persona del3619 Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMARIA CORRENTI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 826/2024 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 26/11/2024 R.G.N. 470/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del22/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Num ero sezionale 3619/2026 Data pubblicazione 09/10/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento delprimo motivo del ricorso, assorbimento del secondo einammissibilità del terzo;udita l'avvocata [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diMessina, pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da [OSCURATO:PERSONA]Cascio a seguito di rinvio operato da Cass. n. 9572/2023, dichiaravacessata la materia del contendere.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva premesso: di aver lavorato come LSU, secondo laL.R. n.67/88, presso il Centro per l’Impiego di [OSCURATO:PERSONA] diGotto dal marzo 1996 al 2/12/2001; che il 13/11/2001 aveva stipulatocol Comune di [OSCURATO:PERSONA] P.G. un contratto di diritto privato a tempodeterminato e parziale (18 ore settimanali) di durata annuale, sullabase della L.R. n.85/95, con inquadramento e mansioni corrispondentialla categoria C, posizione economica C1, con decorrenza 2/12/2001;che alla scadenza detto contratto era stato prorogato fino al dicembre2006 con adeguamento dell’orario a 24 ore settimanali; che era statadisposta un’ulteriore proroga fino al 31/12/2011. Aveva impugnato leclausole appositive del termine e le relative proroghe per mancanza diragioni oggettive che le giustificassero, secondo gli artt. 1 e 4 del d.lgs.n.368/2001, e per violazione dell’art. 5, co.4 bis del d.lgs. n.368/2001.Aveva altresì dedotto il suo diritto alla stabilizzazione secondo gli artt.1, co.519, della legge n.296/2006, e 3, commi 90 e 94, della leggen.244/2007. Aveva, infine, lamentato di aver percepito, nel periodo2001/2006 a 18 ore settimanali, un trattamento economico inferiore aquello tabellare.Aveva quindi chiesto: la dichiarazione di nullità delle clausole appositivedel termine; l’accertamento del diritto alla trasformazione a tempoindeterminato del rapporto di lavoro; il risarcimento dei danni provocatiNumero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Num ero sezionale 3619/2026 Data pubblicazione 09/10/2026dall’illecito; le differenze retributive tabellari per €. 3.405,78, nonchéquelle scaturenti dalla progressione economica orizzontale e dagli scatticommisurati all’anzianità globale anche per il periodo successivo al2006; il conseguente adeguamento contributivo.3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con sentenza del26/3/2013, aveva respinto il ricorso, giudicando in particolare, quantoall’impugnazione dei termini apposti ai contratti, inapplicabile allafattispecie la disciplina limitatrice del lavoro a termine di cui al d.lgs.n.368/2001, non trattandosi di rapporto di lavoro subordinato.4. La Corte di Appello di Messina, in parziale riforma di dettasentenza, con sentenza del 18/1/2017, aveva riconosciuto allaricorrente solo le differenze retributive di fondamento tabellare per €.3.407,74 oltre accessori.5. [OSCURATO:PERSONA] era ricorsa per cassazione impugnando il capo dellasentenza che aveva negato la violazione della disciplina del lavoro atermine.6. La Corte di legittimità aveva accolto il ricorso, affermando, inestrema sintesi, che: dalle leggi della Regione Sicilia (nn. 85/95,2/2001, 20/2003, 16/2006, 24/2010) prevedenti e regolanti i“contratti di diritto privato” per gli ex LSU, non emergeva, specie aseguito delle reiterate proroghe e rinnovi, la natura assistenziale deicontratti in questione, necessaria a preservarne l’alterità giuridicarispetto ad ordinari rapporti di lavoro subordinato; che CGUE15/3/2012 in C- 157/2011, Sibilio, in tema di LSU, aveva escluso chela clausola 5 della Direttiva n.99/70 CE potesse essere aggirata tramitequalificazioni formali dissimulanti rapporti di lavoro subordinato atermine; e che a tal fine era rilevante stabilire, in particolare, se lafattispecie rientrasse, in modo trasparente e controllabile, nelleesimenti previste dalla clausola 2, punto 2, dell’accordo quadro recepitonella Direttiva n.99/70 CE.Numero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Num ero sezionale 3619/2026 Data pubblicazione 09/10/2026Tanto premesso, aveva censurato il fatto che la Corte di Appello avesseriscontrato il rispetto della natura assistenziale di tale forma di impiegorapportandosi esclusivamente alla L.R. del 1995, senza tener conto delfatto che, nel tempo, il legislatore siciliano, seppure al fine dipromuovere la stabilizzazione degli ex LSU, l’ aveva tramutata inmirate occasioni di lavoro a tempo determinato, prive di carattereassistenziale. Per altro verso il giudice d’appello aveva omesso diverificare, sulla base dell’esame dei contratti e del concretosvolgimento del rapporto, la natura effettiva dello stesso, che, ovesubordinata, stante la reiterazione, non poteva non comportare,secondo il diritto vivente, in mancanza di stabilizzazione direttamenteriferibile alla precarizzazione, il riconoscimento del cd. “dannocomunitario”.In rapporto a tale condizione, risultando intervenuta la stabilizzazione,la Corte di legittimità aveva altresì affermato la necessità di verificarese si fosse trattato di “immissione in ruolo costituente”, nel senso daultimo fatto proprio da Cass. n. 23373/2022, ossia attuata dallo stessoEnte utilizzatore ed in rapporto di derivazione diretta con la ragione difuoriuscita dal bacino degli LSU; condizione necessaria perché l’illecitopotesse dirsi “sanato”.7. Nella sentenza qui impugnata la Corte messinese affermava chequelli in esame erano stati comuni rapporti di lavoro subordinato atempo determinato.Da ciò traeva la conseguenza dell’applicabilità della clausola 5dell’accordo quadro recepito nella Direttiva n.99/70 CE, che risultavaviolata in ragione della regola prevenzionale antiabusiva delsuperamento del termine massimo di durata complessiva di 36 mesi,posta dall’art. 5, co.4, del d.lgs. n. 368/2001, superamento largamenteverificatosi, posto che la finalità di stabilizzazione si era verificata solodopo 18 anni, nel dicembre 2019.Numero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Num ero sezionale 3619/2026 Data pubblicazione 09/10/20268. Osservava quindi la Corte messinese che [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso inriassunzione, si era limitata a chiedere il risarcimento del dannosecondo l’art. 32 della legge n.183/2010, senza riproporre, se noninammissibilmente nelle note conclusionali, le domande concernenti ilriconoscimento del trattamento retributivo e previdenzialecorrispondente le mansioni svolte, ivi compresa la progressioneeconomica per anzianità. Rimarcava sul punto che questa Corte, alpunto 23 della sentenza rescindente, aveva espressamente evidenziatocome tali domande, non esaminate in appello perché assorbite,avrebbero dovuto essere riproposte in sede di rinvio.9. La Corte territoriale passava dunque alla verifica dellasussistenza dei presupposti della sanatoria dell’illecito, rilevando chetali presupposti sussistevano secondo i criteri stabiliti dal diritto viventee dalla sentenza rescindente.10. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso con atto affidato a tre motivi.11. Ha resistito con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] diGotto.12. Entrambe le parti hanno presentato memoria.13. Ad esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte hapronunciato ordinanza interlocutoria, con la quale ha rilevato che dopola pubblicazione della sentenza rescindente, l’art.12, comma 1, del d.l.n. 131/2024, conv. in legge n. 166/2024, aveva modificato l’art. 36 deld.lgs. n. 165/2001. Ha evidenziato che la novella, nel formalizzare indisposizione normativa ed in termini comunque nuovi il regimerisarcitorio dell’illecito da indebita reiterazione di contratti a termine,poneva due questioni, non già affrontate dalla giurisprudenza di questaCorte: la prima stava nella necessità di stabilire se essa troviapplicazione ai rapporti pendenti, quale in ipotesi quello in esame, e sedel caso a quali condizioni; la seconda nella necessità di stabilire se lanovella, omettendo di fare riferimento alla condizione della mancataNumero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Num ero sezionale 3619/2026 Data pubblicazione 09/10/2026stabilizzazione nei termini sopra succintamente richiamati, qualeinvalsa nel diritto vivente, implicitamente la presupponga, ovverointenda ormai prescinderne, per garantire in ogni caso il risarcimentodel danno presunto da precarizzazione. Ha rimesso la causa a nuovoruolo, per la trattazione in udienza pubblica.14. La Procura generale ha depositato conclusioni scrittechiedendo: l’accoglimento del primo motivo di ricorso, l’assorbimentodel secondo e il rigetto del terzo.15. La ricorrente ha presentato ulteriore memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo deduce, in relazione ai nn. 3, 4 e 5 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione dei criteri stabiliti dalla sentenzarescindente per il riscontro della sanatoria dell’illecito da abuso inreiterazione – mancata considerazione di fatti decisivi per la risoluzionedella controversia; dell’idoneità della stabilizzazione ad assorbire glispecifici danni....(nella sintesi violazione dell’art. 36 del d.lgs n165/2001 con riferimento alla ritenuta idoneità della stabilizzazione adassorbire il danno, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. ed erratavalutazione di documenti decisivi....mancato riconoscimentodell’indennizzo ex art. 32, legge n.183/2010).La ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto contodel fatto che Cass. n. 14815/2021 abbia stabilito il principio secondo ilquale, perché l’illecito sia sanato, occorre che il conseguimento delposto in ruolo «sia conseguibile in tempi ravvicinati» e prevedibili. Nellaspecie la stabilizzazione era intervenuta solo nel 2019, ai sensi deld.lgs. n. 75/2017 e sulla base di finanziamenti disposti solo con la L.R.n.27/2016, malgrado la ricorrente avesse chiesto invano di esserestabilizzata dal 2007, quando già ciò poteva avvenire secondo la leggen.296/2006. Più in generale assume che la sanatoria dell’illecito perNumero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Num ero sezionale 3619/2026 Data pubblicazione 09/10/2026stabilizzazione non può neutralizzare retroattivamente ogni ragionerisarcitoria a prescindere dalla durata di protrazione dell’illecito.Svolge, sulla base di richiami a produzioni, doglianze riguardo allamancata adozione di procedure di selezione automatica e prevedibiledel personale da stabilizzare, a scelte arbitrarie quanto al regime orario,in violazione dell’art. 3, comma 11, della legge n.244/2007, e adisattese richiese di estensione oraria.Lamenta ancora che la Corte messinese non abbia considerato evidenzedocumentali relative ad assunzioni esterne avvenute nel 2021 atte adimostrare che il mancato accoglimento della domanda di estensioneoraria non era giustificato da mancanza di fabbisogno.Deduce che la stabilizzazione era avvenuta senza l’adozione, mediantepubblicazione nel BURS, dell’elenco regionale dei lavoratori, previstodall’art. 30, comma 1, della L.R. n.4/2015, in attuazione dell’art.4,comma 8, del d.l. n. 101/2013, elenco che comprendeva oltre gli exLSU, altri lavoratori a termine; circostanze, queste, atte a dimostrareche la stabilizzazione era avvenuta mediante un semplice elencoalfabetico senza alcun automatismo o criterio prevedibile.Contesta l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale ellaavrebbe ottenuto nel dicembre 2021 l’elevazione di orario da 24 a 30ore. Assume che la Corte abbia travisato il contenuto di una deliberada lei prodotta per mostrare che alcuni avevano avuto quella elevazionein modo arbitrario.Allega che precedenti stabilizzazioni erano avvenute a tempo pieno,quindi senza discriminazioni tra i lavoratori quanto al regime orario.Lamenta ancora l’omessa considerazione del fatto che l’art. 8 delcontratto di assunzione la subordinava all’erogazione dei finanziamentiregionali previsti, con clausola risolutiva. La stabilità dell’assunzionesarebbe comunque pregiudicata dal fatto che essa sarebbe statafinanziata con un fondo straordinario, di carattere temporaneo,costituito in forza dell’art. 30, comma 7, della L.R. n.5/2014, poiNumero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Num ero sezionale 3619/2026 Data pubblicazione 09/10/2026prorogato da successive leggi regionali, ma rimasto temporaneo, tantoche l’ultima proroga (artt. 8 L.R. n.2/2022) lo ascrive a “misura disostegno del reddito”.Deduce, infine, che l’indennità ex art. 32 non impedisce la risarcibilitàdel danno ulteriore, anche sotto il profilo pensionistico.2. Il secondo motivo denuncia, sempre in riferimento ai nn. 3, 4 e5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione degli artt. 86, 112,113, 392 e 394 c.p.c.La ricorrente deduce che nel ricorso introduttivo del giudizio avevachiesto, oltre all’indennità di cui all’art. 32 della legge n.183/2010, ilriconoscimento di numerosi altri diritti discendenti dalla naturasubordinata del rapporto, e diversi dal risarcimento del danno daabusivo ricorso alla clausola del termine, quali pretermissione inprocedure PEG/PEO, mancati scatti di anzianità, differenze retributivee contributive, che le sarebbero spettate, se fosse stata assunta aborigine a tempo indeterminato, anche in ragione del fatto di aver svoltomansioni di capo servizio (indennità di responsabilità). Respinte perassorbimento tali domande nei primi due gradi di merito, la Corterescindente aveva in effetti statuito che tali questioni, in quantoassorbite, dovessero essere riproposte nel giudizio di rinvio, con ciòintendendo che in caso di accertamento della natura subordinata delrapporto, dovessero essere riesaminate. La Corte territoriale, malinterpretando la dizione della Corte di legittimità, aveva ritenuto di nondover giudicare sul punto per mancata riproposizione delle domande inquestione nel ricorso in riassunzione, con ciò incorrendo in violazionedell’art. 394 c.p.c., che stabiliva che nel giudizio di rinvio le partimantengono la stessa posizione che avevano nei precedenti gradi. Inparticolare, questa Corte avrebbe costantemente affermato che ilgiudizio che si instaura a seguito della cassazione con rinvio ha lo stessooggetto di quello svoltosi nei gradi precedenti, dei quali costituisce unaprosecuzione, salve le domande incompatibili con i princìpi espressi inNumero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Num ero sezionale 3619/2026 Data pubblicazione 09/10/2026sede rescindente, sicché la mancata riproposizione non osterebbe allanecessità della disamina, salva l’ipotesi di rinuncia, non desumibiledalla mera mancata riproposizione, peraltro ovviata in conclusionale, eneanche esperibile dal difensore senza procura speciale.3. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione ai nn.3, 4 e 5 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione dell’art. 36 del d.lgs.n.165/2001, e degli artt. 112, 392 e 394 c.p.c.Si lamenta che la [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso introduttivo del giudizio, avevachiesto, a titolo di risarcimento del danno da abuso di contratto atermine, oltre all’indennità risarcitoria da cd. “danno comunitario”,anche altre ragioni di danno da perdita di chance retributiva econtributiva, e da perdita di opportunità di partecipare al concorso che,nell’assunto, il Comune avrebbe dovuto bandire per coprire il propriofabbisogno di personale se non avesse potuto – come non poteva –farne a meno utilizzando abusivamente il lavoro a termine, anche sottoil profilo della chance di essere assunta a tempo pieno. [OSCURATO:PERSONA], incorrendo nell’errore di diritto denunciato nel secondomotivo, aveva indebitamente omesso sul punto ogni pronuncia, invecedoverosa perché l’indennità risarcitoria forfettizzata, quand’anche indenegata ipotesi neutralizzata dalla intervenuta stabilizzazione, nonimpediva di per sé la risarcibilità del maggior danno, salva la necessitàdi dimostrarlo.4. Il primo motivo si sofferma in buona parte su questioniinfondate, quale quella secondo la quale la sentenza di appello nonavrebbe seguito i criteri stabiliti dalla sentenza rescindente perl’accertamento dell’ “efficacia sanante” dell’intervenuta stabilizzazione(la Corte di merito ha invero seguito tali criteri, che prescindono dalladurata della protrazione dell’illecito e dalla prevedibilità dei tempi dellastabilizzazione); ovvero su questioni che non risultano affrontate dallasentenza di appello in sede di rinvio, e che, a quanto è datocomprendere, riguardano domande (quella di risarcimento del maggiorNumero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Num ero sezionale 3619/2026 Data pubblicazione 09/10/2026danno da reiterazione abusiva della clausola del termine, ma forseanche altre domande dipendenti dalla natura subordinata del rapporto)che la Corte territoriale non ha esaminato, giudicandole rinunciate inragione della mancata riproposizione espressa delle stesse nel ricorsoin riassunzione, giudizio che forma oggetto di altri motivi di ricorso, chevanno quindi esaminati pregiudizialmente.5. Il motivo è invece fondato nella parte in cui censural’affermazione dell’”efficacia sanante” dell’intervenuta stabilizzazione,nel senso dell’idoneità della stessa a precludere il diritto al cd. “dannocomunitario” presunto, senza necessità di prova, quale affermato daldiritto vivente, in caso di abuso in reiterazione della clausola deltermine, a partire da Cass. SU n. 5072/2016, ed alle condizioniformulate nella pronuncia rescindente, quali mutuate in particolaredall’orientamento giurisprudenziale che fa capo a Cass. Sez. L,17/07/2020, n. 15353, e che è stato più volte ribadito (v. Cass. Sez. L,27/05/2021, n. 14815; Cass. Sez. L, 26/07/2022, n. 23373), secondocui, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, lasuccessiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce (comunque)misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenzepregiudizievoli dell’illecito a (mera) condizione che essa avvenga neiruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso inrapporto di diretta derivazione causale.Come pure sottolineato nell’ordinanza interlocutoria, dopo lapubblicazione della pronuncia rescindente, l’art. 12, comma 1, del d.l.16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni in legge 14novembre 2024, n. 166, è intervenuto a prevedere che: «[a]ll’articolo36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il terzo, ilquarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: Nella specificaipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successionedi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva lafacoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisceNum ero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Numero sezionale 36u19n/2’i0n26dennità nella misura compresa tra un minimo dDi aqtau aptutbrbol icea zuionn e 09/10/2026massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione diriferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avutoriguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero deicontratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessivadel rapporto».6. La norma sopravvenuta impone di considerarne l’applicabilitàanche nel giudizio di rinvio, in conformità al consolidato indirizzo diquesta Corte, secondo cui l’efficacia vincolante della sentenza dicassazione con rinvio presuppone il permanere della disciplina in basealla quale è stato enunciato il principio di diritto, e pertanto viene menoallorché quella normativa sia stata successivamente abrogata,modificata o sostituita per effetto di ius superveniens (v., in particolare,Cass. Sez. 6-L, 04/02/2015, n. 1995, con specifico riferimento alladeterminazione delle conseguenze economiche della nullità del termineapposto ad un contratto di lavoro in base ai criteri di cui allasopravvenuta legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7;in senso conforme, più in generale, fra altre, Cass. Sez. 5, 24/12/2024,n. 34382).Di conseguenza, già il giudice del rinvio, pronunciatosi dopo l’entrata invigore della novella, avrebbe dovuto interrogarsi, d’ufficio,sull’incidenza e sull’applicabilità dell’intervenuta modifica dell’art. 36del d.lgs. n. 165 del 2001.7. Va, dunque, esaminata la prima questione sollevatanell’ordinanza interlocutoria, vale a dire l’applicabilità della nuovadisciplina alle controversie pendenti, in difetto di una specifica disciplinatransitoria, a differenza, ad esempio, della scelta operata dal legislatoreproprio con l’introduzione dell’indennità ex art. 32, comma 5, dellalegge n. 183 del 2010, corredata da apposita previsione, che ne sancivaespressamente l’applicazione a tutti i giudizi, ivi compresi quelliNum ero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Numero sezionale 36p19e/2n0d26enti alla data di entrata in vigore della legge (art.D 3a2ta, pcuobmblmicaaz i7o,n e 09/10/2026legge n. 183 del 2010).Sul punto, il Collegio ritiene di dare continuità all’interpretazione giàadottata da questa Sezione circa l’applicazione dello ius superveniensanche ai giudizi in corso, in assenza di norme transitorie contrarie(Cass. Sez. L, 11/03/2026, n. 5538, Cass. Sez. L, 17/03/2026, n. 6221,e altre, di conferma delle decisioni con cui la Corte territoriale, qualegiudice del rinvio, aveva proceduto alla liquidazione del danno daillegittima reiterazione del termine in base ai parametri aggiornati,contenuti nella norma nel frattempo sopravvenuta).7.1. Va qui aggiunto che con la modifica in esame il legislatore haprovveduto a normare i criteri di liquidazione esclusivamente nella«specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di unasuccessione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato», intal modo disciplinando espressamente un ambito che, fino a quelmomento, era stato sostanzialmente regolato dalla elaborazionegiurisprudenziale sul cd. “danno comunitario” (su cui ci si soffermeràinfra, in relazione all’ulteriore quesito sollevato con l’ordinanzainterlocutoria); pertanto, una volta intervenuta la novella, in assenzadi disposizione transitoria, il regime risarcitorio legale deve trovareapplicazione in tutte le situazioni ancora pendenti, con il limite delgiudicato interno.7.2. Nella specie, la questione della liquidazione del danno è ancorasub iudice, come emerge all’evidenza dalla pronuncia rescindente, cheaveva demandato alla Corte d’appello di Messina anche l’accertamentosull’eventuale efficacia riparatoria della intervenuta stabilizzazione, inbase alle specifiche caratteristiche della procedura all’esito della qualeera avvenuta l’immissione in ruolo.8. Risolta in senso affermativo la questione in ordine all’applicabilitàal presente giudizio della novella, occorre interrogarsi circa l’ulteriorequesito prospettato nell’ordinanza interlocutoria, i.e. la perduranteNumero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Num ero sezionale 3619/2026 Data pubblicazione 09/10/2026possibilità di valorizzare l’intervenuta stabilizzazione in chiavesatisfattiva rispetto all’abusiva reiterazione del termine, a fronte dellaespressa previsione della norma nel frattempo sopravvenuta.Occorre qui richiamare sinteticamente l’evoluzione giurisprudenzialesul cd. “danno comunitario”.Il dato di partenza è senz’altro rappresentato dal divieto di conversionedel rapporto a tempo indeterminato, quale postulato che condiziona edorienta in maniera significativamente diversa il lavoro pubblico daquello privato e la cui legittimità è stata ripetutamente scrutinata, siaquanto ai parametri costituzionali (Corte cost., 27 marzo 2003, n. 89,con orientamento ribadito in successive pronunce, circa la preminenzada attribuire al principio del concorso di cui all’art. 97 Cost.: Corte cost.,20 gennaio 2004, n. 34, 10 maggio 2005, n. 190, 12 maggio 2017, n.110, 19 maggio 2017, n. 113, 6 dicembre 2017, n. 251, 2 marzo 2018,n. 40) che ai vincoli derivanti dalla direttiva 1999/70/CE in materia, neldialogo sviluppatosi fra la Corte Suprema nazionale (fra altre, Cass.Sez. L, 24/02/2005, n. 3833; Cass. Sez. L, 15/06/2010, n. 14350;Cass. Sez. L, 30/12/2021, n. 42004, secondo cui la regola iuris deldivieto di conversione, non risiede esclusivamente nel rispetto delleregole del pubblico concorso, ma anche nel principio cardine del buonandamento della P.A. e nelle esigenze di contenimento, controllo erazionalizzazione della spesa pubblica) e la Corte di giustizia UE (CGUE,7 settembre 2006, C-53/04, Marrosu e Sardino e CGUE, 1° ottobre2010, C-3/10, Affatato, secondo cui la direttiva e l’accordo quadro nonostano ad una normativa interna che escluda la conversione delrapporto purché le autorità nazionali prevedano misure adeguate aprevenire gli abusi, vale a dire misure non solo proporzionate bensìsufficientemente effettive e dissuasive per garantire la piena efficaciadelle norme adottate in attuazione dell’accordo quadro).E’ noto che, proprio per effetto delle sollecitazioni provenienti dallaCorte europea (CGUE, 12 dicembre 2013, C-50/13, Papalia; CGUE, 26Num ero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Numero sezionale 36n19o/2v0e26mbre 2014, C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-4D18at/a1 p3u, bMbalicsaczoiolon e 09/10/2026e altri), in ordine alla necessità per le autorità nazionali di adottaremisure non solo proporzionate, ma anche sufficientemente energiche edissuasive, eventualmente anche sul piano della agevolazioneprobatoria per il riconoscimento del risarcimento del danno, questaCorte, con pronuncia resa a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 15/03/2016,n. 5072), nel confermare la tenuta costituzionale del divieto diconversione ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001 (ribadita pure dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 248 del 27 dicembre 2018) ha esclusoespressamente che il danno risarcibile ex art. 36, comma 5, d.lgs. n.165 del 2001, possa consistere nella perdita del posto di lavoro a tempoindeterminato, consistendo piuttosto nella perdita di chance, da farvalere secondo la regola generale della responsabilità contrattualeposta dall’art. 1223 c.c. Tuttavia, per l’ipotesi di abusiva reiterazionedel termine, quale illegittimità direttamente contemplata dalla clausola5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alladirettiva 1999/70/CE, è stata adottata un’interpretazione adeguatricedella norma, individuando, come parametro idoneo a colmare il deficitdi tutela stigmatizzato dai giudici europei, la fattispecie omogenea dicui all’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010, che concerne ilrisarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine,quale misura con portata sanzionatoria (e qualificabile come “dannocomunitario”) che esonera il lavoratore dalla prova del danno subito,determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggiorpregiudizio sofferto.Sulla conformità della tutela - siccome delineata dalle Sezioni Unite - aiprincipi di equivalenza ed effettività più volte indicati dallagiurisprudenza europea si è espressa la stessa Corte di giustizia UE,escludendo, in virtù dei richiami ai propri precedenti, che la clausola 5dell’accordo quadro imponga allo Stato membro di riconoscere ailavoratori del settore pubblico un’indennità destinata a compensare laNum ero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Numero sezionale 36m19a/20n2c6ata trasformazione, senza poter comparare, sul piaDnaot ad eplu pbbrilniccaizpiioon e 09/10/2026di equivalenza, le sanzioni previste dal legislatore nazionale a carico deldatore privato rispetto a quelle stabilite per il datore pubblico, in quanto« tali misure hanno ad oggetto l’esercizio dei doveri conferitidall’ordinamento giuridico dell’Unione », mentre il predetto principiopostula che « gli individui che fanno valere i diritti conferitidall’ordinamento giuridico dell’Unione non devono essere svantaggiatirispetto a quelli che fanno valere diritti di natura meramente interna »(CGUE, 7 marzo 2018, C-494/16, [OSCURATO:PERSONA] contro Comune diValderice).La portata del “danno comunitario” è stata, quindi, precisata da questaSezione con successive decisioni, che hanno contribuito a delinearequesta peculiare figura risarcitoria di elaborazione prettamentegiurisprudenziale.In ordine all’ambito di applicazione, secondo l’indirizzo già aperto dalleSezioni Unite, solo nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti atermine trovano applicazione i principi in tema di “danno comunitario”,mentre l’isolata violazione ricade negli schemi ordinari dellaresponsabilità civile ex art. 1223 c.c. (Cass. Sez. 6-L, 20 luglio 2018,n. 19454; in senso conforme, Cass. Sez. L, 11 febbraio 2021, n. 3558).Tuttavia, rientra nella sfera di applicazione della direttiva anche l’ipotesidell’unico contratto seguito da proroga, cosicché, ove l’abuso siariconducibile a tale fattispecie, dovrà darsi luogo al risarcimentosecondo le caratteristiche proprie del danno eurounitario (Cass. Sez. L,4 febbraio 2020, n. 2534).I criteri di liquidazione del “danno comunitario” hanno trovato unapeculiare applicazione nel contenzioso relativo al cd. “precariatoscolastico”, nel cui ambito, muovendosi nel solco tracciato dalla Cortecostituzionale (Corte cost. 20 luglio 2016, n. 187), questa Corte haritenuto misura idonea a sanzionare debitamente l’abuso lastabilizzazione prevista nella legge n. 107 del 2015 per il personaleNumero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Num ero sezionale 3619/2026 Data pubblicazione 09/10/2026docente nonché l’immissione in ruolo acquisita da docenti e personaleATA attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali,salva la prova del danno ulteriore (per tutte, Cass. Sez. L, 07/11/2016,n. 22552; conforme, fra molte, Cass. Sez. L, 12 febbraio 2020, n.3472). Tale interpretazione è stata positivamente vagliata anche dallaCorte europea, che ha, tuttavia, posto l’accento sulle caratteristichedell’accesso in ruolo, che, fra l’altro, non deve essere né incerto, néimprevedibile, né aleatorio (CGUE, 8 maggio 2019, C-494/17, [OSCURATO:PERSONA] di Musica F.A. Bonporti).In tale ottica, la portata del principio della valenza satisfattiva dellastabilizzazione, esteso anche al di fuori del settore scolastico (fra altre,Cass. Sez. L, 3 luglio 2017, n. 16336), è stata progressivamenteaffinata, precisando, in particolare, che la successiva immissione inruolo è misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenzepregiudizievoli dell’abuso solo se ricollegabile alla successione deicontratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verificaquando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza dispecifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precariovittima dell’abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a dettopersonale e non già perché semplicemente agevolata dall’esperienzamaturata nelle precedenti assunzioni a termine (Cass. Sez. L, 17 luglio2020, n. 15353; conforme, Cass. Sez. L, 27 maggio 2021, n. 14815).Nella stessa linea, è stata ritenuta non idonea a reintegrare leconseguenze pregiudizievoli dell’illecito — e, pertanto, non esclude ildiritto del lavoratore al risarcimento del danno — la successiva offertadi immissione in ruolo del lavoratore, che intervenga solo dopo chequesti è stato assunto a tempo indeterminato da altra pubblicaamministrazione e senza alcuna connessione con la successione deicontratti a termine (Cass. Sez. L, 3 ottobre 2023, n. 27882).9. In tale quadro, e, più specificamente, a seguito della procedurad’infrazione n. 2014/4231, con la quale la Commissione europea haNumero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Num ero sezionale 3619/2026 Data pubblicazione 09/10/2026ritenuto che la normativa nazionale non previene né sanziona in misurasufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempodeterminato con particolare riferimento a diverse categorie di lavoratoridel settore pubblico (tra cui insegnanti e personale amministrativo,tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratoridel settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delsettore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratoriforestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali, anche perché alcuni diquesti lavoratori avrebbero pure condizioni discriminatorie rispetto ailavoratori a tempo indeterminato, in contrasto con il dirittodell’Unione), è intervenuto il legislatore con la novella in esame.Così ricostruita la genesi della norma, si deve concludere che la nuovaformulazione dell’art. 36 d.lgs. 165 del 2001 è chiaramente indirizzataad assicurare la conformità del diritto interno a quello unionale, che, senon impone la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato,esige comunque l’adozione di misure adeguate, effettive esufficientemente dissuasive. Infatti, l’attuale versione dell’art. 36,comma 5, mantiene immutata l’opzione di fondo incentrata sulla tutelarisarcitoria del lavoratore, ma, rispetto alla specifica ipotesi di dannoconseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti orapporti di lavoro a tempo determinato, quale fattispecie rientrantenell’ambito di applicazione della direttiva, provvede a forniredirettamente i parametri per la liquidazione dell’indennità, fatta salvala facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno.10. In questo senso, l’intervento del legislatore si pone sulla lineaaperta dalle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla elaborazionedel “danno comunitario”, configurando una specifica ipotesi dirisarcimento. Pertanto, sia l’ambito di applicazione, ristretto alle ipotesidi abuso del termine che ricadono nella sfera di applicazione delladirettiva comunitaria, sia l’agevolazione probatoria per il lavoratore, acui sarà corrisposta un’indennità variabile da un minimo ad unNum ero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Numero sezionale 36m19a/20s2s6imo, ricalcano le caratteristiche del danno comunitDaaritoa, p aunbcbhlicea pzieorn e 09/10/2026la possibilità per il lavoratore di provare il danno ulteriore, sotto ilprofilo della perdita di chance. Di conseguenza, fuoriesce dall’ambito diapplicazione della nuova norma il primo e unico contratto a termineillegittimo, mentre vi rientra, in coerenza con la finalità di repressionedell’abusiva successione di contratti, la proroga.È stata, invece, modificata l’entità del range entro cui liquidarel’indennità, praticamente raddoppiata, ed il trattamento economico cuiparametrare la liquidazione, già riferito all’ultima retribuzione globaledi fatto, in base all’art. 32 della legge n. 183 del 2010, ed orarapportato all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo deltrattamento di fine rapporto, secondo la formula già adottata nell’art.2 d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 e ripresa nell’art. 63, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, in ordine alleconseguenze del licenziamento illegittimo nel lavoro pubblico.L’ulteriore modifica di rilievo attiene ai criteri da utilizzare per laliquidazione dell’indennità all’interno del limite minimo e massimo,espressamente riferiti alla gravità della violazione anche in rapporto alnumero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla duratacomplessiva del rapporto (anche sul punto, in linea conl’interpretazione espressa da questa Corte: fra altre, Cass. Sez. L,12/04/2017, n. 9402), invece che ai criteri indicati nell’art. 8 della leggen. 604 del 1966, siccome richiamati dall’art. 32 della legge n. 183 del2010.11. Così ricostruita la genesi, identificata la ratio ed approfondito ilprecipuo contenuto della novella in esame, ritiene il Collegio che lariformulazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, operatacon il d.l. n. 131 del 2024, cit., valga ad assicurare in tutti i casi didanno conseguente all’abusivo ricorso al termine un’adeguata misurarisarcitoria, nei termini espressamente ivi disciplinati.Numero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Num ero sezionale 3619/2026 Data pubblicazione 09/10/2026Depone in questo senso, in primo luogo, il tenore letterale della norma,che si esprime in termini prescrittivi («il giudice stabilisceun’indennità»), senza formulare riserve che lascino margini perescludere la liquidazione nei casi di intervenuta stabilizzazione. Nellostesso senso milita il significativo silenzio serbato sul punto dallegislatore, che, ben consapevole dell’elaborazione giurisprudenziale inmateria, tanto da averla sostanzialmente codificata, financo nellaindicazione dei criteri per la liquidazione del danno, non ha ritenuto difar alcun riferimento all’eventuale incidenza della sopravvenutaimmissione in ruolo, neppure nei lavoratori preparatori.Occorre, dunque, concludere che l’intervento normativo, volto acorrispondere alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europeae dalla CGUE, abbia inteso garantire la conformità dell’ordinamentointerno