CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2025
Cassazione n. 20047/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7370/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso da sé medesimo -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ROMArappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) -intimata- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4662/2021 depositata il 20/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sentenza n. 4662/2021, respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Monte avverso la sentenza della C.T.P. di Roma e lo condannava al pagamento delle spese di giudizio per un importo di 440 euro. In particolare, la Corte distrettuale statuiva che Come già evidenziato dal Giudicante di prime cure, l’Ufficio ha dettagliatamente e documentalmente comprovato la regolare notificazione sia dell’invito al pagamento, sia dell’atto irrogativo della sanzione. Quanto alla notifica della cartella a mezzo posta elettronica certificata in formato PDF anziché in formato P7M, il Collegio condivide l’orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in base al generale principio di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c….. nel caso della notifica a mezzo p.e.c. è la ricevuta di avvenuta consegna a fornire al mittente la prova che il messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e a certificare il momento ln cui è avvenuta la consegna… L'articolo 248 prevede che l'invito al pagamento del contributo unificato sia notificato al contribuente entro "trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento"; si ritiene che tale termine non abbia natura perentoria, bensì ordinatoria, atteso che la previsione di legge non individua specifiche decadenze dall'azione di recupero del contributo a seguito del decorso del medesimo termine (Circolare Agenzia Entrate n. 29/2017)… L’art. 10 del T.U. n. 115/2002 opera rinvio recettizio alla tabella B) allegata al D.P.R. n. 642/73. Ordunque, le norme di esenzione dall’obbligo di versamento del contributo unificato sono identiche a quelle che regolano l’imposta di registro. Il giudizio promosso dall’odierno appellante innanzi al Giudice di Pace di Roma consisteva in un procedimento ex art. 616 c.p.c.; l’esenzione di cui all’art. 23, comma 40, della legge n. 689/1981 si applica unicamente ai giudizi di opposizione ad ordinanza –ingiunzione e non ai giudizi di opposizione ex artt. 615 – 616 c.p.c… Il diritto alla riscossione del contributo unificato è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c.c. (direttiva Mef n. 2/Dgt/2012). La notifica dell’invito al pagamento è idonea a interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore ai sensi degli articoli 2943 e 1219 cc (cfr. circolare ministero Giustizia del 26 giugno 2003) . Avverso detta pronuncia, ricorre per la sua cassazione il contribuente, sulla base di due motivi. Replica con controricorso l’ufficio del giudice di pace. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis1 c.p.c., in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo articolato strumento di impugnazione deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. . Il giudicante avrebbe errato nel condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in quanto la controparte Agenzia delle Entrate Riscossione non era costituita, mentre Ufficio del Giudice di Pace risulta essersi costituito in giudizio mediante il funzionario delegato e non mediante Avvocato. Si afferma che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota. Inoltre, si evidenzia che vi erano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese, in virtù della complessità e novità delle questioni giuridiche, nonché della responsabilità anche della controparte nell’instaurazione della lite. 2. Il ricorrente- ravvisando nella condotta della controparte che ha richiesto la condanna al pagamento delle spese del giudizio di merito una condotta ingannevole che avrebbe ingenerato la conseguente erronea condanna al pagamento delle spese di lite pronunciata dal Giudice di appello –propone domanda di condanna del controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. 3.Il primo motivo non ha pregio, assorbita la domanda di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. 3.1.Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, coordinato con la legge di conversione 24 ottobre 1996, n. 556, prevedeva all'art. art. 12. (Modifiche alla disciplina sul processo tributario) comma 1 lett. b) quanto segue: Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza ; con successiva modifica, a far data dal 1.1.2013, in forza della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'arti comma 32, la disposizione veniva così precisata: Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti percento dell'importo complessivo ivi previsto .( Cass. n. 20530/2021; Cass. n. 4180/2024, Cass. n. 4222/2024). 3.2.Infine con la previsione attualmente vigente di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, con decorrenza 01/01/2016, all'art. 9 comma 1 lett. f) n. 2-sexies, attualmente in vigore, si prevede che nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza . 3.3.Pur con alcune varianti, attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi, il principio della ripetibilità delle spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti da propri funzionari, è stato sempre confermato, e per completezza, non va omesso che del tema è stata investita anche la Corte Costituzionale (ord. 8/10/2010, n. 292), che, tuttavia, non ha esaminato la questione nel merito, avendo ritenuto il quesito proposto manifestamente inammissibile per carenza di chiarezza motivazionale nell'ordinanza di rimessione. 3.4.Considerato che in tutte le disposizioni che si sono succedute, pur mantenendo costante il parametro del compenso spettante agli avvocati, si è stabilito che il compenso debba essere riconosciuto, è evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del processo stesso, che, al di là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia che questa difesa, sulla base delle stesse norme procedurali, sia svolta da un funzionario o dipendente all'uopo delegato. 3.5.Sotto altro profilo, va evidenziato come la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 117 del 1999, investita, tra l'altro, del tema della disparità di trattamento tra la normativa di cui all'art. 23 legge n. 689/81 (modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 c.p.c., in ragione dell'inoperatività dell'onere delle spese processuali a carico del soccombente, abbia ritenuto la manifesta infondatezza della questione, in ragione del riconoscimento al legislatore della più ampia discrezionalità nel dettare le norme processuali, con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, ed in particolare, la Corte ha affermato che: a) l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile; che b) il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio; che, infine, c) un modello processuale non necessariamente deve costituire un parametro per un rito diverso, essendo giustificata la non simmetrica costruzione delle norme processuali in tema di spese di lite, allorquando esse si sostanzino in strumenti processuali ricollegati a differenti sistemi, in sé compiuti ed affatto autonomi, diretti a regolare materie non omogenee. In tal senso, la Corte ha fatto esplicito riferimento al processo tributario (art. 15 d.lgs n. 546/1992), indicandolo come riferimento inidoneo per ritenere sussistente la violazione del principio di uguaglianza tra le norme citate. 3.6.Da quanto argomentato, si ritiene possa ritenersi la particolarità normativa prevista in materia di spese e compensi processuali nell'ambito del processo tributario, che, come visto, è stata mantenuta costante nel tempo e che impedisce di decidere in senso difforme dal Collegio d’appello, in violazione di una volontà chiaramente espressa dal legislatore, e si deve, quindi, anche in questa sede, in aderenza al dettato normativo, riconoscere come corretta la condanna alle spese in favore dell'amministrazione. 4. Sotto il diverso profilo della censurata statuizione di condanna alle spese di lite, si osserva che correttamente il decidente ha posto le spese di lite a carico della ricorrente, in virtù del principio di causalità. 5.In ogni caso, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità. 5.1.E’ pacifico in giurisprudenza che la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (ex multis, Cass. Sez. Unite, 15 luglio 2005, n. 14989). Non è sindacabile, dunque, in sede di legittimità come violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. la decisione del giudice di merito di non procedere alla compensazione tra le parte delle spese di lite in caso di rinuncia al ricorso (Cass. n. 33751/2022). 6.Sulla scorta di quanto precede, il primo motivo di ricorso va pertanto respinto, assorbita la domanda di condanna per responsabilità aggravata del controricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il contribuente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma controricorrente che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni