CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 ottobre 2020
Cassazione n. 38477/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8748-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 15/10/2020) zoz.9 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia, in veste di giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 29142/2019, liquidava le spese del giudizio di merito nella misura di C 236, compensando invece quelle del giudizio di cassazione e di quello di rinvio. Ricorrono per la cassazione della predetta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del primo e secondo motivo e INAMMISSIBILITA' del terzo. Decisione della causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall'art. 384, secondo comma, c.p.c. Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Perugia, decidendo quale giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 29142/2019, liquidava le spese del giudizio di merito nella misura di C 236 compensando quelle del giudizio di legittimità e dalla fase di rinvio. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Con il primo di essi, lamentano l'erronea liquidazione, da parte della Corte di Appello, delle spese del giudizio di merito in misura inferiore al minimo \ previsto dal D.M. n. 55 del 2014, modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e l'erronea esclusione del compenso dovuto per la fase Ric. 2021 n. 08748 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- ,/ istruttoria. La censura è fondata. Per le controversie comprese nello scaglione di valore tra C 1.101 ed C 5.200, infatti, la tariffa di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede, ai valori minimi derivanti dall'applicazione della massima decurtazione ammessa dalla tariffa (non ulteriormente riducibili a seguito delle modifiche conseguenti all'entrata in vigore del D.M. n. 37 del 2018), i seguenti importi: C 255 per la fase di studio, C 255 per quella introduttiva, C 283,50 per quella di trattazione ed istruttoria ed C 405 per quella decisoria, per un totale di C 1.198,50. Compete alle ricorrenti anche il compenso per la fase istruttoria, alla luce dei precedenti di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'applicabilità nei giudizi di equa riparazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.9701 del 05/04/2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33066 del 20/12/2018; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32576 del 17/12/2018, tutte non massimate). Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 92 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe irragionevolmente disposto la compensazione delle spese dei giudizi di Cassazione e di rinvio, al di fuori delle ipotesi previste dalla norma sopra richiamata. La censura è fondata, alla luce del principio secondo cui "In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla I. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione", o alla "riduzione della Ric. 2021 n. 08748 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -3- domanda in sede decisoria", ovvero alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492). Nel caso di specie, peraltro, la compensazione è stata disposta sulla sola base del lieve scostamento rispetto alla liquidazione delle spese a suo tempo operata dalla Corte umbra con il provvedimento poi cassato da questa Corte: lieve scostamento che, per effetto dell'accoglimento della prima censura, risulta frutto di un'erronea applicazione delle norme previste dalla tariffa vigente. Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano il vizio di motivazione in relazione alla decisione della Corte territoriale di non riconoscere la maggiorazione del 20% prevista dalla tariffa forense per il caso di assistenza di più parti ad opera del medesimo professionista. La censura è inammissibile, trattandosi di maggiorazione non dovuta per legge, ma facoltativa, la cui applicazione è stata, nel caso di specie, esclusa all'esito dell'apprezzamento di fatto operato dal giudice di merito. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento si propone la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., con riconoscimento alle ricorrenti: - della somma di C 1.198 a titolo di spese per il giudizio di merito; - della somma di C 900, di cui C 100 per esborsi, a titolo di spese del giudizio di legittimità concluso con l'ordinanza n. 29142/2019; Ric. 2021 n. 08748 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -4- - della somma di C 1.198 a titolo di spese per il giudizio di rinvio; - della somma di C 900, di cui C 100 per esborsi, a titolo di spese del il presente giudizio di legittimità". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, con la precisazione che, per effetto dell'accoglimento del primo e secondo motivo, appare opportuno rinviare la causa alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione, per la liquidazione delle spese del giudizio di merito, di quello di legittimità e di quello di rinvio. Per effetto dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso va altresì dichiarato assorbito il terzo. Non risultano depositate memorie. In definitiva, vanno accolti i primi due motivi del ricorso, mentre va dichiarato assorbito il terzo. La decisione impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Cassa la decisione impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente compos