CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 10638/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16943-2024proposto da: DRESSER ITALIA S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 128, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso il decreto n. 4740/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositato il 22/02/2024 R.G.N. 2488/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16943/2024 Cron. Rep. Ud.05/02/2025 CC 1. Con ricorso del 25.1.2023 Dresser Italia spa proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4154 del 16 dicembre 2022. Si costituiva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che evidenziava di avere sottoscritto un verbale di conciliazione presso la Commissione di Certificazione dell’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] con la società mediante il quale era stato definito ogni rapporto controverso e vi era stata rinuncia ad ogni ulteriore pretesa. 2. Il 7.10 2023, la Consigliera delegata presso la Corte Suprema di Cassazione proponeva la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cpc dando atto che era stata depositata la istanza di cessazione della materia del contendere e che l’avvenuta conciliazione della lite determinava la inammissibilità del ricorso per sopravvenuto venire meno dell’interesse ad impugnare. 3. Con istanza del 30 ottobre 2023, la Dresser Italia spa, nel termine di quaranta giorni dal decreto del 7 ottobre 2023, confermava la precedente istanza del 1.3.2023 (con la quale era stata chiesta la cessazione della materia del contendere in virtù del verbale di conciliazione intercorso tra le parti il 15.2.2023) e rinnovava la richiesta di cessazione della materia del contendere. 4. Con decreto del 22 febbraio 2024 la Consigliera delegata, dichiarava estinto il giudizio considerato che era trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente avesse chiesto la decisione del ricorso. 5. Con ricorso notificato il 22.2.2024 la Dresser Italia spa proponeva ricorso per revocazione avverso il suddetto decreto di estinzione lamentando l’inesistenza del fatto supposto, rappresentato dal mancato esercizio della facoltà di chiedere la decisione della causa nel termine di giorni 40, atteso che in data 30.10.2023 era stata rinnovata la richiesta di cessazione della materia del contendere. 6. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE1. Con l’articolata istanza di revocazione la ricorrente denuncia l’errore decisivo di natura percettiva, in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione, per non avere rilevato l’istanza del 30.12.2023 che avrebbe impedito il provvedimento di estinzione del giudizio. 2. Il ricorso è ammissibile ai sensi dell’art. 391 bis cpc essendo stato proposto avverso il decreto di cui all’art. 380 bis cpc. 3. Il ricorrente ha, altresì, interesse ad agire in quanto, con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, vengono meno gli effetti della sentenza impugnata: evento che non si verifica con l’estinzione del giudizio che determina, invece, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. 4. Questa Corte ha sottolineato che, n el caso in cui nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. n. 19483/2023; Cass. n. 8980/2018). 5. Ciò premesso, ritiene il Collegio che s ussistono anche tutti gli altri presupposti dell’errore di fatto revocatorio. 6. Infatti, è acquisito il principio secondo il quale l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di Cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. Sez. 6-2 10-6-2021 n. 16439 Rv. 661483-01, Cass. Sez. 3 14-2-2006 n. 3190 Rv. 590611-01). 7. L’errore nella fattispecie ha tutte queste caratteristiche, in quanto, come si è detto, è consistito in un errore di percezione sul deposito dell’istanza di cessazione della materia del contendere, effettuato, nei termini di legge, dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata del ricorso: errore che ha causato la dichiarazione di estinzione del giudizio e che risulta con immediatezza dal contenuto del fascicolo d’ufficio. 8. E’ opportuno precisare che l’istanza di decisione ex art. 380 bis co. 2 cpc è a forma libera: ciò che rileva, ai fini della sua ammissibilità contenutistica, è che da essa si desuma la mera volontà del richiedente di ottenere la decisione e che non contenga ulteriori apprezzamenti giuridici tale da renderla una impropria integrazione del ricorso ovvero una memoria atipica (cfr. Cass. n. 8303/2024): nella fattispecie in esame, la richiesta di cessazione della materia del contendere, dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata, andava intesa propria come istanza di decisione. 9. All’esito di questo giudizio rescindente, pertanto, il decreto di estinzione n. 4740/2024 deve essere revocato in applicazione del combinato disposto degli artt. 391 bis e 395 n. 4 cpc. 10. Dovendosi ora procedere al giudizio rescissorio, riguardante al ricorso per cassazione presentato da Dresser Italia spa e affidato ad un unico articolato motivo (così rubricato: art. 360 n° 3 cpc: violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. avendo la Corte d’Appello riqualificato un contratto di lavoro autonomo in rapporto di lavoro subordinato in assenza dei requisiti fisionomici della subordinazione), va dato atto che nelle more del giudizio è intervenuto, tra la Dresser Italia srl e [OSCURATO:PERSONA], in data 15.2.2023, un verbale di conciliazione in cui il lavoratore rinunciava a fare valere gli effetti della sentenza n. 4154/2022 della Corte di appello di Napoli e, per l’effetto, si obbligava a non porre mai in esecuzione la sentenza, rinunciando a qualsiasi domanda e/o pretesa derivante e/o derivabile dal dispositivo di accoglimento nonché infine alla domanda di differenze retributive sulla base dell’inquadramento alla categoria 3^ prima del CCNL Metalmeccanici; la società Dresser Italia spa, di contro, accettava, anche in nome e per conto delle altre società del Gruppo, le rinunce di cui sopra, dichiarando di non avere null’altro a pretendere dal lavoratore per qualsiasi titolo, ragione e/o causa derivante o derivabile dalle citate sentenze, corrispondendo al Colonna, senza riconoscimento alcuno, a titolo di corrispettivo per la transazione la somma di euro 84.000,00. 11. Va precisato che, in ordine al giudizio di cassazione (e di riflesso anche in relazione al presente giudizio), alcun rilievo processuale e sostanziale riveste la posizione di Salcol di [OSCURATO:PERSONA], il cui licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato inefficace dalla Corte di appello, non essendo stata avanzata alcuna specifica domanda, nel ricorso per cassazione, dalla odierna ricorrente direttamente nei confronti di questa e non avendo essa svolto alcuna attività difensiva in sede di legittimità. 12. Alla stregua di quanto esposto, sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4154/2022, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza assunzione di alcun provvedimento sulle spese di giudizio tra la Dresser Italia spa e [OSCURATO:PERSONA], dandosi semplicemente atto della manifestata volontà delle stesse in tale senso, a norma dell’art. 92, ultimo comma c.p.c.; la Salcol di [OSCURATO:PERSONA], come detto, è rimasta intimata. 13. Neppure sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per revocazione avverso il decreto di estinzione del 21.2.2024 n. 4740/2024; revoca il decreto impugnato e giudicando in rescissorio sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della Corte di ap