CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2022
Cassazione n. 32744/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte d'appello di Lecce, pronunciata in data 2.05.2022, veniva confermata la sentenza del 16.01.2020, con cui il Tribunale di Brindisi condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi come commesso fino al 22.10.2015, data del sequestro, fatta eccezione, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], per la con- dotta relativa ai cumuli di "fluff', irrogando rispettivamente, al [OSCURATO:PERSONA], la pena di 1 anno di arresto ed euro 15.000 di ammenda e, alla [OSCURATO:PERSONA], la pena di 8 mesi di arresto ed euro 10.000 di ammenda, riconoscendo i doppi benefici di legge solo a quest'ultima, e trasmettendo al PM gli atti per le opportune determinazioni quanto alle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i predetti propongono congiunto ricorso per cassazione tramite i rispettivi difensori di fidu- cia, deducendo complessivamente quattro motivi, di seguito sommariamente in- dicati. 2.1. Deducono, con il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., e correlato vizio di motivazione. In sostanza, la difesa si duole della mancata declaratoria di proscioglimento per prescrizione nei confronti di entrambi gli imputati, in quanto al momento della celebrazione del giudizio di appello i reati erano prescritti. Invero, pur computando il periodo di sospensione dal 14 maggio al 22 ottobre 2019 per rinvio determinato da impedimento del difensore, rispetto al quale la Corte avrebbe dovuto calcolare la sospensione per soli sessanta giorni come si desume dall'art. 159 cod.pen., e non per l'intero periodo, i reati erano estinti alla data della celebrazione del pro- cesso d'appello per essere decorsi per entrambi gli imputati i termini quinquennali di prescrizione dei reati, decorrenti dalla data del sequestro dell'area e dei rifiuti presenti, ossia in data 22 ottobre 2015. Peraltro, i ricorrenti rilevano che anche a voler ritenere corretta la tesi della Corte d'appello, secondo cui la sospensione del termine sarebbe pari ad un anno, un mese e tre giorni, il termine di prescrizione del reato sarebbe comunque già spirato alla data dell'udienza tenutasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA], donde avrebbe errato la Corte d'appello nell'affermare che il termine di prescri- zione sarebbe spirato non prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Infine, osserva che, anche a fronte della inammissibilità del ricorso, il pro- scioglimento per prescrizione dovrebbe comunque essere pronunciato, in quanto la difesa non concorda con la tesi secondo la quale sarebbe inammissibile il ricorso per Cassazione diretto unicamente a far valere la prescrizione anche se maturata prima della sentenza d'appello. In tal senso, evidenziando come nel caso di specie il termine di prescrizione sarebbe maturato anteriormente al 2.5.2022, data di pronuncia della sentenza di appello, il ricorrente richiama l'evoluzione giurispru- denziale di legittimità che, con riferimento al tema della prescrizione, sostiene che la prescrizione maturata prima della conclusione della fase di merito, comportando l'obbligo per il giudice procedente di riconoscerla, possa essere fondatamente as- similata alle tre ipotesi in cui risulta travolta la stessa inammissibilità della impu- gnazione, ossia, morte dell'imputato, abolitio criminis e declaratoria di incostitu- zionalità della norma incriminatrice, a tal proposito sostenendo che esisterebbe una sostanziale differenza tra la prescrizione maturata prima della sentenza di appello, da un lato, e quella maturata dopo di essa o addirittura dopo la proposi- zione del ricorso per Cassazione. 2.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 256 D.Igs. n. 152 del 2006 e correlato vizio di carenza totale di mo- tivazione in relazione agli artt. 124, 546, c.p.p. e 40, c.p., attesa la mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] per i fatti ascritti. In sintesi, a dire della difesa, i giudici di seconde cure, limitandosi a ripren- dere uno stralcio della sentenza di primo grado, per un verso non avrebbero ade- guatamente esposto il percorso logico-giuridico seguito e, per altro verso, avreb- bero omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive, così trascurando del tutto la plausibilità della ricostruzione alternativa dei fatti fornita dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, al momento dell'accertamento, gli operai, tra cui figurava lo stesso teste, erano intenti esclusivamente alla ricerca di vari attrezzi necessari all'attività lavorativa. Richiamata la giurisprudenza di legittimità, la di- fesa osserva che la culpa in vigilando, così come viene ipotizzata in capo all'attuale imputata, avrebbe postulato pur sempre un pieno accertamento dell'eventuale contenuto attivo, partecipativo od omissivo, della condotta contestata alla legale rappresentante della società. Al contrario, la scarna motivazione resa dai giudici di merito, nel ritenere sussistente la consapevolezza dell'imputata, non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese dall'imputata stessa, la quale ha più volte specificato di non essere stata avvertita dell'attività posta in essere dai suoi di- pendenti, nonché della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha appunto con- fermato che gli operai erano andati lì spontaneamente durante l'orario di lavoro al fine di ricercare attrezzi utili per la loro attività, circostanze ritenute dalla difesa decisive nel senso di escludere il concorso dell' imputata nel reato.Infine, la difesa lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla ravvisabilità in capo alla ricorrente dell'elemento psicologico della colpa. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in ordine al pronome chiunque, discendente dall'applicazione della fattispecie oggetto di contestazione, la difesa osserva come l'imputata sarebbe stata condannata nonostante l'effettiva autono- mia nell'azione dei dipendenti che erano andati sul posto spontaneamente durante l'orario di lavoro al fine di ricercare attrezzi utili alla loro attività, non rilevandosi agli atti degli elementi da cui sia possibile inferire un giudizio di responsabilità sotto il profilo psicologico ascrivibile alla medesima. 2.3. Deducono, con il terzo motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 256 Digs. n. 152 del 2006, per totale carenza di motivazione e violazione dell'art. 546 c.p.p., attesa la mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascritto. In sostanza, la difesa rileva come dalla lettura della sentenza emergerebbe una completa assenza di narrazione del fatto e del percorso logico-giuridico se- guito che avrebbe dovuto costituire il valido fondamento di una corretta pronuncia. I giudici d'appello non avrebbero indagato in ordine alle doglianze esplicate dalla difesa, limitandosi a riprendere uno stralcio della sentenza di primo grado senza motivare le ragioni per le quali il "fluff"rinvenuto dovesse essere lo stesso di quello già oggetto di sequestro nel 2009. A dire della difesa, non vi sarebbe prova circa la circostanza che la ricor- rente coimputata [OSCURATO:PERSONA] avesse mai sollecitato il [OSCURATO:PERSONA] al fine di provvedere allo smaltimento dei rifiuti, con ciò potendosi ritenere che il "fluff"rinvenuto presso il terreno ivi ubicato non fosse riconducibile al ricorrente. Al contrario, sarebbe emerso indiscutibilmente che il ricorrente non aveva più la responsabilità in ordine agli adempimenti di smaltimento di rifiuti, in quanto al momento della restituzione del terreno ove era riposto il "fluff" il ricorrente non ne era più responsabile, es- sendo l'area oggetto di sequestro già nella disponibilità della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d'appello non avrebbe motivato nemmeno in ordine a tale circo- stanza limitandosi ad affermare che nessun argomento speso dall'appellante era in grado di scalfire le argomentazioni del primo giudice. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in ordine al reato di abbandono incontrollato di rifiuti, la difesa osserva come non si potesse desumere dagli atti che i rifiuti abbandonati fossero proprio quelli oggetto di sequestro nel 2009. Nel caso di specie, non sarebbe ravvisabile alcuna prova della culpa in vigilando, non potendo l'imputato nulla sapere circa l'attività di smaltimento operata dagli operai, non solo perché assente al momento dell'accertamento, ma anche perché questi erano dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], non assumendo quindi il predetto la responsabi- lità quale soggetto responsabile della gestione dei rifiuti per conto della stessa società. Sarebbe dunque conclusivamente mancato nel caso di specie un esame attento della vicenda poiché il [OSCURATO:PERSONA] nulla poteva sapere circa l'attività di smal- timento operata dagli operai. Invero, l'imputato, titolare della omonima azienda "[OSCURATO:PERSONA]", non poteva vigilare su rifiuti pericolosi che altri soggetti fuori dalle sue direttive stavano gestendo, in quanto il richiamo giurisprudenziale ope- rato in parte motiva da parte dei giudici d'appello atterrebbe ad una questione diversa da quella in esame, difettando nell'illecito contestato anche la minima compartecipazione del soggetto ricorrente. 2.4. Deducono, con il quarto motivo, il vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis e all'art. 133, c.p. In sintesi, con motivo di doglianza comune ad entrambi i ricorrenti, la difesa si duole per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I ricorrenti osservano come la sentenza sarebbe silente quanto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], essendosi limitata ad affermare che né il grado di colpa né l'incensura- tezza potessero essere elementi tali da consentire il riconoscimento delle invocate attenuanti. Analogamente quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare che le considerazioni già svolte per la [OSCURATO:PERSONA] potessero valere anche per lui. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 3.06.2023 la propria requisitoria scritta, cui si è riportata in sede di udienza pub- blica a trattazione orale, con cui ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. Con riferimento al primo motivo di ricorso, che ha ritenuto manifestamente infondato, ha rilevato che dagli atti risulta che il rinvio dell'udienza del 14.05.19 venne disposto su mera richiesta della difesa dopo che, sul consenso delle parti, era stata dichiarata la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste Filannino, e non per legittimo impedimento del difensore. Inoltre, ha osservato che, a prescin- dere dal calcolo operato dai giudici territoriali, dovendosi considerare complessivi 680 giorni di sospensione, deve escludersi che il termine massimo di prescrizione sia decorso in epoca antecedente alla sentenza di appello. Quanto ai motivi afferenti alla affermazione di responsabilità, ha ritenuto anch'essi manifestamente infondati, sia perché integrano censure rivalutative dei fatti, sia perché ripropongono i medesimi motivi di gravame su cui la Corte d' appello si è già ampiamente espressa, validamente respingendoli. [OSCURATO:PERSONA]- curatore evidenzia come i giudici di secondo grado, richiamando adesivamente le complete argomentazioni poste a fondamento della pronuncia di prime cure, hanno valutato le questioni poste dalla difesa ricostruendo i fatti alla luce del com- plessivo compendio probatorio e spiegando le ragioni per le quali dovesse logica- mente escludersi che la condotta illecita potesse ritenersi ascrivibile esclusiva- mente ai lavoratori trattandosi, peraltro, di tesi mai sostenuta dagli interessati e priva di alcun riscontro. Inoltre, osserva come i giudici di merito hanno altresì congruamente motivato in ordine alla riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] del "fluff rinve- nuto sul terreno, valorizzando l'assenza di documentazione comprovante il lecito smaltimento del materiale e la mancanza di un'alternativa congrua versione resa dall'imputato. Infine, la Procura evidenzia che il giudice non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e ade- guato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, dovendo considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difen- sive che siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e succ. modd. ed integr., a seguito del tempestivo deposito telematico, in data 5.05.2023, da parte del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili. 2. Al fine di meglio chiarire l'approdo cui è pervenuta questa Corte, è utile un sia pur sintetico inquadramento fattuale della vicenda, necessario in relazione alle censure di vizio motivazionale poste, ciò al fine di evidenziarne la genericità per aspecificità e la manifesta infondatezza. 3. Il presente procedimento trae origine da un controllo effettuato in data 22.10.2015, dagli ufficiali di P.G. del [OSCURATO:PERSONA] di Lecce del Co- mando Carabinieri per la tutela dell'ambiente presso l'impianto di trattamento ri- fiuti speciali sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], zona industriale, viale del Commercio, di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]., la cui rappresentante era [OSCURATO:PERSONA]. Durante il controllo, alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], i militari appuravano che era in corso un'attività di recupero di rifiuti plastici me- diante operazione di cernita, selezione e triturazione di svariati rifiuti in appositi mulini e che all'interno dell'area erano presenti sia ingenti quantità di rifiuti plastici in attesa di lavorazione, sia ingenti quantità di rifiuti plastici già triturati e deposi- tati in big-bag. Su tutta l'area esterna, inoltre, si riscontrava la presenza di rottami ferrosi e plastici, nonché di un notevole quantitativo di "fluì?". I militari, poi, accertavano che l'impianto era stato acquistato in data 20.6.2008 dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. dalla ditta "[OSCURATO:PERSONA]", avente sede legale nel medesimo indirizzo, immediatamente accanto alla prima e che lo stesso era sprovvisto della necessaria autorizzazione ex art. 216 D.Igs. 152/2006, atteso che l'ultima risultava rilasciata, per la durata di cinque anni, in data 12.5.2010 alla ditta "[OSCURATO:PERSONA]", non più operante sul sito. Peraltro, all'atto del controllo non venivano forniti i F.I.R. relativi al corretto smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e/o l'autorizzazione allo scarico dei materiali reflui. Sul luogo, inoltre, veniva rinvenuto un ingente quantitativo di "fluì?", il quale risultava già oggetto di un precedente sequestro eseguito nel 2009 nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento penale 4299/08 R.GIP e che, sempre rispetto a detto cumulo, in data 25.6.2013 il Tribunale di Brindisi lo restituiva al [OSCURATO:PERSONA] con obbligo per quest'ultimo di smaltirlo lecitamente e boni- ficare il sito. Confrontando il "fluì?" presente sul posto con quello posto sotto se- questro anni prima, si appurava che si trattava dello stesso materiale sia come posizione che come quantitativo. Peraltro, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di produrre alcuna prova dell'avvenuto corretto smaltimento del "fluff" sequestrato nel 2009. Sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone escusse nel corso del di- battimento, degli atti irripetibili acquisiti al fascicolo processuale e dei documenti prodotti dalle parti, in data 16.1.2020, il giudice in composizione monocratica del Tribunale di Brindisi dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lui ascritto e lo condannava alla pena di anni uno di arresto ed euro 15.000 di am- menda, oltre al pagamento delle spese processuali. Dichiarava, altresì, [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lei ascritto, fatta eccezione della condotta relativa ai cumuli di "fluff", e la condannava alla pena di mesi otto di arresto ed euro 10.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. In data 2.5.2022, la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi pronun- ciata in data 16.1.2020. 4. Per esigenze di chiarezza espositiva il primo motivo di ricorso verrà esa- minato per ultimo.5. Occorre preliminarmente osservare che l'esame dei motivi di ricorso può essere effettuato prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni che possono es- sere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda pro- cessuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. E' infatti appena il caso di ricordare che qualora il giudice d'appello abbia accertato e valu- tato, come in specie, il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado, le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito co- stituiscono una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adot- tata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993 Ud. (dep. 04/02/1994) Rv. 197250 - 01). Invero, allorché le sen- tenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura moti- vazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Rv. 216906 - 01). 6. Quanto al secondo motivo di ricorso, in primo luogo, le censure con le quali si prospetta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata sono ma- nifestamente infondate. 6.1. Invero, un'analisi complessiva della sentenza di secondo grado rende evidente che i giudici di seconde cure hanno disatteso con specifici e propri argo- menti le censure mosse dai singoli appellanti là dove le stesse presentavano profili nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati dal primo giudice, mentre ha risposto implicitamente alle questioni relative alla ricostruzione in fatto, riproducendo pres- soché analiticamente i medesimi argomenti valorizzati dal giudice di primo grado in ordine, oltre che alla "ratio decidendi", anche agli elementi di prova ed alla valutazione ad essi data. Non può, dunque, che essere riaffermato il principio di diritto per il quale non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, se- gua le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, con- fluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. III, 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, n. 13926; Sez. II, 10 gennaio 2007, dep. 8 febbraio 2007, n. 5606; Sez, VI, 20 gennaio 2003, dep. 13 marzo 2003, n. 11878). In altri termini, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, es- sendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi logicamente le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, an- che se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la deci- sione adottata (In tal senso, Sez. H, 10 novembre 2000, dep. 2 aprile 2001, n. 13151; Sez. VI, 14 giugno 2004, dep. 14 luglio 2004, n. 31080; Sez. IV, 17 set- tembre 2008, dep. 14 ottobre 2008, n. 38824). 6.2. Quanto agli ulteriori rilievi difensivi in ordine alla pretesa errata valu- tazione del compendio probatorio a carico dell'imputata, va ricordato, in punto di diritto, che è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolve nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dal momento che un ricorso strutturato in questi termini omette di assol- vere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Né è sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 2 n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584). Invero, l'argomento difensivo volto a sostenere la totale estraneità dell'im- putata all'attività illecita, alla luce delle dichiarazioni rese dall'imputata stessa e dal teste a discarico [OSCURATO:PERSONA], secondo cui gli operai dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]., tra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA], all'atto del controllo operato, erano presenti presso i locali della ditta "[OSCURATO:PERSONA]" solo al fine di prendere degli attrezzi utili allo svolgimento della loro attività, omette del tutto di confron- tarsi con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, nel quale la Corte d'appello ha già disatteso un identico motivo di gravame. [OSCURATO:SOCIETA] territo- riale, infatti, richiamando e condividendo le argomentazioni svolte dal primo giu- dice, ha evidenziato l'assenza di credibilità delle dichiarazioni rese dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] e dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Ha rilevato che tali dichiarazioni vengono sconfessate dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, i quali hanno espressamente rife- rito che, all'atto del controllo, i dipendenti della ditta dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] erano intenti a compiere operazioni di cernita, selezione e triturazione di rifiuti plastici ivi presenti. Tesi, peraltro, corroborata dal verbale di sequestro in atto ove viene espressamente specificato che, presso detti locali, erano presenti due mulini uti- lizzati per la triturazione dei rifiuti, nonché ingenti quantità di rifiuti plastici o già triturati o in attesa di triturazione (pag. 4 sentenza di appello). 6.3. Parimenti non condivisibile risulta l'ulteriore censura difensiva in ordine all'insussistenza del coefficiente psicologico. Invero, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in materia ambientale, i titolari e i responsa- bili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'ope- rato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono (Sez. 3, n. 40530 del 1/10/2014, Rv. 261383 - 01). Sul punto, logica e coerente risulta la motivazione resa dai giudici di seconde cure, i quali hanno rilevato che in tema di contravvenzioni, l'agente risponde indifferentemente a titolo di dolo o colpa, e tale ultimo coefficiente soggettivo è sicuramente ravvisabile nel caso in esame essendo l'imputata titolare della ditta. Ancora, la Corte territoriale ha ritenuto non condivi- sibile la censura difensiva secondo la quale la condotta illecita sia ascrivibile inte- ramente ad autonoma iniziativa dei lavoratori, rilevando per un verso che tale versione non è mai stata offerta dagli interessati, avendo, invece, sostenuto il [OSCURATO:PERSONA] e la stessa [OSCURATO:PERSONA] che gli operai si erano recati presso l'adiacente area "ex [OSCURATO:PERSONA]" per cercare degli attrezzi; e per altro verso perché mai riscon- trata da elementi obiettivi e processualmente muniti di adeguato tasso di credibi- lità (pag. 5 sentenza di appello). 6.4. Alla luce di quanto premesso, trattasi, come si vede, di un percorso argomentativo basato su tipici accertamenti in fatto, rientranti nelle prerogative del giudice di merito, esplicitato attraverso una serie di passaggi logicamente coe- renti ed in linea con i principi di diritto esposti, sicché si sottrae alla critica dei ricorrenti che si risolve invece in una alternativa ricostruzione della vicenda solle- citando la Corte di Cassazione a svolgere un ruolo che non le compete: del resto è noto che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo. Al giudice di legittimità è, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fon- damento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplica- tiva (Sez. 6, n. 9923 del 14/03/2012, Rv. 252349). 