CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 19483/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21175/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N . 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA], N. 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1107/2018 R.G.N. 250/2018depositata il 07/01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che 1. Con la sentenza n. 1107 del 2018 la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva prestato dall’1.1.08 al [OSCURATO:DATA_NASCITA] la propria attività di consulenza in favore della [OSCURATO:PERSONA] per l’Agricoltura (di seguito FEDERUNACOMA) –mediante stipula di consecutivi contratti di collaborazione a progetto in vario modo rinnovati e prorogati, finalizzati agli obiettivi di aumento della base associativa- diretta ad ottenere il pagamento di differenze retributive a vario titolo, con condanna della suddetta Federazione alla corresponsione della somma lorda di euro 187.500,00; ha respinto, altresì, la domanda riconvenzionale spiegata dalla originaria convenuta con cui era stata chiesta la restituzione dell’importo di euro 1.430,14, a titolo di rimborso effettuato in eccedenza a quanto spettante. 2. I giudici di seconde cure, esaminando gli appelli principale (della FEDERUNACOMA) e incidentale (di [OSCURATO:PERSONA]) hanno rilevato che, avendo riguardo sia alle norme contrattuali che disciplinavano il rapporto tra le parti che allo svolgimento dello stesso, non erano emersi elementi per ritenere dovuto il pagamento di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti ed erogati; analogamente, hanno ritenuto infondata la pretesa della FEDERUNACOMA sulle somme vantate a titolo dei rimborsi, essendovi stata contestazione sulla loro debenza da parte del Sitta e non essendo stata dimostrata, di contro, la sussistenzadei crediti. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso la FEDERUNACOMA. 4. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1366 cc, in riferimento alla interpretazione dei contratti a progetto intercorsi tra le parti (contratto a progetto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], contratto a progetto del 17.9.2010, contratto a progetto del 2.1.2011, contratto a progetto del 2.1.2013) “in relazione al combinato disposto delle norme di cui agli articoli 4.3 e 5 dei medesimi contratti a progetto sottoscritti (art. 360 co. 1 n. 1 cpc)”.Si sostiene che la Corte territoriale aveva violato i canoni ermeneutici di interpretazione dei contratti a progetto sottoscritti dalle parti nel tempo fornendo una interpretazione errata nella ricostruzione della volontà dei contraenti nella individuazione delle giornate lavorative, sia per i due contratti del 2010, ove mancava ogni indicazione sia sulla implementazione delle giornate lavorative, sia per gli altri contratti, ove l’art. 5 non era stato comparato con l’art. 4.3 dei contratti stessi, così considerando legittimo che il datore di lavoro potesse richiedere al prestatore un numero di giornate lavorative superiore rispetto a quello pattuito, con abuso della pattuizione contrattuale e con impegno maggiore del lavoratore di quanto fosse dovuto. 3. Con il secondo motivo si censura “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63 D.lgs. n. 276/03 (art. 360 co. 1 n. 1 cpc)”, per avere la Corte distrettuale ritenuto la retribuzione corrisposta a [OSCURATO:PERSONA], in adempimento dei contratti a progetto stipulati, proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, quando invece essa era palesemente inferiore alle effettive giornate lavorative svolte come era emerso dall’istruttoria espletata. 4. Con il terzo motivo si eccepisce l’omesso esame circa un fat to decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, costituito dal fatto che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale,nei due contratti a progetto del 2010 non erano previste le due condizioni (cambio di corrispondenza e obiettivi raggiunti dal lavoratore) per la implementazione del numero delle giornate lavorative. 5. Il primo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono infondati. 6. Va ribadito che, i n tema di sindacato sull'interpretazione degli atti di autonomia privata, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale, non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito (Cass. 27136/2017). 7. Inoltre, è stato affermato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un atto (o contratto) non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola (anche contrattuale) sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. n. 24539/2009). 8. In tema di interpretazione dell’atto di autonomia privata (e in particolare dei contratti), poi, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass.n. 2465/2015). 9. Nella fattispecie, la Corte distrettuale ha fornito una interpretazione adeguata e plausibile delle norme contrattuali in tema di individuazione del corrispettivo tramite la previsione di un numero massimo complessivo di giornate di lavoro retribuibili sulla base di un corrispettivo unitario ad esse assegnato, con la previsione di una possibile implementazione delle giornate di lavoro con variazione rispetto alla quale erano stati individuati due diversi elementi fondanti la modifica, ovvero “gli obiettivi raggiunti” ed il “cambio di corrispondenza”: elementi che, per il pagamentodi ulteriori giornate di lavoro, non erano stati, nel caso concreto, soddisfatti. 10. La Corte territoriale ha, poi, specificato (con riguardo al comportamento delle parti) che nel corso del rapporto risultava che il corrispettivo liquidato aveva sempre fatto riferimento al solo numero massimo di giornate contrattualmente previste senza che il Sitta avesse mai formulato domande di corresponsione di ulteriori somme in accordo con prestazioni eccedenti quelle liquidate e che, agli atti, non si riscontravano documenti attestanti la richiesta di espletamento di ulteriori giornate di prestazioni lavorative, dall’una o dall’altra parte, né infine la presenza di accordi scritti o verbali in termini diversi. 11. Va precisato, inoltre, che l ’omesso esame di elementi istrutt ori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sul contenuto delle clausole contrattuali riguardante gli effetti sulla eventuale implementazione delle giornate lavorative. 12. La Corte di merito ha valutato, pertanto, la documentazione afferente tutto il rapporto lavorativo (tanto è che ha precisato che la clausola, come modulata, era stata ripetuta apparentemente con reciproca soddisfazione nei vari contratti stipulati) interpretandola in modo plausibile e non in contrasto con i criteri letterali e logico-sistematici propri dell’attività esegetica del contenuto contrattuale. 13. Il secondo motivo è, infine, inammissibile perché diretto a censurare un accertamento di merito della Corte territoriale che, con motivazione adeguata ed esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, ha ritenuto che il corrispettivo pattuito fosse concretamente corrispondente alla qualità e alla quantità del lavoro a progetto eseguito, tanto è che non vi erano state rivendicazioni in aumento né dimostrazione di ulteriori somme sborsate. 14. Vi è stata, quindi, con u n accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità perché sufficientemente motivato, una valutazione di congruità e di rispondenza del trattamento economico convenuto tra le parti. 15. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigett ato. 16. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni