CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 07804/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 4021/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Maraini -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - c o ntroricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 5141/2017 depositata il 6/12/2017; RG 4021/18Castagna-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a questa Corte onde sentir cassa la epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Milano– da lui adita per la riforma della decisione che in primo grado aveva dichiarato inammissibile la querela di falso presentata in danno della banca convenuta sul rilievo dell'abusivo riempimento di un modulo fideiussorio sottoscritto in bianco – ha confermato il deliberato di prima istanza ritenendo provata, in base agli elementi circostanziali di causa, la sussistenza di un patto di riempimento, in esecuzione del quale il modulo era stato completato negli elementi mancanti, ed ha dichiarato inammissibile per tardività, oltre che per contraddittorietà con la prospettazione originaria, l'eccezione di nullità di detto patto per difetto di forma. Il mezzo azionato dal Castagna si vale di due motivi, ai quali resiste la banca con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il ricorso – alla cui cognizione non ostano le pregiudiziali opposte in punto di ammissibilità dalla banca intimata giacché non, a prima vista, privo di specificità e di afferenza alla decisione impugnata –con il primo motivo imputa al giudice d'appello, sotto l'allegata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 221 e segg. cod. proc. civ. e/o 2697, 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., nell'ordine, un errore di diritto per aver argomentato la sussistenza di un patto di riempimento sulla base di meri riferimenti presuntivi, sebbene per la sua stipulazione fosse richiesta la prova scritta, sulla base di presunzioni prive dei requisiti richiesti dall'art. 2729 cod. civ. e sulla base di un ragionamento articolato in violazione del divieto della doppia presunzione; un vizio motivazionale per non aver tenuto conto di fatti certi, che se, RG 4021/18Castagna-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli debitamente disaminati, avrebbero minato la concludenza del ragionamento presuntivo sviluppato dal decidente; e una ragione di nullità per aver completamente omesso di motivare perché l'eccezione di nullità del patto per difetto di forma fosse stata ritenuta infondata. 3. Con il secondo motivo si imputa al giudice d'appello, sotto l'allegata violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 183 cod. proc. civ., 1418 e 1352 cod. civ. e 117 TUB, di aver erroneamente ritenuta tardiva l'eccezione di nullità adombrata con riferimento al difetto di forma scritta del patto di riempimento, malgrado si dovesse credere che il predetto parto «rientrerebbe» tra i contrati per i quali la norma bancaria preveda a pena di nullità l'adozione della forma scritta e non potesse «realisticamente dubitarsi» che le parti avessero inteso convenzionalmente adottare la forma scritta per stringere l'accordo in questione. 4. Tutti i sopradetti motivi si prestano ad una comune declaratoria di infondatezza. 5. La tesi ricorrente, malgrado alcune obliterazioni argomentative (non si dice perché la prova presuntiva non sarebbe esperibile nel nostro caso; non si dice perché non dovrebbe essere rilevata la tardività dell'eccezione di nullità, e via dicendo),si fonda sulla falsa convinzione che il patto di riempimento debba essere stipulato in forma scritta,in adesione al principio in tal senso enunciato dall'art. 117 TUB ovvero in dipendenza di un accordo in tal senso occorso tra le parti. Ora così manifestamente non è: non lo è con riferimento alla previsione recata dall'art. 1352 cod. civ., perché, a tacer del fatto che di un accordo tra le parti sulla forma da adottare per la stipulazione del patto di riempimento non si è fattoalcun cenno in tutto il corso del giudizio –né tantomeno si orienta in questa direzione il precedente di questa Corte citato–, il ricorrente trascura che a mente della norma in parola l'adozione di una forma convenzionale deve essere concordata tra le parti "per iscritto", sicché quel vizio, che il ricorrente ipotizza con RG 4021/18Castagna-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli riguardo al patto di riempimento, inficia in modo più esiziale il presupposto accordo sulla forma convenzionale; ma non lo è neppure pensando alla disposizione dell'art. 117 TUB, posto che detta norma è inserita nel Titolo VI, Capo I, TUB, che delimita il campo applicativo delle disposizioni in esso contenute alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle "banche e dagli intermediari finanziari", di guisa che, come già si è incidentalmente osservato («che la fideiussione stipulata a garanzia di crediti bancari non costituisca, di per se stessa, un'operazione o un servizio bancario ossia un'operazione o un servizio reso dalla banca a propri clienti è del tutto evidente», si legge in Cass., Sez. I, 9/11/2007, 23391), essa non si applica in relazione alla fideiussione anche quando questa sia rilasciata in favore di una banca. 6. Cadono con ciò, di conseguenza, le doglianze promiscuamente declinate in entrambi i motivi sul presupposto che il patto di riempimento postuli ex lege o ex contractu una stipulazione in forma scritta e che in ragione di ciò non ne sia dimostrabile l'esistenza a mezzo di presunzioni. 7. Quanto alle doglianze superstiti esse non hanno sorte migliore: non quelle che censurano il ragionamento presuntivo, dacché esso, come questa Corte, ha più volte affermato, è denunciabile in sede di legittimità solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., Sez. II, 21/03/2022, n. 9054); né quelle che adombrano un vizio di valutazione perché si collocano, per la natura istruttoria delle acquisizione ignorate, in un ambito estraneo RG 4021/18Castagna-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli al paradigma azionato; non, infine, quelle che battono su un preteso vizio di motivazione - o peggio di pronuncia omessa – bastando la lettura del deliberato d'appello in calce a pag. 6 ad escludere tale ultimo vizio ovvero a rendere esplicite le ragioni per cui l'eccezione è stata disattesa, pur se al riguardo debba parzialmente correggersi la motivazione a mente dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ., essendo la nullità rilevabile d’ufficio. 8. In conclusione il ricorso va respinto. 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte controricorrente in euro 10200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente, ove dovuto,del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater,