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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00143/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4587/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d ella C orte d’appello di Milano n. 3260/2020 depositata il 11/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, n el 2002 [OSCURATO:PERSONA] acquistò da [OSCURATO:PERSONA] un quadro intitolato ‘Movimento di danza’, riportante la firma ‘G.

Severini’, al prezzo di € 240.000,00; l'opera fu accompagnata da dichiarazioni di autenticità rilasciate dalle figlie di [OSCURATO:PERSONA] e da attestazioni della [OSCURATO:PERSONA] di Roma.

Nel 2015 [OSCURATO:PERSONA] stipulò un contratto con Christie's per la vendita all'asta dell'opera.

La casa d’aste comu- nicò che sarebbero state necessarie ricerche approfondite e che l'o- pera non avrebbe potuto essere inserita in asta in assenza di con- ferma ufficiale della sua autenticitàda parte di [OSCURATO:PERSONA], storica dell’artee curatrice del c atalogo r agionato delle opere di [OSCURATO:PERSONA]- rini.

Nell’ottobre del 2015 [OSCURATO:PERSONA], interpellata da Blei, dichiarò di non essere in grado di attestare l’autenticità dell'opera.

Nel 2020 l'opera, ritenuta falsa e integrante il reato di contraffazione ex art. 178 d.lgs. 42/2004, è stata sequestrata in esecuzione di decreto della Procuradella Repubblica di Milano.

DavideBlei ha convenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Acqua, in qualità di titolare di MF [OSCURATO:PERSONA],dinanzi al Tribunale di Milano per ottenere l'annullamento del contratto di compravendita del quadro per errore e il risarcimento dei danni pa- trimoniali e non patrimoniali.

Il Tribunale di Milano ha rigettatotutte le domande e l a Corte d’ap- pello di Milano ha individuato in [OSCURATO:PERSONA] l’unico vendi- tore, escludendo il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]Acqua quale titolare della galleria MF [OSCURATO:PERSONA]; in riforma della sentenza di primo grado, ha affermatola proponibilità dell’azione di annullamento per errore anche ove l’attribuzione a ll’ autore fosse stata garantita; nel merito, ha ravvis ato il vizio del consenso per errore sull’autenticità e ha dichiarato l’annullamento del contratto ; haescluso ogni responsabilità risarcitoria ex artt. 1338 e 2043 c.c. in capo al venditore, in quantoal momento della vendita a sua volta incolpevolmente in errore, e lo ha condanna t o a restituire il prezzo di € 240.000,00 a ll’acquirente, senza condannare l’acquirente alla restituzione dell’opera al venditore, in assenza di domanda in tal senso. 2.- Ricorre in cassazione il venditore con sette motivi, illustrati da memoria.

Resiste il compratore con controricorso e memoria.

All’esito della camera di consiglio del 10-12-2025 la Corte ha ri- servato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.- Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 1453 c.c., anche in relazione agli artt. 1325, 1362 c.c. , 113, 115 e 116 c.p.c., nonché l’omessa considerazione della previsione negoziale di autenticità dell’opera d’arte compravenduta , con l e seguent i argomentazioni.

La Corte di merito ha erroneamente ritenuto am- missibile l'azione di annullamento per errore del contratto di com- pravendita del dipinto.

Quando il venditore garantisce l'autenticità dell'opera, si configura vendita di aliud pro alio,che legittima l'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., non l'annullamento per errore.

La giurisprudenza consolidata qualifica tali fattispecie come vendita di cosa diversa da quella pattuita, in quanto l'autenticità costituisce ele- mento sostanziale di identificazione dell'oggetto.

1.2. -Il primo motivo è infondato .

L’azione di annullamentodella compravendita per errore e quella di risoluzionedella compravendita di aliud pro alio hanno presupposti diversi, ma possono concorrere, anche –come nel caso attuale -ove il venditore abbia specificamente garantito una qualità della cosa de- terminante del consenso del compratore, cosicché nella situazione datail giudice può essere chiamato ad accertare i presupposti per l’accoglimentodell’una o dell’altra azione .

La soluzione opposta, pro- pugnata dal ricorrente,riflette un pensiero ancorato a un sistema di tutela giurisdizionale dei diritti improntato alla tipicità delle azioni, oggi superato dal principio di atipicità (art. 24 co. 1 Cost . ) .

In tale contesto spetta all’attore con la propria domanda imbastire il ‘filo diretto’ tra il proprio bisogno di proteggere un interesse giuridicamente rilevantee il rimedio adeguato a ciò (se del caso an- che istituendo una scala di priorità tra i rimedi concorrenti, valendosi della tecnica di subordinare l’una domanda all’altra: così, Cass. n. 4245/2024).

