CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 10747/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 35540-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 57 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]llA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3264/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/05/2019 R.G.N.1843/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 22.5.2019, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire l'indennità di mobilità ex art. 7, I. n. 223/1991. La Corte, in particolare, ha ritenuto che il ricorrente fosse decaduto dal diritto per non avere tempestivamente presentato la domanda nel termine di sessantotto giorni di cui all'art. 129, r.d.l. n. 1827/1935, e non ha attribuito alcun rilievo né alla circostanza che l'istante aveva comunque presentato, entro il termine di legge, la domanda per fruire dell'indennità di disoccupazione, di cui aveva effettivamente goduto, né al fatto che i presupposti per l'iscrizione nelle liste di mobilità erano stati accertati solo successivamente al licenziamento in altro giudizio con la Regione Campania, deputata alla tenuta delle liste medesime, dal momento che l'azienda datrice di lavoro non aveva denunciato ai fini contributivi e previdenziali altri dieci lavoratori parimenti occupati e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non aveva conseguentemente assunto le forme di cui agli artt. 4 e 24, I. n. 223/1991. Avverso tali statuizioni [OSCURATO:PERSONA] ha ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L'INPS ha resistito con controricorso, anch'esso poi illustrato con memoria. Con ordinanza interlocutoria n. 23312 del 2021, la Sesta sezione civile di questa Corte, a seguito di infruttuosa trattazione camerale, ha rimesso la causa all'udienza pubblica, in vista della quale l'INPS ha depositato ulteriore memoria. Parte ricorrente ha depositato fuori dal termine di cui all'art. 378 c.p.c. brevi deduzioni di udienza. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 129, r.d.l. n. 1827/1935, in relazione agli artt. 2964 e 2969 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo, per avere la Corte di merito ritenuto che egli fosse decaduto dal diritto all'indennità di mobilità per non aver presentato la relativa domanda entro il termine di cui all'art. 129, cit.: ad avviso di parte ricorrente, infatti, rileverebbero in senso ostativo la circostanza che egli aveva comunque presentato la domanda per fruire dell'indennità di disoccupazione, di cui aveva effettivamente goduto, e il fatto che i presupposti per la sua iscrizione nelle liste di mobilità erano stati accertati solo successivamente al licenziamento in altro giudizio che egli aveva intentato nei confronti della Regione Campania, deputata alla tenuta delle liste medesime, dal momento che l'azienda datrice di lavoro non aveva denunciato ai fini contributivi e previdenziali altri dieci lavoratori parimenti occupati e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non aveva conseguentemente assunto le forme di cui agli artt. 4 e 24, I. n. 223/1991. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 129, r.d.l. n. 1827/1935, cit., in relazione agli artt.2964, 2968 e 2969 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante, a fini dell'obbligo di presentare tempestivamente la domanda per fruire dell'indennità di mobilità, la circostanza dell'avvenuta occupazione irregolare degli altri colleghi di lavoro e la consequenziale mancata adozione da parte dell'azienda ex datrice di lavoro della procedura di collocamento in mobilità. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure, e sono infondati. Come ricordato dall'ordinanza interlocutoria, questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 17389 del 2002, ha ormai consolidato che il principio secondo cui il decorso del termine di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile (ossia dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro) per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio dell'indennità di mobilità, previsto dall'art. 129, comma 50, r.d.l. n. 1827/1935, giusta il rinvio ad esso operato dall'art. 7, comma 12, I. n. 223/1991, determina la decadenza dal relativo diritto, salvo che l'impedimento addotto rispetto all'esercizio del diritto stesso sia riconducibile al concetto normativo di "forza maggiore" (così Cass. n. 17404 del 2016, cui hanno dato continuità Cass. nn. 12990 del 2018 e 6411 del 2020). Nell'argomentare tale conclusione, si è rilevato che la decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito nell'interesse generale (o individuale) alla certezza di una determinata situazione giuridica, che non contempla alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge, di talché non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà, essendo invece necessario un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile, quale appunto la nozione di "forza maggiore" desumibile dall'art. 45 c.p.: la quale, com'è noto, rimane integrata allorché ricorra una forza esterna ostativa in modo assoluto, caratterizzata dall'imprevedibilità ed inevitabilità, da accertare positivamente mediante specifica indagine del giudice di merito. In quest'ottica, che si è ritenuta scevra da dubbi di legittimità costituzionale (cfr. ancora Cass. n. 17404 del 2016, cit., specificamente ripresa sul punto da Cass. n. 6411 del 2020, parimenti cit.), questa Corte ha altresì precisato che, ai fini del decorso del termine di decadenza, è affatto irrilevante che il precorso rapporto di lavoro si sia svolto in modo regolare o irregolare e/o che la sua causa di estinzione si sia prodotta in modo formale o meno (Cass. n. 7521 del 2017): ciò che conta è la data in cui è cessato il rapporto di lavoro, non anche la veste formale che ha assunto il rapporto stesso o la causa della sua cessazione. Tali conclusioni vanno riaffermate anche nella presente fattispecie, le cui peculiarità - come ben evidenziato dall'ordinanza di rimessione - risiedono, da un lato, nel fatto che il ricorrente, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ha comunque fatto richiesta dell'indennità di disoccupazione, che è posta a tutela della medesima situazione di bisogno presidiata dall'indennità di mobilità, e dall'altro lato nel fatto che il rapporto di lavoro irregolare non ha riguardato il ricorrente medesimo, ma i suoi colleghi: è sufficiente al riguardo rilevare che nulla impediva all'odierno istante di presentare, unitamente alla domanda volta a conseguire l'indennità di disoccupazione, anche quella volta ad ottenere l'indennità di mobilità e di intraprendere le vie legali nel caso di (prevedibile) rifiuto Ti dell'INPS di corrispondergli quest'ultima, essendo anzi consolidato il principio secondo cui la spettanza dell'indennità di mobilità, così come di ogni altra prestazione previdenziale per la cui maturazione sia richiesta l'iscrizione in speciali liste o elenchi, può essere accertata dal giudice di merito indipendentemente dalla previa iscrizione nelle (o dall'avvenuta cancellazione dalle) liste o elenchi, mediante accertamento incidenter tantum della ricorrenza dei relativi presupposti di fatto (Cass. n. 10219 del 2004). In quest'ottica, non possono essere condivisi i due assunti cardine dell'odierna impugnazione, costituiti, per un verso, dall'affermazione secondo cui la presentazione della domanda volta a percepire l'indennità di disoccupazione spiegherebbe effetti impeditivi della decadenza dal diritto alla indennità di mobilità e, per altro verso, dall'assunto secondo cui il diritto all'indennità di mobilità sarebbe sorto solo in esito al giudizio intentato dall'odierno ricorrente per ottenere l'iscrizione nelle liste di mobilità: circa il primo, basti dire che indennità di disoccupazione e indennità di mobilità sono prestazioni diverse per entità, presupposti e fatti costitutivi e che la "conversione" dell'indennità di disoccupazione in indennità di mobilità invocata in ricorso è invece meccanismo affatto speciale previsto dall'art. 22, comma 7, I. n. 223/1991, per il (solo) caso di licenziamento collettivo intimato prima dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di entrata in vigore della legge n. 223/1991, cit., per i lavoratori delle aree del Mezzogiorno di cui al d.P.R. n. 218/1978, che godessero del trattamento speciale di disoccupazione o che comunque vi avessero titolo (Cass. n. 845 del 2012); circa il secondo, è sufficiente rilevare che, in considerazione dell'accennata possibilità che il giudice adito accerti il diritto all'indennità di mobilità indipendentemente dall'iscrizione nelle liste del lavoratore richiedente, la sentenza con cui si acclari il diritto di un lavoratore all'iscrizione nelle liste di mobilità non può mai avere effetti costitutivi, bensì solo dichiarativi di una situazione giuridica che sorge direttamente dalla legge. Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi C 5.700,00, di cui C 5.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.1.2022. [OSCURATO:PERSONA],113 ESIDENTE Luigi avallaro Ros