7. Il terzo motivo, con il quale si deduce vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 256 D.Igs. n. 152 del 2006, art. 546 c.p.p., art. 40 c.p. e correlato vizio motivazionale, è generico e manifestamente infondato. Richiamandosi integralmente quanto osservato in relazione al secondo mo- tivo di ricorso, anche in questo caso il ricorrente ripropone pedissequamente le medesime doglianze già dedotte con l'atto di appello e adeguatamente confutate dalla Corte territoriale, senza l'apporto di alcun elemento di novità critica, di fatto sollecitando una lettura alternativa del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità. Invero, del tutto infondata appare la doglianza difensiva tesa ad escludere la responsabilità penale dell'imputato, sulla base dell'assunto per cui il "fluff rin- venuto nelle more del controllo non fosse lo stesso oggetto di sequestro a carico del [OSCURATO:PERSONA] nel 2009. Sul punto, la Corte territoriale, confrontandosi con le cen- sure difensive, ha condiviso le valutazioni operate dal giudice di prime cure, rile- vando una serie di elementi tali da confutare la tesi difensiva in ordine alla asserita diversità delle sostanze pericolose. In particolare, ha osservato che all'epoca del primo sequestro, operato nel 2009 sul terreno di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], era pre- sente un enorme quantitativo di "fluff", rispetto al quale allo stesso imputato, in data 25.06.2013, era stato ordinato di procedere al corretto smaltimento e alla conseguente bonifica dell'area. I giudici di merito hanno evidenziato come detta ordinanza, in data 22.10.2015, non fosse stata ancora eseguita e che lo stesso imputato non era in grado di fornire alcuna documentazione comprovante il lecito smaltimento o qualsiasi altro dato documentale comprovante tempi e modi dello stesso. Ancora, hanno rilevato come lo stesso imputato non avesse mai fornito una versione alternativa dei fatti. Infine, tale tesi trova ulteriore riscontro nella circostanza che i militari che avevano proceduto al primo sequestro, chiamati sul posto dal [OSCURATO:PERSONA], hanno confermato che i rifiuti rinvenuti erano i medesimi rifiuti per i quali l'imputato aveva ricevuto l'ordine di sgombero e boni- fica (pag. 6 sentenza di appello). 7.1. Parimenti priva di pregio risulta l'ulteriore censura difensiva in ordine alla qualifica rivestita dall'imputato. Sul punto, i giudici di merito hanno corretta- mente rilevato che la qualifica di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]- gelo" in capo all'imputato e la circostanza che i rifiuti depositati sono stati prodotti nell'esercizio di detta attività, comporta che lo stesso debba essere chiamato a rispondere della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 256, co. 2, D.Igs. n. 152 del 2006 che, come noto, ha natura di reato proprio richiedendo quale elemento costitutivo la qualità di titolare di impresa o responsabile di ente da parte dell'au- tore della violazione (v., tra le tante: Sez. 3, n. 15234 del 15/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278853 - 01). 8. Il quarto motivo, comune ad entrambi gli imputati, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è generico per aspecificità. Sul punto appare opportuno precisare che, secondo il prevalente orienta- mento della giurisprudenza di legittimità, il mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. Deve anche rimarcarsi come, in tema di concessione delle atte- nuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del be- neficio. (Sez. 4, n. 32872 del 7/09/2022, Rv. 283489 - 01; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui mo- tivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 8.1. Orbene, alla luce del richiamato principio di diritto, esente dai vizi de- nunciati risulta la sentenza impugnata, la quale non presenta alcuna carenza mo- tivazionale sul punto. Invero, i giudici di merito, con motivazione logica e coerente, hanno individuato quale condizione ostativa alla concessione delle attenuanti ge- neriche lo stato di degrado dei luoghi causato dalle condotte poste in essere dagli imputati (pag. 6 sentenza di primo grado). Parimenti, la Corte d'appello, adegua- tamente confrontandosi con le censure dedotte con l'atto di appello e condividendo le argomentazioni svolte dal primo giudice, per un verso, con riferimento alla po- sizione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato l'assenza di alcun elemento positivo idoneo a giustificare il beneficio invocato tale non essendo né la incensuratezza, né il grado della colpa, né, infine, la mancata bonifica da parte della ditta "[OSCURATO:PERSONA]"; per altro verso, con riferimento alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha parimenti giustificato il diniego in ragione dell'assenza di elementi positiva- mente valutabili, peraltro, nemmeno indicati dall'imputato (pag. 7 sentenza di ap- pello). 9. Venendo, poi, all'esame del primo motivo, la rilevata inammissibilità del ricorso congiunto proposto nell'interesse degli imputati impedisce a questa Corte di valutare l'eventuale prescrizione dei reati, pure dedotta con il ricorso per cas- sazione. Deve essere richiamato, sul punto, il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugna- zione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie, come nel caso sot- toposto all'esame di questo Collegio, la prescrizione del reato maturata successi- vamente alla sentenza impugnata con il ricorso, Sez. U, n. 32 del 21/12/2000, Rv. 217266 — 01; Sez. U, n.12602 del 25/03/2016, Rv. 266818 - 01). Invero, la giu- risprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il decorso del termine massimo di prescrizione dopo la sentenza di appello, in presenza di ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza o per altre ragioni diverse dalla rinuncia, non consente di dichiarare la causa estintiva del reato. Nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 12602 del 2016, in particolare, viene ripercorsa, attraverso l'esame dei plurimi interventi delle Sezioni Unite, la problematica del rapporto tra inammissibilità dell'impugnazione e cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. che è stata contrassegnata da una progressiva dilatazione dell'area delle cause originarie di inammissibilità rispetto a quelle sopravvenute (Sez. U, n. 21 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981) fino al definitivo abbandono di tale distinzione, attraverso l'elaborazione di una categoria unitaria di inammissibilità dell'impugnazione com- prendente, oltre alla mancanza di specificità dei motivi e alla proposizione di motivi non consentiti o non dedotti in sede di appello, anche la manifesta infondatezza tra le cause di inammissibilità intrinseche al ricorso, preclusive della possibilità di far valere o di rilevare di ufficio una causa di non punibilità già maturata in sede di merito come la prescrizione (oltre a Sez. U., [OSCURATO:PERSONA], cit. e Sez. U, Cavalera, cit., v. Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). La successiva giurisprudenza delle sezioni penali della Corte ha ribadito il principio secondo cui tutte le cause di inammissibilità del ricorso per cassazione (ad eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, costituente causa sopravvenuta di inammissibilità) integrano un vizio intrinseco dell'atto, impedi- scono la valida costituzione di un rapporto processuale e sono di ostacolo a far valere o a rilevare di ufficio, ex art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescri- zione maturata successivamente alla sentenza di appello (Sez. U, n. 12602 del 25/03/2016, Rv. 266818 - 01). 10. Orbene, nel caso di specie, la prescrizione risulta maturata in data 2.09.2022 e dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello. Infatti, per i reati contestati ai capi A) e B), trattandosi di contravvenzioni, il termine massimo di prescrizione è pari a cinque anni. Dovendo detto termine decorrere dalla data del commesso reato, coincidente con il sequestro avvenuto in data 22.10.2015, si giunge al 22.10.2020. Al termine massimo di prescrizione di cinque anni, maturato il 22.10.2020 per i reati rispettivamente contestati agli imputati, va quindi aggiunto il periodo complessivo di sospensione, pari a 680 giorni (163 gg. per rinvio determinato dall'astensione del difensore, precisamente dal 23.05.2017 al 2.11.2017; 60 gg. per legittimo impedimento del difensore dal 14.05.2019 al 22.10.2019; 58 gg. per astensione del difensore dal 22.10.2019 al 19.12.2019; gg. 399 dal 29.03.2021 al 2.05.2022, per astensione del difensore), con conseguente definitivo maturarsi del termine di prescrizione alla data del 2.09.2022. Ne consegue che, diversamente da quanto asserito dalla difesa, per i reati contestati ai capi A) e B) la causa di estinzione della prescrizione è interve- nuta successivamente alla sentenza impugnata, pronunciata in data 2.05.2022. Alla luce di quanto premesso, pertanto, privo di pregio risulta l'argomento difensivo teso ad affermare l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. 11. Conclusivamente, i ricorsi devono essere d