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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07932/2026

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ORDINANZAsul ricorso 24780-2024 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAUROSFERRAZZA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026SERENA SOFFITTA;1046- controricorrente –avverso la sentenza n. 589/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 26/06/2024 R.G.N. 309/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1046/2026INPS impugna per due motivi la sentenza n. 589/2024Nu mdeerol ldai r accolta generale 7932/2026Corte d’appello di Milano che, riformando la pronuncia dDealt a pubblicazione 31/03/2026Tribunale di Como, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] econdannato l'Istituto al pagamento della Naspi.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.INPS ha depositato memoria richiamando Cass. n. 27240/2024.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 27 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata sulla base di due motivi, entrambiproposti ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, del d.lgs.n. 22/2015, con riferimento agli artt. 2964 e 2968 cod. civ.,avendo il Giudice del gravame ritenuto che il tardivoaccertamento della natura privata (o meno) del rapporto dilavoro con sentenza emessa nel giudizio tra la lavoratrice ed ildatore di lavoro sia idoneo ad evitare la decadenza conseguentealla presentazione all’INPS della domanda amministrativa diNaspi oltre il termine di sessantotto giorni decorrente dallaeffettiva cessazione del rapporto di lavoro.2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n.22/2015, con riferimento all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, nonché agli artt. 113, 113 bis e 114 del d.lgs. n.267/2000, ed agli artt. 6, comma 4, e 7 della legge regionaledella Lombardia n. 8/2004, in una controversia concernente ilpreteso diritto all’indennità c.d.

NASpI da parte di unadipendente a tempo indeterminato di una [OSCURATO:PERSONA] dal Comune di Campione d’Italia ([OSCURATO:PERSONA] diCampione d’Italia), allorché il Giudice del merito ritengNau mcehroe re gistro generale 24780/2024Numero sezionale 1046/2026detta [OSCURATO:PERSONA] sia un ente pubblico economNiucmoe ro edi, r accolta generale 7932/2026pertanto, i suoi dipendenti non rientrino nell’espresso ambito dDait a pubblicazione 31/03/2026esclusione soggettivo dell’assicurazione contro ladisoccupazione.La sentenza impugnata ha motivato come segue.-Il 9.8.2019 è stato comunicato il licenziamento per GMO che laparte ha impugnato giudizialmente invocando l’applicazionedella procedura di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 permobilità dei dipendenti pubblici.-Con sentenza n. 108/2021 del 3.6/2.8.2021 passata ingiudicato, il Tribunale di Como ha respinto il ricorso, avendoaccertato la natura di ente pubblico economico dell’AziendaTuristica datrice di lavoro.-Su tale presupposto la lavoratrice, il 1° ottobre 2021, ha fattodomanda di Naspi, respinta per intervenuta decadenza.-Il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza nonè, come ritenuto in primo grado, la data del licenziamento bensìla comunicazione della sentenza che si era pronunciata nellavertenza instaurata dalla lavoratrice a seguito dellicenziamento.-Prima di tale decisione difettavano i presupposti necessari perazionare il beneficio oggetto del presente giudizio, riservato aidipendenti del settore privato, essendosi il rapporto conl’Azienda svolto in regime pubblicistico.-La natura privatistica dell’Azienda va confermata. [OSCURATO:PERSONA] degli enti locali sono regolate dal d.lgs. n. 267/2000che, all’art. 114, stabilisce che “L'azienda speciale è entestrumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, diNumero registro generale 24780/2024autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato daNl umero sezionale 1046/2026Numero di raccolta generale 7932/2026consiglio comunale o provinciale.

Data pubblicazione 31/03/2026L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principicontabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,ed ai principi del codice civile.Se, quindi, rientrano fra le pubbliche amministrazioni le Aziendedello Stato, diversa è la natura delle Aziende riconducibili agliEnti locali, in presenza di autonomia organizzativa e gestione edi attività di tipo imprenditoriale, elementi sostanziali oncontestati nel presente giudizio in cui INPS ha basato la propriadifesa solo su aspetti formali e classificatori, laddove nellaspecie, in base all’art. 28 dello Statuto, l’Azienda era tenuta arispettare il vincolo di pareggio di bilancio e , quindi, a unagestione improntata a criteri di economicità.Il primo motivo di censura è fondato, con conseguenteassorbimento del secondo.L’art. 6 del d.lgs. n. 22/2015 stabilisce che “La domanda diNASpI è presentata all'INPS in via telematica, entro il terminedi decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapportodi lavoro”.La Corte milanese ha concluso che il termine di cui sopra dovevadecorrere non dalla data del licenziamento bensì dalla pronunciacon cui era stata affermata la natura di ente pubblico economicodell’Azienda datrice di lavoro.Questa linea di lettura non può essere condivisa.La sentenza che, nel respingere la domanda voltaall’applicazione della procedura prevista dall’art. 33 del d.lgs. n.165/2001 per la mobilità dei dipendenti pubblici, ha affermatola natura di ente pubblico economico dell’Azienda datrice dilavoro non ha valenza costitutiva ai fini della qualificazione dellanatura dell’Ente ma meramente accertativa, di talchéN umneoron re gistro generale 24780/2024Numero sezionale 1046/2026costituisce un ostacolo di diritto alla fruizione della NaspNi ubmeerno dsi ìr accolta generale 7932/2026un ostacolo di mero fatto.

Data pubblicazione 31/03/2026È pertinente, sul punto, quanto affermato da Cass. n.10747/2022, con principio che può estendersi anche al caso dispecie, posto che «l'indennità di cui alla L. n. 223 del 1991, art.7 e l'indennità ordinaria di disoccupazione presentano, nellafinalità e nella struttura, evidenti analogie, perché tali sussidirientrano nel più ampio genus delle assicurazioni sociali controla disoccupazione.

Ed è per questo che il legislatore ha dispostoche l'indennità di mobilità è regolata dalla normativa chedisciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazioneinvolontaria, in quanto applicabile (L. n. 223 del 1991, art. 7,comma 12)» (Cass. n. 28350/2020).Nel detto precedente questa Corte ha ritenuto che, «Ai fini delriconoscimento dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma12, della l. n. 223 del 1991, costituente un trattamento didisoccupazione di fonte legale, è necessaria la proposizione dispecifica domanda amministrativa all'Istituto previdenziale, neltermine di decadenza di sessantotto giorni dalla data dicessazione del rapporto di lavoro, essendo irrilevante che lostesso sia regolare o irregolare e che la sua causa di estinzionesi sia prodotta in modo formale o meno. (Nella specie, la S.C.ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenutodecaduto dal diritto all'indennità di mobilità il lavoratore cheaveva presentato la domanda amministrativa oltre il suddettotermine, non attribuendo rilevanza né alla mancata adozione,da parte dell'azienda, della procedura di collocamento inmobilità a causa dell'occupazione irregolare degli altri colleghidi lavoro, né all'avvenuto riconoscimento giudiziale, soloNumero registro generale 24780/2024successivamente al licenziamento del lavoratore medesimo, deNi umero sezionale 1046/2026Numero di raccolta generale 7932/2026presupposti per l'iscrizione nelle liste di mobilità)».

Data pubblicazione 31/03/2026Il termine di decadenza in esame è di ordine pubblico, per cui ilsuo decorso e il relativo dies a quo non possono dipendere nédallo stato soggettivo del lavoratore né da comportamenti deldatore di lavoro, in quanto, altrimenti, il predetto decorsoverrebbe sostanzialmente rimesso al comportamento delle partidel rapporto di lavoro, in violazione dell’art. 2968 cod. civ.,secondo cui le parti non possono modificare la disciplina legaledella decadenza né possono rinunziare alla medesima, se èstabilita dalla legge, in materia sottratta alla loro disponibilità(Cass. n. 20372/2023).Ed ancora, la decadenza dal diritto all'indennità risponde«all'esigenza di assicurare all'INPS la possibilità di effettuaretempestivi controlli in ordine alla effettiva sussistenza dellostato di disoccupazione di tutti i lavoratori in genere (in talsenso, v.

Cass. nr. 17404 del 2016 che richiama Cass. nr. 6503del 1985) senza porre profili di legittimità costituzionale, perviolazione dell'art. 38 Cost., alla luce dei principi più volteaffermati dai giudici delle leggi secondo cui la disposizione di cuiall'art. 38 Cost., comma 2, attiene esclusivamenteall'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alleesigenze di vita dell'interessato e non anche alle modalitànecessarie a conseguirle sicché è consentito al legislatore diregolarne condizioni e modalità (v.

Cass. 17404 cit); il terminedi decadenza per conseguire un determinato trattamento èfrutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con ilsistema previdenziale e giustificabile se non altro per ragioni dicertezza della situazione finanziaria dell'Ente erogatore (cfr. sutale affermazione di principio, Corte Cost. nr.192 del 2005)»(Cass. n. 6411/2020).Numero registro generale 24780/2024Il primo motivo di ricorso va, pertanto, accolto, con conseguenteN umero sezionale 1046/2026Numero di raccolta generale 7932/2026assorbimento del secondo; la sentenza deve essere cassata iDnat a pubblicazione 31/03/2026relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causaalla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 febbraio2026.La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 24780-2024 proposto da:I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAUROSFERRAZZA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026SERENA SOFFITTA;1046- controricorrente –avverso la sentenza n. 589/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 26/06/2024 R.G.N. 309/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1046/2026INPS impugna per due motivi la sentenza n. 589/2024Nu mdeerol ldai r accolta generale 7932/2026Corte d’appello di Milano che, riformando la pronuncia dDealt a pubblicazione 31/03/2026Tribunale di Como, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] econdannato l'Istituto al pagamento della Naspi.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.INPS ha depositato memoria richiamando Cass. n. 27240/2024.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 27 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata sulla base di due motivi, entrambiproposti ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, del d.lgs.n. 22/2015, con riferimento agli artt. 2964 e 2968 cod. civ.,avendo il Giudice del gravame ritenuto che il tardivoaccertamento della natura privata (o meno) del rapporto dilavoro con sentenza emessa nel giudizio tra la lavoratrice ed ildatore di lavoro sia idoneo ad evitare la decadenza conseguentealla presentazione all’INPS della domanda amministrativa diNaspi oltre il termine di sessantotto giorni decorrente dallaeffettiva cessazione del rapporto di lavoro.2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n.22/2015, con riferimento all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, nonché agli artt. 113, 113 bis e 114 del d.lgs. n.267/2000, ed agli artt. 6, comma 4, e 7 della legge regionaledella Lombardia n. 8/2004, in una controversia concernente ilpreteso diritto all’indennità c.d. NASpI da parte di unadipendente a tempo indeterminato di una [OSCURATO:PERSONA] dal Comune di Campione d’Italia ([OSCURATO:PERSONA] diCampione d’Italia), allorché il Giudice del merito ritengNau mcehroe re gistro generale 24780/2024Numero sezionale 1046/2026detta [OSCURATO:PERSONA] sia un ente pubblico economNiucmoe ro edi, r accolta generale 7932/2026pertanto, i suoi dipendenti non rientrino nell’espresso ambito dDait a pubblicazione 31/03/2026esclusione soggettivo dell’assicurazione contro ladisoccupazione.La sentenza impugnata ha motivato come segue.-Il 9.8.2019 è stato comunicato il licenziamento per GMO che laparte ha impugnato giudizialmente invocando l’applicazionedella procedura di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 permobilità dei dipendenti pubblici.-Con sentenza n. 108/2021 del 3.6/2.8.2021 passata ingiudicato, il Tribunale di Como ha respinto il ricorso, avendoaccertato la natura di ente pubblico economico dell’AziendaTuristica datrice di lavoro.-Su tale presupposto la lavoratrice, il 1° ottobre 2021, ha fattodomanda di Naspi, respinta per intervenuta decadenza.-Il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza nonè, come ritenuto in primo grado, la data del licenziamento bensìla comunicazione della sentenza che si era pronunciata nellavertenza instaurata dalla lavoratrice a seguito dellicenziamento.-Prima di tale decisione difettavano i presupposti necessari perazionare il beneficio oggetto del presente giudizio, riservato aidipendenti del settore privato, essendosi il rapporto conl’Azienda svolto in regime pubblicistico.-La natura privatistica dell’Azienda va confermata. [OSCURATO:PERSONA] degli enti locali sono regolate dal d.lgs. n. 267/2000che, all’art. 114, stabilisce che “L'azienda speciale è entestrumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, diNumero registro generale 24780/2024autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato daNl umero sezionale 1046/2026Numero di raccolta generale 7932/2026consiglio comunale o provinciale. Data pubblicazione 31/03/2026L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principicontabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decretolegislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,ed ai principi del codice civile.Se, quindi, rientrano fra le pubbliche amministrazioni le Aziendedello Stato, diversa è la natura delle Aziende riconducibili agliEnti locali, in presenza di autonomia organizzativa e gestione edi attività di tipo imprenditoriale, elementi sostanziali oncontestati nel presente giudizio in cui INPS ha basato la propriadifesa solo su aspetti formali e classificatori, laddove nellaspecie, in base all’art. 28 dello Statuto, l’Azienda era tenuta arispettare il vincolo di pareggio di bilancio e , quindi, a unagestione improntata a criteri di economicità.Il primo motivo di censura è fondato, con conseguenteassorbimento del secondo.L’art. 6 del d.lgs. n. 22/2015 stabilisce che “La domanda diNASpI è presentata all'INPS in via telematica, entro il terminedi decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapportodi lavoro”.La Corte milanese ha concluso che il termine di cui sopra dovevadecorrere non dalla data del licenziamento bensì dalla pronunciacon cui era stata affermata la natura di ente pubblico economicodell’Azienda datrice di lavoro.Questa linea di lettura non può essere condivisa.La sentenza che, nel respingere la domanda voltaall’applicazione della procedura prevista dall’art. 33 del d.lgs. n.165/2001 per la mobilità dei dipendenti pubblici, ha affermatola natura di ente pubblico economico dell’Azienda datrice dilavoro non ha valenza costitutiva ai fini della qualificazione dellanatura dell’Ente ma meramente accertativa, di talchéN umneoron re gistro generale 24780/2024Numero sezionale 1046/2026costituisce un ostacolo di diritto alla fruizione della NaspNi ubmeerno dsi ìr accolta generale 7932/2026un ostacolo di mero fatto. Data pubblicazione 31/03/2026È pertinente, sul punto, quanto affermato da Cass. n.10747/2022, con principio che può estendersi anche al caso dispecie, posto che «l'indennità di cui alla L. n. 223 del 1991, art.7 e l'indennità ordinaria di disoccupazione presentano, nellafinalità e nella struttura, evidenti analogie, perché tali sussidirientrano nel più ampio genus delle assicurazioni sociali controla disoccupazione. Ed è per questo che il legislatore ha dispostoche l'indennità di mobilità è regolata dalla normativa chedisciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazioneinvolontaria, in quanto applicabile (L. n. 223 del 1991, art. 7,comma 12)» (Cass. n. 28350/2020).Nel detto precedente questa Corte ha ritenuto che, «Ai fini delriconoscimento dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma12, della l. n. 223 del 1991, costituente un trattamento didisoccupazione di fonte legale, è necessaria la proposizione dispecifica domanda amministrativa all'Istituto previdenziale, neltermine di decadenza di sessantotto giorni dalla data dicessazione del rapporto di lavoro, essendo irrilevante che lostesso sia regolare o irregolare e che la sua causa di estinzionesi sia prodotta in modo formale o meno. (Nella specie, la S.C.ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenutodecaduto dal diritto all'indennità di mobilità il lavoratore cheaveva presentato la domanda amministrativa oltre il suddettotermine, non attribuendo rilevanza né alla mancata adozione,da parte dell'azienda, della procedura di collocamento inmobilità a causa dell'occupazione irregolare degli altri colleghidi lavoro, né all'avvenuto riconoscimento giudiziale, soloNumero registro generale 24780/2024successivamente al licenziamento del lavoratore medesimo, deNi umero sezionale 1046/2026Numero di raccolta generale 7932/2026presupposti per l'iscrizione nelle liste di mobilità)». Data pubblicazione 31/03/2026Il termine di decadenza in esame è di ordine pubblico, per cui ilsuo decorso e il relativo dies a quo non possono dipendere nédallo stato soggettivo del lavoratore né da comportamenti deldatore di lavoro, in quanto, altrimenti, il predetto decorsoverrebbe sostanzialmente rimesso al comportamento delle partidel rapporto di lavoro, in violazione dell’art. 2968 cod. civ.,secondo cui le parti non possono modificare la disciplina legaledella decadenza né possono rinunziare alla medesima, se èstabilita dalla legge, in materia sottratta alla loro disponibilità(Cass. n. 20372/2023).Ed ancora, la decadenza dal diritto all'indennità risponde«all'esigenza di assicurare all'INPS la possibilità di effettuaretempestivi controlli in ordine alla effettiva sussistenza dellostato di disoccupazione di tutti i lavoratori in genere (in talsenso, v. Cass. nr. 17404 del 2016 che richiama Cass. nr. 6503del 1985) senza porre profili di legittimità costituzionale, perviolazione dell'art. 38 Cost., alla luce dei principi più volteaffermati dai giudici delle leggi secondo cui la disposizione di cuiall'art. 38 Cost., comma 2, attiene esclusivamenteall'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alleesigenze di vita dell'interessato e non anche alle modalitànecessarie a conseguirle sicché è consentito al legislatore diregolarne condizioni e modalità (v. Cass. 17404 cit); il terminedi decadenza per conseguire un determinato trattamento èfrutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con ilsistema previdenziale e giustificabile se non altro per ragioni dicertezza della situazione finanziaria dell'Ente erogatore (cfr. sutale affermazione di principio, Corte Cost. nr.192 del 2005)»(Cass. n. 6411/2020).Numero registro generale 24780/2024Il primo motivo di ricorso va, pertanto, accolto, con conseguenteN umero sezionale 1046/2026Numero di raccolta generale 7932/2026assorbimento del secondo; la sentenza deve essere cassata iDnat a pubblicazione 31/03/2026relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causaalla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 febbraio2026.La PresidenteGabriella Marchese   
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