CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 33751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1930-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e dife- se dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2042/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso articolato in unico mo- tivo, distinto in due sottoparagrafi, avverso la sentenza n. 2042/2021 della Corte d’appello di Bologna. 2. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 3. La Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 538/2014 del Tribunale di Parma, la quale aveva rigettato la domanda dello stesso Righini per ottenere da [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) ed [OSCURATO:PERSONA] (tutrice di [OSCURATO:PERSONA]) il pagamento del com- penso professionale relativo ad una controversia civile nella qua- le aveva assistito, insieme ad altri due avvocati, il Rossi e la Lo- renzoni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con la sentenza n. 538/2014 affermò che le risultanze istruttorie avevano rivelato che i tre avvocati avevano pattuito un unico compenso da suddividere in parti uguali e che il Righini non avesse comunque dato prova di aver concordato con i clienti un onorario di importo superiore a quello determinato a carico della soccombente nel giudizio civile dove era stata svolta l’attività difensiva. La sentenza diprimo grado non pronunciò in- vece sulla domanda riconvenzionale risarcitoria per inadempi- mento, pari ad € 22.500,00, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ed An- na [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] propose appello sia sul merito della lite sia sulla condanna alle spese subita nella sentenza di primo grado, lamentando la mancata compensazione per la soccombenza delle convenute sulla domanda riconvenzionale risarcitoria di € 22.500,00. La Corte d’appello, in punto di spese, ha ritenuto che il Tribunale non avesse proprio esaminato la domanda riconven- zionale delle convenute, che di tale omessa pronuncia non pote- va lamentarsi il Righini, che la riconvenzionale non poteva dirsi implicitamente rigettata e che perciò la statuizione di condanna alle spese dell’attore adottata dal primo giudice era corretta. L’unico motivo del ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione, mancata/errata applicazione degli artt. 346, 306, 91 e 92 c.p.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe dovuto prendere atto della rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla ri- convenzionale, non avendo impugnato l’omessa pronuncia di primo grado al riguardo, oppure avrebbe dovuto intendere la stessa riconvenzionale implicitamente rigettata, in entrambi i ca- si pervenendo al rilievo della soccombenza reciproca tra le parti e quanto meno alla compensazione delle spese. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse es- sere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nel- le forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Il ricorrente ha presentato memoria. Il motivo di ricorso non supera lo scrutinio ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. Si configura la violazione del precetto di cui all'art. 91 c.p.c. - che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione consen- titi dal successivo art. 92 c.p.c. –allorché il giudice ponga le spe- se di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa. E’ pacifico in giurisprudenza che la facoltà di disporre la compen- sazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere di- screzionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ra- gione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (ex multis, Cass. Sez. Unite, 15 luglio 2005, n. 14989). E’ altrettanto consolidato l’orientamento secondo cui la valuta- zione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la deter- minazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripar- tirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano parimenti nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essen- do egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la do- manda accolta e la misura delle spese poste a carico del soc- combente (Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149 ; Cass. Sez. 2 , 20/12/2017, n. 30592). Pur ad intendersi, dunque, rigettata o rinunciata la domanda ri- convenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]- ga, non è sindacabile in sede di legittimità come violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. la decisione del giudice di merito di non pro- cedere alla compensazione tra le parte delle spese di lite per soccombenza reciproca. Ancora nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., il ricor- rente evidenzia che il “cuore del ricorso” è dato dalla violazione degli artt. 346 e 306, comma 4, c.p.c., ma con ciò incorre nell’evidenziato erroneo presupposto interpretativo in base al quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state im- plicitamente soccombenti (seppur comunque in relazione di reci- procità con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) per il sol fatto che la loro domanda riconvenzionale non era stata esaminata dal Tribunale e le convenute avevano prestato acquiescenza a tale omessa pronuncia. Va così enunciato il seguente principio: è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'omessa pronuncia del giudice di primo grado su una domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte e non riproposta in appello, sotto il profilo che l'eventuale rigetto di essa avrebbe potuto portare ad un possibile diverso e più favorevole regola- mento delle spese giudiziali, in quanto tale omessa pronuncia, che non depone per un implicito rigetto, comunque non incide sulla soccombenza dell’attore e non gli arreca alcun concreto pregiudizio, né l’acquiescenza prestata dal convenuto alla sen- tenza di primo grado può qualificarsi come espressa rinuncia agli effetti di cui all’art. 306, comma 4, c.p.c. (Cass. Sez. 2 , 18/12/1964, n. 2915; Cass. Sez. 2, 29/12/1971, n. 3768; Cass. Sez. 5, 27/01/2017, n. 2047). Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ri- corrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se do- vuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di leg- ge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,