a quello unionale attraverso la predisposizione di una appositamisura risarcitoria, ritenuta proporzionata ed effettiva per sanzionare ilricorso abusivo a plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, aprescindere dalla possibilità per l’interessato di accedere alla cd.stabilizzazione. E’ dunque venuta meno la ragione stessadell’interpretazione “adeguatrice” che ha dato origine al “dannocomunitario” siccome inizialmente configurato dalle Sezioni Unite esuccessivamente elaborato da questa Sezione, dal momento che alla“regola pretoria” in base alla quale si è sinora stimata la conformitàdell’ordinamento interno è subentrata la specifica disposizionenormativa che rappresenta, ormai, il nuovo parametro di riferimentodella disciplina.12. Né potrebbe superarsi tale conclusione sul rilievo che lastabilizzazione valga ad escludere la stessa configurabilità del danno,così precludendo l’applicazione della nuova disposizione, chetroverebbe spazio solo nei residui casi in cui non risulti sanato il dannoda abusiva reiterazione.Num ero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Numero sezionale 36V19a/2,0 2i6nfatti, precisato che l’orientamento giurisprudenziaDlea tas uplul’bebffliiccaazciioan e [OSCURATO:DATA_NASCITA]satisfattiva della stabilizzazione si fonda sostanzialmente sull’assuntoche la trasformazione, se automatica e finalizzata a superare ilprecariato, può essere assimilata alla conversione e ricondotta ad unadelle misure previste dalla clausola 5 dell’accordo quadro, senzanecessità di ricorrere all’interpretazione adeguatrice sull’agevolazioneprobatoria per riconoscere il danno da abusiva reiterazione.In proposito, vanno sinteticamente richiamate le considerazioni espostein alcuni specifici precedenti (Cass. Sez. 6-L, 07/11/2022, n. 32715;Cass. Sez. L, 04/08/2022, n. 24286), secondo cui il principio di dirittoenunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072 del 2016 èapplicabile nei soli casi in cui venga in rilievo la violazione del dirittodell’Unione e l’agevolazione probatoria per il riconoscimento delrisarcimento sia necessaria per adeguare l’ordinamento interno a quelloeurounitario, sicché allorquando si sia in presenza di una misuraequivalente alla conversione, di per sé sufficiente ad assicurare ilrispetto della clausola 5 dell’accordo quadro, torna ad espandersi laregola generale, immanente nel nostro ordinamento, in base alla qualeil danno deve essere allegato e provato da chi assume di averlo subito.Proprio in quest’ottica tale orientamento ha trovato conferma nellagiurisprudenza della Corte di giustizia UE (C–494/2017, Rossato, 39,cit.), la quale ha evidenziato che «come emerge dalla clausola 5, punto2, dell’accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambitodelle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione dicontratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti dilavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempoindeterminato, dato che la stabilità dell’impiego derivante da questiultimi costituisce l’elemento portante della tutela dei lavoratori», senzala necessità di prevedere un cumulo di misure (p. 41) ovvero ilrisarcimento integrale del danno subito o, ancora, il versamento didanni punitivi (p. 42). In base a tale fondamento, nei richiamatiNum ero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Numero sezionale 36p19r/e20c2e6denti è stato chiarito che la stabilizzazione noDna tap puuòb belicsaseziroen e 09/10/2026ritenuta misura equivalente al risarcimento del danno (tanto che lestesse Sezioni Unite del 2016 hanno espressamente affermato che ildanno non coincide con la perdita del posto di lavoro) per esserepiuttosto misura equivalente alla conversione del rapporto, sufficientead assicurare il rispetto della clausola 5 dell’accordo quadro, esimendoil giudice nazionale dal ricorso alla interpretazione adeguatrice.Pertanto, anche sotto questo profilo, l’intervenuta modifica dell’art. 36vale a disciplinare direttamente la fattispecie, subentrando allaelaborazione giurisprudenziale con la previsione della misurarisarcitoria, cui l’eventuale intervenuta stabilizzazione si affianca senzasostituirla. Il potenziale cumulo di misure non è imposto, come ribaditodalla Corte di giustizia UE, ma neppure, ovviamente, precluso (tantoche è di norma previsto per i rapporti di lavoro privato), e depone,semmai, nel senso della volontà del legislatore di rendere più incisivoed effettivo il divieto di reiterazione abusiva, in linea con la ratio e lagenesi della novella in esame.13. Sotto questo profilo, l’eventuale stabilizzazione può esserepresa in considerazione nella liquidazione dell’indennità fra il minimoed il massimo, unitamente ai criteri normativamente previsti, oveeffettivamente la conversione possa ritenersi misura direttamentericollegata all’abuso, nei termini già precisati da questa Corte conl’orientamento cui, solo a questi limitati fini, può continuare ad esseredato seguito.14. Per quanto sinora osservato, va accolto il primo motivo, neitermini dianzi chiariti, dovendosi affermare, in relazione alle questionisollevate con l’ordinanza interlocutoria, i seguenti principi di diritto:a) l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, siccome modificatodall’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv. con modif. dalla legge n. 166del 2024, si applica, quale ius superveniens, alle controversie pendentied anche nel giudizio di rinvio, ancorché la relativa disciplina siaNum ero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Numero sezionale 36d19e/2s0t2i6nata ad incidere sul principio di diritto pronunciato Dnaetlal ap udbebcliicsaioznioen e 09/10/2026rescindente, salvo il giudicato interno;b) a seguito della modifica dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del2001, disposta con l’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv. con modif.dalla legge n. 166 del 2024, nella specifica ipotesi di dannoconseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti orapporti di lavoro a tempo determinato, l’eventuale misura dellaconversione del rapporto a tempo indeterminato si affianca ma nonsostituisce la misura risarcitoria, da liquidare in base alle previsionicontenute nella nuova disposizione, tenuto conto, ove del caso,dell’eventuale sopravvenuta stabilizzazione, se direttamente ricollegataall’abuso.15. Rimangono a questo punto assorbite, in punto diriconoscimento del diritto al risarcimento, come sopra precisato, leulteriori argomentazioni svolte in ordine alle caratteristichedell’immissione in ruolo, che, potranno, ove del caso, essere tenute inconsiderazione dal giudice del rinvio in sede di liquidazione del danno.16. Inoltre, l’accoglimento, per quanto di ragione, del primomotivo, determina anche l’assorbimento del terzo motivo, relativo alriconoscimento del maggior danno, rivendicato dal lavoratore in terminidi perdita chance e altro, quale posta ricompresa nella liquidazione deldanno ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 novellato, come sopraampiamente osservato, e che andrà esaminata dal giudice del rinvio.17. Rimane, invece, da esaminare il secondo motivo, non assorbitoin quanto relativo alla rivendicazione delle differenze retributive in basealla clausola 4, sul principio di non discriminazione, e non già inerentealla clausola 5, sulla prevenzione degli abusi, dell’accordo quadroallegato alla direttiva.18. La ricorrente assume che il giudice del rinvio fosse tenuto adesaminare e pronunciarsi su tutte le domande avanzate nei gradi dimerito, ancorché le specifiche conclusioni non fossero stateNumero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Num ero sezionale 3619/2026 Data pubblicazione 09/10/2026espressamente riportate o richiamate nell’atto di riassunzione, citandoalcuni precedenti di questa Corte.In particolare, si invoca il principio espresso da Cass. Sez. 2,03/05/2024, n. 12065, secondo cui, nel giudizio di rinvio prosecutorio,la riassunzione, anche ad opera di una sola delle parti, ponendo lestesse nella medesima posizione originaria, impone al giudice del rinviodi decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulatenelle precedenti fasi di merito, sicché, fatta salva l’ipotesi di uneventuale giudicato interno, egli è chiamato, anche nella contumacia diuna delle parti, a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni dimerito a suo tempo proposte, a prescindere dalla loro formale edespressa riproposizione.Il rilievo difensivo si fonda, in buona sostanza, sulla considerazione percui, se addirittura la contumacia obbliga il giudice del rinvio apronunciarsi sulle richieste già formulate, a maggior ragione l’eventualemancata riproposizione non può esimere lo stesso giudicante dalprendere in considerazione tutte le domande avanzate in precedenza.19. Senza necessità di pronunciarsi sullo specifico contrastosotteso al precedente citato dalla difesa del ricorrente, ci si limita quiad evidenziare come, in quella stessa sentenza, si faccia salvo il casoin cui, nel giudizio di rinvio, la modifica in senso riduttivo delleconclusioni in sede di rinvio, in maniera tale da evidenziarel’incompatibilità con alcune di quelle ab origine avanzate, rendeinammissibile l’esame d’ufficio di tali questioni, in quanto ormaiespunte dal dibattito processuale. Questa impostazione sottendeevidentemente che vi sia stata una costituzione e siano state presedelle conclusioni incompatibili con quelle prese in passato, cosìdeducendo una rinuncia implicita dal tipo di richieste espressamenteformulate.20. A tale ipotesi occorre ricondurre il caso in esame, nel quale,per come emerge dalla sentenza impugnata, con il ricorso inNum ero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Numero sezionale 36r1i9a/2s0s26unzione è stata chiesta unicamente la condannDa atdae pl ubCbolimcauznioen e 09/10/2026convenuto al risarcimento del danno ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del2001 nella misura massima consentita dall’art. 32 della legge n. 183del 2010, mentre le ulteriori domande sono state riproposte solo con lenote conclusive. Pertanto, non ricorre un caso in cui, semplicemente,le conclusioni non state richiamate ovvero riportate, bensì un’espressalimitazione delle originarie domande al solo riconoscimento del dannoda illegittima apposizione del termine, dovendosi così dedurre lavolontà di restringere a tale aspetto l’ambito della cognizione delgiudice del rinvio.Tale conclusione risulta avvalorata dalla diretta disamina dell’atto diriassunzione - che la Corte può consultare in relazione allo specificovizio di natura processuale dedotto - e nel quale viene dibattutaunicamente la questione relativa al risarcimento del danno comunitarioed alla valenza, satisfattiva o meno, della intervenuta stabilizzazione.E tale limitazione risulta ancor più significativa, nel senso di implicitarinuncia alle ulteriori domande (rientrante nei poteri conferiti aldifensore già in sede di procura speciale rilasciata per il precedentegiudizio in cassazione, depositata agli atti), ove la stessa vengavalutata nel contesto della pronuncia rescindente, nella quale, comepure sottolineato dalla sentenza impugnata, si evidenziavaespressamente che le questioni non esaminate perché ritenuteassorbite avrebbero dovuto essere riproposte nel giudizio di rinvio.Ne consegue che, correttamente, la domanda di riconoscimento delledifferenze retributive non è stata esaminata, a nulla rilevando la suariproposizione solo nelle note conclusive, attesa, fra l’altro, la specialitàdel rito lavoristico, e tenuto anche conto del rinvio operato dall’art. 394,primo comma, c.p.c., alle disposizioni sul giudizio di appello, e, quindi,all’art. 346 c.p.c.21. In sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso nei sensi di cuiin motivazione, assorbito il terzo e disatteso il secondo, e cassata diNumero registro generale 12610/2025 Numero di raccolta generale 26495/2026Num ero sezionale 3619/2026 Data pubblicazione 09/10/2026conseguenza la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello diCatania, anche per la regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione, assorbito il terzo e rigettato il secondo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello diCatania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 22/09/2026.Il Consigliere est. La PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]