Emblematica nel senso qui accolto,in una fattispecie non dissimile dal caso attuale, è Cass. n. 7 557/2017 .

La pronuncia riguarda la vendita di quattro poltrone descritte come poltrone genovesi, di epoca Luigi XVI, rivelatesi poi copie del Novecento.

L’acquirente aveva proposto domanda principale di risoluzione del contratto per inadempimento e subordinata di annullamento del contratto per dolo o errore.Il giudice primo grado aveva dichiara to risolto il contratto per aliud pro alio, imputando al venditore la mancata prova dell’au- tenticità.

La Corte di appello riformòla sentenzae rigettò la domanda di risoluzione, rilevando che l'incertezza sull'autenticità nuoceva all'acquirente e che difettava comunque la colpa del venditore, il quale aveva acquistato i beni presso una casa d'arte ricevendo ras- sicurazioni da esperti.

La Corte territoriale rigettò anche la subordi- nata di annullamento per errore, rilevandoche l'errore non era rico- noscibile dal venditore in buona fede.

Con la pronuncia menzionata, la Suprema Corte ha rigetta to i motivi del ricorso del compratore sulla risoluzione, ma ha accolto quello sull'annullamento .

Sotto il primo profilo,Cass. 7 557/2017 ha ri levato che la mancanza delle qualità promesse integra aliud pro alio e non vizio redibitorio (per cui l'onere di provare l'esatto adempimento grava sul venditore), ma haanche precisa to che l'azione di risoluzione richiede la colpa dell'i- nadempiente, la quale è esclusa se il venditore dimostra (come in quel caso) che la circostanzanon è a lui imputabile.

Sotto il secondo profilo, il rigetto della domanda di annullamento èstato cassato con rinvio sulla base del principio per cui, quando l'errore è comune a entrambe le parti, non è necessario il requisito della riconoscibilità ex artt. 1428 e 1431 c.c.

In altri termini, dal precedente in questione si desume con evi- denzache la mancanza della qualità promess a può integra re un aliud pro alio, ma non esclude che il compratore lapossa fa r valere con il rimedio dell’annullamento, ove su tale qualità sia altresì caduto un errore essenziale ex art. 1429co. 2 c.c. e tale rimedio sia il più ade- guato, nella situazione data, a proteggere l’interesse del compratore meritevole di tutela (analogamente, cfr. Cass. n. 19509/2012, da pag.9).

Nel caso attuale il compratore ha agito per l’annullamento di una compravendita avente ad oggetto un quadro come di sicura attribuzione a [OSCURATO:PERSONA].

Nel momento in cui tale sicurezza su lla paternità dell’opera è venuta meno, si è scoperto un errore essenziale ex art. 1429 n. 2 c.c., in quanto e rrore caduto su una qualità dell’oggetto della prestazione determinantedel consenso.

Si è data quindi una causa di annullamentodel contratto , come corret- tamente è stato accertato dalla Corte territoriale.Anche il venditore è caduto nell’errore, cosicché l’errorenon deve essere riconoscibile per essere rilevante (come già esposto , ma v. anche Cass. n. 26974/2011per l’enunciazione del principio che nell’ipotesi di errore bilaterale, cioè comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall’esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso non è applicabile il principio dell’affidamento, avendo cia- scuno dei contraenti dato causa all’invalidità del negozio).

Si evidenzia come la soluzione qui accolta sia perfettamente in linea con l’orientamento già espressoanche da Cass. 985/1998, se- condo cui, in tema di vendita di opere d'arte, l'errore di uno o di entrambi i contraenti sull'autenticità dell'opera negoziata e sulla ef- fettiva identità del relativo autore può dar luogo, ai sensi dell'art.1428 cod. civ., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresen- tazione dell'identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della stipulazione dell'accordo (in una fattispecie in cui si trattava della attribuzione di un’opera a Jacopo della Quercia).

2.1. - Il secondo motivo denuncia l’erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1442 c.c. e del principio di certezza del diritto, anche in relazione agli artt. 1427, 1428, 1429c.c. e 113, 115 c.p.c.

A fronte del dato che la Corteterritoriale non ha ritenuto prescritta l'azione di annullamento proposta dal compratore, si sostiene che la decorrenza della prescrizione non possa essere collegata ai pareri dubitativi della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (luglio 2015), ma dovrebbe decorrere dalla data di acquisto dell'opera (2002), in quanto il termine dell'art.1442 c.c. deve essere interpretato costituzionalmente.

Si evidenzia come l'interpretazione della Corte territoriale legittimi il paradosso giuridico di poter agire per annullamento anche molti decenni dopo l'accordo negoziale.

2.2. -Il secondo motivo è infondato.

Ai sensi dell'art. 1442 co. 2 c.c., il termine di prescrizione quin- quennale per l'azione di annullamento per errore decorre dalla sco- perta dell'errore stesso.

La norma costituisce una deroga all’art.2935 c.c.,secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.Infatti, secondo l’orientamento della SupremaCorte ( il quale peraltro , specialmente negli ultimi de- cenni, ha incontrato critichesempre più frequenti e incisive in dot- trina), la possibilità di esercizio del diritto rilevante a i fini della de- correnza della prescrizioneex art. 2935 c.c. è la possibilità giuridica e non quella di fatto.

In altre parole, il titolare può farvalere il diritto (e quindi il termine di prescrizione inizia a decorrere ex art. 2935 c.c.) sol che siano venuti meno gli ‘impedimenti giuridici’, mentre non rileva che il titolare sia impedito nell’esercizioda un ostacolo di fatto, come l'ignoranza da partesua circa l'esistenza del proprio di- ritto.

L’ignoranza non preclude il decorso della prescrizione, salva l'ipotesi del dolo ex art. 2941 n. 8 c.c. (cfr. Cass. n. 9291/1997, conforme la giurisprudenza successiva; tra le più recenti, Cass. n. 17451/2025).

Viceversa, secondo l'art. 1442 co. 2 c.c. rilevante è proprio tale impedimento di fatto.

N el campo delle opere d ’ arte vendute come attribuite a un certo autore, esso è rimossosolo nel momento in cui l’acquirente acquisisce consapevolezza della non autenticità o (come nel caso attuale) della mancanza di certezza n ell ’ attribuzione dell’opera,sulla base di elementi oggettivi quali il parere di esperti qualificati.

La tesi del ricorrente, volta a far decorrere il termine dal momento della conclusione del contratto o da quello in cui l’errore sarebbe stato genericamente verificabile, contrasta non solo con il dato legislativo testuale ma anche con l’esigenza di tutela dell’acquirente caduto in errore; pertanto, non si pone neppure questione di violazione di alcuno deiprincipi costituzionali evocati dal ricorrente. 3.1.- Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1431 c.c. e 113, 115 c.p.c.,nel ritenere sussistente l'errore- vizio rilevante sulla base delle opinioni dubitative di esperti d'arte successive alla cessione, nonché violazione degli artt. 20 e 23 della legge n. 633/1941, anche in relazione agli artt. 2727, 2729 c.c. e 113, 115, 116 c.p.c., nell'affermare l'errore nonostante l'opera fosse stata consegnata con certificazioni di autenticità delle eredi dell'arti- sta.

Il ricorrente argomenta che le parti hanno negoziato la vendita dell'opera autentica di [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle dichiarazioni delle figlie dell'artista (del 1990 e 1998) e che i successivi pareri dubitativi non possono inficiare tale volontà negoziale.

In via sussi- diaria,denuncia l’ omessa considerazione delle certificazioni di auten- ticità.

3.2. -Il terzo motivo è infondato .

L’errore bilaterale è stato accertato dal giudice di merito rilevando che, al momento della vendita , entrambe le parti erano convinte della sicura paternità dell’opera in capo a [OSCURATO:PERSONA].

Come già anticipato nella pronuncia sul primo motivo, in caso di errore bilate- rale o comune non è richiesto il requisito della riconoscibilità dell’er- rore,poiché ciascuno dei contraenti ha dato causa alla invalidità del negozio indipendentemente dall’altro ( Cass. 26974/2011 , già ci- tata).

La circostanza che l’errore si fondi sulla mancanza di certezza dell’attribuzione piuttosto che su un accertamento definitivo di falsità non è priva di rilievo,diversamente da quanto sostiene il ricorrente : l’oggettodel contratto era il dipinto in quanto attribuito con certezza aGino Severini e quindi, in mancanza di tale sicura attribuzione, si è configuratoerrore essenziale determinante del consenso. 4.1.- Il quarto motivo denuncia nullità della sentenza ovvero vio- lazione dell'art. 2728 c.c. e dell'art. 8 della legge n. 633/1941, per omessa considerazione della rilevanza quale prova legaledella firma apposta dall'autore sull'opera.

Nella parte rilevante, l'art. 8 l . 633/1941 stabilisce presunzione legale di paternità per chi è indicato come autore dell'opera ‘nelle forme d'uso’.

La firma apposta sul di- pinto, pacificamente presente, implica presunzione legale che com- porta inversione dell'onere probatorio in capo a chi contesta la pa- ternità dell'opera.

4.2. -Il quarto motivo è infondato .

Data la sua sede, l'art. 8 l. n. 633/1941 opera nel contesto del diritto d'autore,per tutelare chi rivendica la paternità dell'opera intellettuale, in quanto l’indicazione dell’autore fa presumere la pa- ternità dell’opera, manon comporta in sé che la sottoscrizione indi- viduinecessariamente l’autore, e cioè che la sottoscrizione coincida con l’autenticità dell’opera.La disposizione si limita a porre solo una presunzione di paternità dell'opera (fondata sulla indicazione come autore di un determinato soggetto), pienamente superabile dalla provacontraria ( così, Cass. 19220/2016 , pag.13 ) .

In disparte l’oscillazione tra due termini che indicano fenomeni di- versi prova legale’ e ‘presunzione legale’), lo stesso ricorrente è consapevole che l'art. 8 l.n. 633/1941 dispone una presunzione le- gale relativa di paternità dell'opera d'arte, derivante dalla firma dell'artista.

Nel caso attuale, in cui la sicura attribuzione dell’opera a Severini era stata accettatadalle parti come qualità della cosa com- pravenduta determinante delconsenso, tale presunzione è stata su- perata sulla base di risultanze probatorie che indicavano gravi ele- menti contrariall'autenticità dell’opera e della firma.

Oltre al rifiuto della Dr.

Fontidi confermare la paternità dell ’ opera , sono stat i valo- rizzati dalla Corte d’appello -nell’accertamento in fatto riservato al giudice di merito estraneo al motivo come proposto- la perizia gra- fologica, la quale ha attestato che la firma presente sul dipinto era il frutto di unaimitazione pedissequa della firma di [OSCURATO:PERSONA] e la perizia tecnico-artistica, la quale ha rilevato elementi stilistici e tec- nici di dubbio sull’attribuibilità dell’opera, nonché il dato del seque- stro del dipinto,disposto in sede penale a fronte di indizi di contraf- fazione.

5.1. -Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia sul thema decidendum, cioè sulla ‘falsità’ dell'opera, ov- vero violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia su tutta la domanda.

La Corte ha omesso di pronunciarsi sulla pretesa falsità dell'opera dedotta dal compratore, limitandosi ad affermare la ‘man- canza di certezza’della paternità, concetto diverso dalla falsità.

Tale omissione ha determinato decisione diversa da quella che sarebbe conseguita all'accertamento della falsità.

5.2. - Il quinto motivo è infondato .

Non sussiste il vizio di omessa pronuncia, poiché il pronunciato deveessere corrispondente al chiesto e nel caso attuale sussiste tale corrispondenza.

Infatti, l’attore ha domandato l’annullamento del contratto per errore essenzialee, a tale fine, per i motivi che qui non occorre ripetere ulteriormente,la Corte di appello ha correttamente considerato sufficiente l’accertamento della mancanza di certezza della attribuzionedell’opera a Severini.

6.1. - Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova.

La Corte non ha ritenuto che fosse onere del compratore fornire prova della falsità del dipinto quale requisito per la sussistenza dell'errore rilevante.

6.2. -Il sesto motivo è infondato .

Per l’argomentazione sarebbe sufficiente richiamare la motiva- zione che fonda il rigetto del motivo precedente.

Ad abundantiam: la Corte di appello ha accertato la sussistenza di elementi probatori sufficienti per dimostrare il fatto costitutivo dell'errore essenziale, riferito alla mancanza di certezza dell'attribuzione; a fronte di tale accertamento, il motivo tende a una rivalutazione del quantumpro- batorio e dell'apprezzamento riservato algiudice di merito.

7.1. - Il settimo motivo denuncia nullità ovvero violazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1443, 1445 c.c. e 112, 113 c.p.c.

La Corte ha erroneamente ritenuto che l'annullamento del contratto non de- terminasse obbligo di restituzione del dipinto al venditore.

L'annul- lamento produce effetti retroattivi ex tunc, quindi le prestazioni cor- risposte devono essere restituite reciprocamente.

La sentenza è errata nel negare tale restituzione solo perché non espressamente domandata dall’appellato.

7.2. -Il settimo motivo è infondato.

La sentenza impugnata (pag. 21) afferma espressamente che il compratore è obbligato a restituire l'opera al venditore, ma su tale questione la Corte di appello corr ettamente non dispone , poiché la corrispondente domanda non è stata formulata dal venditore neppure in via subordinata.

Sebbene l'annullamento abbia efficacia retroattiva e comporti l'ob- bligo restitutorio, sul piano processuale è necessario che la parte proponga una domanda specifica per ottenere la pronuncia restitu- toria, stantela necessità di rispettare il principio della domanda.

E’ acquisito il principio secondo il quale, qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi - e perciò nel caso di annulla- mento del contratto, come in qualunque ipotesi che faccia venire meno il vincolo originariamente esistente-, l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto è quella di ripetizione di indebito oggettivo,ma l’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione (Cass. n.28722/2022, Cass. n. 715/2018 , per tutte) .

8. –In conclusione il ricorso è integralmente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.600,00 per compensi e in € 200,00per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese pari al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4587/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza d ella C orte d’appello di Milano n. 3260/2020 depositata il 11/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, n el 2002 [OSCURATO:PERSONA] acquistò da [OSCURATO:PERSONA] un quadro intitolato ‘Movimento di danza’, riportante la firma ‘G. Severini’, al prezzo di € 240.000,00; l'opera fu accompagnata da dichiarazioni di autenticità rilasciate dalle figlie di [OSCURATO:PERSONA] e da attestazioni della [OSCURATO:PERSONA] di Roma. Nel 2015 [OSCURATO:PERSONA] stipulò un contratto con Christie's per la vendita all'asta dell'opera. La casa d’aste comu- nicò che sarebbero state necessarie ricerche approfondite e che l'o- pera non avrebbe potuto essere inserita in asta in assenza di con- ferma ufficiale della sua autenticitàda parte di [OSCURATO:PERSONA], storica dell’artee curatrice del c atalogo r agionato delle opere di [OSCURATO:PERSONA]- rini. Nell’ottobre del 2015 [OSCURATO:PERSONA], interpellata da Blei, dichiarò di non essere in grado di attestare l’autenticità dell'opera. Nel 2020 l'opera, ritenuta falsa e integrante il reato di contraffazione ex art. 178 d.lgs. 42/2004, è stata sequestrata in esecuzione di decreto della Procuradella Repubblica di Milano. DavideBlei ha convenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Acqua, in qualità di titolare di MF [OSCURATO:PERSONA],dinanzi al Tribunale di Milano per ottenere l'annullamento del contratto di compravendita del quadro per errore e il risarcimento dei danni pa- trimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale di Milano ha rigettatotutte le domande e l a Corte d’ap- pello di Milano ha individuato in [OSCURATO:PERSONA] l’unico vendi- tore, escludendo il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]Acqua quale titolare della galleria MF [OSCURATO:PERSONA]; in riforma della sentenza di primo grado, ha affermatola proponibilità dell’azione di annullamento per errore anche ove l’attribuzione a ll’ autore fosse stata garantita; nel merito, ha ravvis ato il vizio del consenso per errore sull’autenticità e ha dichiarato l’annullamento del contratto ; haescluso ogni responsabilità risarcitoria ex artt. 1338 e 2043 c.c. in capo al venditore, in quantoal momento della vendita a sua volta incolpevolmente in errore, e lo ha condanna t o a restituire il prezzo di € 240.000,00 a ll’acquirente, senza condannare l’acquirente alla restituzione dell’opera al venditore, in assenza di domanda in tal senso. 2.- Ricorre in cassazione il venditore con sette motivi, illustrati da memoria. Resiste il compratore con controricorso e memoria. All’esito della camera di consiglio del 10-12-2025 la Corte ha ri- servato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.- Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 1453 c.c., anche in relazione agli artt. 1325, 1362 c.c. , 113, 115 e 116 c.p.c., nonché l’omessa considerazione della previsione negoziale di autenticità dell’opera d’arte compravenduta , con l e seguent i argomentazioni. La Corte di merito ha erroneamente ritenuto am- missibile l'azione di annullamento per errore del contratto di com- pravendita del dipinto. Quando il venditore garantisce l'autenticità dell'opera, si configura vendita di aliud pro alio,che legittima l'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., non l'annullamento per errore. La giurisprudenza consolidata qualifica tali fattispecie come vendita di cosa diversa da quella pattuita, in quanto l'autenticità costituisce ele- mento sostanziale di identificazione dell'oggetto. 1.2. -Il primo motivo è infondato . L’azione di annullamentodella compravendita per errore e quella di risoluzionedella compravendita di aliud pro alio hanno presupposti diversi, ma possono concorrere, anche –come nel caso attuale -ove il venditore abbia specificamente garantito una qualità della cosa de- terminante del consenso del compratore, cosicché nella situazione datail giudice può essere chiamato ad accertare i presupposti per l’accoglimentodell’una o dell’altra azione . La soluzione opposta, pro- pugnata dal ricorrente,riflette un pensiero ancorato a un sistema di tutela giurisdizionale dei diritti improntato alla tipicità delle azioni, oggi superato dal principio di atipicità (art. 24 co. 1 Cost . ) . In tale contesto spetta all’attore con la propria domanda imbastire il ‘filo diretto’ tra il proprio bisogno di proteggere un interesse giuridicamente rilevantee il rimedio adeguato a ciò (se del caso an- che istituendo una scala di priorità tra i rimedi concorrenti, valendosi della tecnica di subordinare l’una domanda all’altra: così, Cass. n. 4245/2024). Emblematica nel senso qui accolto,in una fattispecie non dissimile dal caso attuale, è Cass. n. 7 557/2017 . La pronuncia riguarda la vendita di quattro poltrone descritte come poltrone genovesi, di epoca Luigi XVI, rivelatesi poi copie del Novecento. L’acquirente aveva proposto domanda principale di risoluzione del contratto per inadempimento e subordinata di annullamento del contratto per dolo o errore.Il giudice primo grado aveva dichiara to risolto il contratto per aliud pro alio, imputando al venditore la mancata prova dell’au- tenticità. La Corte di appello riformòla sentenzae rigettò la domanda di risoluzione, rilevando che l'incertezza sull'autenticità nuoceva all'acquirente e che difettava comunque la colpa del venditore, il quale aveva acquistato i beni presso una casa d'arte ricevendo ras- sicurazioni da esperti. La Corte territoriale rigettò anche la subordi- nata di annullamento per errore, rilevandoche l'errore non era rico- noscibile dal venditore in buona fede. Con la pronuncia menzionata, la Suprema Corte ha rigetta to i motivi del ricorso del compratore sulla risoluzione, ma ha accolto quello sull'annullamento . Sotto il primo profilo,Cass. 7 557/2017 ha ri levato che la mancanza delle qualità promesse integra aliud pro alio e non vizio redibitorio (per cui l'onere di provare l'esatto adempimento grava sul venditore), ma haanche precisa to che l'azione di risoluzione richiede la colpa dell'i- nadempiente, la quale è esclusa se il venditore dimostra (come in quel caso) che la circostanzanon è a lui imputabile. Sotto il secondo profilo, il rigetto della domanda di annullamento èstato cassato con rinvio sulla base del principio per cui, quando l'errore è comune a entrambe le parti, non è necessario il requisito della riconoscibilità ex artt. 1428 e 1431 c.c. In altri termini, dal precedente in questione si desume con evi- denzache la mancanza della qualità promess a può integra re un aliud pro alio, ma non esclude che il compratore lapossa fa r valere con il rimedio dell’annullamento, ove su tale qualità sia altresì caduto un errore essenziale ex art. 1429co. 2 c.c. e tale rimedio sia il più ade- guato, nella situazione data, a proteggere l’interesse del compratore meritevole di tutela (analogamente, cfr. Cass. n. 19509/2012, da pag.9). Nel caso attuale il compratore ha agito per l’annullamento di una compravendita avente ad oggetto un quadro come di sicura attribuzione a [OSCURATO:PERSONA]. Nel momento in cui tale sicurezza su lla paternità dell’opera è venuta meno, si è scoperto un errore essenziale ex art. 1429 n. 2 c.c., in quanto e rrore caduto su una qualità dell’oggetto della prestazione determinantedel consenso. Si è data quindi una causa di annullamentodel contratto , come corret- tamente è stato accertato dalla Corte territoriale.Anche il venditore è caduto nell’errore, cosicché l’errorenon deve essere riconoscibile per essere rilevante (come già esposto , ma v. anche Cass. n. 26974/2011per l’enunciazione del principio che nell’ipotesi di errore bilaterale, cioè comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall’esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso non è applicabile il principio dell’affidamento, avendo cia- scuno dei contraenti dato causa all’invalidità del negozio). Si evidenzia come la soluzione qui accolta sia perfettamente in linea con l’orientamento già espressoanche da Cass. 985/1998, se- condo cui, in tema di vendita di opere d'arte, l'errore di uno o di entrambi i contraenti sull'autenticità dell'opera negoziata e sulla ef- fettiva identità del relativo autore può dar luogo, ai sensi dell'art.1428 cod. civ., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresen- tazione dell'identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della stipulazione dell'accordo (in una fattispecie in cui si trattava della attribuzione di un’opera a Jacopo della Quercia). 2.1. - Il secondo motivo denuncia l’erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1442 c.c. e del principio di certezza del diritto, anche in relazione agli artt. 1427, 1428, 1429c.c. e 113, 115 c.p.c. A fronte del dato che la Corteterritoriale non ha ritenuto prescritta l'azione di annullamento proposta dal compratore, si sostiene che la decorrenza della prescrizione non possa essere collegata ai pareri dubitativi della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (luglio 2015), ma dovrebbe decorrere dalla data di acquisto dell'opera (2002), in quanto il termine dell'art.1442 c.c. deve essere interpretato costituzionalmente. Si evidenzia come l'interpretazione della Corte territoriale legittimi il paradosso giuridico di poter agire per annullamento anche molti decenni dopo l'accordo negoziale. 2.2. -Il secondo motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 1442 co. 2 c.c., il termine di prescrizione quin- quennale per l'azione di annullamento per errore decorre dalla sco- perta dell'errore stesso. La norma costituisce una deroga all’art.2935 c.c.,secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.Infatti, secondo l’orientamento della SupremaCorte ( il quale peraltro , specialmente negli ultimi de- cenni, ha incontrato critichesempre più frequenti e incisive in dot- trina), la possibilità di esercizio del diritto rilevante a i fini della de- correnza della prescrizioneex art. 2935 c.c. è la possibilità giuridica e non quella di fatto. In altre parole, il titolare può farvalere il diritto (e quindi il termine di prescrizione inizia a decorrere ex art. 2935 c.c.) sol che siano venuti meno gli ‘impedimenti giuridici’, mentre non rileva che il titolare sia impedito nell’esercizioda un ostacolo di fatto, come l'ignoranza da partesua circa l'esistenza del proprio di- ritto. L’ignoranza non preclude il decorso della prescrizione, salva l'ipotesi del dolo ex art. 2941 n. 8 c.c. (cfr. Cass. n. 9291/1997, conforme la giurisprudenza successiva; tra le più recenti, Cass. n. 17451/2025). Viceversa, secondo l'art. 1442 co. 2 c.c. rilevante è proprio tale impedimento di fatto. N el campo delle opere d ’ arte vendute come attribuite a un certo autore, esso è rimossosolo nel momento in cui l’acquirente acquisisce consapevolezza della non autenticità o (come nel caso attuale) della mancanza di certezza n ell ’ attribuzione dell’opera,sulla base di elementi oggettivi quali il parere di esperti qualificati. La tesi del ricorrente, volta a far decorrere il termine dal momento della conclusione del contratto o da quello in cui l’errore sarebbe stato genericamente verificabile, contrasta non solo con il dato legislativo testuale ma anche con l’esigenza di tutela dell’acquirente caduto in errore; pertanto, non si pone neppure questione di violazione di alcuno deiprincipi costituzionali evocati dal ricorrente. 3.1.- Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1431 c.c. e 113, 115 c.p.c.,nel ritenere sussistente l'errore- vizio rilevante sulla base delle opinioni dubitative di esperti d'arte successive alla cessione, nonché violazione degli artt. 20 e 23 della legge n. 633/1941, anche in relazione agli artt. 2727, 2729 c.c. e 113, 115, 116 c.p.c., nell'affermare l'errore nonostante l'opera fosse stata consegnata con certificazioni di autenticità delle eredi dell'arti- sta. Il ricorrente argomenta che le parti hanno negoziato la vendita dell'opera autentica di [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle dichiarazioni delle figlie dell'artista (del 1990 e 1998) e che i successivi pareri dubitativi non possono inficiare tale volontà negoziale. In via sussi- diaria,denuncia l’ omessa considerazione delle certificazioni di auten- ticità. 3.2. -Il terzo motivo è infondato . L’errore bilaterale è stato accertato dal giudice di merito rilevando che, al momento della vendita , entrambe le parti erano convinte della sicura paternità dell’opera in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Come già anticipato nella pronuncia sul primo motivo, in caso di errore bilate- rale o comune non è richiesto il requisito della riconoscibilità dell’er- rore,poiché ciascuno dei contraenti ha dato causa alla invalidità del negozio indipendentemente dall’altro ( Cass. 26974/2011 , già ci- tata). La circostanza che l’errore si fondi sulla mancanza di certezza dell’attribuzione piuttosto che su un accertamento definitivo di falsità non è priva di rilievo,diversamente da quanto sostiene il ricorrente : l’oggettodel contratto era il dipinto in quanto attribuito con certezza aGino Severini e quindi, in mancanza di tale sicura attribuzione, si è configuratoerrore essenziale determinante del consenso. 4.1.- Il quarto motivo denuncia nullità della sentenza ovvero vio- lazione dell'art. 2728 c.c. e dell'art. 8 della legge n. 633/1941, per omessa considerazione della rilevanza quale prova legaledella firma apposta dall'autore sull'opera. Nella parte rilevante, l'art. 8 l . 633/1941 stabilisce presunzione legale di paternità per chi è indicato come autore dell'opera ‘nelle forme d'uso’. La firma apposta sul di- pinto, pacificamente presente, implica presunzione legale che com- porta inversione dell'onere probatorio in capo a chi contesta la pa- ternità dell'opera. 4.2. -Il quarto motivo è infondato . Data la sua sede, l'art. 8 l. n. 633/1941 opera nel contesto del diritto d'autore,per tutelare chi rivendica la paternità dell'opera intellettuale, in quanto l’indicazione dell’autore fa presumere la pa- ternità dell’opera, manon comporta in sé che la sottoscrizione indi- viduinecessariamente l’autore, e cioè che la sottoscrizione coincida con l’autenticità dell’opera.La disposizione si limita a porre solo una presunzione di paternità dell'opera (fondata sulla indicazione come autore di un determinato soggetto), pienamente superabile dalla provacontraria ( così, Cass. 19220/2016 , pag.13 ) . In disparte l’oscillazione tra due termini che indicano fenomeni di- versi prova legale’ e ‘presunzione legale’), lo stesso ricorrente è consapevole che l'art. 8 l.n. 633/1941 dispone una presunzione le- gale relativa di paternità dell'opera d'arte, derivante dalla firma dell'artista. Nel caso attuale, in cui la sicura attribuzione dell’opera a Severini era stata accettatadalle parti come qualità della cosa com- pravenduta determinante delconsenso, tale presunzione è stata su- perata sulla base di risultanze probatorie che indicavano gravi ele- menti contrariall'autenticità dell’opera e della firma. Oltre al rifiuto della Dr. Fontidi confermare la paternità dell ’ opera , sono stat i valo- rizzati dalla Corte d’appello -nell’accertamento in fatto riservato al giudice di merito estraneo al motivo come proposto- la perizia gra- fologica, la quale ha attestato che la firma presente sul dipinto era il frutto di unaimitazione pedissequa della firma di [OSCURATO:PERSONA] e la perizia tecnico-artistica, la quale ha rilevato elementi stilistici e tec- nici di dubbio sull’attribuibilità dell’opera, nonché il dato del seque- stro del dipinto,disposto in sede penale a fronte di indizi di contraf- fazione. 5.1. -Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia sul thema decidendum, cioè sulla ‘falsità’ dell'opera, ov- vero violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia su tutta la domanda. La Corte ha omesso di pronunciarsi sulla pretesa falsità dell'opera dedotta dal compratore, limitandosi ad affermare la ‘man- canza di certezza’della paternità, concetto diverso dalla falsità. Tale omissione ha determinato decisione diversa da quella che sarebbe conseguita all'accertamento della falsità. 5.2. - Il quinto motivo è infondato . Non sussiste il vizio di omessa pronuncia, poiché il pronunciato deveessere corrispondente al chiesto e nel caso attuale sussiste tale corrispondenza. Infatti, l’attore ha domandato l’annullamento del contratto per errore essenzialee, a tale fine, per i motivi che qui non occorre ripetere ulteriormente,la Corte di appello ha correttamente considerato sufficiente l’accertamento della mancanza di certezza della attribuzionedell’opera a Severini. 6.1. - Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova. La Corte non ha ritenuto che fosse onere del compratore fornire prova della falsità del dipinto quale requisito per la sussistenza dell'errore rilevante. 6.2. -Il sesto motivo è infondato . Per l’argomentazione sarebbe sufficiente richiamare la motiva- zione che fonda il rigetto del motivo precedente. Ad abundantiam: la Corte di appello ha accertato la sussistenza di elementi probatori sufficienti per dimostrare il fatto costitutivo dell'errore essenziale, riferito alla mancanza di certezza dell'attribuzione; a fronte di tale accertamento, il motivo tende a una rivalutazione del quantumpro- batorio e dell'apprezzamento riservato algiudice di merito. 7.1. - Il settimo motivo denuncia nullità ovvero violazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1443, 1445 c.c. e 112, 113 c.p.c. La Corte ha erroneamente ritenuto che l'annullamento del contratto non de- terminasse obbligo di restituzione del dipinto al venditore. L'annul- lamento produce effetti retroattivi ex tunc, quindi le prestazioni cor- risposte devono essere restituite reciprocamente. La sentenza è errata nel negare tale restituzione solo perché non espressamente domandata dall’appellato. 7.2. -Il settimo motivo è infondato. La sentenza impugnata (pag. 21) afferma espressamente che il compratore è obbligato a restituire l'opera al venditore, ma su tale questione la Corte di appello corr ettamente non dispone , poiché la corrispondente domanda non è stata formulata dal venditore neppure in via subordinata. Sebbene l'annullamento abbia efficacia retroattiva e comporti l'ob- bligo restitutorio, sul piano processuale è necessario che la parte proponga una domanda specifica per ottenere la pronuncia restitu- toria, stantela necessità di rispettare il principio della domanda. E’ acquisito il principio secondo il quale, qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi - e perciò nel caso di annulla- mento del contratto, come in qualunque ipotesi che faccia venire meno il vincolo originariamente esistente-, l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto è quella di ripetizione di indebito oggettivo,ma l’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione (Cass. n.28722/2022, Cass. n. 715/2018 , per tutte) . 8. –In conclusione il ricorso è integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.600,00 per compensi e in € 200,00per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese pari al