CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22255/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Escobar,in Roma via Pieve di Cadore n. 30-ricorrente-CONTROComune di Pozzuoli (NA), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma via Rubiera n. 6-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.9649/25/2018 depositata il 9/11/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 9649/25/2018 la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello proposto dalla Tiro a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n. 2219/2/2017, con cui la CommissioneTributaria Provinciale di Napoli - essendovi in atti una mera ricevuta diNumero registro generale 15712/2019Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 22255/2026Data pubblicazione 29/06/2026protocollo, priva di qualsiasi timbro e sottoscrizione, relativa al ricorsonotificato dalla contribuente mediante deposito presso la casa comunale -aveva dichiarato l’inammissibilità di tale ricorso avverso l’avviso diliquidazione n. 805 del 7/3/2016, dell’importo di 94.022,00 euro, richiestodal Comune di Pozzuoli (NA) a titolo di differenza dovuta per la TARIrelativa all’anno 2014, con riguardo ad un immobile sito nel predettoComune.[OSCURATO:PERSONA] - rilevata in limine l’ammissibilitàdell’originario ricorso, ritenuto che l’emissione di un ulteriore sollecito dipagamento (n. 5094/2016 del 13/7/2016), meramente confermativo delprecedente, siccome non bisognevole di autonoma impugnazione, nondeterminasse la cessazione della materia del contendere e che l’emissionedi un successivo avviso di accertamento (n. 8471/2017 del 29/12/2017)per il medesimo tributo non avesse alcuna interferenza con il giudizio incorso, del cui esito tale ulteriore avviso avrebbe, piuttosto, subito glieffetti – sul presupposto che l’atto impugnato, siccome non contenentesanzioni, costituisse un mero invito di pagamento e non un atto diaccertamento definitivo, riteneva infondati i motivi di appello svolti inriproposizione dei motivi dell’iniziale ricorso. Quanto al primo motivo, sirilevava la non deducibilità dei vizi procedimentali lamentati nelladeterminazione del dovuto, stante la scelta di impugnare immediatamentela decisione non definitiva, che non consentiva di porre questioniprocedurali, rilevanti solo per la decisione definitiva. Quanto al secondomotivo, con cui venivano censurate la omessa motivazione dell’avviso, inmerito alla individuazione della esatta superficie e della esatta tariffaapplicabile nonché alla mancata riduzione per stagionalità, se ne rilevavala infondatezza, contenendo l’avviso l’indicazione del periodo didetenzione, della superficie considerata e della tariffa applicata. Quanto alterzo motivo, con cui la contribuente lamentava la infondatezza dellapretesa impositiva sia rispetto alla superficie considerata per intero aNumero registro generale 15712/2019Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 22255/2026Data pubblicazione 29/06/2026campeggio sia per la omessa riduzione tariffaria per l’uso stagionale,riproponendo le questioni della necessità del contraddittorioendoprocedimentale e del difetto di istruttoria e di prova, il giudice delgravame rilevava, preliminarmente, che la propria pronuncia (sentenza n.6462/8/2018), non ancora passata in giudicato, intervenuta sullaprecedente annualità di imposta, non poteva spiegare effetti espansivi,siccome concernente presupposti non aventi carattere permanente edessendo nel frattempo intervenute modifiche normative del tributo (daTARSU a TARI), nuove fattispecie tariffarie nonché di riduzione e diesenzione. La Corte regionale, inoltre, affermava che era onere delcontribuente – ove interessato ad attivare la tutela anticipata a fronte diuna richiesta non definitiva del tributo – a dover dare la prova, nel caso dispecie non fornita, della minore consistenza della superficie imponibile,della sussistenza dei presupposti di applicabilità di una diversa tariffa edella stagionalità dell’uso, ritenendo che l’assenza del contraddittoriocostituisse effetto della tutela anticipata. Quanto al quarto motivo, relativoalla mancata e/o erronea applicazione di norme di legge e di regolamentoper le condizioni d’uso dell’immobile, ne veniva rilevata l’inammissibilitàper genericità, nonché l’infondatezza.2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione la contribuente.3. Il Comune di Pozzuoli (NA) resisteva con controricorso e depositava“note” il 13/2/2026, in cui rappresentava l’erronea indicazione nelcontroricorso, per mero refuso, della data di notifica del ricorso percassazione (10/5/2019, anziché 15/5/2019, come rilevabile dalle ricevutedi spedizione e dall’avviso di ricevimento del ricorso in atti).RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo, si denunciano “Illegittimità/Nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., comma6, 132 c.p.c., 36, comma 2, n. 4, D.lgs. n 546 del 1992, nonché dell’art.Numero registro generale 15712/2019Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 22255/2026Data pubblicazione 29/06/202624 della Cost. in relazione all’art. 360 comma 1, n.3 e n. 4 c.p.c.”,assumendo che la sentenza impugnata sia viziata da “una radicale carenzadella motivazione” e renda “impossibile individuare le effettive ragioniposte a fondamento del dispositivo non potendo ritenersi che il suodecisum sia stato raggiunto attraverso l’esame e la valutazione dei motividi gravame…”, il che renderebbe la motivazione apparente. In particolare,si deduce la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione dellasentenza impugnata: laddove ha escluso la deducibilità di questioniprocedimentali rispetto ad una decisione dell’ente impositore ritenuta nondefinitiva, ma costituente solo il primo atto determinativo della potenzialepretesa; laddove ha ritenuto ininfluente ai fini del presente giudizio lasentenza n. 6462/8/2018, non irrevocabile, in quanto avente ad oggettopresupposti a carattere non permanente; laddove ha ritenutoinammissibile per genericità nonché infondata la censura relativa allaviolazione dell’art. 66 del d.lgs. n. 507/1997, dell’art. 1, comma 639 e ss.,della legge n. 1477/2013 e degli artt. 26 ss. del regolamento IUC delComune di Pozzuoli (NA), sebbene fosse stata documentata, con“dichiarazione ultrattiva”, relativa agli anni precedenti, la richiestariduzione dell’imposta del 30% per stagionalità ed il suo riconoscimento daparte del Comune, comprovante la spettanza di tale riduzione anche perl’anno 2014; laddove ha ritenuto non provata la minore consistenza dellasuperficie imponibile e la stagionalità dell’attività, nonché non contestatala specifica superficie disponibile di 6.999 mq., mentre la superficietassata era stata invece contestata dalla contribuente e non provatadall’ente accertatore ed era stato provato il riconoscimento della riduzioneper la stagionalità dell’attività per il precedente anno 2013.Il motivo è infondato.Va premesso che, per costante orientamento di questa Corte, il viziodi motivazione causa di nullità della sentenza ricorre quando, in violazionedi un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sestoNumero registro generale 15712/2019Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 22255/2026Data pubblicazione 29/06/2026comma, Cost.), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e 36,comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992, non solo la sentenza sia del tuttopriva di motivazione dal punto di vista grafico, ma anche quando presentiun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile o anche meramenteapparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisioneassunta, la motivazione non consente di comprendere le ragioni e, quindi,le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi alrisultato enunciato, in tal modo non assolvendo alla finalità di esternare unragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga, con uncerto procedimento enunciativo logico e consequenziale, a spiegare ladecisione assunta, così rimettendo all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016,cit.; Cass., n. 13977/2019, che richiama Cass., n. 14927/2017; Cass., n.6758/2022; Cass., n. 1986/2025). Inoltre, come statuito dalle SezioniUnite e più volte ribadito da questa Corte, la riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel.c.c., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimitàsulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto diNumero registro generale 15712/2019Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 22255/2026Data pubblicazione 29/06/2026sufficienza della motivazione (Cass., Sez. Un., n. 19881/2014; Cass., Sez.Un., n. 8053/2014, Cass., n. 7090/2022; Cass., n. 23580/2025).A tal proposito, va evidenziato che il giudice del merito non deve darconto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenutocioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., cheesponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della suadecisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gliargomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalentirispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass., n. 12732/2024; Cass., n.3108/2022, che richiama Cass., n. 12652/2020; Cass., n. 10937/2016;Cass., n. 12123/2013 e anche Cass., 19011/2017, Cass., n. 16056/2016;Cass., 18103/2021; Cass. n. 23580/2025).Nel caso di specie, i motivi di appello sono stati partitamenteesaminati dalla [OSCURATO:PERSONA] e l’iter logico sotteso alloro rigetto risulta chiaramente espresso e comprensibile, come evincibiledalla sintesi della motivazione della sentenza sopra riportata, che, aprescindere dalla sua condivisibilità o meno, deve ritenersi senz’altrorispettosa del “minimo costituzionale”.I rilievi sopra svolti dalla ricorrente – al fine di argomentare la nullitàdella sentenza, in sostanza, per non aver ritenuto il provvedimentoimpugnato, in quanto reputato “interlocutorio”, censurabile per violazionidi tipo procedimentale, per non aver ritenuto estensibile alla fattispecie inesame una precedente sentenza non irrevocabile relativa ad una annualitàdi imposta precedente, in ragione della natura variabile degli elementidalla stessa accertati e per non aver ritenuto provati il diritto alla riduzionedell’imposta e la stagionalità dell’attività - costituiscono, invero, censureNumero registro generale 15712/2019Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 22255/2026Data pubblicazione 29/06/2026erroneità), che non implicano né l’inesistenza, né l’apparenza né lainsanabile contraddittorietà della motivazione.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la “Illegittimità dellasentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 73 e ss D.lgs. n.507/93, art. 1, commi da 639 e ss, L. n. 147/2013, nonché dell’art. 50 delRegolamento IUC del Comune di Pozzuoli (vigente nel 2024), nonchédell’art. 19 D.lgs. n. 546/192 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.”. Nello specifico, la ricorrente lamenta la violazione del rigoroso iteristruttorio che il Comune sarebbe obbligato ad osservare “ai fini dellalegittima determinazione/liquidazione/accertamento del tributo”,evidenziando che l’art. 50, comma 1, del regolamento IUC del Comune diPozzuoli (NA) (ricalcando il disposto dell’art. 73 del d.lgs. n. 507/1993)prevede che “ai fini della verifica dell’assolvimento degli obblighi tributari,il funzionario responsabile del tributo è tenuto ad inviare questionari alcontribuente, richieste e dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti digestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, e disporrel’accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personaledebitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”, mentre,nel caso di specie, la contribuente non aveva ricevuto alcuna richiestaistruttoria o invito ad esibire o trasmettere documentazione o invito arispondere a questionari, né tantomeno era stato effettuato un accesso daifunzionari incaricati della misurazione. Pertanto, sarebbe stato violatoanche l’obbligo di contraddittorio preventivo, ineludibile nei casi, qualequello di specie, in cui esso sia espressamente previsto dalla legge, comedesumibile dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24825/2015. La ricorrenteassume altresì che la CTR, avendo qualificato l’avviso di pagamento inquestione come il “primo atto determinativo della potenziale pretesafiscale” ed avendo escluso, per l’effetto, la sua impugnabilità per viziprocedimentali che avrebbero potuto riguardare la sola decisionedefinitiva, avrebbe in tal modo violato o falsamente applicato anche l’art.Numero registro generale 15712/2019Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 22255/2026Data pubblicazione 29/06/202619 del d.lgs. n. 546/1992, che, per giurisprudenza di questa Corte, vaesteso, al di là del criterio nominalistico, a qualsiasi atto di naturasostanzialmente impositiva, quale quello in questione, in quantocontenente “tutti gli elementi essenziali per potere essere considerato un“avviso di liquidazione” o “intimazione di pagamento”...”.Il motivo è infondato.“Questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. n. 25297/2014; Ord.3315/2016) che in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli attiimpugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, hanatura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela delcontribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, aconoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, conesplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabiledavanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in formaautoritativa… (v. Cass., n. 21597/2016, in tema di avvisi di pagamentorelativi alla TARSU; Cass., n. 25297/2014). Pertanto, può ritenersi pacifical’impugnabilità dell’avviso di pagamento, stante l’assimilabilità dellostesso, sotto tale profilo e quoad effectum, all’avviso di accertamento(vedi Cass., n. 25564/2023, che richiama, Cass., n. 1102/2014; Cass., n.n. 13963/2017; Cass., n. 2144/2020; Cass., n. 31259/2021; Cass., n.3347/2022; Cass., n. 11481/2022, ed ancora, anche da ultimo, Cass., n.4564/2023; Cass., n. 1213/2023, che richiama, tra le tante, Cass., n.17010/2012; Cass., Sez. Un., n. 3773/2014; Cass., n. 11397/2017;Cass., n. 12150/2019; Cass., n. 29501/2020; Cass., n. 31417/2021).Posto che non è richiedibile che l’avviso di pagamento abbia gli stessirequisiti previsti per gli atti tipici (vedi, sempre in tema di avviso dipagamento relativo alla TARSU, Cass., n. 10987/2011), avendo laCommissione Tributaria Regionale ritenuto, correttamente, ammissibile ilricorso della contribuente, va esclusa la dedotta violazione dell’art. 19,Numero registro generale 15712/2019Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 22255/2026Data pubblicazione 29/06/2026d.lgs. n. 546/1992, il quale non è configurabile quale asseritaconseguenza dell’affermata inimpugnabilità dell’avviso di pagamento inquestione per i “vizi procedimentali” dedotti dalla ricorrente, sia perché laCorte regionale, nel ritenere dette “questioni procedimentali rilevanti soloper la decisione definitiva”, ha inteso soltanto escludere che l’attoimpugnato fosse sottoposto all’“iter procedimentale” di cui si lamenta laviolazione, sia in quanto, ove pure lo si volesse ritenere sottoposto a detto“iter”, le violazioni procedimentali lamentate sarebbero comunqueinsussistenti.Infatti, l’istruttoria da parte dell’ente impositore, siccome finalizzataall’acquisizione di informazioni per la ricognizione dei presuppostid’imposta, costituisce una facoltà esercitabile se necessaria, ossia ovel’ente impositore non disponga già dei dati relativi. In tal caso risultadoverosa per il funzionario comunale, tenutovi ai sensi dell’art. 50 delsopracitato regolamento, trascritto nel ricorso, non costituendo, invece,un’attività obbligata da parte del suddetto ente che non la ritenganecessaria. In tal senso depone inequivocamente il tenore dell’art. 73 deld.lgs. n. 507/1993, sostanzialmente trasfuso nell’art. 1, commi 693 e 694,della legge n. 147/2013, che espressamente declinano in termini di“possibilità” lo svolgimento delle attività accertative ivi previste da partedell’ente impositore (v. Cass., n. 14816/2025). Del pari, non è ravvisabilealcun obbligo generale di contraddittorio preventivo per i tributi locali, allaluce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi,tra le tante Cass., Sez. Un., n. 21271/2025; Cass., n. 30917/2025; Cass.,n. 4752/2021; Cass., n. 27421/2018) secondo cui, in caso di verifichefiscali c.d. "a tavolino", nella vigenza della disciplina applicabile (allafattispecie in esame) prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della leggen. 212/2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. n.219/2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l.n. 39/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67/2024), conNumero registro generale 15712/2019Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 22255/2026Data pubblicazione 29/06/2026riferimento ai tributi c.d. “non armonizzati”, quale quello in esame,l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige solo in caso diespressa previsione normativa, non ravvisabile, come sopra evidenziato,per la TARSU (mentre ha valenza generalizzata per i tributi cd.armonizzati), per cui non si pone la questione di un’eventualeinosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della leggen. 212/2000, con conseguente inconfigurabilità anche della violazione deldiritto unionale (Cass., n. 1735/2026).3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la “Illegittimità dellasentenza nella parte in cui ha rigettato il vizio di motivazione, anche perrelationem, dell’impugnato avviso di pagamento TARI 2014 per violazionedell’art. 7, L. n. 212/2000, come integrato dall’art. 6, D.Lgs. n. 32/2001,nonché art. 1, comma 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”. Ciò in quanto l’attoimpugnato sarebbe “privo dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridichesottostanti la determinazione della tariffa applicata”, contenendo solo“indicazioni del tutto astratte, generiche e riportate con formule di stile”,senza “alcuna specificazione delle “dichiarazioni/denunce presentate” edelle “superfici accertate della TARSU…a meno di una generica indicazionedell’occupazione tassata alla “via Alice 25 di mq 6.966 alla categoria“campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi”, senza allegare nériprodurre il “contenuto essenziale dei presunti “documenti utilizzati” asostegno della pretesa vantata dall’Ente”, né riportare i “dati catastalidell’occupazione imponibile”, riferendosi inoltre ”alla categoria “campeggi”per mq. 6966, mentre questa superficie è riferibile all’area scoperta oveinsiste la superficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti –dichiarata e tassata sino ad oggi dalla società contribuente – alla categoria“circolo”” senza motivare sull’omesso riconoscimento della riduzione del30% prevista per le attività stagionali, sebbene applicata alle superficicome precedentemente dichiarate. Evidenzia, inoltre, la contribuente che,Numero registro generale 15712/2019Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 22255/2026Data pubblicazione 29/06/2026pur non essendo le ragioni poste a base della pretesa impositiva integrabilidurante la fase contenziosa, solo nelle proprie controdeduzioni il Comuneaveva dedotto che l’importo richiesto scaturiva “dalle superfici così comegià accertate con provvedimento n. 13970001274 del 02.11.2015…eriferito alla TARSU per l’anno di imposta 2013”. Lamenta, infine, laricorrente che il giudice del gravame avrebbe falsamente applicato al casoin esame l’art. 7 della legge n. 212/2000 e l’art. 1, comma 162, dellalegge n. 296/2006, laddove ha ritenuto adeguatamente motivato l’atto,“non trattandosi di avviso di accertamento ma di invito di pagamento”, ilquale avrebbe invece, comunque, dovuto essere dotato di una congrua edintellegibile motivazione.Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Sebbene il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, aisensi dell'art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., quale corollario delrequisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenutinella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non debbainvero essere interpretato in modo eccessivamente formalistico e nondebba pertanto tradursi nell’onere di integrale trascrizione degli atti edocumenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove sia invecepuntualmente riportato il contenuto degli atti richiamati all’interno dellecensure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti delgiudizio di merito (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8950/2022, Cass. n.12481/2022, Cass. n. 11325/2023; Cass., n. 17183/2024; Cass., n.13358/2025, con specifico riferimento alla contestazione dell’adeguatezzamotivazionale dell’avviso di accertamento), nel caso di specie, il ricorsonon trascrive, né sintetizza il contenuto dell’avviso di pagamento nei puntisalienti, riportandone, invece, solo passi isolati, che non consentono laricostruzione dell’impianto motivazionale. Per contro, la CommissioneTributaria Regionale ha accertato la sufficienza motivazionale dell’attoimpugnato (rilevando che esso “contiene esattamente le indicazioni delNumero registro generale 15712/2019Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 22255/2026Data pubblicazione 29/06/2026periodo di detenzione, della superficie considerata e della tariffaapplicata..”), evidenziandosi in merito che, “in tema di TARSU, la verificadell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in rettificava ora condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento deitributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della l. n.296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base dellavariazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deveritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficieaccertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quantotali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altredelibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti dellapretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e leindagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciòavvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 20620 del 31/07/2019).” (Cass., n. 15793/2025). Talielementi, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, sussistononel caso in esame.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la “Illegittimità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 68 e 70 D.Lgs.507/93, come modificato dall’art. 1, comma 340, L. n. 311/2014, nonchéart. 1, comma 639 e ss. L. n. 147/2013, DPR 158/99 ed art. 18 e 23 delregolamento comunale, nonché degli artt. 18 e 19, D.lgs. n. 546/92, edella regola di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”. La ricorrente, in particolare,lamenta, per quanto evincibile dalla non lineare esposizione del motivo dicensura, che il Comune avrebbe dovuto chiarire la tariffa utilizzata emotivare l’atto, applicando, comunque, il criterio della “Omogeneità dellecategorie di strutture similari a quelle alberghiere (quale deve considerarsi“un campeggio”) e tassare quindi, con omologa tariffa “le aree ed i localiche presentano analoga attitudine a produrre rifiuti” e, quindi, nel caso deNumero registro generale 15712/2019Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 22255/2026Data pubblicazione 29/06/2026quo, con tariffa analoga o proporzionata a quella applicata alle civiliabitazioni”. Assume successivamente la ricorrente che, anche a volerritenere la superficie scoperta destinata alle “piazzole di campeggio” pari a6.966 mq, avrebbero dovuto essere utilizzate come imponibili le sole“superfici tassabili” a fini TARI, ossia “solo quelle idonee alla produzione dirifiuti e, quindi, a ciò che coincide con ciò che “occupa” le piazzole, ovvero“il mezzo mobile di soggiorno che ogni ospite porta con sé, assimilabile intutto e per tutto ad una stanza d’albergo”…. Inoltre, tale superficie, comesopra individuata, si sarebbe dovuta ritenere imponibile solo se occupata,in quanto la tariffa va commisurata ai costi di smaltimento dei rifiutieffettivamente prodotti (e non alla mera superficie), fermo il diritto dellacontribuente ad una riduzione del 30% per la stagionalità dell’attività.Assume altresì la ricorrente che la previsione dell’art. 18 del regolamentocomunale, secondo cui sono “tassabili le aree scoperte adibite a campeggiunitamente a qualsiasi altra area scoperta, purché si tratti di aree “ovepossono prodursi rifiuti urbani o assimilati”, conferma l’illegittimità dellatassazione, operata dal comune, delle superfici “lorde”, destinate apiazzole, ricavate “a tavolino”. Deduce, infine, la violazione dell’art. 19 deld.P.R. n. 546/1992 laddove la [OSCURATO:PERSONA], purriconoscendo l’impugnabilità dell’atto, ha posto a carico del contribuente,che ha chiesto la tutela anticipata impugnando l’atto in esame nonrientrante tra quelli elencati nell’art. 19, “l’onere allegativo e della provadella effettiva superficie, della non rilevanza di parte delle superfici e dellafattispecie di riduzione della stagionalità”, così violando anche il ripartodell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c..Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Premesso che, nella parte iniziale (laddove stigmatizza l’inidoneitàdell’atto impugnato a far comprendere in che modo sia stata determinatala “maggiore e spropositata superficie dell’occupazione oggetto dell’avvisodi pagamento impugnato”), esso sembra, invero, confondere i diversi pianiNumero registro generale 15712/2019Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 22255/2026Data pubblicazione 29/06/2026della motivazione dell’avviso di pagamento, finalizzata a far conoscere alcontribuente gli elementi di fatto ed i presupposti di diritto della pretesaimpositiva, e quello della prova relativa all'effettivo verificarsi dei fattistessi e alla loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (vediCass., n. 17641/2024; Cass., n. 799/2025; Cass. n. 8016/2024), vaaltresì preliminarmente rilevato che per i regolamenti comunali,trattandosi di norme secondarie, non vale invero il principio iura novitcuria, non rientrando, pertanto, la loro conoscenza tra i doveri del giudice,che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne direttaconoscenza indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (v., tra letante, Cass., n. 17641/2024; Cass., n. 21826/2023; Cass., n.7715/2022). Nel caso di specie, il regolamento comunale di cui si deducela violazione, non risulta allegato al ricorso (né invero localizzato nelgiudizio di merito) e tantomeno il motivo di ricorso in esame riporta latrascrizione delle norme regolamentari di cui si deducono la violazione efalsa applicazione (eccezion fatta per qualche inciso isolato); taletrascrizione è necessaria a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c.,laddove si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamentonon prodotto (v., in tal senso Cass. cit. n. 17641/2024, n. 21826/2023 en. 7715/2022).Quanto alle contestazioni relative alla tariffa applicata agli spazidestinati a campeggio, va premesso che la TARI è dovuta, ai sensi degliartt. 642 e 643 della legge n. 147/2013, da chiunque possieda o detengaa qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibilidi produrre rifiuti urbani. Pur operando il principio secondo il quale èl'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazionetributaria, in tale materia, in cui è pacifica la sostanziale e complessivacontinuità normativa di natura tributaria tra TARSU, TIA, TARES e TARI,aventi tutte struttura autoritativa e non sinallagmatica, con conseguenteestensione dei principi informatori dell’imposizione e di quelli in tema diNumero registro generale 15712/2019Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 22255/2026Data pubblicazione 29/06/2026esenzione dal pagamento, il diritto ad ottenere una riduzione dellasuperficie tassabile o addirittura l'esenzione dal tributo integra semprel’oggetto di una allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuenteche intende ottenerla, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezionialla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro cheoccupano o detengono immobili nella zone del territorio comunale (v., trale altre, Cass., n. 21689/2025; Cass. n. 14816/2025, che richiama Cass.n. 30505/2024 e Cass., n. 22130/2017; Cass. n. 2623/2023). Anche ildiritto alla riduzione tariffaria in misura non superiore ad un terzo inrelazione a “locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad usostagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenzao autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’eserciziodell’attività”, prevista dall’art. 66, comma 3, lett. c), del d.lgs. n.507/1993, non opera automaticamente, ma è rimesso alla discrezionalitàdel Comune e deve essere provato dal contribuente. È, inoltre, irrilevante,ai fini della TARI, la mancata utilizzazione, in tutto o in parte,dell’immobile, legata alla volontà o ad esigenze soggettive delcontribuente, così pure il mancato utilizzo di fatto dell’immobile, nonintegrando condizioni di obiettiva impossibilità di fruizione dello stesso. Percui, se la struttura recettiva è munita di licenza annuale (come nel caso dispecie evidenziato dal controricorrente), non è sufficiente, per l’esenzionedall’imposta, la denuncia di chiusura per alcuni mesi senza allegazione eprova della concreta inutilizzabilità, considerato che in tal caso lacontribuente avrebbe potuto richiedere una licenza stagionale (vedi Cass.,n. 20434/2025; Cass. n. 16138/2024; Cass., n. 33426/2018; Cass., n.22756/2016). Infine, ove difetti la previa denuncia al Comune, ex art. 66,comma 5, del d.lgs. n. 507/1993, la deducibilità della stagionalitàdell’attività è, comunque, preclusa in giudizio (vedi Cass., n. 13613/2023;Cass., n. 12475/2021; Cass., n. 14037/2019).Numero registro generale 15712/2019Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 22255/2026Data pubblicazione 29/06/2026Alla luce dei suddetti specifici oneri probatori gravanti sullacontribuente, è, quindi, da escludere anche la prospettata inversione dellaripartizione dell’onere della prova.Quanto alla insussistenza della violazione e falsa applicazione dell’art.19 del d.lgs. n. 546/1992, per asserita violazione del contraddittorioendoprocessuale, va ribadito quanto già in precedenza esposto.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la “Illegittimità dellasentenza per omesso esame di un fatto decisivo della controversia inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, individuato nella “mancataindicazione o allegazione all’atto impugnato da parte del Comune di datiidentificativi della superficie tassata nell’anno 2014, ovvero di una schedadi censimento o di rilevazione della superficie ritenuta imponibile dalComune di mq. 6966…”.Il motivo è inammissibile.L'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l.n. 83/2012, convertito, con modificazione, dalla legge n. 134/2012, haintrodotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad unpreciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processualiche hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente caratteredecisivo (Cass., n. 13024/2022; Cass., n. 2961/2025; Cass., n.3562/2026). Orbene, la mancata indicazione nell’avviso in questione deidati identificativi della superficie tassata e la mancata allegazione all’attodi una scheda di censimento o di rilevazione della superficie imponibilenon sono all’evidenza riconducibili al paradigma di cui all'art. 360, primocomma, n. 5), c.p.c., potendo al più costituire indizi sintomatici diviolazione di legge in relazione ad anomalie motivazionali dell’attoimpugnato, escluse, invero, dalla [OSCURATO:PERSONA].6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.Numero registro generale 15712/2019Numero sezionale 1925/2026Numero di raccolta generale 22255/2026Data pubblicazione 29/06/20267. Le spese del giudizio seguono la soccombenza della ricorrente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandolein 200,00 euro per esborsi e in 6.000,00 euro per compensi, oltre arimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]