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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2016

Cassazione n. 20372/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8875/2017 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 976/2016 della CORTE D'APPELLOdi MILANOdepositata il11/10/2016, R.G.N. 2842/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 8875/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 7.7.2016 n. 976, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Milano che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a chiedere il riconoscimento del proprio diritto all’indennità di mobilità a decorrere dal 25.7.2012, con l’accredito della relativa contribuzione figurativa, in quanto era stato dipendente di [OSCURATO:PERSONA] spa (poi fallita) ed aveva ricevuto la comunicazione del licenziamento da parte della curatela il giorno 21 di novembre 2012. Il tribunale, sull’eccezione di decadenza sollevata dall’Inps, ha individuato ildies a quo, da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione della domanda amministrativa tesa ad ottenere l’indennità di mobilità, a partire dal 21.11.2012, quando il lavoratore aveva ricevuto la comunicazione formale, da parte del curatore, del suo licenziamento e poiché il lavoratore aveva avanzato domanda amministrativa il 30.11.12, lo stesso non era decaduto dal beneficio che quindi, lo stesso tribunale gli ha riconosciuto. La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando anche la domanda subordinata proposta dall’Inps e volta a richiedere che il beneficio decorresse dopo la presentazione della domanda amministrativa. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso anch’esso illustrato da memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 73 secondo comma e 129 quinto comma del R.D.L. n. 1827/35, convertito con modificazioni dalla legge n. 1155/36, dell’art. 7 dodicesimo comma, della legge n. 223/91, applicabile ratione temporis, in combinato con gli artt. 2964 e 2968 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che la ricezione tardiva da parte del lavoratore della comunicazione del licenziamento fosse idonea ad evitare la decadenza, di cui al disposto normativo in rubrica, alla stregua del quale la domanda amministrativa diretta a conseguire l’indennità di mobilità deve essere presentata non oltre 68 gg. decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro e non dalla successiva comunicazione formale del licenziamento, tant’è vero che il lavoratore chiedeva il riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità proprio a decorrere dal 25.7.2012 (giorno successivo alla cessazione dell’attività che era pacifico che fosse avvenuta il 24.7.12) e non dal giorno che gli era pervenuta la tardiva comunicazione del licenziamento (il 21.11.2012). Con il secondo motivo di ricorso, in via subordinata, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 437 c.p.c., con riferimento al combinato disposto degli artt. 77 comma 2 del RDL n. 1827/35, convertito con modificazioni dalla legge n. 1155/36 e dell’art. 7 dodicesimo comma della legge n. 223/91, applicabile ratione temporis, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile il motivo di gravame proposto per la prima volta solo in appello, volto ad evidenziare che la decorrenza per fruire dell’indennità di mobilità non dovesse essere posta dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e cioè, dal 25.7.2012, ma dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e cioè, secondo l’Istituto, dal 5.12.2012, e ciò perché non si trattava di un’eccezione in senso stretto, ma di un’eccezione in senso improprio e/o mera difesa, quindi, una questione di puro diritto, non riservata al potere di rilevazione della parte, ma rimessa alla valutazione del giudice, in applicazione del generale principio iura novit curia. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo motivo proposto solo in via subordinata. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, “Ai fini del riconoscimento dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991, costituente un trattamento di disoccupazione di fonte legale, è necessaria la proposizione di specifica domanda amministrativa all'Istituto previdenziale, nel termine di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, essendo irrilevante che lo stesso sia regolare o irregolare e che la sua causa di estinzione si sia prodotta in modo formale o meno” (Cass. n. 10747/22,7521/17). Nella specie, ha errato la Corte d’appello nel far decorrere il termine decadenziale per fruire dell’indennità di mobilità invece che dal giorno successivo all’effettiva cessazione del rapporto di lavoro (25.7.12), giorno dal quale, peraltro, il lavoratore aveva chiesto di fruire della predetta indennità di mobilità, dal giorno invece, ben successivo, della comunicazione formale al lavoratore del licenziamento intimato dal curatore (21.11.12). Infatti, il termine di decadenza in esame è di ordine pubblico e ciò rende evidente che il suo decorso e il relativo dies a quo non possono dipendere né dallo stato soggettivo del lavoratore né da comportamenti del datore di lavoro o di chi per esso (nel caso di specie, il curatore fallimentare), in quanto, altrimenti, il predetto decorso del termine di decadenza verrebbe sostanzialmente rimesso al comportamento delle parti del rapporto di lavoro, in violazione dell’art. 2968 c.c. secondo cui “le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge, in materia sottratta alla disponibilità delle parti”. Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese dell’intero processo sia per il recente consolidarsi della giurisprudenza e sia in ragionedell’alterno esito del presente giudizio rispetto ai gradi di merito. [OSCURATO:PERSONA] Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introdu
Sentenza Cassazione n. 20372/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris