CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 02697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA tA sul ricorso 3006.2-20Ira proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; - intimato - avverso il DECRETO n. 232/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 20/5/2021; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Questa Corte, con ordinanza n. 4019/2020, ha così ricostruito il giudizio: - "Con ricorso ex lege n. 89/2001 depositato in data 11.2.2010 alla corte d'appello di Roma - dichiaratasi incompetente ratione loci - e poi riassunto innanzi alla corte d'appello di Perugia con ricorso depositato in data 9.5.2013 [OSCURATO:PERSONA] si doleva per l'irragionevole durata del giudizio intrapreso innanzi al t.a.r. del Lazio con ricorso depositato il 12.2.1998 e conclusosi con decreto di perenzione depositato il 12.12.2011. Chiedeva condannarsi il Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrisponderle un equo indennizzo. - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze resisteva. - Con decreto n. 3531 - 6.11/22.12.2017 la corte d'appello di Perugia accoglieva il ricorso e condannava il Ministero resistente a pagare alla ricorrente la somma di euro 2.542,00, oltre interessi e spese di lite, liquidate in euro 405,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione. Evidenziava - tra l'altro - la corte che nel giudizio amministrativo "presupposto" non era stata depositata l'istanza di prelievo; che siffatta circostanza, con riferimento al caso di specie, ovvero ad ipotesi in cui il giudizio ex lege "Pinto" era stato introdotto in epoca compresa tra il 25.6.2008 ed il 15.9.2010, era atta a determinare l'improponibilità della domanda di equa riparazione con riferimento all'irragionevole durata del giudizio "presupposto" successiva al 25.6.2008. - Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese da distrarre in favore dei difensori anticipatari. - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese. - Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, 20 co., del dec. leg. n. 112/2008, convertito nella legge n. 138/2008. - Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2233, 20 co., cod. civ., dell'art. 91 cod. proc. civ. e del d.m. n. 55/2014. Deduce che la corte di Perugia, in rapporto al quantum - euro 2.542,00 - dell'indennizzo liquidato, ha liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi". Ric. 2018 n. 30059 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 \ Q ' 1.2.lEaCor:_g_t tto - e nei rilievi che seguono resta assorbita ogni valutazione in ordine al secondo motivo di ricorso - che con sentenza n. 34 del 6.3.2019 la Corte costituzionale ha - già - dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, 20 co., del dec. leg. n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008), come modificato dall'art. 3, 23° co., dell'art. 4 al dec. Igs. n. 104/2010 e dall'art. 1, 3 0 co., lett. a), n. 6), del dec. Igs. n. 195/2011, per contrasto con l'art. 117, 10 co., Cost. in relazione agli artt. 6 e 46 della C.E.D.U. Più esattamente il testo legislativo dichiarato incostituzionale è il seguente: "la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2, comma 1, della I. 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione". 1.3. La Corte, quindi, ha cassato il decreto impugnato con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione. 1.4. Riassunto il giudizio, la corte d'appello, quale giudice di rinvio, con il decreto in epigrafe, ha, innanzitutto, condannato il ministero dell'economia e delle finanze al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di C. 4.250,00, per danno non patrimoniale, oltre interessi, ed, in secondo luogo, disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite relativamente alla prima fase del giudizio ed al giudizio di cassazione, condannando, invece, l'amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali maturate nel giudizio di rinvio, che ha liquidato in C. 640,50, oltre accessori, con distrazione. Ric. 2018 n. 30059 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 1.5. La corte, in particolare, dopo aver stabilito che la ricorrente doveva essere indennizzata per la durata irragionevole del procedimento presupposto, pari ad otto anni e sei mesi, e che, per ciascun anno di ritardo, l'indennizzo doveva essere determinato in C. 500,00, ha ritenuto che la Pulignano aveva il diritto di ricevere, per il danno non patrimoniale conseguentemente subito, la somma complessiva di C. 4.250,00, oltre interessi. 1.6. La corte, poi, sul presupposto che il rigetto del ricorso era stato "conforme all'orientamento giurisprudenziale vigente ratione temporis", mutato per effetto della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 54 del d.l. n. 112/2008 statuita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 34/2019, ha ritenuto che, nel caso in esame, sussistevano giustificati motivi, in ragione dello ius superveniens, per compensare le spese di lite riferite alle prime due fasi processuali. 1.7. Quanto, invece, all'ultima fase del giudizio, la corte ha ritenuto che la soccombenza del ministero convenuto imponeva la sua condanna al pagamento delle spese processuali, che ha determinato avendo riguardo ai parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria in quanto non effettivamente svolta. 1.8. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 6/12/2021, ha chiesto, per due, la cassazione del decreto, non notificato. 1.9. Il ministero dell'economia e delle finanze è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e il difetto di motivazione, ha censurato il decreto impugnato nella parte in Ric. 2018 n. 30059 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 cui la corte d'appello ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali maturate nell'originario giudizio di merito ed in quello di legittimità, senza, tuttavia, considerare che la compensazione delle spese di due gradi di giudizio era impedita dall'esito complessivamente vittorioso della lite. Del resto, ha aggiunto la ricorrente, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1°, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa, in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite, non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cu ila corte d'appello ha liquidato le spese del giudizio di rinvio senza riconoscere il compenso per la fase istruttoria in quanto non effettivamente svolta, senza, tuttavia, considerare che tale fase, come espressamente previsto dall'art. 4, comma 5, del d.m. n. 55/2014, comprende anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti, e cioè, come nel caso in esame, quelli dell'amministrazione, che si era formalmente costituita in tale fase del giudizio. 3.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati. 3.2. Quanto al primo, rileva la Corte che, in effetti, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale Ric. 2018 n. 30059 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1°, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto (come nel caso in esame) d'impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli (come ancora è accaduto nel caso di specie) abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass. n. 27606 del 2019, la quale, in applicazione dei su indicati principi, ha cassato la sentenza del giudice d'appello che, nel riformare la sentenza impugnata aumentando l'entità della condanna al risarcimento danni pronunciata in favore degli appellanti, aveva modificato il regolamento delle spese di primo grado in termini meno favorevoli per gli appellanti, in difetto di appello incidentale sul capo relativo alle spese; conf. Cass. n. 58 del 2004, per cui, in materia di procedimento civile, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere Ric. 2018 n. 30059 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite; mentre in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione, con la conseguenza - ed altresì in considerazione dell'operare del cosiddetto effetto espansivo interno dell'art. 336, comma 1°, c.p.c. in ordine ai capi della sentenza non espressamente impugnati solo in quanto dipendenti da quelli riformati o cassati - che l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado ha emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione della suddetta condanna, e con l'ulteriore conseguenza che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronunzia sulle spese della precedente fase di merito qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado: nel fare applicazione dei suindicati principi, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di appello che (in assenza di devoluzione da parte del soccombente - appellante della questione relativa alla condanna a suo carico, per l'intero, delle spese del giudizio di primo grado; nonché nel pronunziare in senso più favorevole all'appellato, accogliendo l'ulteriore pretesa dal medesimo avanzata in sede di appello incidentale) aveva compensato in parte (per un terzo) le spese del giudizio di primo grado, rideterminandone il complessivo importo). 3.3. Il compenso relativo alla fase istruttoria del giudizio di rinvio, infine, dev'essere riconosciuto se non altro perché, specie a fronte della costituzione in giudizio della controparte e del conseguente esame degli scritti e dei documenti della stessa, Ric. 2018 n. 30059 - Sez. 2 - CC del 28 ottobre 2022 tale fase, a norma dell'art. 4, comma 5, del d.m. n. 55/2014, sussiste senz'altro. 4. Il ricorso, in relazione ai motivi esposti, dev'essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, in corrispondenza agli stessi, cassato. 5. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito e, per l'effetto, condanna il ministero dell'economia e delle finanze al pagamento, nei termini indicati in dispositivo, delle spese di lite maturate per l'originario giudizio di merito, per il giudizio di legittimità definito con l'ordinanza di questa Corte n. 4019/2020 e per il giudizio di rinvio, oltre a quelle che, in forza del principio della soccombenza, sono maturate nel presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, condanna il ministero dell'economia e delle finanze al pagamento delle spese processuali indicate in motivazione, che liquida nei termini che seguono: - C. 1.198,00, oltre agli esborsi e agli onorari già liquidati dalla corte d'appello di Perugia nel decreto n. 3531/2017; - C. 893,00, per il giudizio di legittimità definito con l'ordinanza di questa Corte n. 4019/2020; - C. 1.198,00 per il giudizio di rinvio, oltre esborsi e onorari già liquidati nel relativo decreto; - C. 950,00, di cui C. 100,00 per esborsi, per il presente giudizio, oltre sp