Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 112/1976
ECLI:IT:COST:1976:112
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]
il giudice istruttore del tribunale di Pisa ha sollevato, accogliendo
l'eccezione proposta dalla difesa dell'imputato, la questione di
legittimità costituzionale degli articoli 76, 369 e 372 del codice di
procedura penale in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della
Costituzione.
Le norme impugnate, prevedendo un termine per la presentazione
delle conclusioni da parte del difensore, limiterebbero il diritto di
difesa, creando altresì, per la mancata previvione del termine per la
pubblica accusa, una situazione di vantaggio a favore di quest'ultima
con lesione dell'interesse dell'imputato ad una sollecita definizione
del procedimento.
Non vi è stata costituzione della parte privata né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
:
1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 76, 369 e 372 del codice di
procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della
Costituzione. Secondo il giudice a quo, la disposizione dell'art. 372,
che impone al difensore dell'imputato un termine di cinque giorni,
prorogabile una sola volta, per presentare le sue istanze e memorie,
sarebbe lesiva del diritto di difesa; e la questione dovrebbe essere
esaminata anche in relazione agli artt. 76 e 369, che non prefiggono al
pubblico ministero, nei casi in cui deve proporre le sue conclusioni
per iscritto, un termine perentorio, scaduto il quale il giudice possa
deliberare anche in mancanza di dette conclusioni. Ne conseguirebbe
"una ingiustificata disparità di trattamento tra accusa e difesa", che
potrebbe "ledere il diritto di difesa inteso non solo come garanzia di
contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale, ma anche come
interesse ad una sollecita definizione del procedimento".
2. - La questione, come proposta in riferimento agli articoli 76 e
369 del codice di rito, è inammissibile per difetto di rilevanza in
ordine alla decisione del giudizio a quo, non discutendosi in esso
dell'applicabilità di dette norme. Ciò a prescindere dal fatto che la
legittimità della disposizione dell'art. 369, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, è già stata dichiarata da
questa Corte con sentenza n. 93 del 1974, e che inoltre l'art. 369 è
stato successivamente modificato con la legge 22 maggio 1975, n. 152,
imponendo anche al pubblico ministero un termine, prorogabile una sola
volta, scaduto il quale il giudice istruttore procede ugualmente agli
adempimenti previsti dall'art. 372.
Per quanto concerne la denunciata disposizione dell'articolo 372,
la questione non è fondata. Il termine ivi previsto può essere
prorogato dal giudice "per quel tempo che egli ritiene assolutamente
indispensabile", e d'altra parte, come lo stesso tribunale di Pisa già
aveva riconosciuto nella sua precedente ordinanza dell'8 gennaio 1971,
ricordata dal giudice a quo, eliminare quel termine di decadenza
"equivarrebbe a lasciare al beneplacito del difensore la chiusura della
fase istruttoria, e questo è senza dubbio un risultato eccessivo
rispetto all'obbiettivo di garantire l'esercizio del diritto di
difesa".
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 76 e 369 del codice di procedura penale, sollevata
dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della
Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 372 dello stesso codice, sollevata dall'ordinanza in epigrafe
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere