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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 26955/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2371/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE, domiciliato ex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende ; -controricorrente - avverso il DECRETOdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 490/2021 depositatoil 05/07/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con decreto n. 990/2018 la Corte d'Appello di Perugia decideva sul ricorso per equa riparazione per l'eccessiva durata di un procedimento in materia di pubblico impiego instaurato dagli odierni ricorrenti nel giugno del 1999 e conclusosi dinanzi al TAR Lazio con decreto di perenzione depositato il 21.03.2014.

La Corte territoriale umbra, accogliendo parzialmente la domanda, individuava nella data del 16.03.2011 il dies ad quem, ritenendo di non poter computare nella durata rilevante ai fini dell'equa riparazione l’ulteriore periodo di circa tre anni compreso tra il 16.03.2011 e la data di deposito del decreto di perenzione, 21.03.2014, riconoscendo, dunque, come durata non ragionevole del processo presupposto un totale di 8 anni e 9 mesi.

2. Avverso detto decreto gli istanti ricorrevano innanzi a questa Corte che, con ordinanza n. 21750/2021, accoglieva il ricorso rifacendosi alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del D.L. n. 112/08 di cui alla sentenza 6 marzo 2019, n. 34 della Corte Costituzionale.

Per effetto di tale declaratoria, infatti, la presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto non rappresenta più una condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, potendo semmai costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o non serietà, dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, astrattamente rilevante ai soli fini della quantificazione dell'indennizzo.

3. Riassumevano il giudizio gli odierni ricorrenti innanzi alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione che, con il decreto qui impugnato, uniformandosi al principio espresso da questa Corte, fissava il dies ad quemal 21.03.2014, ossia alla data di pubblicazione da parte del TARLazio del decreto di perenzione.

Ne conseguiva che la durata non ragionevole del procedimento amministrativo presupposto veniva protratta di ulteriori tre anni, per un totale di anni 11 e mesi 9, cui faceva seguito la liquidazione di €. 5.875,00 (considerato il parametro di €. 500,00 annui) in favore di ciascuna delle parti.

Quanto alla liquidazione delle spese processuali, la Corte territoriale -in applicazione dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis, risultante a séguito della modifica voluta dall'art. 45, comma 11, legge n. 69 del 2009 - riteneva sussistenti « le gravi ed eccezionali ragioni»richieste dalla legge per operare la compensazione delle spese dei tre gradi del giudizio , individuate nella novità della questione giuridica decisa e nella sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato.

Pertanto, tenuto conto dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 in ragione della semplicità della causa e della speditezza del rito camerale, riferendosi allo scaglione da €. 5.201,00 a €. 26.000,00, applicata la dimidiazione degli importi in virtù della compensazione,operata nella misura del 50%, liquidava le spese di lite a carico del Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze in €. 1.559,00 per il primo giudizio dimerito e per il giudizio di rinvio; in €. 734 ,00 per il procedimento di Cassazione.

4. Il decreto veniva impugnato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dinanzi a questa Corte , il ricorso affidato a due motivie illustrato da memoria.

Resisteva il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 92 (difetto di motivazione), 324 e 336 cod. proc. civ.

I ricorrenti censurano il decreto nella parte in cui ritiene sussistenti le gravi ed eccezionali e ragioni di compensazione, individuandole nel fatto che soltanto con la sentenza n. 34/2019 della Corte costituzionale è stata superata la subordinazione della proponibilità della domanda di equa riparazione al deposito dell'istanza di prelievo.

Tuttavia, già nel primo giudizio di merito veniva riconosciuto ed accertato che, nel procedimento amministrativo presupposto, gli istanti avevano presentato ben tre istanze di prelievo, alle quali fa del resto riferimento l'ordinanza di rinvio della Corte Suprema n. 21750/2021, ove il rimandoalla decisione della Corte costituzionale serviva ad evidenziare che, a séguito dell’intervento del giudice delle leggi, nessuna istanza di accelerazione del processo amministrativo era più necessaria ai fini della proponibilità della domanda di equa riparazione.

Con una seconda censura si rileva che il primo grado originario di merito si era concluso con la condanna alle spese a carico dell'Amministrazione in misura integrale: alla luce dell'effetto espansivo interno del giudicato, e in difetto di impugnazione sulpunto, la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado.

Diversamente opinando, concludono i ricorrenti, la statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza della parte vittoriosa.

1.1. Il motivo è fondato.

Rileva il Collegioche, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, cod. proc. civ. richiamato in ricorso, l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto (come nel caso in esame) d'impugnazione sul punto, la caducazionedi tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli (come ancora è accaduto nel caso di specie) abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass. Sez. 2, n. 2697/2023 del 30/1/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21706 del 2023).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 4, punto 1, D.M. n. 55/2014 (difetto di motivazione).

I ricorrenti censurano il decreto impugnato nella parte in cui non ha adeguatamente ed espressamente motivato la ragione per cui non ha operato l'aumento del 30% previsto dalla norma citata per le sette parti istanti, oltre la prima.

2.1. Il motivo è infondato.

In disparte il fatto che gli odierni ricorrenti sono sette, non otto, non avendo [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso innanzi a questa Corte.

In ogni caso,il mezzo di gravame non merita accoglimento poiché la Corte d'Appello ha espressamente e chiaramente motivato i criteri di determinazione delle spese nella parte in cui afferma che la liquidazione viene effettuata secondo il D.M.n. 55/2014 « tenuto conto dei valori minimi in ragione della semplicità della causa e della speditezza del rito camerale»(v. decreto p. 4, righi 5-7).

Tanto basta ad escludere il sindacato di questa Corte.

3. [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e - non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto –decide nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., liquida le spese del giudizio di meritoe del presente giudizio come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in €. 3.118,00 per compensi, oltre ad €. 50 ,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario; Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 937,50 per compensi, oltre ad €. 100,00 per esborsi e agli accessori di legge nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2371/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] E FINANZE, domiciliato ex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende ; -controricorrente - avverso il DECRETOdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 490/2021 depositatoil 05/07/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con decreto n. 990/2018 la Corte d'Appello di Perugia decideva sul ricorso per equa riparazione per l'eccessiva durata di un procedimento in materia di pubblico impiego instaurato dagli odierni ricorrenti nel giugno del 1999 e conclusosi dinanzi al TAR Lazio con decreto di perenzione depositato il 21.03.2014. La Corte territoriale umbra, accogliendo parzialmente la domanda, individuava nella data del 16.03.2011 il dies ad quem, ritenendo di non poter computare nella durata rilevante ai fini dell'equa riparazione l’ulteriore periodo di circa tre anni compreso tra il 16.03.2011 e la data di deposito del decreto di perenzione, 21.03.2014, riconoscendo, dunque, come durata non ragionevole del processo presupposto un totale di 8 anni e 9 mesi. 2. Avverso detto decreto gli istanti ricorrevano innanzi a questa Corte che, con ordinanza n. 21750/2021, accoglieva il ricorso rifacendosi alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del D.L. n. 112/08 di cui alla sentenza 6 marzo 2019, n. 34 della Corte Costituzionale. Per effetto di tale declaratoria, infatti, la presentazione dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto non rappresenta più una condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, potendo semmai costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o non serietà, dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, astrattamente rilevante ai soli fini della quantificazione dell'indennizzo. 3. Riassumevano il giudizio gli odierni ricorrenti innanzi alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione che, con il decreto qui impugnato, uniformandosi al principio espresso da questa Corte, fissava il dies ad quemal 21.03.2014, ossia alla data di pubblicazione da parte del TARLazio del decreto di perenzione. Ne conseguiva che la durata non ragionevole del procedimento amministrativo presupposto veniva protratta di ulteriori tre anni, per un totale di anni 11 e mesi 9, cui faceva seguito la liquidazione di €. 5.875,00 (considerato il parametro di €. 500,00 annui) in favore di ciascuna delle parti. Quanto alla liquidazione delle spese processuali, la Corte territoriale -in applicazione dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis, risultante a séguito della modifica voluta dall'art. 45, comma 11, legge n. 69 del 2009 - riteneva sussistenti « le gravi ed eccezionali ragioni»richieste dalla legge per operare la compensazione delle spese dei tre gradi del giudizio , individuate nella novità della questione giuridica decisa e nella sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato. Pertanto, tenuto conto dei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 in ragione della semplicità della causa e della speditezza del rito camerale, riferendosi allo scaglione da €. 5.201,00 a €. 26.000,00, applicata la dimidiazione degli importi in virtù della compensazione,operata nella misura del 50%, liquidava le spese di lite a carico del Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze in €. 1.559,00 per il primo giudizio dimerito e per il giudizio di rinvio; in €. 734 ,00 per il procedimento di Cassazione. 4. Il decreto veniva impugnato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dinanzi a questa Corte , il ricorso affidato a due motivie illustrato da memoria. Resisteva il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle Finanze depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 92 (difetto di motivazione), 324 e 336 cod. proc. civ. I ricorrenti censurano il decreto nella parte in cui ritiene sussistenti le gravi ed eccezionali e ragioni di compensazione, individuandole nel fatto che soltanto con la sentenza n. 34/2019 della Corte costituzionale è stata superata la subordinazione della proponibilità della domanda di equa riparazione al deposito dell'istanza di prelievo. Tuttavia, già nel primo giudizio di merito veniva riconosciuto ed accertato che, nel procedimento amministrativo presupposto, gli istanti avevano presentato ben tre istanze di prelievo, alle quali fa del resto riferimento l'ordinanza di rinvio della Corte Suprema n. 21750/2021, ove il rimandoalla decisione della Corte costituzionale serviva ad evidenziare che, a séguito dell’intervento del giudice delle leggi, nessuna istanza di accelerazione del processo amministrativo era più necessaria ai fini della proponibilità della domanda di equa riparazione. Con una seconda censura si rileva che il primo grado originario di merito si era concluso con la condanna alle spese a carico dell'Amministrazione in misura integrale: alla luce dell'effetto espansivo interno del giudicato, e in difetto di impugnazione sulpunto, la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado. Diversamente opinando, concludono i ricorrenti, la statuizione si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza della parte vittoriosa. 1.1. Il motivo è fondato. Rileva il Collegioche, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, cod. proc. civ. richiamato in ricorso, l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto (come nel caso in esame) d'impugnazione sul punto, la caducazionedi tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli (come ancora è accaduto nel caso di specie) abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass. Sez. 2, n. 2697/2023 del 30/1/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21706 del 2023). 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 4, punto 1, D.M. n. 55/2014 (difetto di motivazione). I ricorrenti censurano il decreto impugnato nella parte in cui non ha adeguatamente ed espressamente motivato la ragione per cui non ha operato l'aumento del 30% previsto dalla norma citata per le sette parti istanti, oltre la prima. 2.1. Il motivo è infondato. In disparte il fatto che gli odierni ricorrenti sono sette, non otto, non avendo [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso innanzi a questa Corte. In ogni caso,il mezzo di gravame non merita accoglimento poiché la Corte d'Appello ha espressamente e chiaramente motivato i criteri di determinazione delle spese nella parte in cui afferma che la liquidazione viene effettuata secondo il D.M.n. 55/2014 « tenuto conto dei valori minimi in ragione della semplicità della causa e della speditezza del rito camerale»(v. decreto p. 4, righi 5-7). Tanto basta ad escludere il sindacato di questa Corte. 3. [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e - non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto –decide nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., liquida le spese del giudizio di meritoe del presente giudizio come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in €. 3.118,00 per compensi, oltre ad €. 50 ,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario; Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 937,50 per compensi, oltre ad €. 100,00 per esborsi e agli accessori di legge nella
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