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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13757/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FARIOLIGUIDO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO MILANO n. cronol. 3906/2023- RG n. 943/2023 - Repert. n. 3674/2023 in data 14.12.2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026Con decreto in data 14.06.2023, il magistrato designato della Corted’appello di Milano ha ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento, atitolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedurafallimentare, della somma di euro 1.429,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] edella somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore di [OSCURATO:PERSONA], ClaudiaTraversi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il tutto oltreinteressi e spese del procedimento.L’opposizione proposta dal Ministero avverso il suddetto decreto è stataparzialmente accolta dalla Corte d’appello con provvedimento n. cronol.3906/2023 - RG n. 943/2023 - Repert. n. 3674/2023 in data 14.12.2023.In detta sede, la Corte d’appello ha confermato il decreto emesso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla somma di euro 1.429,00, edha ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento in favore di ClaudiaTraversi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma dieuro 1.000,00 per ciascuno, nonché in favore di [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di euro 1.500,00, il tutto oltre interessi e spese relative alla fasemonitoria ed a quella di opposizione.Per quanto di interesse in questa sede, la Corte di merito, rilevato chetutti i ricorrenti, tranne [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano beneficiatodell’intervento del Fondo di Garanzia INPS ottenendo spesso ben più dellametà del credito da ciascuno vantato nei confronti del Fallimento: - tenutoconto dell’eccezionale complessità della procedura fallimentare, haliquidato l’indennizzo dovuto ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ineuro 300,00 per ciascuno dei cinque anni di irragionevole durata dellastessa, limitando, quanto al primo dei ricorrenti in questione, l’importodovuto ad euro 1.429,00, somma corrispondente al credito ammesso alpassivo; - quanto agli altri ricorrenti, tenuto conto sia dell’eccezionaleNumero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026complessità della procedura fallimentare sia dell’avvenuto intervento delha liquidato l’indennizzo dovuto in euro 200,00 per ciascuno dei cinqueanni eccedenti; - ha liquidato le spese processuali relative al giudizio diopposizione senza riconoscere alcun compenso riguardo alla faseistruttoria, e, quanto alla fase decisoria, determinando il compenso inmisura inferiore al minimo stabilito dalle tabelle ministeriali applicabili.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AlessandraOlmetto e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso ilpredetto decreto della Corte d’appello sulla scorta di tre motivi.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.Disposta la trattazione in camera di consiglio, entrambe le parti hannopresentato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve preliminarmente rilevarsi il mancato deposito di procura specialedel ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in favore del difensore, sicché quest’ultimo,con riferimento al soggetto in questione, risulta privo di potererappresentativo.Al riguardo, questa Corte ha affermato che la carenza di potererappresentativo, cui consegue l'inammissibilità dell'impugnazione rilevabileofficiosamente, inerendo alla legittimazione processuale, non può esseresuperata con l'esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall'art.182, comma 2, c.p.c., attesa l'esclusione, in sede di legittimità, diun'attività istruttoria e la necessità di depositare, a pena d'improcedibilità,i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del suo deposito, salvasolo la possibilità di provvedervi successivamente, prima dell'udienza, connotifica di apposito elenco alla controparte (cfr.: Cass. n. 20016/2016).Va inoltre considerato che, essendo le posizioni dei ricorrenti autonomel’una rispetto all’altra, in quanto ciascuno di essi è titolare di un autonomoNumero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026diritto all’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata delprocesso, sicché si verte in tema di cumulo soggettivo ex art. 103 c.p.c., enon sussistendo tra i soggetti in questione un rapporto di solidarietà dallato attivo, dette posizioni sono scindibili e deve altresì escludersi cheGuido Farioli possa ricevere nocumento dall’eventuale accoglimentodell’impugnazione principale proposta dagli altri ricorrenti nei confrontidell’unico debitore.Ne deriva che, essendo ormai preclusa al soggetto in questionel’impugnazione in via principale e dovendo escludersi altresì la possibilitàdi una sua impugnazione incidentale tardiva, anche, eventualmente, nelleforme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinatariadell'impugnazione principale (si veda, al riguardo: Cass., Sez.

Un., n.8486/2024), risulta inutile nella specie ordinare la notificazionedell’impugnazione principale al medesimo ex art. 332 del codice di rito(cfr.: Cass. n. 28008/2024).Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso limitatamente alla partein questione.Può dunque passarsi all’esame dei motivi di ricorso.2.

Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2-bis, comma 1, legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1,della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e117 Cost.In particolare, ci si duole del fatto che «la Corte d’Appello ha accordato airicorrenti l’equa riparazione nella misura di € 300 (per i chirografari) ed €200 (per i lavoratori dipendenti della fallita) per ciascuno degli anni dieccessiva durata del fallimento presupposto, ritenendo corretta unariduzione - equitativa - sulla misura dell’indennizzo, e questo comeconseguenza della ritenuta complessità della procedura e della percezionedi somme da parte del Fondo di Garanzia dell’INPS».Numero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/20262.1.

Il Ministero della Giustizia ha eccepito l’inammissibilità di tale motivo«vertendo lo stesso su valutazioni rimesse alla discrezionalità del giudicedel merito e, pertanto, sottratte al sindacato di legittimità», essendo noto,in proposito, «che è del tutto inammissibile la prospettazione di un motivoai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. quando sia sostanzialmente voltoad ottenere una nuova decisione nel merito della causa».L’eccezione è infondata.Come costantemente affermato da questa Corte, il vizio di violazione dilegge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest'ultima,laddove l'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragionedella carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta èmediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce,pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sededi legittimità unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., trale altre: Cass. n. 25182/2024).Nella specie, diversamente da quanto dedotto dall’Amministrazione, iricorrenti, lungi dal censurare «alcuni aspetti – relativi alla rilevanza, a finidi quantificazione dell’indennizzo, del ricorso al Fondo di garanzia gestitodall’INPS e della complessità della procedura – attinenti alla valutazioneoperata dal giudice di merito» (cfr.: controricorso, a pagina 7), hannocontestato, in radice, la possibilità per il giudice del merito di liquidare, atitolo di indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata delprocesso, una somma inferiore al limite minimo indicato dal comma 1dell’art. 2-bis legge n. 89/2001.Tale censura riguarda non già le valutazioni di merito di spettanza dellaCorte d’appello, bensì la stessa correttezza dell’interpretazione dellanorma applicata, con la conseguenza che essa è ammissibile.Numero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/20262.2.

Passando ad esaminare la doglianza della parte, deve rilevarsi chel’art. 2-bis legge n. 89/2001, al primo periodo del comma 1, stabilisce,quale moltiplicatore annuo, un importo minimo ed un importo massimo(«una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccedeil termine ragionevole di durata del processo»).Essi costituiscono i parametri economici cui il legislatore, nell'ambito delmargine di apprezzamento che la Convenzione EDU lascia ai singoli Statinazionali nell’attuazione della stessa, ha ritenuto idonei ad assicurarel'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevoledurata del processo, con l’intento di evitare, da un lato, il rischio disovracompensazioni o arricchimenti, e, dall’altro lato, l’opposto rischio diuna quantificazione meramente simbolica e non satisfattiva.Il secondo periodo del comma 1 prevede un’ipotesi di aumentodell’indennizzo in ragione della durata del processo, mentre i commi 1-bise 1-ter prevedono la possibilità di uno scostamento in diminuzione rispettoai parametri economici applicabili «di regola», e ciò in ragionerispettivamente del numero di parti del processo presupposto e dell’esitototalmente negativo del medesimo.Va altresì rilevato che gli importi monetari indicati nel comma 1, nella suaanteriormente al 1° gennaio 2016 (minimo euro 500,00 e massimo euro1.500,00); detta riduzione è avvenuta con la legge n. 208/2015 (legge distabilità 2016), che ha anche introdotto la possibilità di incremento di cuial secondo periodo del comma 1, nonché le ulteriori disposizioni di cui aicommi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo citato.2.3.

Nel decreto impugnato, la Corte d’appello non ha utilizzato i poteri diriduzione previsti dall’art. 2-bis in esame, ma ha applicato, quanto aicreditori chirografari, una decurtazione dell’indennizzo ad euro 300,00annui, in considerazione di vari indicatori ritenuti sintomatici dellaNumero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026eccezionale complessità della procedura fallimentare presupposta (- unaccertamento del passivo per circa 200 milioni di euro; - azioni diresponsabilità contro amministratori e sindaci; - la stipulazione dinumerosi accordi transattivi volti a recuperare elementi patrimoniali allamassa; - il coinvolgimento del fallimento in numerosi contenziosi, ancheall’estero; - l’insinuazione del fallimento in ulteriori procedure concorsuali;- la gestione di complessi rapporti patrimoniali con le varie società delgruppo, aventi asset patrimoniali all’estero; - il numero dei creditoriammessi), nonché, quanto ai creditori privilegiati, una riduzione ad euro200,00, e ciò in considerazione sia della complessità della procedura siadell’avvenuto recupero, entro il periodo di durata ragionevole dellaprocedura, di una parte consistente del credito ammesso al passivomediante pagamento da parte del Fondo di Garanzia dell’INPS.Ebbene, deve ritenersi che quanto precede non sia giuridicamentecorretto.2.4.

In generale, questa Corte ha già avuto modo di affermare che ilgiudice deve fare riferimento, nella determinazione dell'equo indennizzoderivante dall'irragionevole durata del giudizio presupposto, da un lato aivalori minimi e massimi indicati dall'art. 2-bis comma 1 della Legge n.89/2001 (nel testo novellato dalla Legge n. 208/2015, applicabile rationetemporis ai ricorsi depositati a decorrere dal 1.1.2016), e dall'altro aiparametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis, tra i quali rientraanche l'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si èmaturato; inoltre, egli ha la facoltà di applicare "nel caso di integralerigetto delle domande della parte ricorrente" la specifica decurtazione diun terzo prevista dall'art. 2-bis comma 1-ter della normativa in esame(cfr.: Cass. n. 25964/2021).Sebbene l’attività giudiziale di quantificazione dell’indennizzo dovuto aisensi della legge n. 89/2001 sia caratterizzata da ampia discrezionalitàintellettiva, che, in quanto tale, si sottrae al sindacato di legittimità oveNumero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026congruamente motivata, detta discrezionalità va esercitata all'interno delcampo di variazione, in aumento o in decremento, previsto dai primi trecommi dell'art. 2-bis della legge citata (cfr.: Cass. n. 18576/2022).2.5.

Ai fini dell’eventuale riduzione dell’indennizzo al di sotto del minimoprevisto dalla legge non può essere valorizzato il dato concernente lacomplessità della procedura fallimentare.Infatti, l’elemento relativo alla «complessità del caso» è espressamentecitato non già dalla norma qui in esame, bensì dall’art. 2, comma 2, leggen. 89/2001 in tema di accertamento della violazione.In proposito, questa Corte (cfr.: Cass. n. 34836/2023) ha osservato cheparticolari circostanze che rendono complesse le procedure fallimentaripresupposte, come il notevole numero dei creditori, la natura o situazionegiuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi,ecc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedureconcorsuali interdipendenti, sono da valutare ex art. 2 co. 2 l. 89/2001 alfine di estendere la durata non irragionevole del processo (ai fini dellaliquidazione dell’equo indennizzo) fino ad un massimo di sette anni (cfr.Cass. nn. 26289/2023, 28498/2020, 20508/2020, 4017/2020, 976/2020),non già per escludere integralmente l’equo indennizzo.Coerentemente con quanto sopra, deve considerarsi illegittima anche unariduzione dell’indennizzo ad un importo inferiore al limite di legge che siastata operata in conseguenza della ritenuta “complessità” della procedurapresupposta.2.6.

Neppure può essere preso in considerazione, ai fini della diminuzionedell’indennizzo, il numero elevato di creditori ammessi al passivo.Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che la letturacomparata del comma 1-bis dell'art. 2-bis e del comma 2-bis dell'art. 2impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" undifferente significato, tale da escludere che la prima disposizione -secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quandoNumero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per centoquando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quantoespressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "proceduraconcorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica ditali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti,mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, senon rara, nelle procedure concorsuali, invece, costituisce l'ipotesifisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse ditale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (eperciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo diuna procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinarioprocesso di cognizione (cfr.: Cass. n. 25181/2021).2.7.

Il giudice di merito, nella motivazione del provvedimento impugnato,ha fatto riferimento all’affermato «potere del giudice avuto riguardo allepeculiarità della singola fattispecie, di discostarsi dagli ordinari criteri diliquidazione dei quali deve dare conto potendo operare una valutazionecomplessiva evidenziando gli elementi di maggior portata»; al riguardo,ha richiamato due precedenti di questa Corte (Cass. n. 23257/2019; Cass.n. 29442/2018) che, tuttavia, non risultano idonei a supportare ladecisione in esame.Invero, il provvedimento n. 23257/2019 è intervenuto in una causainiziata nel settembre 2010, allorché la norma di cui all’art. 2-bis non erastata ancora emanata (l’introduzione dell’articolo in questione è avvenutacon d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012),e si riferisce ad un caso in cui il moltiplicatore annuo era stato aumentatoda euro 500,00 ad euro 600,00; quanto, poi, al secondo precedente sopracitato, esso si riferisce ad una vicenda in cui la Corte distrettuale avevaindicato un moltiplicatore ricompreso tra il minimo e il massimo previstidalla legge.Numero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/20262.8.

