa).Invero, la giurisprudenza di legittimità, successivamente al risalenteprecedente costituito dalla sopra richiamata sentenza n. 3358/15,superando l’assunto secondo cui il riferimento contenuto nella categoriaE9 alla “particolarità della destinazione” legittima l’inclusione nella stessadegli impianti di depurazione non costituenti parte di un’azienda privata,bensì destinati ad un’attività di pubblico interesse, ha poi affermato ilprincipio, più volte ribadito con specifico riferimento al classamento dimanufatti/impianti facenti parte del servizio idrico integrato (Cass., n.2247/2021; Cass., n. 3921/2022; Cass., n. 9519/2024; Cass., n.21287/2025; Cass., n. 16307/2026), al quale questa Corte intende darecontinuità, secondo cui «In tema di classificazione catastale, poichél'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativiimpianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientranoNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che èpropria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale,costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmenteincommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, marientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processiindustriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che ladestinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la naturaimprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante partecipazionepubblica. . In tal modo si è escluso che l’interesse generale allosvolgimento dell’attività o la natura dell’esercente (soggetto pubblico osocietà partecipata da enti pubblici o “in house”) possano giustificarel’inclusione del bene nella categoria E, non essendo né l’interesse generaleconnotante l’attività nè la natura pubblica dell’esercente incompatibili conlo svolgimento della suddetta attività secondo parametri essenzialmenteimprenditoriali, in conformità ai quali il giudice d’appello correttamente haritenuto la stessa esercitabile, ai fini della conferma della correttezza delclassamento catastale nella categoria D7, effettuato dall’Ufficio. Nellospecifico, premessa l’incompatibilità tra la classificazione in categoria E ela destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, derivantedal disposto dell'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262,convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2006 n. 286 (atenore del quale: «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastaliE/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobilio porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficioprivato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomiafunzionale e reddituale»), questa Corte ha affermato che la gestione di unimpianto di depurazione presenta gli obiettivi caratteri della economicitàintesa quale perseguimento del cosiddetto “lucro oggettivo” ossia rispettodi un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimitendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi. In tal sensoNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026depone la normativa di settore, segnatamente l’art. 141 del d.lgs. n.152/2006, secondo cui «Il servizio idrico integrato è costituito dall'insiemedei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usicivili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve esseregestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispettodelle norme nazionali e comunitarie» e l’art. 154, comma 1, del d.lgs. n.152/2006, nel testo modificato, all'esito del referendum abrogativodisposto con d.P.R. 23 marzo 2011, dall'art. 1, comma 1, del d.P.R. 18luglio 2011 n. 116, secondo cui «La tariffa costituisce il corrispettivo delservizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità dellarisorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamentinecessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dei costi digestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi difunzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costidi investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi esecondo il principio "chi inquina paga". La giurisprudenza di legittimitàsopra citata ha evidenziato che la tariffa del servizio idrico integratoconfigura ormai il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa,che trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente nelpatrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza (Cass., n. 12763/14;Cass., n. 12769/14), confermando l'ispirazione della relativa gestione acriteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisitoteleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale (art.2050 cod. civ.). In linea con tale impostazione, superando i precedentiindirizzi di prassi, la circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 16maggio 2006 n. 4 del 2006 ha chiarito (par. 3.1.3, lett. c) che lecostruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento delleacque reflue sono tipiche di processi industriali o, comunque, produttivi e,pertanto, la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è daindividuare nel gruppo D.Numero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026Il fatto che l’ente gestore, nel caso di specie, sia a totalepartecipazione pubblica, che l’attività espletata sia volta a soddisfareesigenze di interesse generale, che la tariffa sia destinata a coprireintegralmente i costi di investimento e di esercizio e non preveda più(dopo il referendum del 2011) una remunerazione in misura minima fissaper il capitale investito, che i beni in questione, componenti del servizioidrico integrato, non siano liberamente alienabili a terzi sono elementiinsufficienti a superare il suddetto approdo giurisprudenziale in merito allanatura imprenditoriale dell’attività in questione e segnatamente alla suaidoneità a produrre un “lucro oggettivo”, obiettivo conseguibile, adesempio, ottimizzando i processi operativi in modo da spendere meno diquanto incassato dagli utenti mediante il pagamento della tariffa osvolgendo servizi aggiuntivi strettamente connessi all’erogazione delservizio. Inoltre, la circostanza che i manufatti in questione costituiscanoparte integrante di un “unicum” costituito dal servizio idrico, non li rendeperciò solo in concreto privi di autonomia funzionale e reddituale, nellaaccezione di utilità o attitudine degli stessi a produrre un reddito proprio,anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare e funzionaliad altre parti della struttura produttiva (v., tra le altre, Cass., n.20026/15; Cass. n. 7868/16; Cass., n. 4223/19; Cass., n. 9427/19).Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna dellaricorrente soccombente al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del presente giudizio, che liquida in 3.405,00 euro percompensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parteNumero registro generale 259/2025Numero sezionale 5354/2026Numero di raccolta generale 25671/2026Data pubblicazione 22/09/2026della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25671/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris