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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 02971/2024

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- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 17868/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 31 /202 2 , depositata i l 13.1.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 24.1.2024 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

N. 17868/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nell’ambito di procedura esecutiva pendente in suo danno dinanzi al Tribunale di Alessandria su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], nella quale erano anche intervenuti altri creditori.

Esponeva che l’immobile pignorato, stimato in € 280.000,00, era stato infine aggiudicato in data 9.5.2018 a tale [OSCURATO:PERSONA], per la somma di € 17.000,00.

Negata dal giudice dell’esecuzione la sospensione ed introdotta dall’opponente la fase di merito, nella resistenza dei soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale piemontese rigettò l’opposizione.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 13.1.2022, dichiarò inammissibile il gravame della Arzenton, per non aver ella censurato le rationes decidendi della prima sentenza, secondo cui la pretesa infruttuosità della procedura esecutiva, ex art. 164-bis disp. att. c.p.c., deve essere fatta valere prima della vendita, mentre nella specie ciò era avvenuto addirittura dopo il decreto di trasferimento e che, analogamente, tanto era avvenuto in relazione al mancato esercizio del potere di sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c., esercitabile solo prima del trasferimento del cespite, non dopo.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi; gli intimati non hanno resistito.

Ai sensi dell’art. 380 - bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.

N. 17868/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c in riferimento agli artt. 164 bis Disp.

Att. c.p.c e586 c.p.c.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.. q uanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della impossibilità di estinzione della procedura prima della vendita”. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la “ Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.cin riferimento agli artt. 112, 116, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 586 c.p.c.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c. quanto alla motivazione apparente, perplessaed incomprensibile sul punto della possibile sospensione della vendita infruttuosa”. 1.3 –Con il terzo motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c in riferimento all'art. 89 c.p.c.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c. quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della offensivitàdella accusa mossa al difensore”. 2.1 –Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, il che esime la Corte dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti non ritualmente evocati (Cass., Sez.

Un., n. 6826/2010e successive conformi).

Risultano infatti, dall’esame del fascicolo della ricorrente, alcune notifiche via PECad avvocati per i quali non è possibile abbinare il soggetto patrocinato, neanche a seguito di N. 17868/22R.G. esame della sentenza di primo grado, essendosi ivi costituiti i soli Grattarola e Ferrari, qui regolarmente evocati; dette notifiche, ove riferibili a soggetti diversi da quelli in intestazione, sono quindi nulle.

Per quanto precede, tuttavia, non occorre disporne la rinnovazione, ex art. 291 c.p.c. 2.2 -Ciò posto, è noto che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità –che, in tesi, affliggono la decisione impugnata – scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c.

Tanto non può riscontrarsi nella specie, non senza evidenziare che –da quanto è datocomprendere dalla lettura del ricorso – le ragioni dell’opposizione erano certamente attinenti al quomodo dell’esecuzione e, dunque, rientranti nell’egida dell’art. 617 c.p.c.: tuttavia, come evidenziato dalla sentenza qui impugnata, la specifica qualificazione operata dal Tribunale di Alessandria come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha comportato l’ammissibilità del gravame; il che, correlativamente, impedisce di rilevare d’ufficio la questione in questa sede di legittimità, stante l’intervenuto giudicato interno sul punto. 2.3.1 – Venendo ora più specificamente all’esame del ricorso che occupa , occorre anzitutto evidenziare che l’esposizione dei fatti processuali e sostanziali è assolutamente lacunosa, sicché, per comprendere il senso dell e censure articolate, è senz’altro indispensabile leggere la sentenza impugnata.

Basti rilevare che, dalla lettura dell’atto in scrutinio, non è dato neppureconoscere né le ragioni del rigetto dell’opposizione da parte del Tribunale di Alessandria, né i motivi dell’appello proposto dalla Arzenton avverso la sentenza di primo grado; N. 17868/22R.G. né, del resto,s’è dato conto di una circostanza certamente rilevante ai fini della decisione, quale l’intervenuta emissione del decreto di trasferimento da parte del giudice dell’esecuzionein favore dell’aggiudicatario. 2.3.2– Ebbene, n el rinviare, sul punto, alla ampia motivazione della recente Cass. n. 15445/2023, che il Collegio interamente condivide, può qui ribadirsi la funzione cui assolve il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso “serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”.

Inoltre, occorre anche rimarcare che, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così Cass.n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘viva’ o meno” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. 2.3.3–Ora, così inquadrato il tema in discorso – anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c.

Italia), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez.

Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022) –ritiene la Corte che la ricorrent e N. 17868/22R.G. sia incorsain una insufficiente esposizione , tale da rendere il ricorso inservibile al suo scopo di introdurre validamente il giudizio di legittimità, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra) del tutto inadeguata, che rende, dunque, particolarmente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v.

Cass., Sez.

Un., n. 16628/2009). 2.4.1 – Ancora , occorre rilevare che l e censur e di cui al primo e al secondo motivo sonototalmente aspecifiche, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (su i cui tratti generali si rinvia, per brevità, alla già citata Cass. n. 15445/2023, in motivazione).

Infatti, come chiaramente emerge dalla sentenza impugnata, la Corte d’appello ha in primo luogo dichiarato inammissibile il motivo con cui si censurava la prima decisione, per aver il Tribunale respinto l’opposizione inerente alla pretesa infruttuosità della vendita ex art. 164-bisdisp. att. c.p.c.

Ciò perché la Arzenton non aveva censuratola motivazione della prima sentenza, nella parte in cui s’era rilevato che la valutazione di infruttuosità della vendita deve essere effettuata prima che l’immobile venga aggiudicato, mentre nella specie tanto era avvenuto, addirittura, dopol’emissione del decreto di trasferimento; in secondo luogo, la Corte sabauda ha rilevato l’inammissibilità del secondo motivo d’appello, concernente il preteso mancato esercizio del potere di sospensione ex art. 586 c.p.c. da parte del giudice dell’esecuzione, non avendo la Arzenton impugnato la ratio decidendi per cui detto potere è esercitabile prima dell’emissione del decreto di trasferimento, non dopo.

N. 17868/22R.G. 2.4.2 - Ebbene, a fronte di un così chiaro e completo percorso motivazionale , con i primi due motivi di ricorso la Arzenton non si confronta affatto con gli argomenti utilizzati dalla Corte sabauda, ma soltanto insiste nel riproporre le sue tesi circa i presupposti dell’esercizio dei poteri di cui, rispettivamente, agli artt. 164-bis disp. att. c.p.c. e 586 c.p.c. , già disattese dal Tribunale e neppure adeguatamente devolute nel grado d’appello.

In altre parole, la Arzenton non impugna la declaratoria di inammissibilitàdei due motivi d’appello, ma prescinde totalmente dalla pronuncia in rito adottata dalla Corte d’appello di Torino, evidentemente non cogliendo le rationes decidendidell’impugnata sentenza, che di conseguenza deve ritenersi passata in giudicato, sul punto.

Da qui, dunque, l’ulteriore ragione di inammissibilità. 2.5 –Venendo infine al terzo motivo, con cui si censura il rigetto della domanda di cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive ex art. 89 c.p.c.– inerenti all’accusa mossa al difensore della stessa Arzenton di abusare del processo –la doglianza è del pari inammissibile, giacché la valutazione di non offensività espressa dal giudice d’appello attiene, per giurisprudenza consolidata, ad apprezzamento riservato al giudice del merito e non è censurabile in questa sede di legittimità, se non eventualmente sotto il profilo motivazionalee nei ristretti limiti in cui tanto è ancora possibile dopo la novella del 2012 dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., vizio tuttavia non dedotto dalla ricorrente. 3.1– In definitiva, i l ricorso è nel complesso inammissibile .

Nulla va disposto sulle spese di lite, gli intimati non avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 N. 17868/22R.G. maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Cortedichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 17868/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 31 /202 2 , depositata i l 13.1.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 24.1.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 17868/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nell’ambito di procedura esecutiva pendente in suo danno dinanzi al Tribunale di Alessandria su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], nella quale erano anche intervenuti altri creditori. Esponeva che l’immobile pignorato, stimato in € 280.000,00, era stato infine aggiudicato in data 9.5.2018 a tale [OSCURATO:PERSONA], per la somma di € 17.000,00. Negata dal giudice dell’esecuzione la sospensione ed introdotta dall’opponente la fase di merito, nella resistenza dei soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale piemontese rigettò l’opposizione. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 13.1.2022, dichiarò inammissibile il gravame della Arzenton, per non aver ella censurato le rationes decidendi della prima sentenza, secondo cui la pretesa infruttuosità della procedura esecutiva, ex art. 164-bis disp. att. c.p.c., deve essere fatta valere prima della vendita, mentre nella specie ciò era avvenuto addirittura dopo il decreto di trasferimento e che, analogamente, tanto era avvenuto in relazione al mancato esercizio del potere di sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c., esercitabile solo prima del trasferimento del cespite, non dopo. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi; gli intimati non hanno resistito. Ai sensi dell’art. 380 - bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. N. 17868/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c in riferimento agli artt. 164 bis Disp. Att. c.p.c e586 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.. q uanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della impossibilità di estinzione della procedura prima della vendita”. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la “ Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.cin riferimento agli artt. 112, 116, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 586 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c. quanto alla motivazione apparente, perplessaed incomprensibile sul punto della possibile sospensione della vendita infruttuosa”. 1.3 –Con il terzo motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c in riferimento all'art. 89 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c. quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della offensivitàdella accusa mossa al difensore”. 2.1 –Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, il che esime la Corte dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti non ritualmente evocati (Cass., Sez. Un., n. 6826/2010e successive conformi). Risultano infatti, dall’esame del fascicolo della ricorrente, alcune notifiche via PECad avvocati per i quali non è possibile abbinare il soggetto patrocinato, neanche a seguito di N. 17868/22R.G. esame della sentenza di primo grado, essendosi ivi costituiti i soli Grattarola e Ferrari, qui regolarmente evocati; dette notifiche, ove riferibili a soggetti diversi da quelli in intestazione, sono quindi nulle. Per quanto precede, tuttavia, non occorre disporne la rinnovazione, ex art. 291 c.p.c. 2.2 -Ciò posto, è noto che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità –che, in tesi, affliggono la decisione impugnata – scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c. Tanto non può riscontrarsi nella specie, non senza evidenziare che –da quanto è datocomprendere dalla lettura del ricorso – le ragioni dell’opposizione erano certamente attinenti al quomodo dell’esecuzione e, dunque, rientranti nell’egida dell’art. 617 c.p.c.: tuttavia, come evidenziato dalla sentenza qui impugnata, la specifica qualificazione operata dal Tribunale di Alessandria come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha comportato l’ammissibilità del gravame; il che, correlativamente, impedisce di rilevare d’ufficio la questione in questa sede di legittimità, stante l’intervenuto giudicato interno sul punto. 2.3.1 – Venendo ora più specificamente all’esame del ricorso che occupa , occorre anzitutto evidenziare che l’esposizione dei fatti processuali e sostanziali è assolutamente lacunosa, sicché, per comprendere il senso dell e censure articolate, è senz’altro indispensabile leggere la sentenza impugnata. Basti rilevare che, dalla lettura dell’atto in scrutinio, non è dato neppureconoscere né le ragioni del rigetto dell’opposizione da parte del Tribunale di Alessandria, né i motivi dell’appello proposto dalla Arzenton avverso la sentenza di primo grado; N. 17868/22R.G. né, del resto,s’è dato conto di una circostanza certamente rilevante ai fini della decisione, quale l’intervenuta emissione del decreto di trasferimento da parte del giudice dell’esecuzionein favore dell’aggiudicatario. 2.3.2– Ebbene, n el rinviare, sul punto, alla ampia motivazione della recente Cass. n. 15445/2023, che il Collegio interamente condivide, può qui ribadirsi la funzione cui assolve il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., è ben riassunta da Cass. n. 593/2013, laddove si afferma (in motivazione) che esso “serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”. Inoltre, occorre anche rimarcare che, ai fini della sanzione dell’inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così Cass.n. 1959/2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora ‘viva’ o meno” (così, Cass. n. 1296/2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno. 2.3.3–Ora, così inquadrato il tema in discorso – anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c. Italia), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022) –ritiene la Corte che la ricorrent e N. 17868/22R.G. sia incorsain una insufficiente esposizione , tale da rendere il ricorso inservibile al suo scopo di introdurre validamente il giudizio di legittimità, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra) del tutto inadeguata, che rende, dunque, particolarmente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v. Cass., Sez. Un., n. 16628/2009). 2.4.1 – Ancora , occorre rilevare che l e censur e di cui al primo e al secondo motivo sonototalmente aspecifiche, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (su i cui tratti generali si rinvia, per brevità, alla già citata Cass. n. 15445/2023, in motivazione). Infatti, come chiaramente emerge dalla sentenza impugnata, la Corte d’appello ha in primo luogo dichiarato inammissibile il motivo con cui si censurava la prima decisione, per aver il Tribunale respinto l’opposizione inerente alla pretesa infruttuosità della vendita ex art. 164-bisdisp. att. c.p.c. Ciò perché la Arzenton non aveva censuratola motivazione della prima sentenza, nella parte in cui s’era rilevato che la valutazione di infruttuosità della vendita deve essere effettuata prima che l’immobile venga aggiudicato, mentre nella specie tanto era avvenuto, addirittura, dopol’emissione del decreto di trasferimento; in secondo luogo, la Corte sabauda ha rilevato l’inammissibilità del secondo motivo d’appello, concernente il preteso mancato esercizio del potere di sospensione ex art. 586 c.p.c. da parte del giudice dell’esecuzione, non avendo la Arzenton impugnato la ratio decidendi per cui detto potere è esercitabile prima dell’emissione del decreto di trasferimento, non dopo. N. 17868/22R.G. 2.4.2 - Ebbene, a fronte di un così chiaro e completo percorso motivazionale , con i primi due motivi di ricorso la Arzenton non si confronta affatto con gli argomenti utilizzati dalla Corte sabauda, ma soltanto insiste nel riproporre le sue tesi circa i presupposti dell’esercizio dei poteri di cui, rispettivamente, agli artt. 164-bis disp. att. c.p.c. e 586 c.p.c. , già disattese dal Tribunale e neppure adeguatamente devolute nel grado d’appello. In altre parole, la Arzenton non impugna la declaratoria di inammissibilitàdei due motivi d’appello, ma prescinde totalmente dalla pronuncia in rito adottata dalla Corte d’appello di Torino, evidentemente non cogliendo le rationes decidendidell’impugnata sentenza, che di conseguenza deve ritenersi passata in giudicato, sul punto. Da qui, dunque, l’ulteriore ragione di inammissibilità. 2.5 –Venendo infine al terzo motivo, con cui si censura il rigetto della domanda di cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive ex art. 89 c.p.c.– inerenti all’accusa mossa al difensore della stessa Arzenton di abusare del processo –la doglianza è del pari inammissibile, giacché la valutazione di non offensività espressa dal giudice d’appello attiene, per giurisprudenza consolidata, ad apprezzamento riservato al giudice del merito e non è censurabile in questa sede di legittimità, se non eventualmente sotto il profilo motivazionalee nei ristretti limiti in cui tanto è ancora possibile dopo la novella del 2012 dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., vizio tuttavia non dedotto dalla ricorrente. 3.1– In definitiva, i l ricorso è nel complesso inammissibile . Nulla va disposto sulle spese di lite, gli intimati non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 N. 17868/22R.G. maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Cortedichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q