CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 23369/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2773/2023depositata il 28/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5467/2024Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 23369/2026Data pubblicazione 16/07/20261. La vicenda processuale trae origine dall’opposizione a decretoingiuntivo con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto a MassimoPalermo e [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 99.608,96,quali garanti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].),in forza di fideiussione omnibus stipulata in data 24 febbraio 2009 conla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cui in corso di causa è succeduta nelcredito la società [OSCURATO:SOCIETA] e per essa la società [OSCURATO:PERSONA].p.a. Nel giudizio di opposizione i fideiussori proponevano querela difalso, deducendo l’abusivo riempimento del negozio fideiussorio conriferimento all’indicazione dell’importo massimo garantito, eproducevano copia del documento a loro mani priva di tale indicazione.In via subordinata eccepivano la nullità di alcune clausole per violazionedella normativa antitrust, richiamando il provvedimento della Bancad’Italia n. 55/2005, e chiedevano il risarcimento del danno ex art. 33 l.n. 287/1990.2. Con sentenza n. 6038/2021 il Tribunale di Milano respingeval’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Escludeva l’abusivoriempimento del documento, ritenendo dimostrata, sulla base di plurimielementi indiziari, l’esistenza di un accordo tra le parti sull’importomassimo garantito, pari ad euro 200.000,00, e rigettava altresì ledomande inerenti alla violazione della normativa antitrust.3. La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame con sentenza n.2773/2023 del 28/9/2023.4. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Palermo e loSijinardo propongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,illustrati da memoria.5. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta nelcredito della Banca.Numero registro generale 5467/2024Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 23369/2026Data pubblicazione 16/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., iricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1937 e1938 c.c., assumendo che, nei contratti di fideiussione per obbligazionifuture, l’indicazione dell’importo massimo garantito costituirebberequisito di validità da indicarsi necessariamente per iscritto nell’attonegoziale.4. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.5. In relazione al contratto di fideiussione omnibus in oggetto la corte dimerito ha affermato che la volontà di prestare fideiussione richiesta exart. 1937 c.c. deve essere espressa, ma non richiede formulesacramentali, né la forma scritta ad substantiam.6. Quanto all’importo massimo garantito, pacificamente non inserito nelcontratto al tempo della stipula, ma in un momento successivo, taleaggiunta è stata ritenuta desumibile da una precedente intesa tra leparti tratta da presunzioni semplici collegate alla contestuale stipula diun negozio di finanziamento per euro 200.000,00.7. Orbene, la corte di merito pone sullo stesso piano la volontà di prestarefideiussione prevista dall'articolo 1937 c.c. in riferimento allefideiussioni ordinarie, che non prevede la forma scritta ad substantiam,e la (differente) volontà di indicare uno specifico importo massimogarantito, prevista dall'articolo 1938 c.c. in riferimento alle fideiussioniomnibus, la quale deve risultare al momento della stipula dellafideiussione e non può trarsi da elementi estranei a tale negozio,essendo un presupposto della sua validità.8. Nel primo caso rileva la volontà del fideiubente di garantire ilpagamento di uno specifico debito già esistente e immodificabile neltempo, sicché tale impegno di garanzia può certamente dedursiimplicitamente, come sancito da questa Corte in materia di fideiussionispecifiche (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 7804 del 17/03/2023).Numero registro generale 5467/2024Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 23369/2026Data pubblicazione 16/07/20269. Nel caso di prestazione di garanzia per obbligazioni future (c.d.fideiussioni omnibus) la volontà di garantire debiti fino a un certoammontare deve essere per converso espressa e resa manifesta altempo del rilascio della garanzia, ovvero indicata per iscritto qualesomma massima garantita e, pertanto, non può dedursi aliunde sullabase, ad esempio, di crediti rilasciati a quel tempo.10. La finalità dell'art. 10 L. n. 154 del 1992, applicabile al caso dispecie, è di arginare il rischio del fideiussore nel prestare tale forma digaranzia per obbligazioni future, sicché per la validità di tale impegno èprevisto che nel contratto sia espressamente specificato l’importomassimo garantito, oltre il quale il fideiussore è tenuto al riparo da ognirichiesta di pagamento.11. Si è al riguardo altresì precisato che l’indicazione dell’importomassimo garantito, quale requisito di validità per le obbligazioni future,non implica la necessità che esso risulti originariamente dal documentocontrattuale, potendo emergere anche da elementi oggetto di unaccordo orale di futuro riempimento del testo scritto, idonei adimostrare la comune volontà delle parti (Sez. 3 - , Ordinanza n. 7891del 22/03/2024; Cass. n. 7804/2023; Cass. n. 5833/2019; Cass. Sez.1, Sentenza n. 23391 del 09/11/2007).12. L’assunto, tuttavia, muove dalla considerazione che non ècertamente applicabile alla fideiussione la disciplina di cui all’art. 117T.U.B. quanto alla forma scritta: ciò in ragione della diversità dellasituazione in cui i fideiussori si trovano a contrattare con la bancarispetto al debitore principale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23391 del09/11/2007).13. Nella specie entrambe le parti hanno invece escluso la sussistenza diun accordo circa l’importo massimo da indicare successivamente suldocumento, e a fortiori di un “pactum ad scribendum”, tant’è che iricorrenti avevano proposto querela di falso, respinta dal primo giudiceNumero registro generale 5467/2024Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 23369/2026Data pubblicazione 16/07/2026sull’assunto che non risultasse provata la sussistenza di un abusivoriempimento sine pactis.14. La Corte di merito ha tuttavia ravvisato la sussistenza di indiziunivoci deponenti per un accordo tra le parti circa l’indicazione, neitermini presenti sull’originale della fideiussione, della somma di euro200.000,00, dalla circostanza che la fideiussione è stata sottoscritta inconcomitanza con il rilascio di un finanziamento alla società di cui i socierano socie e amministratori.15. La corte d’appello, sul punto, ha dunque ritenuto del tuttoinconferente il rilievo che il decreto ingiuntivo era stato azionato per ilmancato pagamento non del finanziamento del 24.2.09, contestualealla sottoscrizione della fideiussione omnibus de qua, bensì di unosuccessivo erogato a favore della società debitrice.16. Orbene, così operando la corte di merito ha invero disatteso iprincipi affermati da questa Corte, poiché in tema di pattuizione deltetto massimo dell’impegno fideiussorio valevole per le obbligazionifuture, se la fideiussione sottoscritta è necessariamente invalida perviolazione dell’art. 1938 c.c., in ragione dell’inesistenza in talemomento del limite massimo della fideiussione per obbligazioni future,la sanatoria di tale invalidità può avvenire solo con la rinnovazione dellaconvenzione di garanzia o con la dimostrazione della sussistenza di unaccordo orale sul negozio di riempimento, mentre nel caso specificotale accordo è stato dalla corte di merito desunto da una circostanza (lacontestuale erogazione di un finanziamento in favore del debitoregarantito) invero non univoca in tal senso nei confronti dei fideiussori, edalla qual comunque non si può ricavare la volontà delle parti, essendosoggetti del tutto differenti dalla parte debitrice che ha contratto ilfinanziamento.17. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso,assorbiti il 2° motivo [con il quale i ricorrenti denunziano degli artt.Numero registro generale 5467/2024Numero sezionale 1559/2026Numero di raccolta generale 23369/2026Data pubblicazione 16/07/20261362 c.c. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamentando la contraddittorietàe illogicità nella ricostruzione della volontà contrattuale] e il 3° motivo[con il quale i ricorrenti denunziano omesso esame di un fatto decisivo,nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dolendosi che il giudicedi appello abbia trascurato la concorde deduzione delle parti circal’assenza di accordi sull’indicazione dell’importo massimo garantito],consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, chein diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo delsuindicato disatteso principio applicazione.18. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo. Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, allaCorte d’Appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]