Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 25538/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24276/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 59/2021,depositato l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento 11 marzo 2021, n. 59 della Corte d’appello di Perugia, che – quale giudice di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 24986/2019 - ha rideterminato i compensi del giudizio di primo grado, ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di legittimità e ha compensato le spese del giudizio di rinvio nella misura del 50%.

Il Ministero dell’economia e delle finanze resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1. Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c., 4 d.m. 55/2014, difetto di motivazione”: la Corte d’appello ha illegittimamente compensato le spese del giudizio di rinvio nella misura del 50%.

La censura è fondata.

La Corte d’appello ha argomentato la compensazione delle spese “in considerazione della non opposizione del Ministero all’accoglimento della domanda”.

La ragione addotta a sostegno della parziale compensazione delle spese di lite non integra i gravi ed eccezionali motivi affinché l'istituto della compensazione possa operare, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018).

La mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda di equa di riparazionerivolta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (v. al riguardo, da ultimo, Cass.n. 20105/2022). 2) Il secondo motivo contesta come il decreto impugnato abbia determinato le spese dei due gradi di merito (quello originario e quello di riassunzione) in euro 915 ciascuno, quantificandole in tale misura poiché andrebbe del tutto esclusa, nella fattispecie, la “ fase istruttoria“.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “in tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo,di cui alla legge n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria” (così, ex multis, Cass. n. 38477/2021).

D’altro canto, come sottolinea il ricorrente, la fase istruttoria o di trattazione comprende espressamente, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.m. n. 55/2014, “l’esame degli scritti o documenti delle altre parti“ e il Ministero si è costituito in entrambi i gradi di merito (cfr. al riguardo Cass. n. 2697/2023).

II. Il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato va cassato in relazione ai motivi accolti; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito e vanno riliquidate, così come determinate in dispositivo, le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di rinvio; le spese del presente giudizio, anch’esse liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti; decidendo la causa nel merito condanna il Ministero dell’economia e delle finanze a pagare in favore del ricorrente le spese del giudizio di merito, che liquida in euro 1.198,50 per compensi ed euro 27 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, le spese del giudizio di rinvio, che liquida in euro 1.198,50 per compensi ed euro 30 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e le spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 330 per compensi ed euro 30 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24276/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 59/2021,depositato l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento 11 marzo 2021, n. 59 della Corte d’appello di Perugia, che – quale giudice di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 24986/2019 - ha rideterminato i compensi del giudizio di primo grado, ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di legittimità e ha compensato le spese del giudizio di rinvio nella misura del 50%. Il Ministero dell’economia e delle finanze resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c., 4 d.m. 55/2014, difetto di motivazione”: la Corte d’appello ha illegittimamente compensato le spese del giudizio di rinvio nella misura del 50%. La censura è fondata. La Corte d’appello ha argomentato la compensazione delle spese “in considerazione della non opposizione del Ministero all’accoglimento della domanda”. La ragione addotta a sostegno della parziale compensazione delle spese di lite non integra i gravi ed eccezionali motivi affinché l'istituto della compensazione possa operare, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018). La mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda di equa di riparazionerivolta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (v. al riguardo, da ultimo, Cass.n. 20105/2022). 2) Il secondo motivo contesta come il decreto impugnato abbia determinato le spese dei due gradi di merito (quello originario e quello di riassunzione) in euro 915 ciascuno, quantificandole in tale misura poiché andrebbe del tutto esclusa, nella fattispecie, la “ fase istruttoria“. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte “in tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo,di cui alla legge n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria” (così, ex multis, Cass. n. 38477/2021). D’altro canto, come sottolinea il ricorrente, la fase istruttoria o di trattazione comprende espressamente, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d.m. n. 55/2014, “l’esame degli scritti o documenti delle altre parti“ e il Ministero si è costituito in entrambi i gradi di merito (cfr. al riguardo Cass. n. 2697/2023). II. Il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato va cassato in relazione ai motivi accolti; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito e vanno riliquidate, così come determinate in dispositivo, le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di rinvio; le spese del presente giudizio, anch’esse liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti; decidendo la causa nel merito condanna il Ministero dell’economia e delle finanze a pagare in favore del ricorrente le spese del giudizio di merito, che liquida in euro 1.198,50 per compensi ed euro 27 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, le spese del giudizio di rinvio, che liquida in euro 1.198,50 per compensi ed euro 30 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e le spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 330 per compensi ed euro 30 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario. Così decis