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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06584/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25800/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1374/2021 depositata il 23/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal suo amministratore di sostegno, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

L’attrice esponeva che la convenuta si era resa acquirente di un proprio immobile in Catania, in forza di un atto di compravendita stipulato in suo nome dal figlio [OSCURATO:PERSONA], giusta procura rilasciata nell’anno 1998.

In relazione a tale contratto, per quanto ancora interessa, l’attrice ne chiedeva l’annullamento denunziando l’ipotesi del conflitto di interessi ex art. 1394 c.c.

A sostegno della domanda deduceva che la venditrice versava da tempo in stato di incapacità naturale; che il rappresentante aveva alienato per prezzo irrisorio una parte rilevante di una delle più belle ville Liberty della città di Catania; che il rappresentate non aveva riversato alla mandante il corrispettivo della vendita, trasferendosi all’estero dopo la conclusione del contratto; che l’acquirente [OSCURATO:PERSONA], residente e operante con il proprio coniuge nel settore immobiliare, era consapevole del conflitto di interesse tra il rappresentante e il rappresentato, essendo a conoscenza sia delle condizioni della [OSCURATO:PERSONA], sia della sproporzione tra prezzo e valore dell’immobile.

Il Tribunale di Catania, eseguita l’istruzione mediante consulenza tecnica e prova per testi, con sentenza n. 4080/2018, pronunziava l’annullamento del contratto di compravendita concluso dal [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto della madre [OSCURATO:PERSONA], condannando la Calì alla restituzione dell’immobile in favore della rappresentata.

La Corte d’appello di Catania , adita con appello principale da [OSCURATO:PERSONA] e con appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA] (che censurava omissione di pronunzia sulle proprie domande risarcitoria e di restituzione dei frutti), nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] (rappresentato dal procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]) e il notaio rogante [OSCURATO:PERSONA], rigettava entrambe le impugnazioni.

La Corte d’appello - richiamato il consolidato principio secondo cui il conflitto di interessi rileva quando il rappresentante persegua, anche solo potenzialmente, un interesse incompatibile con quello del rappresentato e tale situazione sia conosciuta o conoscibile dal terzo, indipendentemente dal concreto pregiudizio arrecato o dalla vantaggiosità dell’atto - ha posto l’accento sul fatto che il rappresentante [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato l’immobile per un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato; inoltre, dopo avere incassato l’intera somma, l’aveva trattenuta senza riversarla alla mandante, trasferendosi all’estero.

La Corte di merito ha evidenziato inoltre che la notevole sproporzione tra il prezzo pagato (€ 350.000) e il valore reale dell'immobile, stimato in € 900.000, era certamente conoscibile dall’acquirente, in quanto operatrice nel settore immobiliare, vista anche la prossimità dell’immobile alla sede dell’agenzia e all’abitazione della Calì.

La sentenza impugnata poneva ancora l’accento sulle pattuite modalità di pagamento del prezzo della vendita, da farsi mediante assegni intestati direttamente al rappresentante.

È vero, proseguiva la Corte di merito, che «la Cali si era obbligata a consentire alla parte venditrice di godere a titolo esclusivamente a mezzo di contratto di comodato gratuito per la durata di anni trenta della porzione di immobile [...]»; tuttavia tale previsione, per un verso, non era idonea a tutelare le esigenze abitative della [OSCURATO:PERSONA], «atteso che anche prima della scadenza del termine convenuto, ove sopravvenga un urgente e impreveduto bisogno del comodante, questi può esigere la restituzione immediata della cosa» [...], e, per altro verso non ha inciso sulla determinazione del corrispettivo della vendita e dimostra, semmai, che l’acquirente era a conoscenza della precarietà della condizione della [OSCURATO:PERSONA], la quale disponeva solo dell’immobile in questione per soddisfare le proprie esigenze abitative e della cui proprietà è stata privata dal Bartolucci al solo fine di intascare il corrispettivo della vendita».

La Corte d’appello dichiarava inammissibile la domanda di restituzione del prezzo, rilevando che la stessa era stata proposta dalla Calì per la prima volta in appello.

Era rigettata infine anche l’ulteriore eccezione sollevata dalla Calì , che aveva richiamato il giudicato formatosi nella causa proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del figlio [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la restituzione del prezzo incassato.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Nell’imminenza dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memoria exart. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e il notaio [OSCURATO:PERSONA] restano intimati. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia “violazione e la falsa applicazione dell’art.2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.” Si sostiene che la venditrice, prima di agire per l’annullamento del contratto di compravendita, aveva scelto di dare esecuzione al contratto stesso agendo nei confronti del figlio (venditore per procura generale notarile dalla stessa conferita) per il recupero del prezzo di vendita da questi incassato dall’acquirente e non riversato alla madre.

Giacché la domanda fu accolta, la pronunzia costituisce giudicato implicito sulla validità del contratto, precludendo la successiva azione per l’annullamento.

Il motivo è infondato.

La tesi sostenuta con il motivo implica logicamente che l’azione promossa dal rappresentato nei confronti del rappresentato costituisca, per sé stessa, volontaria esecuzione del contratto, il che costituisce una petizione di principio.

Invero, con riferimento all’azione promossa, non è ravvisabile una univoca volontà del rappresentato di tenere fermi il contratto o i suoi effetti, in guisa da precludere l’azione contro il contraente.

È chiaro che non si può escludere che, nel singolo caso, una volontà di questo tipo possa ravvisarsi anche in un atto posto in essere nei rapporti interni fra rappresentante e rappresentato (cfr. Cass. n. 2299/1967), ma, appunto, ciò conferma che il problema non è di giudicato, ma di accertamento della volontà di convalida.

In effetti tale questione è posta con il motivo in esame, ma per questa parte esso è inammissibile, trattandosi d i questione nuova, che implica una valutazione di merito (cfr. 6937/2004; 1197/1971).

È altrettanto improprio il tentativo di comprendere il contrante, destinatario dell’azione promossa dalla rappresentat a , nel novero degli aventi causa, cui si estende l’efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c., stante la diversità delle rispettive posizioni soggettive.

Invero, gli aventi causa nei cui confronti, a norma dell'art.2909 cod. civ., fa stato l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, sono quei soggetti che, dopo la formazione del giudicato, sono subentrati alle parti nella titolarità delle correlative situazioni giuridiche, attive e passive, dedotte in giudizio e sulle quali incide il comando giurisdizionale passato in giudicato (Cass. n. 5194/1985; n. 2959/1979).

Il secondo motivo denunzia “violazione e la falsa applicazione dell’art.1394 c.c., rilevante ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.”: la Corte di merito non avrebbe considerato che l’ipotesi del conflitto di interessi deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell’iniziale convergenze di interessi, non essendo neanche vero che la Calì fosse titolare di un’agenzia immobiliare.

Il motivo è infondato.

Nella sentenza impugnata non si legge alcuna affermazione in contrasto con il principio in ordine al momento rilevante ai fini della sussistenza del conflitto.

I rilievi della Corte di merito riferiti al comportamento tenuto dal rappresentante dopo la stipula del contratto (trasferimento all’estero senza rimettere il prezzo al mandante) esprimono una considerazione storica, volta a illustrare il quadro nel cui ambito si collocava la vicenda.

Inverità, gli elementi in base ai quali sono stati riscontrati il conflitto e la sua conoscibilità da parte del contraente sono altri, in particolare il divario fra il prezzo e il valore del bene e il fatto che la contraente era a conoscenza delle condizioni personali della rappresentata.

In questo senso la decisione non incorre in alcuna violazione di legge, essendo acquisito che, in questo ambito, la prova può essere data anche tramite elementi indiziari (Cass. n. 7698/1996).

Sotto l’egida della violazione di legge, pertanto, il motivo palesa il tentativo della ricorrente di ripetere in questa sede una valutazione di merito, fatta dalla Corte d’appello sulla base di considerazioni che non incorrono in alcun vizio logico e giuridico, essendo pertanto incensurabili in questa sede.

In ordine alla contitolarità dell’agenzia immobiliare, da parte della Calì, che sarebbe stata riconosciuta dalla Corte di merito in contrasto con le risultanze documentali, va da sé che la censura non attiene a una violazione di legge, ma alla ricostruzione del fatto.

Essa avrebbe al limite giustificato la diversa censura ex art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., che non è stata proposta e che, ad ogni modo, sarebbe stata inammissibile in presenza di doppia conforme.

Il terzo motivo denunzia la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. – violazione del principio di ripetizione dell’indebito”.

È oggetto di censura la statuizione di inammissibilità della domanda di restituzione del prezzo pagato in forza del contratto oggetto dell’annullamento.

La tesi sostenuta con il motivo in esame è che, essendo applicabile, in ipotesi di annullamento del contratto, la disciplina dell’indebito, la relativa domanda avrebbe potuto essere proposta in grado d’appello, trattandosi di diritti sorto in conseguenza dell’annullamento del contratto.

Il motivo è infondato.

È ovvio come non sia qui in discussione il diritto del contraente di ripetere il prezzo pagato in forza delcontratto oggetto di pronunzia di annullamento.

Il problema, nella specie, attiene al profilo processuale dell’azione relativa, che non può essere proposta per la prima volta in appello.

Vale mutatis mutandis il principio secondo cui «la risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova» (Cass. n. 28722/2022).

Come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale, «non può non rilevarsi che la Corte territoriale abbia prestato ossequio al principio per cui in materia contrattuale, pur essendo l’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta un effetto naturale dell’annullamento del contratto, sul piano processuale è necessario che la parte proponga specifica domanda ai fini di detti effetti restitutori; ne consegue che, ove sia stata proposta in primo grado la domanda di annullamento del contratto con richiesta di risarcimento danni, al giudice d’appello è preclusa, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., la possibilità di prendere in esame la domanda restitutoria avanzata per la prima volta dopo la definitiva determinazione della materia del contendere, trattandosi di domanda nuova.

In effetti, come statuito da Cass. 15 marzo 2012, n. 4143 (rv. 622031) la domanda di restituzione del prezzo pagato in esecuzione di un contratto annullato non è implicita nella domanda di annullamento, e, pertanto, dev’essere espressamente e tempestivamente formulata, a pena di inammissibilità.

Inammissibilità, dunque, correttamente riscontrata dalla Corte territoriale.

D’altronde, non sussiste la violazione dell’art.112 c.p.c. qualora il giudice di merito non disponga la restituzione del prezzo in assenza di domanda proprio perché, come detto, l’effetto restitutorio non è implicito nella domanda di annullamento (Cass. 26 aprile 2021, n. 10917)».

Il quarto motivo denunzia “violazione e la falsa applicazione dell’art.2041 c.c. in relazione all’art. 360, coma 1 n. 3 c.p.c., arricchimento senza causa”.

La ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia provveduto a disporre d’ufficio la restituzione del prezzo, così determinando uno sbilanciamento inaccettabile fra le parti in causa, in violazione della «norma di chiusura portata dall’art. 2041 c.c., in tema di arricchimento senza causa».

Il motivo è infondato.

La ricorrente suppone che la Corte di merito avrebbe dovuto disporre d’ufficio la restituzione, una volta dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione di indebito.

Al contrario, la domanda ex art.2041 c.c., in difetto di espressa formulazione, non è implicitamente contenuta in quella di indebito, essendo poi palese il difetto di residualità, in presenza dell’azione tipica dichiarata inammissibile: «L'azionedi arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., ha carattere sussidiario e, quindi, non è proponibile quando il danneggiato può esercitareazioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito; la valutazione dell'esistenza delle altreazioni va effettuata in astratto, prescindendo dall'esito concreto delle stesse» (Cass. n. 20747/2007; n. 9941/2011).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25800/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1374/2021 depositata il 23/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal suo amministratore di sostegno, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. L’attrice esponeva che la convenuta si era resa acquirente di un proprio immobile in Catania, in forza di un atto di compravendita stipulato in suo nome dal figlio [OSCURATO:PERSONA], giusta procura rilasciata nell’anno 1998. In relazione a tale contratto, per quanto ancora interessa, l’attrice ne chiedeva l’annullamento denunziando l’ipotesi del conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. A sostegno della domanda deduceva che la venditrice versava da tempo in stato di incapacità naturale; che il rappresentante aveva alienato per prezzo irrisorio una parte rilevante di una delle più belle ville Liberty della città di Catania; che il rappresentate non aveva riversato alla mandante il corrispettivo della vendita, trasferendosi all’estero dopo la conclusione del contratto; che l’acquirente [OSCURATO:PERSONA], residente e operante con il proprio coniuge nel settore immobiliare, era consapevole del conflitto di interesse tra il rappresentante e il rappresentato, essendo a conoscenza sia delle condizioni della [OSCURATO:PERSONA], sia della sproporzione tra prezzo e valore dell’immobile. Il Tribunale di Catania, eseguita l’istruzione mediante consulenza tecnica e prova per testi, con sentenza n. 4080/2018, pronunziava l’annullamento del contratto di compravendita concluso dal [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto della madre [OSCURATO:PERSONA], condannando la Calì alla restituzione dell’immobile in favore della rappresentata. La Corte d’appello di Catania , adita con appello principale da [OSCURATO:PERSONA] e con appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA] (che censurava omissione di pronunzia sulle proprie domande risarcitoria e di restituzione dei frutti), nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] (rappresentato dal procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]) e il notaio rogante [OSCURATO:PERSONA], rigettava entrambe le impugnazioni. La Corte d’appello - richiamato il consolidato principio secondo cui il conflitto di interessi rileva quando il rappresentante persegua, anche solo potenzialmente, un interesse incompatibile con quello del rappresentato e tale situazione sia conosciuta o conoscibile dal terzo, indipendentemente dal concreto pregiudizio arrecato o dalla vantaggiosità dell’atto - ha posto l’accento sul fatto che il rappresentante [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato l’immobile per un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato; inoltre, dopo avere incassato l’intera somma, l’aveva trattenuta senza riversarla alla mandante, trasferendosi all’estero. La Corte di merito ha evidenziato inoltre che la notevole sproporzione tra il prezzo pagato (€ 350.000) e il valore reale dell'immobile, stimato in € 900.000, era certamente conoscibile dall’acquirente, in quanto operatrice nel settore immobiliare, vista anche la prossimità dell’immobile alla sede dell’agenzia e all’abitazione della Calì. La sentenza impugnata poneva ancora l’accento sulle pattuite modalità di pagamento del prezzo della vendita, da farsi mediante assegni intestati direttamente al rappresentante. È vero, proseguiva la Corte di merito, che «la Cali si era obbligata a consentire alla parte venditrice di godere a titolo esclusivamente a mezzo di contratto di comodato gratuito per la durata di anni trenta della porzione di immobile [...]»; tuttavia tale previsione, per un verso, non era idonea a tutelare le esigenze abitative della [OSCURATO:PERSONA], «atteso che anche prima della scadenza del termine convenuto, ove sopravvenga un urgente e impreveduto bisogno del comodante, questi può esigere la restituzione immediata della cosa» [...], e, per altro verso non ha inciso sulla determinazione del corrispettivo della vendita e dimostra, semmai, che l’acquirente era a conoscenza della precarietà della condizione della [OSCURATO:PERSONA], la quale disponeva solo dell’immobile in questione per soddisfare le proprie esigenze abitative e della cui proprietà è stata privata dal Bartolucci al solo fine di intascare il corrispettivo della vendita». La Corte d’appello dichiarava inammissibile la domanda di restituzione del prezzo, rilevando che la stessa era stata proposta dalla Calì per la prima volta in appello. Era rigettata infine anche l’ulteriore eccezione sollevata dalla Calì , che aveva richiamato il giudicato formatosi nella causa proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del figlio [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la restituzione del prezzo incassato. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Nell’imminenza dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memoria exart. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e il notaio [OSCURATO:PERSONA] restano intimati. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia “violazione e la falsa applicazione dell’art.2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.” Si sostiene che la venditrice, prima di agire per l’annullamento del contratto di compravendita, aveva scelto di dare esecuzione al contratto stesso agendo nei confronti del figlio (venditore per procura generale notarile dalla stessa conferita) per il recupero del prezzo di vendita da questi incassato dall’acquirente e non riversato alla madre. Giacché la domanda fu accolta, la pronunzia costituisce giudicato implicito sulla validità del contratto, precludendo la successiva azione per l’annullamento. Il motivo è infondato. La tesi sostenuta con il motivo implica logicamente che l’azione promossa dal rappresentato nei confronti del rappresentato costituisca, per sé stessa, volontaria esecuzione del contratto, il che costituisce una petizione di principio. Invero, con riferimento all’azione promossa, non è ravvisabile una univoca volontà del rappresentato di tenere fermi il contratto o i suoi effetti, in guisa da precludere l’azione contro il contraente. È chiaro che non si può escludere che, nel singolo caso, una volontà di questo tipo possa ravvisarsi anche in un atto posto in essere nei rapporti interni fra rappresentante e rappresentato (cfr. Cass. n. 2299/1967), ma, appunto, ciò conferma che il problema non è di giudicato, ma di accertamento della volontà di convalida. In effetti tale questione è posta con il motivo in esame, ma per questa parte esso è inammissibile, trattandosi d i questione nuova, che implica una valutazione di merito (cfr. 6937/2004; 1197/1971). È altrettanto improprio il tentativo di comprendere il contrante, destinatario dell’azione promossa dalla rappresentat a , nel novero degli aventi causa, cui si estende l’efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c., stante la diversità delle rispettive posizioni soggettive. Invero, gli aventi causa nei cui confronti, a norma dell'art.2909 cod. civ., fa stato l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, sono quei soggetti che, dopo la formazione del giudicato, sono subentrati alle parti nella titolarità delle correlative situazioni giuridiche, attive e passive, dedotte in giudizio e sulle quali incide il comando giurisdizionale passato in giudicato (Cass. n. 5194/1985; n. 2959/1979). Il secondo motivo denunzia “violazione e la falsa applicazione dell’art.1394 c.c., rilevante ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.”: la Corte di merito non avrebbe considerato che l’ipotesi del conflitto di interessi deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell’iniziale convergenze di interessi, non essendo neanche vero che la Calì fosse titolare di un’agenzia immobiliare. Il motivo è infondato. Nella sentenza impugnata non si legge alcuna affermazione in contrasto con il principio in ordine al momento rilevante ai fini della sussistenza del conflitto. I rilievi della Corte di merito riferiti al comportamento tenuto dal rappresentante dopo la stipula del contratto (trasferimento all’estero senza rimettere il prezzo al mandante) esprimono una considerazione storica, volta a illustrare il quadro nel cui ambito si collocava la vicenda. Inverità, gli elementi in base ai quali sono stati riscontrati il conflitto e la sua conoscibilità da parte del contraente sono altri, in particolare il divario fra il prezzo e il valore del bene e il fatto che la contraente era a conoscenza delle condizioni personali della rappresentata. In questo senso la decisione non incorre in alcuna violazione di legge, essendo acquisito che, in questo ambito, la prova può essere data anche tramite elementi indiziari (Cass. n. 7698/1996). Sotto l’egida della violazione di legge, pertanto, il motivo palesa il tentativo della ricorrente di ripetere in questa sede una valutazione di merito, fatta dalla Corte d’appello sulla base di considerazioni che non incorrono in alcun vizio logico e giuridico, essendo pertanto incensurabili in questa sede. In ordine alla contitolarità dell’agenzia immobiliare, da parte della Calì, che sarebbe stata riconosciuta dalla Corte di merito in contrasto con le risultanze documentali, va da sé che la censura non attiene a una violazione di legge, ma alla ricostruzione del fatto. Essa avrebbe al limite giustificato la diversa censura ex art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., che non è stata proposta e che, ad ogni modo, sarebbe stata inammissibile in presenza di doppia conforme. Il terzo motivo denunzia la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all’art. 2033 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. – violazione del principio di ripetizione dell’indebito”. È oggetto di censura la statuizione di inammissibilità della domanda di restituzione del prezzo pagato in forza del contratto oggetto dell’annullamento. La tesi sostenuta con il motivo in esame è che, essendo applicabile, in ipotesi di annullamento del contratto, la disciplina dell’indebito, la relativa domanda avrebbe potuto essere proposta in grado d’appello, trattandosi di diritti sorto in conseguenza dell’annullamento del contratto. Il motivo è infondato. È ovvio come non sia qui in discussione il diritto del contraente di ripetere il prezzo pagato in forza delcontratto oggetto di pronunzia di annullamento. Il problema, nella specie, attiene al profilo processuale dell’azione relativa, che non può essere proposta per la prima volta in appello. Vale mutatis mutandis il principio secondo cui «la risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova» (Cass. n. 28722/2022). Come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale, «non può non rilevarsi che la Corte territoriale abbia prestato ossequio al principio per cui in materia contrattuale, pur essendo l’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta un effetto naturale dell’annullamento del contratto, sul piano processuale è necessario che la parte proponga specifica domanda ai fini di detti effetti restitutori; ne consegue che, ove sia stata proposta in primo grado la domanda di annullamento del contratto con richiesta di risarcimento danni, al giudice d’appello è preclusa, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., la possibilità di prendere in esame la domanda restitutoria avanzata per la prima volta dopo la definitiva determinazione della materia del contendere, trattandosi di domanda nuova. In effetti, come statuito da Cass. 15 marzo 2012, n. 4143 (rv. 622031) la domanda di restituzione del prezzo pagato in esecuzione di un contratto annullato non è implicita nella domanda di annullamento, e, pertanto, dev’essere espressamente e tempestivamente formulata, a pena di inammissibilità. Inammissibilità, dunque, correttamente riscontrata dalla Corte territoriale. D’altronde, non sussiste la violazione dell’art.112 c.p.c. qualora il giudice di merito non disponga la restituzione del prezzo in assenza di domanda proprio perché, come detto, l’effetto restitutorio non è implicito nella domanda di annullamento (Cass. 26 aprile 2021, n. 10917)». Il quarto motivo denunzia “violazione e la falsa applicazione dell’art.2041 c.c. in relazione all’art. 360, coma 1 n. 3 c.p.c., arricchimento senza causa”. La ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia provveduto a disporre d’ufficio la restituzione del prezzo, così determinando uno sbilanciamento inaccettabile fra le parti in causa, in violazione della «norma di chiusura portata dall’art. 2041 c.c., in tema di arricchimento senza causa». Il motivo è infondato. La ricorrente suppone che la Corte di merito avrebbe dovuto disporre d’ufficio la restituzione, una volta dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione di indebito. Al contrario, la domanda ex art.2041 c.c., in difetto di espressa formulazione, non è implicitamente contenuta in quella di indebito, essendo poi palese il difetto di residualità, in presenza dell’azione tipica dichiarata inammissibile: «L'azionedi arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., ha carattere sussidiario e, quindi, non è proponibile quando il danneggiato può esercitareazioni tipiche per farsi indennizzare del pregiudizio subito; la valutazione dell'esistenza delle altreazioni va effettuata in astratto, prescindendo dall'esito concreto delle stesse» (Cass. n. 20747/2007; n. 9941/2011). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con addebito di spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
Sentenza Cassazione n. 06584/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris