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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 34832/2023

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pro tempore, rappresentato e difeso, “ex lege”, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – ricorrenti incidentali - avverso il decreto collegiale della Corte di appello di Napoli n. cronol. 2253/2022 del 23 maggio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 21 ottobre 2021, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedevano alla Corte di appello di Napoli che venisse loro riconosciuto – con relativa ingiunzione nei confronti del Ministero della Giustizia - l’equo indennizzo per i danni non patrimoniali subiti per effetto della irragionevole durata di una procedura fallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di Napoli, con R.G.N. 18877/2022 C.C. 7/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] inizio in data 26 settembre 1991 (data di emissione della sentenza dichiarativa del fallimento) e conclusasi il 15 gennaio 2020, senza alcuna soddisfazione per i creditori.

L’adita Corte di appello in composizione monocratica, con decreto del 3 febbraio 2022, rigettava il ricorso per il tardivo deposito della documentazione necessaria ai fini della valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento dell’invocato equo indennizzo.

2. Decidendo sull’opposizione formulata dalle due citate società ricorrenti ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001, la Corte di appello di Napoli, in composizione collegiale, nella costituzione del Ministero della Giustizia, l’accoglieva, liquidando, a titolo di equa riparazione, in favore di ciascuna delle due predette società, la somma di euro 8.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

La Corte partenopea appurava che, in effetti, le ricorrenti avevano tempestivamente depositato la necessaria documentazione in forma telematica, la quale, tuttavia, non risultava visibile al momento dell’emissione del decreto impugnato, ma che, una volta divenutala, era da considerarsi pienamente utilizzabile anche nella successiva fase di opposizione, posto che – qualora la domanda di equa riparazione venga respinta – è ammessa per l’appunto in fase di opposizione la produzione degli atti e dei documenti mancanti, in virtù della natura pienamente devolutiva di detta fase.

La Corte in composizione collegiale, passando ad esaminare i motivi di merito formulati con la proposta opposizione, rilevava che la durata irragionevole della procedura fallimentare era quantificabile nella misura di 20 anni e 6 mesi e che dovendosi ritenere equo il riconoscimento di un indennizzo nella misura di euro 400,00 per ogni anno di durata oltre quella ragionevole per legge (avuto riguardo all’entità dei crediti e ad ogni altro fattore valutabile), ad ognuna delle parti opponenti andava liquidato, a titolo di equa riparazione, un importo di euro 8.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con il favore delle spese del giudizio.

3. Il Ministero della Giustizia ha proposto – avverso il suddetto decreto collegiale –ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Hanno resistito, con un congiunto controricorso (contenente anche un motivo di ricorso incidentale), le due società intimate [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il suo primo motivo, il ricorrente Ministero ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della legge n. 89/2001, con riferimento alla parte del decreto impugnato con cui era stato ritenuto che un credito superiore all’importo di euro 500,00 fosse, per ciò solo, non qualificabile come irrisorio.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente Ministero ha dedotto – con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della legge n. 89/2001, nonché degli artt. 2727, 2728 e 2697 c.c., prospettando che, con il decreto impugnato, la Corte di appello non aveva fatto corretta applicazione della regola dell’onere probatorio e dei principi concernenti la disciplina delle presunzioni legali “iuris tantum”, ritenendo non applicabile la presunzione prevista dal citato art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della legge n. 89/2001, pur in assenza di qualsivoglia prova contraria della controparte, malgrado esso Ministero avesse argomentato dettagliatamente sull’applicabilità di detta presunzione legale al fine di pervenire al risultato di far ritenere l’avversa pretesa vantata irrisoria.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, le società controricorrenti hanno lamentato –con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dell’art. 2233 c.c. e del D.M.

Giustizia n. 55/2014, non avendo la Corte di appello riconosciuto – nel decreto impugnato – anche il compenso spettante per la “fase istruttoria”, da considerarsi dovuto anche con riguardo al procedimento di equa riparazione.

4. I due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente in quanto all’evidenza connessi.

Essi non sono fondati, dal momento che la Corte di appello ha ritenuto, in concreto, che, sulla base degli elementi documentali acquisiti, andasse esclusa l’irrisorietà sia della pretesa che del valore delle due società, così rimanendo superata la presunzione di cui alla norma denunciata.

A tal proposito, indipendentemente dalla solidità di dette società, la Corte di appello ha considerato l’entità non irrilevante dei crediti ammessi al passivo fallimentare (corrispondente ad euro 9.255,20 quello della società [OSCURATO:SOCIETA] e ad euro 17.105,00 quello della società Tenacta), valorizzando, altresì, l’enorme durata della procedura fallimentare (per oltre venti anni) e ha compensato –nel complesso – i fattori considerati, riconoscendo alle due società la misura minima di euro 400,00 a titolo di indennizzo per ogni anno di durata irragionevole del giudizio, ravvisando tale importo come proporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto.

De resto, sul piano generale, ai fini della valutazione di irrisorietà della pretesa, la stessa va ritenuta sussistente quando sia riferibile a giudizi presupposti di carattere bagatellare (e la procedura fallimentare nel caso di specie non lo era), in cui è esigua la posta in gioco e sono trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi (cfr., ad es., Cass. n. 633/2014), condizioni, queste ultime due, anch’esse non ricorrenti nel caso di specie, per quanto adeguatamente motivato dalla Corte di appello nel decreto qui impugnato.

5. E’, invece, manifestamente fondato il motivo di ricorso incidentale alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Corte (v., tra le più recenti, Cass. n. 38477/2021), che riconosce la spettanza del compenso, nei giudizi di equa riparazione, anche per la fase istruttoria (che si dà per presupposta, proprio in dipendenza della fisiologica necessità della valutazione probatoria, da compiere sul piano quantomeno documentale, ai fini della verifica della fondatezza o meno della domanda), voce che, nel caso di specie, non è stata considerata, avendo il decreto impugnato provveduto a liquidare i compensi spettanti solo in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria (v., al riguardo, le relative specificazione compiute nella penultima pagina).

6. In conclusione, i motivi del ricorso principale vanno respinti, mentre deve essere accolto quello del ricorso incidentale, in ordine al quale – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – si può direttamente decidere nel merito nella presenta fase di legittimità, liquidando, in favore delle controricorrenti, la somma di euro 684,45 per il compenso imputabile alla fase istruttoria del procedimento di opposizione di cui all’art. 5-ter della legge n. 89/2001, con la correlata condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di detto importo.

Lo stesso Ministero va –in quanto soccombente - condannato anche alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore delle ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarato anticipo.

Trattandosi di procedimento riferito alla legge n. 89/2001 non si applica la disciplina sull’attestazione della sussistenza del c.d. raddoppio del contributo (rilevandosi, oltretutto, che, nel caso di specie, la parte soccombente si identifica con un’Amministrazione dello Stato).

P.Q.M.

Accoglie il motivo di ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale.

Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida e riconosce, in favore delle due società controricorrenti-ricorrenti incidentali, l’ulteriore compenso per la fase istruttoria del procedimento di opposizione di cui all’art. 5-ter della legge n. 89/2001 nella misura di euro 684,45, al cui pagamento condanna il Ministero della Giustizia.

Condanna, altresì, lo stesso Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidandole in complessivi euro 2.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario ed accessori nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per dichiarato anticipo.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 7 dicembre 2023. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentato e difeso, “ex lege”, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti – ricorrenti incidentali - avverso il decreto collegiale della Corte di appello di Napoli n. cronol. 2253/2022 del 23 maggio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 21 ottobre 2021, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedevano alla Corte di appello di Napoli che venisse loro riconosciuto – con relativa ingiunzione nei confronti del Ministero della Giustizia - l’equo indennizzo per i danni non patrimoniali subiti per effetto della irragionevole durata di una procedura fallimentare svoltasi dinanzi al Tribunale di Napoli, con R.G.N. 18877/2022 C.C. 7/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] inizio in data 26 settembre 1991 (data di emissione della sentenza dichiarativa del fallimento) e conclusasi il 15 gennaio 2020, senza alcuna soddisfazione per i creditori. L’adita Corte di appello in composizione monocratica, con decreto del 3 febbraio 2022, rigettava il ricorso per il tardivo deposito della documentazione necessaria ai fini della valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento dell’invocato equo indennizzo. 2. Decidendo sull’opposizione formulata dalle due citate società ricorrenti ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001, la Corte di appello di Napoli, in composizione collegiale, nella costituzione del Ministero della Giustizia, l’accoglieva, liquidando, a titolo di equa riparazione, in favore di ciascuna delle due predette società, la somma di euro 8.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. La Corte partenopea appurava che, in effetti, le ricorrenti avevano tempestivamente depositato la necessaria documentazione in forma telematica, la quale, tuttavia, non risultava visibile al momento dell’emissione del decreto impugnato, ma che, una volta divenutala, era da considerarsi pienamente utilizzabile anche nella successiva fase di opposizione, posto che – qualora la domanda di equa riparazione venga respinta – è ammessa per l’appunto in fase di opposizione la produzione degli atti e dei documenti mancanti, in virtù della natura pienamente devolutiva di detta fase. La Corte in composizione collegiale, passando ad esaminare i motivi di merito formulati con la proposta opposizione, rilevava che la durata irragionevole della procedura fallimentare era quantificabile nella misura di 20 anni e 6 mesi e che dovendosi ritenere equo il riconoscimento di un indennizzo nella misura di euro 400,00 per ogni anno di durata oltre quella ragionevole per legge (avuto riguardo all’entità dei crediti e ad ogni altro fattore valutabile), ad ognuna delle parti opponenti andava liquidato, a titolo di equa riparazione, un importo di euro 8.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con il favore delle spese del giudizio. 3. Il Ministero della Giustizia ha proposto – avverso il suddetto decreto collegiale –ricorso per cassazione affidato a due motivi. Hanno resistito, con un congiunto controricorso (contenente anche un motivo di ricorso incidentale), le due società intimate [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il suo primo motivo, il ricorrente Ministero ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della legge n. 89/2001, con riferimento alla parte del decreto impugnato con cui era stato ritenuto che un credito superiore all’importo di euro 500,00 fosse, per ciò solo, non qualificabile come irrisorio. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente Ministero ha dedotto – con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della legge n. 89/2001, nonché degli artt. 2727, 2728 e 2697 c.c., prospettando che, con il decreto impugnato, la Corte di appello non aveva fatto corretta applicazione della regola dell’onere probatorio e dei principi concernenti la disciplina delle presunzioni legali “iuris tantum”, ritenendo non applicabile la presunzione prevista dal citato art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della legge n. 89/2001, pur in assenza di qualsivoglia prova contraria della controparte, malgrado esso Ministero avesse argomentato dettagliatamente sull’applicabilità di detta presunzione legale al fine di pervenire al risultato di far ritenere l’avversa pretesa vantata irrisoria. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, le società controricorrenti hanno lamentato –con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dell’art. 2233 c.c. e del D.M. Giustizia n. 55/2014, non avendo la Corte di appello riconosciuto – nel decreto impugnato – anche il compenso spettante per la “fase istruttoria”, da considerarsi dovuto anche con riguardo al procedimento di equa riparazione. 4. I due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente in quanto all’evidenza connessi. Essi non sono fondati, dal momento che la Corte di appello ha ritenuto, in concreto, che, sulla base degli elementi documentali acquisiti, andasse esclusa l’irrisorietà sia della pretesa che del valore delle due società, così rimanendo superata la presunzione di cui alla norma denunciata. A tal proposito, indipendentemente dalla solidità di dette società, la Corte di appello ha considerato l’entità non irrilevante dei crediti ammessi al passivo fallimentare (corrispondente ad euro 9.255,20 quello della società [OSCURATO:SOCIETA] e ad euro 17.105,00 quello della società Tenacta), valorizzando, altresì, l’enorme durata della procedura fallimentare (per oltre venti anni) e ha compensato –nel complesso – i fattori considerati, riconoscendo alle due società la misura minima di euro 400,00 a titolo di indennizzo per ogni anno di durata irragionevole del giudizio, ravvisando tale importo come proporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto. De resto, sul piano generale, ai fini della valutazione di irrisorietà della pretesa, la stessa va ritenuta sussistente quando sia riferibile a giudizi presupposti di carattere bagatellare (e la procedura fallimentare nel caso di specie non lo era), in cui è esigua la posta in gioco e sono trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi (cfr., ad es., Cass. n. 633/2014), condizioni, queste ultime due, anch’esse non ricorrenti nel caso di specie, per quanto adeguatamente motivato dalla Corte di appello nel decreto qui impugnato. 5. E’, invece, manifestamente fondato il motivo di ricorso incidentale alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Corte (v., tra le più recenti, Cass. n. 38477/2021), che riconosce la spettanza del compenso, nei giudizi di equa riparazione, anche per la fase istruttoria (che si dà per presupposta, proprio in dipendenza della fisiologica necessità della valutazione probatoria, da compiere sul piano quantomeno documentale, ai fini della verifica della fondatezza o meno della domanda), voce che, nel caso di specie, non è stata considerata, avendo il decreto impugnato provveduto a liquidare i compensi spettanti solo in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria (v., al riguardo, le relative specificazione compiute nella penultima pagina). 6. In conclusione, i motivi del ricorso principale vanno respinti, mentre deve essere accolto quello del ricorso incidentale, in ordine al quale – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – si può direttamente decidere nel merito nella presenta fase di legittimità, liquidando, in favore delle controricorrenti, la somma di euro 684,45 per il compenso imputabile alla fase istruttoria del procedimento di opposizione di cui all’art. 5-ter della legge n. 89/2001, con la correlata condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di detto importo. Lo stesso Ministero va –in quanto soccombente - condannato anche alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore delle ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarato anticipo. Trattandosi di procedimento riferito alla legge n. 89/2001 non si applica la disciplina sull’attestazione della sussistenza del c.d. raddoppio del contributo (rilevandosi, oltretutto, che, nel caso di specie, la parte soccombente si identifica con un’Amministrazione dello Stato). P.Q.M. Accoglie il motivo di ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida e riconosce, in favore delle due società controricorrenti-ricorrenti incidentali, l’ulteriore compenso per la fase istruttoria del procedimento di opposizione di cui all’art. 5-ter della legge n. 89/2001 nella misura di euro 684,45, al cui pagamento condanna il Ministero della Giustizia. Condanna, altresì, lo stesso Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidandole in complessivi euro 2.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario ed accessori nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per dichiarato anticipo. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 7 dicembre 2023. [OSCURATO:PERSONA]
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