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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 34599/2026

Testo disponibile della fonte

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to a NAPOLI il 15/11/1955 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA]; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Luigi ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 aprile 2026 in funzione di giudice del riesame di conferma dell'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal GIP, nel procedimento iscritto a carico del [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 255, comma 1, d.

Igs. n. 152/06 (come emerge dal decreto genetico in atti).

Il ricorso è affidato ad un unico motivo articolato con riferimento alla violazione, erronea applicazione dell'art. 255 d.

Igs. n. 152/06, deducendosi che, pur avendo il Tribunale, riconosciuto l'estraneità del ricorrente alla materiale commissione del reato di abbandono di rifiuti e l'assenza di una sua posizione di garanzia, tuttavia ha mantenuto il sequestro assumendo l'esistenza a suo carico di un presunto obbligo di bonifica come fonte di responsabilità penale ex art. 255 d.lgs. n. 152 citato, nonché violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. con riferimento alla natura apparente della motivazione svolta dal Tribunale quanto al "fumus" ed al "periculum": quanto al primo, si ribadisce l'estraneità del ricorrente alla commissione del reato di abbandono dei rifiuti, mentre con riferimento al "periculum" si censura che la relativa sussistenza sia stata argomentata in ragione della permanenza della situazione illecita, senza ulteriore specificazione.

La Procura Generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 1.1 Dagli atti emerge che il provvedimento di sequestro risulta adottato nell'ambito di procedimento iscritto a carico del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 255, comma 1, d.

Igs. n. 152/06: il GIP, in sede di convalida del sequestro operato in via di urgenza e di emissione del decreto di sequestro preventivo, adottava il provvedimento genetico al fine di impedire la protrazione del reato e l'aggravamento delle sue conseguenze, come del resto ribadito dal Tribunale nel provvedimento impugnato laddove, al secondo foglio, non numerato, espressamente evidenzia la stretta connessione tra l'attività illecita e il bene, sottoposto, pertanto, a vincolo di indisponibilità onde "evitare la protrazione delle conseguenze dannose e/o pericolose derivante da essa".

Il Tribunale del riesame, quindi, conferma la sussistenza del "fumus" di tale ipotesi di reato, sebbene non ne ascriva la commissione al ricorrente, espressamente evidenziando che la stretta correlazione tra il bene ed il fatto per cui si procede porta a far prevalere tale dato rispetto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, 2rispetto al quale si limita a constatare che lo stesso si sarebbe limitato a segnalare episodi di abbandono alle forze dell'ordine, senza farvi accesso costantemente nel tempo e senza provvedere ad adeguata recinzione, argomenti dai quali trae, a fronte del "fumus" del reato contestato, la necessità di mantenere comunque il vincolo, a fini impeditivi.

Ebbene, deve qui ribadirsi che l'adozione e il mantenimento del vincolo reale presuppongono l'astratta configurabilità del reato e la sua correlazione al bene, anche a prescindere dalla sua attribuíbilità al soggetto nei cui confronti si svolgono le indagini (soggetto cui comunque, nel caso di specie, si ascrive un comportamento "ex se" non idoneo a scongiurare l'aggravamento delle conseguenze del reato, in ragione del mancato accesso, della omessa vigilanza nonché della omessa recinzione del luogo interessato dall'abbandono).

Tanto premesso, il Tribunale del riesame ha proceduto alla verifica della sussistenza del "fumus" del reato, che, come chiaramente affermato da questa Corte e compiutamente riportato nel provvedimento impugnato, non implica la verifica della fondatezza dell'accusa, piuttosto dovendo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921 - 01; Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 - 01).

Correttamente, il Tribunale, sul punto, valuta come prevalente, ai fini della decisione sull'istanza di restituzione formulata dall'odierno ricorrente, il nesso di pertinenzialità tra il reato ed il bene sottoposto a sequestro: d'altronde, in via astratta, il sequestro preventivo impeditivo di un bene posto in relazione pertinenziale con il reato per cui si procede può operare anche nei confronti di terzi, atteso che il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nel caso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552 - 01).

Si osserva, inoltre, che il provvedimento impugnato non correla la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] alla omessa bonifica del sito, come parrebbe prospettare in ricorso la difesa, piuttosto argomenta, alla luce del sistema normativo vigente, in ordine alla posizione del proprietario del terreno interessato da abbandono incontrollato, desumendo dalla disciplina di cui all'art. 192 d.

Igs. n. 152/06 non già una posizione di garanzia del proprietario del bene - peraltro espressamente esclusa da questa Corte, che ha chiaramente affermato che il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e 3gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti (Sez. 3, n. 40528 del 10/06/2014, Cantoni, Rv. 260754 - 01; conforme Sez. 3, n. 50997 del 07/10/2015, Cucinella, Rv. 266030 - 01; Sez. 3, n. 1883 del 18/12/2025, non massimata) - bensì un obbligo successivo, di attivarsi per la bonifica, in solido con l'autore della condotta, ove, con apposito procedimento amministrativo demandato dalla legge agli organi preposti al controllo, (art. 192, comma 3, d.

Igs. n. 152/06), si accerti la relativa condotta dolosa o colposa e il Sindaco adotti l'ordinanza prescrittiva della rimozione, avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti e del ripristino dello stato dei luoghi.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a NAPOLI il 15/11/1955 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA]; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Luigi ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 aprile 2026 in funzione di giudice del riesame di conferma dell'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal GIP, nel procedimento iscritto a carico del [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 255, comma 1, d. Igs. n. 152/06 (come emerge dal decreto genetico in atti). Il ricorso è affidato ad un unico motivo articolato con riferimento alla violazione, erronea applicazione dell'art. 255 d. Igs. n. 152/06, deducendosi che, pur avendo il Tribunale, riconosciuto l'estraneità del ricorrente alla materiale commissione del reato di abbandono di rifiuti e l'assenza di una sua posizione di garanzia, tuttavia ha mantenuto il sequestro assumendo l'esistenza a suo carico di un presunto obbligo di bonifica come fonte di responsabilità penale ex art. 255 d.lgs. n. 152 citato, nonché violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. con riferimento alla natura apparente della motivazione svolta dal Tribunale quanto al "fumus" ed al "periculum": quanto al primo, si ribadisce l'estraneità del ricorrente alla commissione del reato di abbandono dei rifiuti, mentre con riferimento al "periculum" si censura che la relativa sussistenza sia stata argomentata in ragione della permanenza della situazione illecita, senza ulteriore specificazione. La Procura Generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 1.1 Dagli atti emerge che il provvedimento di sequestro risulta adottato nell'ambito di procedimento iscritto a carico del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 255, comma 1, d. Igs. n. 152/06: il GIP, in sede di convalida del sequestro operato in via di urgenza e di emissione del decreto di sequestro preventivo, adottava il provvedimento genetico al fine di impedire la protrazione del reato e l'aggravamento delle sue conseguenze, come del resto ribadito dal Tribunale nel provvedimento impugnato laddove, al secondo foglio, non numerato, espressamente evidenzia la stretta connessione tra l'attività illecita e il bene, sottoposto, pertanto, a vincolo di indisponibilità onde "evitare la protrazione delle conseguenze dannose e/o pericolose derivante da essa". Il Tribunale del riesame, quindi, conferma la sussistenza del "fumus" di tale ipotesi di reato, sebbene non ne ascriva la commissione al ricorrente, espressamente evidenziando che la stretta correlazione tra il bene ed il fatto per cui si procede porta a far prevalere tale dato rispetto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, 2rispetto al quale si limita a constatare che lo stesso si sarebbe limitato a segnalare episodi di abbandono alle forze dell'ordine, senza farvi accesso costantemente nel tempo e senza provvedere ad adeguata recinzione, argomenti dai quali trae, a fronte del "fumus" del reato contestato, la necessità di mantenere comunque il vincolo, a fini impeditivi. Ebbene, deve qui ribadirsi che l'adozione e il mantenimento del vincolo reale presuppongono l'astratta configurabilità del reato e la sua correlazione al bene, anche a prescindere dalla sua attribuíbilità al soggetto nei cui confronti si svolgono le indagini (soggetto cui comunque, nel caso di specie, si ascrive un comportamento "ex se" non idoneo a scongiurare l'aggravamento delle conseguenze del reato, in ragione del mancato accesso, della omessa vigilanza nonché della omessa recinzione del luogo interessato dall'abbandono). Tanto premesso, il Tribunale del riesame ha proceduto alla verifica della sussistenza del "fumus" del reato, che, come chiaramente affermato da questa Corte e compiutamente riportato nel provvedimento impugnato, non implica la verifica della fondatezza dell'accusa, piuttosto dovendo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921 - 01; Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 - 01). Correttamente, il Tribunale, sul punto, valuta come prevalente, ai fini della decisione sull'istanza di restituzione formulata dall'odierno ricorrente, il nesso di pertinenzialità tra il reato ed il bene sottoposto a sequestro: d'altronde, in via astratta, il sequestro preventivo impeditivo di un bene posto in relazione pertinenziale con il reato per cui si procede può operare anche nei confronti di terzi, atteso che il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nel caso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552 - 01). Si osserva, inoltre, che il provvedimento impugnato non correla la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] alla omessa bonifica del sito, come parrebbe prospettare in ricorso la difesa, piuttosto argomenta, alla luce del sistema normativo vigente, in ordine alla posizione del proprietario del terreno interessato da abbandono incontrollato, desumendo dalla disciplina di cui all'art. 192 d. Igs. n. 152/06 non già una posizione di garanzia del proprietario del bene - peraltro espressamente esclusa da questa Corte, che ha chiaramente affermato che il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e 3gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti (Sez. 3, n. 40528 del 10/06/2014, Cantoni, Rv. 260754 - 01; conforme Sez. 3, n. 50997 del 07/10/2015, Cucinella, Rv. 266030 - 01; Sez. 3, n. 1883 del 18/12/2025, non massimata) - bensì un obbligo successivo, di attivarsi per la bonifica, in solido con l'autore della condotta, ove, con apposito procedimento amministrativo demandato dalla legge agli organi preposti al controllo, (art. 192, comma 3, d. Igs. n. 152/06), si accerti la relativa condotta dolosa o colposa e il Sindaco adotti l'ordinanza prescrittiva della rimozione, avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti e del ripristino dello stato dei luoghi. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M