CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 36366/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14336/2020 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SQUADRONE, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 29 , presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 3/2020della Corte d’Appello di L’Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.10.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di L’Aquila, riformando la decisione del Tribunale di Vasto, ha accolto la domanda dell’attuale controricorrente – medico convenzionato per il servizio di pediatriadi base – volta ad ottenere il pagamento di spettanze relative a prestazioni di [OSCURATO:PERSONA] (AAP)rese negli anni 2015 e 2016. L’[OSCURATO:PERSONA] n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti aveva retribuito tali prestazioni nel limite massimo annuo , fissato per esigenze di contenimento della spesa sanitaria,d i € 10 moltiplicato per il numero di soggetti assistitidal pediatra di base; limite risultato inferioreal prodotto ottenuto moltiplicando il compenso unitario per visita di € 25 , fissato dalla contrattazione collettiva,per il numero delle visite eseguite dal pediatra. La Corte d’Appello ha ritenuto illegittimatale limitazione del compenso totale , in mancanza d i una rinegoziazione sindacale che avesse modifica to l’accordo collettivo su l compenso dovuto perciascuna visita ed avendo agito il medico secondo il programma preventivo comunicato dall’[OSCURATO:PERSONA] e da questa approvato. Contro la sentenza della C orte d’ A ppello l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il medico pediatra si è difeso con controricorso . Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., « violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1, comma 180,legge 30.12.2004, n. 311, ed 1, comma 796, legge 27.12.2006, n. 296». 2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, che detta i criteri per l’«interpretazione della legge». 3. Idue motivi vanno trattati congiuntamente, posto che il secondo non ha un suo autonomo contenuto, limitandosi a ribadire la necessità che l’interpretazionedelle medesime norme di diritto di cui si denuncia la violazionecon il primo motivo sia conforme ai criteri ermeneutici dettati dal legislatore. 4. Il ricorso è infondato, dovendosi dare continuità all’orientamento già espresso da questa Corte in numerosi casi analoghi (Cass. nn. 20389/2021, 20388/2021, 19328/2021, 19327/2021, 15681/2021, 15680/2021, 15679/2021, 15678/2021, 11566/2021) e anche in un caso che ha visto contrapposte le medesime parti, ma riferito ad una precedente annualità di servizio (Cass. n. 32509/2021). 4.1. In tali precedenti, alla cui motivazione si rinvia exart.118 disp. att. c.p.c., si è affermato che: a) il rapporto convenzionale con il [OSCURATO:PERSONA] dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, icontratti individuali;b) la disciplina dettata dall’art. 48 della legge n. 833/1978 e dall'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 non è derogata da quella speciale prevista per il rientro da eccessivi disavanzidel sistema sanitario e pertanto le esigenze di riduzione della spesa non legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione nazionale e da quella integrativa regionale; c) le richiamate esigenze, sopravvenute alla valutazione di compatibilità finanziaria deicosti della contrattazione, devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure dinegoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione; d) l’atto unilaterale di riduzione del compenso non ha natura autoritativa perché ilrapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle partivanno valutati secondo i principi propri che regolano l’esercizio dell’autonomia privata. In particolare, ricostruito il quadro normativo e richiamate le pronunce del Giudicedelle leggi e di questa Corte, quanto al ruolo svolto dalla contrattazione collettiva, si è osservato, in relazione al rapporto fra la disciplina ordinaria e quella speciale dettata dallegislatore a partire dalla legge n. 311/2004, che né quest’ultima né i successivi interventi normativi, applicabili ratione temporis, hanno attribuito alle Regioni ed alle [OSCURATO:PERSONA] il potere di sottrarsi unilateralmente al rispetto delle obbligazioni contrattual i assunte in relazione al trattamento economico spettante al personale del comparto sanità ed a quello in regime convenzionale sulla base delle previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi nazionali ed integrativi. Un siffatto potere non è desumibile dall’art. 1, comma 796, della legge n. 296/2006(nella parte in cui prescrive che «gli interventi individuati dai programmi operativi diriorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico ... sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l’accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dallamedesima regione in materia di programmazione sanitaria»), perché la modificazione degli atti in precedenza adottati è significativamente riferita a quelli normativi ed amministrativi inerenti alla programmazione sanitaria, fra i quali non possono esserericompresi gli accordi stipulati all’esito delle procedure di contrattazione regionale. 5. Con il presente ricorso l’[OSCURATO:PERSONA], se, da un lato, rievoca la tesidella «natura autoritativa» del tetto di spesa prevalente sulla contrattazione collettiva (per il che è appunto sufficiente il richiamo alla motivazione dei citati precedenti), dall’altro lato, sostiene di non essere intervenuta in modo unilaterale sul compenso spettante al pediatra per la singola visita (€ 25), ma di essersi limitata ad applicare il limite massimo di spesaper quel genere di visite (€ 10 per il numero di assistiti), come del resto comunicato al medico al momento dell’approvazione del programma di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Sennonché la Corte territoriale ha correttamente osservato che « le esigenze di contenimento della spesa sanitaria avrebbero al più potuto essere realizzate limitando l’accesso alle prestazioni di cui si tratta (non rientranti nei L.E.A.) le quali sono state oggetto di programmazione preventiva – d ebitamente comunicata ed approvata dal Direttore del [OSCURATO:PERSONA] – da parte dell’appellante ma non certo con l’unilaterale nuova modalità di remunerazione adottata dall’ASL». In sostanza, secondo il condivisibile ragionamento dei giudici d’appello, approvare il programma comunicato dal medico (indicante il previsto fabbisogno di AAP) e nel contempo ribadire un limite massimo di spesa (incompatibile con quel programma sulla base de l compenso concordato di € 25 a visita) equivale, di fatto, a ridurre il compenso per ciascuna visita, che è appunto quanto non consentito in mancanza di concertazione sindacale. Anche perchéla Corte d’Appello ha chiaramente affermato che i pediatridi libera scelta sono contrattualmente obbligati a rendere i servizi che la A.S.L., approvando il programma , ha inteso continuare ad offrire all’utenza.Questa affermazione non viene specificamente censurata nel ricorso, sicché rimane confermata l’equivalenza tra il metodo adottato dall’Azienda per ridurre il compenso complessivo dovuto al medico e la riduzione del compenso unitario contrattualmente previsto per ogni visita. 6. Il rigetto del ricorso rende superfluo l’esame dell’eccezione preliminare di ammissibilità sollevata dal controricorrente con riferimento all’asserita nullità, per vizi formali, della procura alle liti. L’eccezione è, comunque, palesemente infondata, perché la procura è rilasciata su foglio congiunto al ricorso e indica in modo specifico la sentenza impugnata. Inoltre, nell’intestazione del ricorso vi è un preciso riferimento alla delibera del Direttore Generale dell’[OSCURATO:PERSONA] che ha autorizzato la costituzione in giudizio.7. Respintoil ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 8. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: respingeil ricors o ; condanna la ricorrente al pagamento , in favore del controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presuppo