Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 93/1974
ECLI:IT:COST:1974:93
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza emessa il 6 aprile 1972, nel corso del procedimento
penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], il giudice istruttore presso
il tribunale di Milano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 369 c.p.p., il quale, a
differenza di quanto dispone l'art. 372 c.p.p. per i difensori delle
parti private, non assegna alcun termine al pubblico ministero per
formulare le conclusioni alla fine dell'istruttoria formale.
Si assume nell'ordinanza di rinvio che la mancata previsione di
tale termine creerebbe tra accusa e difesa, una disparità di
trattamento nell'esercizio dei rispettivi poteri nel processo penale
che non sarebbe giustificata dalla posizione istituzionale e dalle
funzioni assegnate al p.m., con conseguente violazione dell'art. 3,
comma primo, della Costituzione.
Il contrasto con le altre norme deriverebbe poi dal fatto che
l'assenza del predetto termine mentre da un lato finirebbe per porre lo
svolgimento del processo alla mercé del p.m. arrecherebbe dall'altro
un indiscutibile pregiudizio all'interesse dell'imputato ad una
sollecita definizione del procedimento, intesa quale ulteriore
specificazione del diritto di difesa.
La questione è stata sollevata dopo la restituzione degli atti da
parte del p.m., avvenuta oltre il termine di cinque giorni che, secondo
quanto si assume nell'ordinanza, gli si dovrebbe assegnare in
correlazione con quello previsto per i difensori delle parti private.
Non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri.
:
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con
l'ordinanza in epigrafe dal giudice istruttore del tribunale di Milano
investe l'art. 369 c.p.p., che non assegna alcun termine al pubblico
ministero per presentare le proprie requisitorie alla fine
dell'istruttoria formale. La Corte è chiamata a decidere se la mancata
previsione di tale termine si risolva in una violazione degli artt. 3,
24 e 112 della Costituzione, anche in considerazione del fatto che ai
difensori delle parti private è invece assegnato dall'art. 372 c.p.p.
il termine di cinque giorni, suscettibile di proroga, e decorrente
dalla notifica del deposito degli atti e documenti compresa la
requisitoria del p.m., per la presentazione di memorie e istanze.
2. - La questione non è fondata sotto alcun profilo.
Per ciò che concerne la denunziata violazione del principio di
uguaglianza va ribadito che la peculiare posizione istituzionale e la
funzione assegnata al p.m. (da non considerarsi alla stregua di una
parte privata, perché agisce esclusivamente a tutela di interessi
generali nell'ambito dell'osservanza della legge) possono giustificare,
almeno in linea generale, un regime diverso da quello stabilito per le
parti private e per i loro difensori (sent. n. 190 del 1970).
Partendo da tali premesse è stata ritenuta la razionalità
dell'art. 199 c.p.p., che concede all'imputato ed al p.m. termini
diversi per proporre impugnazione (sent. n. 136 del 1971) e deve ora
affermarsi la razionalità della norma in esame, poiché anche in
questo caso la disparità di trattamento che da essa discende tra
accusa e parti private, mentre non incide sull'esercizio del diritto di
difesa, è d'altra parte innegabilmente fondata sulle particolari
caratteristiche organizzative dell'ufficio del p.m., che possono
rendere non agevole la fissazione di limiti temporali ad ogni sua
attività.
Quanto poi all'asserito contrasto con gli artt. 24, secondo comma,
e 112 della Costituzione (in base all'assunto che, a causa della
mancata prefissione di un termine, per la formulazione delle
requisitorie, il processo sarebbe rimesso alla mercé del p.m.) è
sufficiente osservare che ciò che maggiormente differenzia la
posizione del p.m. da quella delle parti private (che possono agire
secondo il metro della propria convenienza) è il fatto che il p.m.
esercita poteri - doveri connessi alla sua funzione, la cui osservanza
non è esente da controlli (così, a parte la norma generale dell'art.
154 c.p.p., quelli che in materia di istruzione si riconnettono al
disposto dell'art. 298 c.p.p.) ed è inoltre garantita, per i casi di
inattività ingiustificata, da opportune sanzioni. Onde non si può
affermare che lo svolgimento del processo sia in definitiva rimesso
alla discrezione del pubblico ministero.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 369 del codice di procedura penale, sollevata dal giudice
istruttore del tribunale di Milano in riferimento agli artt. 3, comma
primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere