Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 23685/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21862/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13 EDIF B INT. 5, presso lo studio della dott. [OSCURATO:PERSONA] PERSICO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2572/2017depositata il 09/06/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –La curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola gli amministratori nonché soci della società fallita, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendonela condanna a restituire le somme rimborsate a titolo di finanziamentosoci nell'esercizio 2004 , ai sensi dell'art. 2467 c.c. (per € 765.960,50) , o in subordi ne l’accertamento della relativa inefficacia ai sensi dell'art. 65 legge fall.; ha inoltre promosso azione di responsabilità ex art. 146 legge fall. chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni da illecita sottrazione di merci o ricavi, e la condanna di entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni per le operazioni intraprese dopo il verificarsi della causa di scioglimento della società.

1.1. –Il Tribunale di Nola ha accolto la domanda con riguardo al rimborso del finanziamento soci infruttifero – condannando i due convenuti alla restituzione in misura del 50% ciascuno– ha escluso la responsabilità per mala gestio di [OSCURATO:PERSONA] e d ha condannato in via esclusiva Vincenzo de Capua al risarcimento danni per la sott razione di merci e la continuazione dell'attività nonostante la causa di scioglimento, nella misura di €2.579.587.

1.2. – I convenuti hanno proposto appello , contestando tra l’altro la mancata dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a fronte della transazione novativa asseritamente intervenuta in corso di causa e poi dichiarata risolta dal tribunale.

1.3. – La Corte d'appello di Napoli ha respinto l’impugnazione, fatta salva la censura afferente a una duplicazione contenuta nel risarcimento del danno dovuto a sottrazione le rimanenze, condannando perciò [OSCURATO:PERSONA] a risarcire la minor somma di €1.737.411,95.

1.4. –Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi.

1.5. –[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

1.6. –Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2. – Va preliminarmente disattesa la censura di asp ecificità dell’intero ricorso, sollevata dal controricorrente per mancanza di un’esposizione sommaria dei fatti di causa e per difetto di autosufficienza delle censure, in quanto, se è vero che la pedissequa trascrizione dello svolgimento del processo e del dispositivo della sentenza impugnata non costituiscono un valido succedaneo dell’esposizione sommaria dei fatti prescritta dall’art.366, n. 3 c.p.c., è pur vero che ciascun motivo è comunque preceduto dall’esposizione sommaria degli aspetti di pertinenza, in modo da dare contezza dei fatti essenziali della controversia.

2.1. – Deve infatti tenersi conto che il requisito dell’autosufficienza del ricorso, corollario del requisito di specificità dei motivi, va interpretato in maniera elastica (Cass. 11325/2023) , in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – e a lla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (S ucci e altri c.

Italia), che ha ritenuto tale requisito compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa(Cass. 12481/2022), non potendo, tra l’altro, tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass. Sez.

U, 8950/2022).

3. –Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1326, 1965, 1967, 2697, 2702 e 2909 c.c. , nullità della sentenza per mancata declaratoria di cessazione materia del contendere (per intervenuta transazione)ed omesso esame fatto di decisivo ( art. 360, nn. 3, 4, 5c.p.c.), per avere la corte territoriale respinto il motivo di appello contro la decisione nel merito del la controversia – in luogo della declaratoria di cessa zione della materia del contendere per sopravvenuta transazione novativa, priva di clausola risolutiva espressa – sull’assunto della mancanza di prova dell’estinzione delle obbligazioni risarcitorie in conformità all’accordo novativo, senza considerare che a norma dell’art. 1967 c.c. la forma scritta della transazione è richiesta solo ad probationeme che nel caso di specie la stipula della transazione era pacifica e che lo stesso tribunale aveva fatto riferimento ad una transazione poi risolta, potendosi perciò configurare al riguardo un giudicato interno.

3.1. – La censura presenta profili di inammissibilità e infondatezza.

3.2. –E’ pur vero che l'eccezione di intervenuta  transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sottratta al rilievo officioso ( come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi) e pertanto può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, ma a condizione che i fatti risultino documentati "ex actis"(Cass. 26118/2021).

3.3. – Nel caso di specie, l ’asserito perfezionamento di una transazione novativa risulta tutt’altro che pacific o , ed anzi specificamente contestato dalla curatela controricorrente, la quale osserva che i ricorrenti sembrano confondere la disponibili tà delle parti ad accedere alla proposta conciliativa del giudice , così come l’autorizzazione del giudice delegato a concluderla, con l’effettiva conclusione e il perfezionamento della transazione; d’altro canto, a pag. 5 del ricorso si legge , là dove si riportano le dichiarazioni del fallimento contenute nella comparsa conclusionale d’appello, che il tribunale aveva autorizzato la transazione «subordinando però il perfezionamento dell’accordo al versamento integrale delle spese legali e alla corresponsione dell’acconto», mentre a pag. 3 del ricorso risulta che il versamento di euro 40.000 era stato fatto “nelle more dell’accordo transattivo”.

3.4. – Né al cun giudicato può ipotizzarsi sul generico periodo contenuto a pag. 1 della sentenza del tribunale ( riportata a pag. 4 del ricorso) per cui « le parti hanno raggiunto due transazioni, l'una di seguito all'altra, sottolineando come all'udienza di discussione del 29 Marzo 2012 la curatela ha chiesto la decisione della controversia dando atto del mancato rispetto degli accordi transattivi intercorsi»,poiché l’affermazione non integra un capo di decisione ed è comunque superata dalla decisione nel merito, con conseguente difetto di interesse del Fallimento ad impugnarla.

3.5. – In ogni caso, la mancata esibizione dell’accordo o la puntuale indicazione del suo contenuto hanno impedito al giudice di appello non solo di valutarne il contenuto e il carattere novativo , ma anche di verificare se le parti, a norma dell'inciso finale dell'articolo 1976 c.c., avessero previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento, nel qual caso non si sarebbe potuta dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto il verificarsi della condizione risolutiva determina la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione, ad onta del suo caratterenovativo (Cass. 6821 / 2023 , 3 2 109/2019, 2974/1969 ) .

4. – Il secondo mezzo denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 214,216 c.p.c. e 2729 c.c. ( art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c. ) , poiché la prova della restituzione dei “finanziamenti soci infruttiferi” nei giorni antecedenti la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata tratta dal raffronto tra il libro giornale e il bilancio al 2004 – disconosciuto pur senza istanza di verificazione da parte della c uratela – in violazione del divieto di praesumptio de praesumpto, nel senso che sarebbe ro stat i presunti non solo l'avvenuto finanziamento, ma anche la sua restituzione e la sua ripetizione al 50%tra Maria e [OSCURATO:PERSONA].

4.1. – Il terzo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2735 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ) per avere la c orte d'appello, facendo proprie le argomentazioni della c uratela, fonda to la presunta restituzione del finanziamento soci su documenti contabili letti in modo “tendenzioso”, trascurando di prendere in considerazione gli elementi in favore dei ricorrenti, in violazione del principio di inscindibilità delle scritture contabili ex art 2709 c.c.

4.2. – Il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., poiché la presunta restituzione dei finanziamenti non sarebbe sorretta da elementi gravi, precisi e concordanti.

4.3. – Il quinto mezzo allega violazione e/o fal sa applicazione degli artt. 2467, 2702 e 2709 c.c., per avere la c orte territoriale ritenuto applicabile l'art. 2467 c.c., introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6ed entrato in vigore dal 1 gennaio 2004, ritenendo che i finanziamenti in questione non fossero anteriori al 1 gennaio 2004; in subordine i ricorrenti avevano sempre sostenuto che si trattava di finanziamenti in conto credito(segnatamente pagamenti di debiti sociali con risorse personali dei soci avvenuti nel 2003 e contabilizzati nel 2004), come tali restituibili durante la vita della società; la corte d’appello aveva attribuito maggiore rilevanza alle scritture contabili rispetto alle quietanze di pagamento con firma autenticata e a documenti attestanti l’accollo dei debiti sociali ; infine, dando per assunto che i finanziamenti risalissero al 2004, non vi sarebbe stato il presupposto dello squilibrio ex art. 2467 c.c.

5. – I motivi secondo , terzo, quarto e quinto appena riferiti presentano al contempo profili d’inammissibilità, perché afferenti al merito e alla valutazione delle risultanze istruttorie, non sindacabili in sede di legittimità, nonché d’infondatezza.

5.1. – Essi mancano anche di autosufficienza, p oiché non riproducono (nemmeno per estratto) i documenti di cui si allega l a rilevanza, menzionati in modo del tutto generico a pag. 19 del ricorso («quietanze di pagamento e tutti quei documenti che attestavano…»).

5.2. – La doglianza sulla pretesa “doppia presunzione” è infondata, avendo questa Corte chiarito che, in tema di presunzioni, la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve l'equivoco logico che si cela nel  divieto  di  doppie  presunzioni (Cass. 27982/2020; conf.

Cass. 37352/ 20 22 ; vedi pure, in motivazione, Corte cost.n. 10/23).

6. – Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2709 e 2467 c.c., poiché la c orte d' a ppello , muovendo dall’erroneo presupposto che la SIOV s . r . l . ave sse azzerato il capitale al 31 dicembre 2003 ( per l'inesistenza di un credito verso [OSCURATO:PERSONA] Corporation, falsamente appostato in bilancio al solo fine di non far emergere le perdite per € 787.364,51 che avrebbero comportato la necessità di sciogliere la società già nel 2003), e pertanto andava sciolta per perdite al di sotto del minimo legale, ha ritenuto che il finanziamento dei soci non potesse essere rimborsato, vertendosi in una situazione ancor più grave del presupposto dell’eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto,previsto dall'art. 2467 c.c., nella quale la ricapitalizzazione era assolutamente necessaria.

6.1. – Il motivo risente degli stessi profili di inammissibilità evidenziati con riguardo ai motivi che lo precedono, venendo in rilievo anche in questo caso contrapposte valutazioni del materiale probatorio che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.

6.2. – Difatti il motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, aspira chiaramente ad una rivalutazione dei fatti storici operata dai giudic i di merito , come tale inammissibile, poiché persegue surrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez.U, 34476/2019; Cass. 5987/2021 ).

7. –Il settimo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2486 c.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., poiché la corte d'appello, pur affermando (a p ag . 13) che, ai sensi del novellato art. 2485 c.c. non sono vietate le nuove operazioni in caso di scioglimento, e che possono considerarsi legittime le operazioni compiute al solo fine di conservare il valore del patrimonio sociale, ha poi ritenuto che le operazioni di acquisto per oltre due milioni di euro di materie prime (come olio e vino), effettuate dall'amministratore, esulassero dal mero smaltimento delle rimanenze, costituite da contenitori no n alienabili separatamente; di qui la qualificazione di detto acquisto di merci come “nuova operazione” vietata dall'art 2486 c.c., mentre si trattava di operazion e finalizzat a a preservare l'integrità del patrimonio sociale.

7.1. – L’ottavo denuncia analo gamente la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. per avere i giudici di appello collegato a quell'acquisto di merci, qualificato come “nuova operazione” vietata dall'art 2486 c.c., un presunto danno quantificato sulla differenza tra acquisiti e vendite, corrispondente all'incremento del passivo ricollegabile ad una prosecuzione dell'attività oltre la finalità meramente conservativa, senza considerare i riflessi delle nuove operazioni e le perdite che si sarebbero comunque verificate, in mancanza degli acquisti.

8. –Entrambe le cesure, al di là dei tratti di inammissibilità per difetto di autosufficienza, sono infondate, alla luce della giurisprudenza di questa Corte in base alla quale colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; è invece onere degli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un  nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari(Cass. 198/2022, 2156/2015).

9. –Il nono ed ultimo motivo deduce infine , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., con riguardo alla sottrazione di merci, per avere la corte territoriale ritenuto non fondata la svalutazione de lle rimanenze d i magazzino, nonostante gran parte di esse non fossero commerciabili ( perché marchiate col timbro della SIOV ) , e perciò confrontato il valore delle merci acquistate e il valore delle merci rinvenute in sede di inventario, senza considerare che le rimanenze finali furono valutate al prezzo storico d'acquisto, mentre quelle riportate nel bilancio fallimentare furono valutate secondo il possibile realizzo.

9.1. –La censura è inammissibile.

9.2. – La denuncia in cassazione di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, ma non anche quando –come nel caso in esame – la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta dal giudice di merito, senza illustrare i motivi della violazione degli indicati para metri norma tivi (Cass. 9054/2022) , mentre l’invocazione dialtri fatti che non risultino dalla motivazione ridonda in vizio censurabile nei limiti di cui all'art. 360 , n. 5 c.p.c. (Cass. 22846/2022, 18611/2021, 5279/2020, 1234/2019).

9.3. – Ma anche a voler interpretare il motivo come censura per vizio di motivazione, i ricorrenti non avrebbero potuto limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, dovendo semmai far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio – non riscontrabile nella motivazione scrutinata –fermo restando che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass. 5279/2020) , né occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, poiché la deduzione logica è una valutazione che,in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non già oggettivamente inconfutabile (Cass. 22366/2021).

9.4. – In ogni caso va ribadito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea allo stesso vizio di motivazione qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale istruttorio, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito(Cass. 20553/2021).

9.5. –E’ evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito(Cass. Sez.

U, 28220/2018).

10. – In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.

11. – S ussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto(Cass. Sez.

U, 23535/2019 , 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21862/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13 EDIF B INT. 5, presso lo studio della dott. [OSCURATO:PERSONA] PERSICO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2572/2017depositata il 09/06/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –La curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola gli amministratori nonché soci della società fallita, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendonela condanna a restituire le somme rimborsate a titolo di finanziamentosoci nell'esercizio 2004 , ai sensi dell'art. 2467 c.c. (per € 765.960,50) , o in subordi ne l’accertamento della relativa inefficacia ai sensi dell'art. 65 legge fall.; ha inoltre promosso azione di responsabilità ex art. 146 legge fall. chiedendo la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni da illecita sottrazione di merci o ricavi, e la condanna di entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni per le operazioni intraprese dopo il verificarsi della causa di scioglimento della società. 1.1. –Il Tribunale di Nola ha accolto la domanda con riguardo al rimborso del finanziamento soci infruttifero – condannando i due convenuti alla restituzione in misura del 50% ciascuno– ha escluso la responsabilità per mala gestio di [OSCURATO:PERSONA] e d ha condannato in via esclusiva Vincenzo de Capua al risarcimento danni per la sott razione di merci e la continuazione dell'attività nonostante la causa di scioglimento, nella misura di €2.579.587. 1.2. – I convenuti hanno proposto appello , contestando tra l’altro la mancata dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a fronte della transazione novativa asseritamente intervenuta in corso di causa e poi dichiarata risolta dal tribunale. 1.3. – La Corte d'appello di Napoli ha respinto l’impugnazione, fatta salva la censura afferente a una duplicazione contenuta nel risarcimento del danno dovuto a sottrazione le rimanenze, condannando perciò [OSCURATO:PERSONA] a risarcire la minor somma di €1.737.411,95. 1.4. –Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi. 1.5. –[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.6. –Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Va preliminarmente disattesa la censura di asp ecificità dell’intero ricorso, sollevata dal controricorrente per mancanza di un’esposizione sommaria dei fatti di causa e per difetto di autosufficienza delle censure, in quanto, se è vero che la pedissequa trascrizione dello svolgimento del processo e del dispositivo della sentenza impugnata non costituiscono un valido succedaneo dell’esposizione sommaria dei fatti prescritta dall’art.366, n. 3 c.p.c., è pur vero che ciascun motivo è comunque preceduto dall’esposizione sommaria degli aspetti di pertinenza, in modo da dare contezza dei fatti essenziali della controversia. 2.1. – Deve infatti tenersi conto che il requisito dell’autosufficienza del ricorso, corollario del requisito di specificità dei motivi, va interpretato in maniera elastica (Cass. 11325/2023) , in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – e a lla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (S ucci e altri c. Italia), che ha ritenuto tale requisito compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa(Cass. 12481/2022), non potendo, tra l’altro, tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass. Sez. U, 8950/2022). 3. –Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1326, 1965, 1967, 2697, 2702 e 2909 c.c. , nullità della sentenza per mancata declaratoria di cessazione materia del contendere (per intervenuta transazione)ed omesso esame fatto di decisivo ( art. 360, nn. 3, 4, 5c.p.c.), per avere la corte territoriale respinto il motivo di appello contro la decisione nel merito del la controversia – in luogo della declaratoria di cessa zione della materia del contendere per sopravvenuta transazione novativa, priva di clausola risolutiva espressa – sull’assunto della mancanza di prova dell’estinzione delle obbligazioni risarcitorie in conformità all’accordo novativo, senza considerare che a norma dell’art. 1967 c.c. la forma scritta della transazione è richiesta solo ad probationeme che nel caso di specie la stipula della transazione era pacifica e che lo stesso tribunale aveva fatto riferimento ad una transazione poi risolta, potendosi perciò configurare al riguardo un giudicato interno. 3.1. – La censura presenta profili di inammissibilità e infondatezza. 3.2. –E’ pur vero che l'eccezione di intervenuta  transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, sottratta al rilievo officioso ( come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi) e pertanto può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, ma a condizione che i fatti risultino documentati "ex actis"(Cass. 26118/2021). 3.3. – Nel caso di specie, l ’asserito perfezionamento di una transazione novativa risulta tutt’altro che pacific o , ed anzi specificamente contestato dalla curatela controricorrente, la quale osserva che i ricorrenti sembrano confondere la disponibili tà delle parti ad accedere alla proposta conciliativa del giudice , così come l’autorizzazione del giudice delegato a concluderla, con l’effettiva conclusione e il perfezionamento della transazione; d’altro canto, a pag. 5 del ricorso si legge , là dove si riportano le dichiarazioni del fallimento contenute nella comparsa conclusionale d’appello, che il tribunale aveva autorizzato la transazione «subordinando però il perfezionamento dell’accordo al versamento integrale delle spese legali e alla corresponsione dell’acconto», mentre a pag. 3 del ricorso risulta che il versamento di euro 40.000 era stato fatto “nelle more dell’accordo transattivo”. 3.4. – Né al cun giudicato può ipotizzarsi sul generico periodo contenuto a pag. 1 della sentenza del tribunale ( riportata a pag. 4 del ricorso) per cui « le parti hanno raggiunto due transazioni, l'una di seguito all'altra, sottolineando come all'udienza di discussione del 29 Marzo 2012 la curatela ha chiesto la decisione della controversia dando atto del mancato rispetto degli accordi transattivi intercorsi»,poiché l’affermazione non integra un capo di decisione ed è comunque superata dalla decisione nel merito, con conseguente difetto di interesse del Fallimento ad impugnarla. 3.5. – In ogni caso, la mancata esibizione dell’accordo o la puntuale indicazione del suo contenuto hanno impedito al giudice di appello non solo di valutarne il contenuto e il carattere novativo , ma anche di verificare se le parti, a norma dell'inciso finale dell'articolo 1976 c.c., avessero previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento, nel qual caso non si sarebbe potuta dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto il verificarsi della condizione risolutiva determina la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione, ad onta del suo caratterenovativo (Cass. 6821 / 2023 , 3 2 109/2019, 2974/1969 ) . 4. – Il secondo mezzo denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 214,216 c.p.c. e 2729 c.c. ( art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c. ) , poiché la prova della restituzione dei “finanziamenti soci infruttiferi” nei giorni antecedenti la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata tratta dal raffronto tra il libro giornale e il bilancio al 2004 – disconosciuto pur senza istanza di verificazione da parte della c uratela – in violazione del divieto di praesumptio de praesumpto, nel senso che sarebbe ro stat i presunti non solo l'avvenuto finanziamento, ma anche la sua restituzione e la sua ripetizione al 50%tra Maria e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. – Il terzo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2709 e 2735 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. ) per avere la c orte d'appello, facendo proprie le argomentazioni della c uratela, fonda to la presunta restituzione del finanziamento soci su documenti contabili letti in modo “tendenzioso”, trascurando di prendere in considerazione gli elementi in favore dei ricorrenti, in violazione del principio di inscindibilità delle scritture contabili ex art 2709 c.c. 4.2. – Il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., poiché la presunta restituzione dei finanziamenti non sarebbe sorretta da elementi gravi, precisi e concordanti. 4.3. – Il quinto mezzo allega violazione e/o fal sa applicazione degli artt. 2467, 2702 e 2709 c.c., per avere la c orte territoriale ritenuto applicabile l'art. 2467 c.c., introdotto dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6ed entrato in vigore dal 1 gennaio 2004, ritenendo che i finanziamenti in questione non fossero anteriori al 1 gennaio 2004; in subordine i ricorrenti avevano sempre sostenuto che si trattava di finanziamenti in conto credito(segnatamente pagamenti di debiti sociali con risorse personali dei soci avvenuti nel 2003 e contabilizzati nel 2004), come tali restituibili durante la vita della società; la corte d’appello aveva attribuito maggiore rilevanza alle scritture contabili rispetto alle quietanze di pagamento con firma autenticata e a documenti attestanti l’accollo dei debiti sociali ; infine, dando per assunto che i finanziamenti risalissero al 2004, non vi sarebbe stato il presupposto dello squilibrio ex art. 2467 c.c. 5. – I motivi secondo , terzo, quarto e quinto appena riferiti presentano al contempo profili d’inammissibilità, perché afferenti al merito e alla valutazione delle risultanze istruttorie, non sindacabili in sede di legittimità, nonché d’infondatezza. 5.1. – Essi mancano anche di autosufficienza, p oiché non riproducono (nemmeno per estratto) i documenti di cui si allega l a rilevanza, menzionati in modo del tutto generico a pag. 19 del ricorso («quietanze di pagamento e tutti quei documenti che attestavano…»). 5.2. – La doglianza sulla pretesa “doppia presunzione” è infondata, avendo questa Corte chiarito che, in tema di presunzioni, la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve l'equivoco logico che si cela nel  divieto  di  doppie  presunzioni (Cass. 27982/2020; conf. Cass. 37352/ 20 22 ; vedi pure, in motivazione, Corte cost.n. 10/23). 6. – Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 2709 e 2467 c.c., poiché la c orte d' a ppello , muovendo dall’erroneo presupposto che la SIOV s . r . l . ave sse azzerato il capitale al 31 dicembre 2003 ( per l'inesistenza di un credito verso [OSCURATO:PERSONA] Corporation, falsamente appostato in bilancio al solo fine di non far emergere le perdite per € 787.364,51 che avrebbero comportato la necessità di sciogliere la società già nel 2003), e pertanto andava sciolta per perdite al di sotto del minimo legale, ha ritenuto che il finanziamento dei soci non potesse essere rimborsato, vertendosi in una situazione ancor più grave del presupposto dell’eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto,previsto dall'art. 2467 c.c., nella quale la ricapitalizzazione era assolutamente necessaria. 6.1. – Il motivo risente degli stessi profili di inammissibilità evidenziati con riguardo ai motivi che lo precedono, venendo in rilievo anche in questo caso contrapposte valutazioni del materiale probatorio che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 6.2. – Difatti il motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, aspira chiaramente ad una rivalutazione dei fatti storici operata dai giudic i di merito , come tale inammissibile, poiché persegue surrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. Sez.U, 34476/2019; Cass. 5987/2021 ). 7. –Il settimo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2486 c.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., poiché la corte d'appello, pur affermando (a p ag . 13) che, ai sensi del novellato art. 2485 c.c. non sono vietate le nuove operazioni in caso di scioglimento, e che possono considerarsi legittime le operazioni compiute al solo fine di conservare il valore del patrimonio sociale, ha poi ritenuto che le operazioni di acquisto per oltre due milioni di euro di materie prime (come olio e vino), effettuate dall'amministratore, esulassero dal mero smaltimento delle rimanenze, costituite da contenitori no n alienabili separatamente; di qui la qualificazione di detto acquisto di merci come “nuova operazione” vietata dall'art 2486 c.c., mentre si trattava di operazion e finalizzat a a preservare l'integrità del patrimonio sociale. 7.1. – L’ottavo denuncia analo gamente la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. per avere i giudici di appello collegato a quell'acquisto di merci, qualificato come “nuova operazione” vietata dall'art 2486 c.c., un presunto danno quantificato sulla differenza tra acquisiti e vendite, corrispondente all'incremento del passivo ricollegabile ad una prosecuzione dell'attività oltre la finalità meramente conservativa, senza considerare i riflessi delle nuove operazioni e le perdite che si sarebbero comunque verificate, in mancanza degli acquisti. 8. –Entrambe le cesure, al di là dei tratti di inammissibilità per difetto di autosufficienza, sono infondate, alla luce della giurisprudenza di questa Corte in base alla quale colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; è invece onere degli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un  nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari(Cass. 198/2022, 2156/2015). 9. –Il nono ed ultimo motivo deduce infine , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., con riguardo alla sottrazione di merci, per avere la corte territoriale ritenuto non fondata la svalutazione de lle rimanenze d i magazzino, nonostante gran parte di esse non fossero commerciabili ( perché marchiate col timbro della SIOV ) , e perciò confrontato il valore delle merci acquistate e il valore delle merci rinvenute in sede di inventario, senza considerare che le rimanenze finali furono valutate al prezzo storico d'acquisto, mentre quelle riportate nel bilancio fallimentare furono valutate secondo il possibile realizzo. 9.1. –La censura è inammissibile. 9.2. – La denuncia in cassazione di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, ma non anche quando –come nel caso in esame – la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta dal giudice di merito, senza illustrare i motivi della violazione degli indicati para metri norma tivi (Cass. 9054/2022) , mentre l’invocazione dialtri fatti che non risultino dalla motivazione ridonda in vizio censurabile nei limiti di cui all'art. 360 , n. 5 c.p.c. (Cass. 22846/2022, 18611/2021, 5279/2020, 1234/2019). 9.3. – Ma anche a voler interpretare il motivo come censura per vizio di motivazione, i ricorrenti non avrebbero potuto limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, dovendo semmai far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio – non riscontrabile nella motivazione scrutinata –fermo restando che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass. 5279/2020) , né occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, poiché la deduzione logica è una valutazione che,in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non già oggettivamente inconfutabile (Cass. 22366/2021). 9.4. – In ogni caso va ribadito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea allo stesso vizio di motivazione qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato in esito all'esame del materiale istruttorio, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito(Cass. 20553/2021). 9.5. –E’ evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito(Cass. Sez. U, 28220/2018). 10. – In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo. 11. – S ussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto(Cass. Sez. U, 23535/2019 , 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da