CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28722/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e CUlk. 422 ORDINANZA sul ricorso 24736-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 872/2017 della Corte di Appello di Lecce, pubblicata in data 5 settembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che fosse accertato il grave inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi del contratto di compravendita stipulato tra le parti e dell'atto sottoscritto alla stessa data e la dichiarazione di risoluzione del medesimo contratto con immediata restituzione dell'immobile oggetto del contratto. Nella contumacia della convenuta la domanda è stata accolta dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 1688/2012. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], censurando il travisamento dei fatti e l'errata prospettazione della realtà fattuale, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. in relazione alla gravità dell'inadempimento. La Corte d'appello, rilevata l'inammissibilità dei documenti depositati dall'appellante in sede di costituzione e le richieste di assunzione di prove orali, ha ritenuto essenziale il termine per l'adempimento previsto nel contratto; ha inoltre ritenuto inammissibile la censura di omessa statuizione in merito alla restituzione degli importi corrisposti non essendoci stata un'espressa domanda di parte al riguardo in primo grado. Con sentenza 5 settembre 2017, n. 872, la Corte d'appello ha quindi rigettato l'appello e confermato la pronuncia impugnata. 3. Contro la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] nel quale anzitutto eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto la falsità della procura alle liti conferita dalla ricorrente risulterebbe ipso oculi falsa. La controricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] I. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente che, in memoria, "impugna e protesta di falso" la procura a rappresentare e difendere innanzi alla Corte di cassazione della ricorrente. Al riguardo va osservato che la querela di falso può essere proposta nel giudizio di cassazione quando concerna documenti attinenti al relativo procedimento (cfr. Cass. n. 24846/2020), così che è proponibile per denunciare la falsità della procura in oggetto. La querela di falso deve però - ai sensi del comma 2 dell'art. 221 c.p.c. - essere proposta personalmente dalla parte o a mezzo di procuratore speciale, requisito mancante nel caso in esame in cui il controricorso e la memoria non sono stati sottoscritti dalla parte, ma dal difensore al quale non risulta essere stata conferita procura speciale. II. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi. a) Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 3 c.p.c. nella formulazione applicabile alla fattispecie: la modificazione in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello dell'art. 345, comma 3 c.p.c. trova applicazione solo se la sentenza che ha chiuso il giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 83/2012, ossia dall'Il settembre 2012 e non si applica pertanto al caso in esame, essendo la sentenza di primo grado stata pubblicata il 27 giugno 2012.b) Il secondo motivo contesta "la violazione del giusto procedimento", in quanto le prove documentali e le richieste istruttorie erano decisive e risolutive. I motivi sono inammissibili. Ha ragione la ricorrente laddove censura l'affermazione della Corte d'appello per cui - secondo la formulazione dell'art. 345 applicabile al caso in esame - non sono ammissibili in appello i nuovi mezzi di prova che già apparivano indispensabili durante il primo grado così che la sentenza non si è potuta fondare su di essi per la negligenza della parte. Tale affermazione è infatti espressione di un orientamento che è stato superato dalle sezioni unite di questa Corte, per le quali "nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado" (Cass., sez. un., n. 10790/2017) . I motivi, in particolare il secondo, sono però generici, in quanto neppure identificano i mezzi di prova che sarebbero indispensabili (solo nella parte dedicata alla esposizione dei fatti di causa si fa cenno alla richiesta di interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA] e di raccolta delle dichiarazioni di quattro testimoni, senza l'indicazione dei capitoli di prova, v. p. 7 del ricorso), limitandosi a enunciare che si tratta di prove documentali e richieste istruttorie "decisive e risolutive", in relazione alle quali "non vi potevano essere dubbi in merito alla assoluta decisività", senza nulla dire al riguardo (cfr. pp. 9 e 11 del ricorso). 2. Il terzo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1457, 1362, 1363, 1366 e 1455 c.c. nell'interpretazione dell'atto pubblico e della scrittura privata": la Corte d'appello ha erroneamente ravvisato la sussistenza di un collegamento negoziale tra l'atto pubblico di compravendita e l' "apparentemente" coeva scrittura privata priva di data certa, così attribuendo valore preminente alla scrittura privata rispetto al rogito, di cui ha omesso "di valutare del tutto il tenore"; la Corte d'appello avrebbe poi omesso di considerare quanto previsto dall'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza. Anche questo motivo è affetto da mancanza di specificità ed è pertanto inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6 c.p.c. La ricorrente contesta l'interpretazione data dal giudice d'appello all'atto di compravendita e alla coeva scrittura privata, interpretazione sulla cui base ha concluso per la natura essenziale del termine previsto per l'adempimento degli obblighi da parte dell'acquirente, ma di tali atti nulla riassume o trascrive, neppure dando le informazioni necessarie al reperimento dei suddetti atti nei fascicoli dei giudizi di merito (cfr. da ultimo Cass. n. 12481/2022, che sottolinea la necessità che i documenti sui quali il ricorso si fondi siano o riassunti ovvero trascritti nei loro passaggi essenziali o che almeno la loro specifica indicazione sia accompagnata da un riferimento idoneo a consentirne il loro reperimento). Quanto alla contestazione relativa alla interpretazione dell'art. 1455 c.c., va ricordato che, come ha osservato il giudice d'appello, a fronte di un termine essenziale per l'adempimento, la risoluzione del contratto opera di diritto, essendo stata anticipatamente valutata dai contraenti, dovendo il giudice limitarsi ad accertare la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento (così Cass. 3993/2011, menzionata dalla Corte d'appello). 3. Il quarto motivo contesta "la violazione e falsa applicazione dell'art. 1458 c.c.": la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto l'inammissibilità della domanda restitutoria perché non proposta in primo grado, giungendo così a conseguenze "aberranti". Il motivo non può essere accolto. Come ha sottolineato il giudice d'appello, la risoluzione del contratto comporta sì l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, ma il giudice non può emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, domanda che non può essere formulata per la prima volta in appello. Si vedano al riguardo Cass. n. 2075/2013, per cui "la risoluzione del contratto pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa" e Cass.2562/2009, che precisa come al giudice d'appello sia "preclusa, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la possibilità di prendere in esame la domanda restitutoria avanzata per la prima volta in grado di appello, trattandosi di domanda nuova". III. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 10.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/0) e accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarato antistatario. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma