CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06821/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15210/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Contratto d’opera R.G.N. 15210/2017 Ud. 21/12/2022CC R.G. 15210/2017 - Pagina nr. 2 di 28 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eCHRISTOPH SENONER –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] E. FAA' [OSCURATO:PERSONA] 79, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ANDREAMANZI –controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO TRENTO -SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 51/2017 depositata il 07/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono, innanzi il Tribunale di Bolzano, la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che, previa risoluzione per inadempimento della transazione stipulata con la convenuta e previa determinazione del minor valore degli immobili R.G. 15210/2017 - Pagina nr. 3 di 28 venduti dalla convenuta agli attori, la medesima [OSCURATO:PERSONA] venisse condannata alla corresponsione della somma corrispondente al minor valore degli immobili per effetto della presenza di vizi e difetti. Riferirono, infatti, gli attori di avere in precedenza esperito nei confronti della convenuta un procedimento per accertamento tecnico preventivo al quale avevano altresì partecipato –a seguito di una serie di atti di chiamata in causa- l’impresa [OSCURATO:PERSONA] (costruttore degli immobili), [OSCURATO:PERSONA] (progettista e direttore lavori) e la Lloyd’s (assicuratore di quest’ultimo) ed all’esito del quale era stata conclusa tra le parti –ad eccezione del solo [OSCURATO:PERSONA]- la transazione di cui gli attori lamentavano l’inadempimento. Nel corso del giudizio di primo grado vennerochiamati in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] sia la [OSCURATO:PERSONA] sia la [OSCURATO:PERSONA]. sia [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 16 dicembre 2015 il Tribunale respinse la domanda attorea, affermando il carattere novativo della transazione e concludendo che quest’ultima non poteva essere risolta in modo da comportare la reviviscenza dell’obbligazione originaria. 2. Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e costituitisi tutti gli appellati -la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponendo altresì appello incidentale- la Corte d’appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano con sentenza n. 51/2017, in parziale riforma della decisione di primo grado, accertato l’inadempimento della transazione del 9 ottobre 2007:a) condannò la società [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere agli appellanti la somma di € 170.681,92 oltre accessori; b) condannò la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido tra loro a tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA]; c) accertò la responsabilità in pari misura della società [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; d) dichiarò inammissibili le domande R.G. 15210/2017 - Pagina nr. 4 di 28 proposte da quest’ultimo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale: − richiamati i principi in tema di accertamento del c arattere novativo della transazione, argomentò che l’intesa del 9 ottobre 2007 non aveva detto carattere, in considerazione della presenza di una clausola –che contemplava che gli acquirenti non avrebbero avuto più nulla a che pretendere dalle altre parti “se ed in quanto le altre parti in causa provvederanno ad eseguire integralmente le obbligazioni ed i lavori indicati nel presente accordo entro fine di agosto 2008”-che doveva ritenersi avesse condizionato la rinuncia alle pretese basate sul rapporto originario all’integrale esecuzione della transazione, da ciò dovendosi desumere che la transazione medesima non aveva carattere novativo; − affermò che tale approdo non era precluso né dalla circostanza che la transazione medesima prevedesse una garanzia pluriennale, né dal fatto che all’intesa avessero partecipato soggetti –come la [OSCURATO:PERSONA].-estranei al rapporto originario; − concluse, quindi, che la domanda formulata dagli appellanti doveva essere qualificata come actio quanti minoris basata sull’originaria compravendita, in virtù del previo accertamento dell’inadempimento degli obblighi assunti con la transazione e del conseguente mancato avveramento della condizione contenuta nella transazione medesima; − osservò che la consulenza tecnica d’u fficio svolta nel giudizio aveva confermato la mancata completa esecuzione dei lavori contemplati nella transazione, palesandosi in tal modo R.G. 15210/2017 - Pagina nr. 5 di 28 l’inottemperanza a quest’ultima, e la possibilità degli appellanti di esercitare nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] l’actio quanti minoris basata sull’originario contratto di compravendita; − accertato, sempre grazie alla C.T.U., il minor valore degli immobili e la conseguente responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], stabilì che quest’ultima -in virtù della domanda di garanzia azionata in primo grado mediante la chiamata in causa- doveva essere integralmente tenuta indenne da parte della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] quali soggetti - paritariamente responsabili nel rapporto interno- in virtù della rispettiva veste di esecutricee di direttore dei lavori; − stabilì che le domande azionate da [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere invece dichiarate inammissibili, essendosi quest’ultimo costituito tardivamente nel giudizio di primo grado, in tal modo decadendo dalla possibilità di chiamare in giudizio terzi e formulare domande riconvenzionali; − ritenne parimenti inammissibile - confermando in ciò la decisione di primo grado- la domanda della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]., in quanto domanda del tutto indeterminata. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento –Sezione Distaccata di Bolzano ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resistono: 1) con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; 2) con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]; 3) con controricorso e ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15210/2017 - Pagina nr. 6 di 28 4) con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Hanno depositato memorie [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1230, 1235, 1362 segg. e 1976 c.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di “fatti decisivi” oggetto di discussione tra le parti; c) in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della decisioneper violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso il carattere novativo della transazione, derivante -a giudizio del ricorrente- sia dal fatto che tale tr ansazione sarebbe scaturita da un vero e proprio riconoscimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’esistenza dei vizi lamentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; sia dalla partecipazione alla transazione di soggetti che non erano parti dell’originario rapporto e quindi da quest’ultimo non vincolati; sia dalla oggettiva incompatibilità degli obblighi assunti con la transazione rispetto all’originario contratto. Il carattere novativo della transazione - argomenta il ricorso - determinerebbe l’impossibilità di procedere alla sua risoluzione ex art.1976 c.c. ed avrebbe quindi legittimato gli originari attori unicamente all’esercizio dell’azione per l’adempimento della transazione stessa, R.G. 15210/2017 - Pagina nr. 7 di 28 rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] era estraneo, avendo rifiutato di aderire all’accordo transattivo. Lamenta, quindi, il ricorso non solo la sussistenza di una violazione di legge, ma anche una omessa valutazione dei fatti, nonché la nullità della decisione per “vulnus al diritto di motivazione”. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; b) in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della decisione per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c.; c) in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la responsabilitàdel ricorrente, omettendo di valutare che: − l'impegno contenuto nella transazione aveva ad oggetto l’eliminazione delle problematiche lamentate “nella misura possibile”, potendosi quindi dubitare che la transazione fosse rimasta concretamente inadempiuta; − le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano dedotto e provato l’impossibilità di ottenere da un confinante l’autorizzazione all’occupazione di un suo terreno, imprescindibile per l’esecuzione dei lavori; − in ogni caso il mancato adempimento della transazione era imputabile esclusivamente alle medesime [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; − la responsabilità per i vizi lamentati dagli originari attori era da ricondurre esclusivamente alla esecuzione dei lavori da R.G. 15210/2017 - Pagina nr. 8 di 28 parte della [OSCURATO:PERSONA], non sussistendo vizi di progettazione attribuibili al ricorrente. Il ricorso si duole, ulteriormente del fatto che nei confronti del ricorrente sia stata originariamente proposta una domanda del tutto indeterminata e quindi nulla. Da ciò deriverebbe, conclude il ricorso, sia una violazione dell’art.112 c.p.c. sia la nullità della decisione, ancora una volta, per “vulnus al diritto di motivazione”. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.1917 e 2909 c.c., 32 e 324 c.p.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., l’omesso esame di “fatti decisivi” oggetto di discussione tra le parti; c) in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della decisione per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c.; d) in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la viol azione dell’art.112 c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile la domanda di manleva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. in quanto: − il rapporto tra il ricorrente e la c ompagnia assicuratrice costituiva rapporto autonomo rispetto a quello oggetto della domanda principale, sostanziandosi in garanzia impropria; − tale rapporto era stato oggetto di deduzione in giudizio non al momento della chiamata in causa del ricorrente medesimo ad opera della [OSCURATO:PERSONA] ma nel momento -successivo-in cui al ricorrente, rimasto ancora contumace, era stata notificata la comparsa di costituzione e risposta della ARCH R.G. 15210/2017 - Pagina nr. 9 di 28 [OSCURATO:PERSONA]. contenente l’eccezione di decadenza del ricorrente dalla garanzia assicurativa; − rispetto a tale ultimo evento, invece, la successiva costituzione del medesimo ricorrente con formulazione della domanda di manleva nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA]. doveva ritenersi tempestiva; − ulteriormente , la Corte d’appello avrebbe violato il giudicato sceso sulla decisione di prime cure nel momento in cui tale decisione - che non aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda del ricorrente- non era stata gravata di appello incidentale da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorso –facendo proprio il contenuto di parte del primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]- deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1235, 1362, 1362, 1366 e 1976 c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che: − erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso il carattere novativo della transazione, dal momento che la stessa si presentava, rispetto all’originario rapporto, caratterizzata da diversità di ambito sia oggettivo sia soggettivo; − conseguentemente, altrettanto erroneamente la Corte territoriale avrebbe ravvisato un collegamento tra l’originario contratto di compravendita e la transazione, dovendosi invece ritenere che la seconda aveva determinato l’integrale novazione del rapporto. 2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1256, 1381 e 1453 c.c. R.G. 15210/2017- Pagina nr. 10 di 28 Argomenta, in particolare, il ricorso che: − erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto non adempiuta la transazione in relazione allo specifico profilo della mancata concessione, da parte di un confinante, dell’autorizzazione ad occupare il suo terreno per eseguire i lavori necessari, ponendosi tale affermazione in contrasto con il fatto che la ricorrente incidentale si era impegnata a conseguire tale autorizzazione, successivamente attivandosi in tal senso, seppur vanamente; − risultando la fattispecie riconducibile alla promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c., la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la sussistenza di un inadempimento della ricorrente incidentale, laddove quest’ultima -essendosi attivata come nei patti-potrebbe essere ritenuta al più tenuta ad un’obbligazione indennitaria secondo, appunto, quanto previsto dall’art. 1381 c.c. 3. Il ricorso incidentale condizionato della [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3) e 4), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. Il ricorso si duole del fatto che la Corte d’appello abbia escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti che avevano sottoscritto la transazione. 3.2. Con il secondo motivo il ricorso –facendo proprio il contenuto del primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]-deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1230, 1235, 1362 segg. e 1976 c.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di “fatti decisivi” oggetto di discussione tra le parti; R.G. 15210/2017- Pagina nr. 11 di 28 c) in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della decisione per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c. La ricorrente ripropone e fa proprie le medesime argomentazioni del primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], seppur contestando le ulteriori conseguenze che il ricorrente vorrebbe trarre dall’accoglimento del motivo in tema di riflessi sulla chiamata in causa effettuata da parte della medesima [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.1457, 1353 e 1359 c.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esa me di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti; c) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.1218 e 1381 c.c.; d) in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della decisione per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. Argomenta, in particolare, il ricorso –in parte convergendo con le tesi sostenute nel secondo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA]-che la Corte territoriale avrebbe: − erroneamente ritenuto essenziale il termine di esecuzione dei lavori indicato nella transazione; − omesso di considerare che la mancata esecuzione dei lavori era stata determinata dal rifiuto, da parte di un confinante, dell’autorizzazione ad occupare il suo terreno per eseguire i lavori necessari, a fronte del quale gli stessi originari attori avrebbero omesso di avvalersi della facoltà loro riconosciuta dall’art. 843 c.c.; R.G. 15210/2017- Pagina nr. 12 di 28 − omesso di considerare che la ricorrente si era adoperata in ogni modo per conseguire il consenso del titolare del fondo contiguo, risultando, quindi, al più tenuta ad una obbligazione indennitaria, senza poter essere considerata tuttavia inadempiente; − omesso di statuire sulle domande formulate dalla [OSCURATO:PERSONA], con le quali veniva chiesto accertarsi l’esclusiva responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], degli attori o della [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo del ricorso della BONADIO SRLed il secondo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] possono essere esaminati congiuntamente, in quanto coincidenti nei contenuti. I motivi, nei molteplici profili sollevati,sono infondati. 4.1 Va, preliminarmente, esclusa il profilo di inammissibilità dedotto, invece,dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eZARAFIN [OSCURATO:SOCIETA], infatti, i singoli motivi siano articolat i in più profili di doglianza, gli stessi devono essere ritenuti ammissibili, alla luce del principio per cui il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9100 del R.G. 15210/2017- Pagina nr. 13 di 28 06/05/2015 - Rv. 635452 – 01 e, successivamente, Ca ss. Sez. 1 - , Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 -Rv. 663425 - 02) . Tale è la situazione che ricorre nel caso ora al vaglio di questa Corte, dal momento che l’esposizione dei motivi di ricorso consente,in ogni caso, di procedere in ognuno di essi, al l’individuazione ed analisi separata delle singole doglianze. 4.2. Giova premettere -con riferimento al primo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]- che, nonostante le doglianze sul punto, non risulta che la Corte altoatesina abbia dichiarato la risoluzione della transazione, sebbene detta statuizione fosse stata sollecitata dagli appellanti. La Corte territoriale, infatti, si è limitata ad accertare che, per effetto della mancata esecuzione integrale della transazione, non era venuta ad avverarsi quella condizione cui gli odierni controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], OLGA ZAMBAITIe [OSCURATO:PERSONA] avevano subordinato la dichiarazione di non aver più nulla a che pretendere dagli altri stipulanti, affermando, conseguentemente, la persistente possibilità di azionare i rimedi connessi all’originario contratto. 4.3. Operato tale chiarimento, si deve rilevare, in primo luogo, che il primo profilo dei motivi di ricorso viene, in realtà, a sindacare l’interpretazione che dell’atto transattivo è stata fornita dalla Corte territoriale. Questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., il ricorso non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate edei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni R.G. 15210/2017- Pagina nr. 14 di 28 legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella se ntenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 - Rv. 661265 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 - Rv. 646063 - 01), e ciò perché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 - Rv. 646649 - 01). A tale canone non si sono conformati i motivi di ricorso, i quali, ben lungi dall’individuare il canone interpretativo che sarebbe stato violato e ben lungi dall’operare l’individuazione di un unico possibile esito interpretativo, si limitano a contrapporre alle conclusioni ermeneutiche raggiunte dalla Corte territoriale una diversa interpretazione, senza tuttavia riuscire adimostrare la fallacia delle conclusioni raggiunte nella sentenza impugnata. Conclusioni che, invece, risultano ampiamente e logicamente argomentate, e costituiscono una delle possibili interpretazioni della transazione, senza entrare in conflitto evidente con alcuna delle regole di interpretazione. 4.4. Occorre, anzi, ricordare che questa Corte ha sempre affermato il principio per cui la valutazione della natura della transazione costituisce apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 12367 del 18/05/2018 - Rv. 648460 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11632 del R.G. 15210/2017- Pagina nr. 15 di 28 13/05/2010 - Rv. 613105 – 01 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13717 del 14/06/2006 -Rv. 590340 - 01) . Nella specie, la Corte altoatesina non risulta aver operato alcuna affermazione contraria alla legge, in quanto, interpretando la volontà dei paciscenti, è pervenuta ad escludere che l’intesa raggiunta con la transazione avesse inteso novare l’originario rapporto contrattuale. Tale approdo si presenta pienamente conforme ai principi enunciati da questa Corte in materia, ed in particolare: − sia quello per cui l 'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21371 del 06/10/2020 - Rv. 659246 – 01 ; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 23064 del 11/11/2016 - Rv. 642407 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15444 del 14/07/2011 -Rv. 618562 - 01) ; − sia quello per cui i n materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un R.G. 15210/2017- Pagina nr. 16 di 28 diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, risultando elementi essenziali di tale contratto, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7194 del 13/03/2019 - Rv. 653632 – 02; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 23064 del 11/11/2016 - Rv. 642407 -01). La conclusione cui è, conseguentemente, pervenuta la Corte d’appello -e cioè che, per effetto dell’assenza di un carattere novativo immediato della transazione e del mancato verificarsi della condizione in quest’ultima espressamente prevista, risultavano ancora azionabili i rimedi connessi all’originario contratto-si presenta parimenti conforme alla giurisprudenza di questa Corte, essendo stato già affermato il principio per cui nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24377 del 16/11/2006 -Rv. 593325 - 01) . R.G. 15210/2017- Pagina nr. 17 di 28 4.5. Ulteriormente, e conclusivamente, questa Corte ha affermato il principio per cui, anche in presenza di una transazione novativa, il giudice non può far da essa discendere la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul rapporto originario ove le parti, a norma dell'inciso finale dell'art. 1976 c.c., abbiano espressamente previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento, atteso che il verificarsi della condizione risolutiva determina la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione, ad onta del carattere novativo della stessa (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 32109 del 09/12/2019- Rv. 656211 - 01). Conseguenza logicamente riconducibile a tale principio è quella per cui l’effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l’effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest’ultima come condizione dello stesso effetto novativo , che quindi deve ritenersi comunque precluso in caso di mancato avverarsi della condizione di regolare esecuzione. 4.6. Esclusa la fondatezza della doglianza ex art. 360, n. 3), c.p.c., va parimenti disattesa la doglianza riferita all’art. 360, n. 5), c.p.c. Rammentato il principio per cui quest’ultima previsioneriguarda un vizio relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, e come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del R.G. 15210/2017- Pagina nr. 18 di 28 06/09/2019 -Rv. 655413 – 01 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 -Rv. 651305 – 01 ; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 -Rv. 644485 - 01) , si deve rilevare che il motivo di ricorso -peraltro alquanto anodino- non viene a lamentare l’omessa valutazione diretta di fatti, ma invoca circostanze che, ad opinione del ricorrente (e dei ricorrenti incidentali), avrebbero dovuto determinare una diversa interpretazione della transazione, trasmodando, ancora una volta, in un inammissibile sindacato dell’operazione interpretativa svolta dalla Corte territoriale, e fermo restando che il motivo di ricorso fallisce anche nel dimostrare che le circostanze di cui si lamenta l’omessa valutazione - peraltro indicate in modo non specifico - presentavano caratteri tali da rendere “unica interpretazione possibile” quella del carattere novativo della transazione. 4.7. Quanto ai profili ricondotti dal ricorso al disposto di cui agli artt. 132 e 360, n. 4), c.p.c., giova rammentare che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, R.G. 15210/2017- Pagina nr. 19 di 28 Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 -01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare che, ancora una volta, le doglianze dei motivi di ricorso -anche in questo caso del tutto indeterminate-si sostanziano in una critica del merito della decisione. 5. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, parimenti, infondato. 5.1. La doglianza di omesso esame di fatti decisivi è, almeno in parte, affetta da profili di inammissibilità, in quanto non rispondente appieno al canone da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (Rv. 629831 - 01), a mente del quale, ne l rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c., il ricorrente deve indicare: 1) il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua "decisività". Il motivo di ricorso articolato dal ricorrente principale, invece, da un lato, enumera una serie di circostanze fattuali senzain alcun modo puntualizzare né da dove esse risultino né quando e dove siano state oggetto di discussione e, dall’altro lato, viene ad addurre profili (quali la distribuzione della responsabilità per la mancata esecuzione della transazione) che non costituiscono “fatti”, bensì questioni o argomentazioni, in tal modo venendo ad estendere in modo inammissibile il paradigma normativo dell’art. 360, n. 5), c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 – 01; R.G. 15210/2017- Pagina nr. 20 di 28 Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 - Rv. 644485 - 01) . 5.2. In relazione ad altri “fatti” per i quali si può assumere la rispondenza al perimetro applicativo dell’art. 360, n. 5), c.p.c. -quale l’incidenza che sulla possibilità di eseguire la transazione avrebbe avuto il rifiuto del terzo proprietario confinante di acconsentire all’occupazione del proprio fondo- la doglianza risulta invece radicalmente infondata, per avere la Corte territoriale direttamente ed espressamente esaminato il profilo dedotto (cfr. pag. 46, primo capoverso della motivazione). 5.3. Ulteriormente, l’insieme di circostanze dedotte -laddove esse non trasmodino in mere argomentazioni giuridiche-appaiono del tutto prive del carattere della “decisività”, sol che si consideri che: − quanto alle deduzioni in ordine al l’imputabilità soggettiva della mancata esecuzione della transazione, lo stesse non considerano né che detta mancata esecuzione è stata assunta dalla decisione impugnata quale fattore oggettivo che ha impedito il verificarsi della condizione contemplata nella transazione -sicché il profilo di non imputabilità non varrebbe ad escludere il mancato avverarsi della condizione-né che la responsabilità del ricorrente non è stata af fermata sulla scorta della mancata esecuzione della transazione (cui il ricorrente -come più volte in ricorso sottolineato- è rimasto estraneo) ma sul l’originario rapporto contrattuale - di direzione lavori-con la committenza; − le deduzioni concernenti l’assenza di vizi di progettazione (pag. 36 ricorso GUNTHERPLACKNER) non investono in alcun modo la ratio della decisione impugnata, in quanto [OSCURATO:PERSONA] è stato chiamato a rispondere non per vizi di R.G. 15210/2017- Pagina nr. 21 di 28 progettazione ma per omesso esercizio dei poteri di vigilanza e controllo nella sua distinta veste di direttore lavori; − le deduzioni concernenti le risultanze della CTU e la sua valutazione investono - in modo evidentemente inammissibile-la valutazione delle prove da parte del giudice di merito(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01), dovendosi rammentare, del resto, che il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni , implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del 14/11/2002 -Rv. 558495 - 01). 5.4. Quanto ai profili ricondotti dal ricorso al disposto di cui agli artt. 132 e 360, n. 4), c.p.c., anche in questo caso ci si trova di fronte a deduzioni vaghe ed infondate, risultando invece la decisione ampiamente motivataanche sui profili oggetto del motivo di ricorso. 5.5. Infondate sono, altresì, le doglianze con le quali viene dedotta la violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c. In primo luogo, infatti, emerge dalla stessa decisione impugnata - e precisamente dalla riproduzione delle conclusioni rassegnate dalla [OSCURATO:PERSONA] (pag. 9)- che nei confronti dell’odierno ricorrente era stata effettivamente formulata una domanda di garanzia, risultando, quindi, l’assenza del vizio lamentato dal ricorrente. R.G. 15210/2017- Pagina nr. 22 di 28 In secondo luogo, ad essere dedotto come vizio non è, in realtà, il fatto che la Corte territoriale si sia pronunciata su una domanda non formulata, bensì il fatto che in sede di merito non sia stata rilevata la nullità della domandamedesima per carente individuazione della causa petendi. Profilo, questo, in relazione al quale, tuttavia, il ricorso omette di specificare -in tal modo violandosi la regola di specificità di cui all’art.366 c.p.c.-sia se l’odierno ricorrente abbia soll evato la questione nel giudizio di primo grado, sia se abbia riproposto la deduzione in questione in sede di appello, pur non essendo tenuto a formulare un motivo di gravameincidentale, non essendo risultato soccombente). 6. Il terzo motivo di ricorso deve invece ritenersi fondato. Poiché il ricorrente con il ricorso, ha dedotto, tra l’altro, un error in procedendo, il sindacato di questa Corte investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018 - Rv. 650015 – 02; Ca ss. Sez. 3 -Ordinanza n. 6014 del 13/03/2018 - Rv. 648411 – 01; Cass. Sez. 5 -Ordinanza n. 25259 del 25/10/2017 - Rv. 646124 - 01) . L’esame diretto degli atti, allora, consente di verificare che [OSCURATO:PERSONA], il quale non si era costituito a seguito della chiamata in causa ad opera della [OSCURATO:PERSONA], ebbe a costituirsi solo a seguito della notifica, nei suoi confronti, della comparsa di risposta della [OSCURATO:PERSONA], con la quale la medesima prospettava la tesi della decadenza del medesim o GÜNTHER PLAICKNERdalla garanzia assicurativa. Come dedotto dal ricorrente, allora, risultavano azionati due distinti rapporti: quello professionale che legava [OSCURATO:PERSONA] alla R.G. 15210/2017- Pagina nr. 23 di 28 [OSCURATO:PERSONA] e quello assicurativo che legava invece [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. Poiché tale secondo rapporto non era stato inizialmente azionato nel giudizio con la chiamata in causa da parte della [OSCURATO:PERSONA], ma solo con la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] e la deduzione in via riconvenzionale della decadenza dalla garanzia -al punto che, correttamente, il giudice di prime cure aveva disposto la notifica allo stesso GÜNTHER PLAICKNERdella comparsa di risposta, in applicazione del disposto di cui all’art. 292 c.p.c.- consegue che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la reconventio reconventionis azionata dall’odierno ricorrente in reazione alla c.d. “riconvenzionale trasversale” della [OSCURATO:PERSONA] fosse tardiva, assumendo come termine di decadenza processuale quello legato alla costituzione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA]. L’autonomia della domanda sul rapporto assicurativo rispetto all’originaria chiamata in garanzia sulla scorta del rapporto professionale, infatti, comportava che la tempestività delle domande formulate dall’odierno ricorrente sulla scorta del primo rapporto avrebbe dovuto essere verificata e valutata in relazione al momento in cui detto rapporto era stato azionato, cosa che, come già chiarito,era da ritenersi avvenuta solo nel momento in cui era stata depositata e notificata all’odierno ricorrente la comparsa di costituzione e risposta di [OSCURATO:PERSONA] LTDche tale rapporto azionava. Si deve, pertanto, concludere che erroneamente la Corte d’appello ha dichiarato la inammissibilità della domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , rilevando una decadenza processuale che non era maturata, con la conseguenza che il ricorso sul punto deve essere accolto. R.G. 15210/2017- Pagina nr. 24 di 28 7. Il secondo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Per quanto formulato attraverso lo spettro dell’art. 360, n. 3), c.p.c., il ricorso viene a sollevare un profilo già oggetto del secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e cioè quello non imputabilità della mancata esecuzione della transazione. Valgono, allora, le stesse considerazioni già svolte nel precedente § 5.3: la mancata esecuzione della transazione è stata correttamente valutata dalla Corte territoriale non come fonte di una responsabilità diretta delle parti bensì sotto il -ben distinto- profilo dell’oggettivo mancato avverarsi della condizione cui era subordinato l’effetto novativo della transazione. Mancato avveramento che prescindeva dalla sua imputabilità o meno ai partecipanti alla transazione e che è stato correttamente valorizzato dalla Corte altoatesina al solo fine di affermare la persistente operatività dei rimedi connessi all’originario contratto, da ciò derivando l’ulteriore infondatezza delle deduzioni concernenti l’art. 1381 c.c. le quali, anzi, neppure investono la vera ratio della decisione impugnata. 8. Passando al primo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], lo stesso è da ritenersi inammissibile. 8.1. In primo luogo, infatti, il motivo di ricorso ripropone il tema dell’esistenza di una pronuncia di risoluzione della transazione in ordine al quale non possono che ribadirsi le considerazioni già svolte al § 4.2, e cioè che la Corte altoatesina non ha adottato tale pronuncia di risoluzione della transazione, essendosi limitata ad accertare che, per effetto della mancata esecuzione integrale della transazione, non era venuta ad avverarsi quella condizione cui gli odierni controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano subordinato la dichiarazione di non aver più nulla a che pretendere dagli altri R.G. 15210/2017- Pagina nr. 25 di 28 stipulanti, affermando, conseguentemente, la persistente possibilità di azionare i rimedi connessi all’originario contratto. 8.2. In secondo luogo, si deve osservare che la ricorrente incidentale lamenta genericamente l’omissione nell’integrazione del contraddittorio senza neppure indicare quali sarebbero i soggetti che, avendo partecipato alla conclusione della transazione ma non al giudizio, sarebbero stati pretermessi. Vale, allora, il principio per cui l'eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio(Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11043 del 05/04/2022 -Rv. 664378 – 01 ; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 23634 del 28/09/2018 -Rv. 650383 - 01) . 8.3. Conclusivamente, poi - ed in linea con le considerazioni di cui ai punti precedenti-si deve rilevare che nella prop ria decisione (pag. 54) la Corte territoriale non solo ha affrontato espressamente il tema del litisconsorzio necessario e operato in modo espresso una riqualificazione della domanda, ma anche ha chiarito che la domanda doveva ritenersi estesa anche ai soggetti chiamati in giudizio e che in ogni caso al giudizio stavano partecipando tutti i coinvolti nella vicenda, compreso [OSCURATO:PERSONA] che alla transazione, invece, non aveva partecipato. Consegue, quindi, che non solo non emerge la mancata partecipazione al giudizio di soggetti che erano stati parte della transazione -e ciò anche in virtù delle deduzioni assolutamente vaghe R.G. 15210/2017- Pagina nr. 26 di 28 della ricorrente incidentale- ma anche, e in contrario, che tutti i soggetti che alla transazione avevano partecipato - e persino u n soggetto che ad essa era rimasto estraneo ([OSCURATO:PERSONA])- erano state parti del giudizio. La conclusione, quindi, è la radicale inammissibilità del motivo in virtù sia delle modalità con cui è stato formulato sia dell’assenza di interesse della parte a dedurre un vizio inesistente. 9. Il terzo motivo di ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] - il secondo è già stato esaminato- ripropone profili affini a quelli che costituiscono contenuto del secondo motivo di ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] ed èinfondato. L’insieme delle doglianze della ricorrente risulta superato sulla scorta, ancora una volta, delle considerazioni già svolte nel precedente § 5.3, in quanto: − del tutto ininfluente risultava il profilo della imputazione della responsabilità per la mancata esecuzione della transazione, dal momento che quest’ultima rilevava non come fonte di una responsabilità diretta delle parti bensì come oggettivo mancato avverarsi della condizione cui era subordinato l’effetto novativo della transazione; − ne consegue che, correttamente, la Corte altoatesina ha implicitamente rigettato la domanda della ricorrente incidentale, dovendosi rammentare che ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito, essendo sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata senza che sia R.G. 15210/2017- Pagina nr. 27 di 28 necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020 - Rv. 657462 - 01 ; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020 - Rv. 656681 – 01 ; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018 -Rv. 650016 - 01) ; − parimenti ininfluente, e quindi a ltrettanto correttamente disattesa, era ogni deduzione in ordine ad una ipotetica responsabilità degli odierni controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per mancato esercizio del diritto di cui all’art. 843 c.c., giacché, ancora una volta, a venire in rilievo non era un profilo di responsabilità per mancato adempimento della transazione, ma l’accertamento del semplice mancato avveramento di una condizione che comportava la persistente operatività dei rimedi connessi all’originario contratto. 10.Il ricorso va, quindi, accolto in relazione al solo terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], disattesi sia gli ulteriori motivi sia i ricorsi incidentali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte d'appello Trento – S ez ione distaccata di B olzano in diversa composizione, la quale provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità. 11. Stante il tenore della pronunciadi rigetto dei ricorsi incidentali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", R.G. 15210/2017- Pagina nr. 28 di 28 spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricors