CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 19018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25411/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2897/2021,depositato i l 15/07/2021 , r.g.n. 216/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto una domanda di equo indennizzo per l’irragionevole durata di un processo svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli e alla Corte d’appello di Napoli. La domanda è stata accolta dal magistrato designato presso la Corte d’appello di Napoli con decreto depositato l’8 gennaio 2021 e il Ministero della giustizia è stato condannato a pagare euro 1.500,00 nonché alle spese processuali, liquidate in euro 27,00 per spese vive ed euro 405,00per compenso professionale. 2. Tufano ha proposto opposizione contro il decreto, lamentando l’ “incongrua liquidazione degli esborsi”, per il mancato esame di tutte le necessarie spese vive di lite sostenute e della nota specifica, e l’incongrua liquidazione dei compensi. La Corte d’appello di Napoli, con decreto n. 2897/2021, ha accolto parzialmente l’opposizione : revocato il decreto impugnato, hacondannato il Ministero a pagare €. 1.500,00 oltre interessi e ha liquidato le spese in €. 70,38 per spese vive (di cui euro 41,38 da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed euro 29,00 in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) ed euro 1.365,00 per compensi (di cui euro 450,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed euro 915,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]). 3. Avverso il decreto della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazionecon sei motivi. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia. Memoria è stata depositata dal ricorrente in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in sei motivi. 1. Il primo, il secondo, il quinto e il sesto motivo sono tra loro strettamente connessi (in quanto relativi alla omessa maggiorazione del 30% per il deposito degli atti con modalità telematica)e ne è pertanto opportuna la trattazione congiunta. a) Il primo motivo lamenta “nullità del decreto e del procedimento, anomalia motivazionale in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi di legge del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche, con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione”. b) Il secondo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione in relazione alla mandata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi di legge del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche, con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione”. c) Il quinto motivo contesta “nullità del decreto e del procedimento, anomalia motivazionale in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi di legge del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche, con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione”. d) Ilsesto motivo va valere “violazione e/o falsa applicazione in relazione alla mandata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi di legge del procedimento di opposizione per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche, con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione”. I motivi, che contestano tutti la mancata applicazione della maggiorazione prevista per l’utilizzo di idonee tecniche informatiche in relazione alla liquidazione dei compensi, rispettivamente per il procedimento monitorio e per il giudizio di opposizione, sono infondati. Va premesso che nel caso di specie certamente non ricorre l’ipotesi di nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione nel senso inteso da questa Corte (cfr. SSUU n. 8053/2014 e, quanto al vizio di motivazione apparente, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145). La Corte d’appello ha infatti negato la sussistenza dei presupposti per la l’applicazione dell’aumento previsto dall’art. 4, comma 1-bis del d.m. n. 55/2014, disposizione applicabile alla fattispecie in esame, in quanto ha accertato – con riferimenti specifici al procedimento di opposizione –che la tecnica informatica utilizzata dal ricorrente consente la ricerca testuale all’interno dell’atto, ma non anche ai singoli documenti allegati, non essendo “linkabili” direttamente dal testo del ricorso i documenti rilevanti allegati, così non rendendo in concreto più agevole la fruibilità dei documenti e degli atti pubblicati (v. le pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato). Il decreto impugnato contiene dunque le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni in fatto e diritto della decisione e non si pone d’altro canto in contrasto con il dettato normativo. L’art. 4, comma 1-bis del d.m. n. 55/2014 prevede infatti l’aumento del 30% del compenso “di regola” quando gli atti registrati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. È pertanto evidente che “tale aumento è rimesso all’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico” (così Cass. n. 15572/2022). 2. Il terzo motivo contesta “nullità del decreto e del procedimento, anomalia motivazionale in relazione alla liquidazione e quantificazione di compensi del procedimento di opposizione”: la pronuncia impugnata non permette di comprendere l’effettiva ragione per la quale la Corte d’appello ha liquidato i compensi del procedimento di opposizione sulla scorta dei valori minimi dei parametri previsti dal d.m. 55/2014, così concretizzando una evidente anomalia motivazionale. Il motivo non può essere accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i parametri di determinazione dei compensi per la prestazione defensionale previsti dal d.m. 55/2014 costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore, così che il giudice non è tenuto a motivare i criteri di liquidazione del compenso ove essi si assestino entro i valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione (cfr. al riguardo Cass. n. 30286/2017 e Cass. n. 10343/2020; le due pronunzie sono invocate dal ricorrente, senza considerare che queste – come risulta dalla mass ima riportata alla pag. 39 del ricorso – dispongono la necessità dell’apposita motivazione in caso di deroga dei minimi e dei massimi). 3. Il quarto motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione, in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione, degli artt. 10, 91 c.p.c, 2223 c.c., 24 legge 794/1942, 13 legge 247/2012, 2, 4 e 5 d.m. 55/2014 e relativa tabella 12”, in quanto i compensi andavano liquidati sulla base dei valori medi e per le quattro fasi previste dalla citata tabella 12, compresa la fase istruttoria. Il motivo, infondato nella prima parte (v. supra sub 2), è fondato laddove lamenta il mancato riconoscimento della fase istruttoria. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di procedimento per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla legge n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria” (Cass. n. 38477/2021). II. Il provvedimento impugnato, confermata la liquidazione delle spese del procedimento monitorio, deve pertanto cassato in relazione alla parte di motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito conla condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di opposizione (che – è bene ricordarlo - ha natura unitaria) , secondo i parametri minimi, in considerazione della natura della causa e della semplicità delle questioni trattate, contemplando la fase istruttoria e senza l’applicazione del compenso per la redazione degli atti con specifiche modalità informatiche. Le spese del presente giudizio, considerato l’esito del giudizio (accoglimento del solo quarto motivo e il rigetto dei restanti cinque motivi), vanno invece compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo nei limiti di cui in motivazione, rigettati i restanti motivi di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dei compensi del giudizio di opposizione nella seguente misura: euro 1.198,50, oltre euro 29,00 per esborsi, spese generali, IVA e CPA, con distrazi