In definitiva, deve affermarsi che, in tema di indennizzo perl’irragionevole durata del processo, non è possibile liquidare l’importodovuto a tale titolo riducendo il moltiplicatore annuo al di sotto del limiteminimo previsto dall’art. 2-bis, comma 1, primo periodo, legge n. 89/2001sulla scorta di una valutazione di “complessità” del giudizio presupposto.Ne deriva l’illegittimità della quantificazione dell’indennizzo dovuto infavore di [OSCURATO:PERSONA].2.9.

A conclusioni analoghe, sia pure per ragioni diverse, deve pervenirsianche quanto alla parziale soddisfazione del credito da parte del Fondo diGaranzia dell’INPS, circostanza che riguarda tutti gli odierni ricorrenti,tranne [OSCURATO:PERSONA] (il cui ricorso è inammissibile, come sopra si è visto) eSilvia Alberici.Al riguardo, questa Corte ha già osservato che è configurabile, in capo algiudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazionedella riparazione applicati dalla Corte europea e cristallizzati in misureminime e massime, ora indicate anche dall’art. 2-bis, legge n. 89/2001,da seguire “di regola”, conservando sempre il giudice del merito unmargine di valutazione che gli consente di discostarsi da esse, purché inmisura ragionevole, in relazione alla particolarità delle fattispecie; ilcalcolo supposto dall’art. 2-bis, legge n. 89/2001 non tocca, così, lacomplessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurarel'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevoledurata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità ditale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italianamediante la ratifica della Convenzione europea e con il pienoriconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all'art. 6,paragrafo 1, della Convenzione medesima ed all’art. 111, secondo comma,Cost. (cfr.: Cass. n. 20976/2025).Si è ulteriormente affermato che il giudice, nel determinare laquantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo,Numero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026può scendere al di sotto del livello di "soglia minima" là dove, inconsiderazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesapatrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sullacondizione sociale e personale del richiedente, l'accoglimento della pretesaazionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tuttosproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto (cfr.: Cass.n. 974/2020).Va anche considerato che nel periodo di ragionevole durata del giudiziopresupposto non si ha diritto ad alcun indennizzo, sicché il quantum delcredito nel medesimo periodo non ha precipua valenza, e - in ordine allepretese soddisfatte nel periodo di ragionevole durata - non è configurabileun pregiudizio per l’irragionevole durata della procedura fallimentare, chepotrà essere rivendicato solo per l’eccedenza non soddisfatta (cfr.: Cass.n. 22378/2023).Coerentemente con quanto sopra, sempre questa Corte ha ritenuto che«l'intervento del fondo di garanzia non ha effetto sul diritto all'indennizzoma ne giustifica soltanto un'eventuale decurtazione in considerazionedell'attenuarsi del pregiudizio in pendenza del fallimento (Cass. n.28268/2018; Cass. n. 7136/2017; Cass. n. 26421/2009)» (cfr.: Cass. n.13035/2022; in senso conforme, si veda anche: Cass. n. 13535/2022), edancora che «l’intervento di pagamenti da parte del Fondo di Garanzia INPSe/o nell’ambito di eventuali riparti in sede fallimentare, e le relativetempistiche non sono elementi in assoluto irrilevanti; essi non concorronoad identificare il limite di indennizzo ai fini dell’art. 2 bis co. 3 l. cit. mapossono e debbono essere considerati ai fini della determinazionedell’indennizzo in base ai commi 1 e 2 dell’art. 2 bis cit.» (cfr.: Cass. n.10508/2025; in senso conforme, si veda anche: Cass. n. 10483/2025).2.10.

In virtù di quanto innanzi, deve ritenersi che sussista il potere delgiudice di scendere al di sotto del livello di "soglia minima" nell’ipotesi disoddisfacimento del credito ammesso al passivo in misura rilevante nelNumero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026periodo di ragionevole durata del processo, in quanto trattasi dicircostanza tale da affievolire il patema indotto dal successivo protrarsidella pendenza giudiziaria; deve ritenersi, tuttavia, che detta circostanzanon possa giustificare la riduzione, in misura del 50%, e dunque non lieve,del moltiplicatore minimo previsto dalla legge.Al riguardo, si osserva che la somma in tal modo liquidata per ciascunanno di irragionevole ritardo (euro 200,00 annui) risulta di ammontarepoco più che simbolico ed è dunque inidonea a garantire ai ricorrenti unserio ristoro del pregiudizio accertato, e ciò tanto più ove si consideri chenella specie non emerge dagli atti un carattere bagatellare o irrisorio dellapretesa residua dei medesimi, relativa a crediti di lavoro.Alla luce di quanto precede, il motivo in esame deve essere accolto anchenella parte concernente i creditori privilegiati odierni ricorrenti.3.

Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del d.m.

Giustizia n. 55/2014, in quanto «ildecreto collegiale non ha riconosciuto ai ricorrenti i compensi per la faseistruttoria».Con il terzo motivo, infine, si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e92 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del d.m.

Giustizia n. 55/2014, in quanto «ildecreto collegiale ha applicato ai compensi riconosciuti per la fasedecisionale una riduzione doppia rispetto alla misura massima del 50%prevista dal Regolamento».Al riguardo - pur non potendo fare a meno di rilevarsi, quanto alledoglianze sollevate dai ricorrenti, che esse appaiono conformiall’orientamento interpretativo espresso in sede di legittimità in ordine alriconoscimento del compenso per la fase istruttoria nei giudizi di equariparazione (cfr.: Cass. n. 38477/2021 ed altri precedenti ivi richiamati),nonché alla stessa formulazione dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, d.m.Numero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026n. 55/2014 quanto al limite massimo, non ulteriormente riducibile,dell’eventuale diminuzione dei compensi medi - deve ritenersi che dettimotivi siano assorbiti, dal momento che l’accoglimento del primo motivo ela conseguente cassazione con rinvio del provvedimento della Corted’appello di Milano comportano la necessità di una nuova decisione anchein ordine alle spese processuali.4.

Alla luce di quanto precede, il ricorso principale va accolto quanto alprimo motivo, mentre risultano assorbiti il secondo ed il terzo; entro talilimiti, il provvedimento impugnato è cassato, con rinvio alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione, perché provveda allaliquidazione di quanto dovuto a titolo di indennizzo in applicazione deiprincipi suesposti.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese di legittimità.Quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso è inammissibile, vadisposta nei suoi confronti la compensazione delle spese processuali, inconsiderazione della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che siravvisano nel fatto che il mancato deposito della procura alle liti, in quantoverificatosi unicamente con riferimento alla posizione del medesimonell’ambito di una difesa unitaria, appare attribuibile ad un mero errorenella materiale produzione dei documenti.

P.Q.MLa Corte, quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dichiara l’inammissibilità delricorso e dispone la compensazione delle spese processuali; quanto airestanti ricorrenti, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti ilsecondo ed il terzo; cassa il provvedimento impugnato in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, anche per le spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 novembre 2025.Numero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026La PresidenteMILENA FALASCHI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FARIOLIGUIDO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;-controricorrente-avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO MILANO n. cronol. 3906/2023- RG n. 943/2023 - Repert. n. 3674/2023 in data 14.12.2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026Con decreto in data 14.06.2023, il magistrato designato della Corted’appello di Milano ha ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento, atitolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedurafallimentare, della somma di euro 1.429,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] edella somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore di [OSCURATO:PERSONA], ClaudiaTraversi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il tutto oltreinteressi e spese del procedimento.L’opposizione proposta dal Ministero avverso il suddetto decreto è stataparzialmente accolta dalla Corte d’appello con provvedimento n. cronol.3906/2023 - RG n. 943/2023 - Repert. n. 3674/2023 in data 14.12.2023.In detta sede, la Corte d’appello ha confermato il decreto emesso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla somma di euro 1.429,00, edha ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento in favore di ClaudiaTraversi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma dieuro 1.000,00 per ciascuno, nonché in favore di [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di euro 1.500,00, il tutto oltre interessi e spese relative alla fasemonitoria ed a quella di opposizione.Per quanto di interesse in questa sede, la Corte di merito, rilevato chetutti i ricorrenti, tranne [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano beneficiatodell’intervento del Fondo di Garanzia INPS ottenendo spesso ben più dellametà del credito da ciascuno vantato nei confronti del Fallimento: - tenutoconto dell’eccezionale complessità della procedura fallimentare, haliquidato l’indennizzo dovuto ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ineuro 300,00 per ciascuno dei cinque anni di irragionevole durata dellastessa, limitando, quanto al primo dei ricorrenti in questione, l’importodovuto ad euro 1.429,00, somma corrispondente al credito ammesso alpassivo; - quanto agli altri ricorrenti, tenuto conto sia dell’eccezionaleNumero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026complessità della procedura fallimentare sia dell’avvenuto intervento delha liquidato l’indennizzo dovuto in euro 200,00 per ciascuno dei cinqueanni eccedenti; - ha liquidato le spese processuali relative al giudizio diopposizione senza riconoscere alcun compenso riguardo alla faseistruttoria, e, quanto alla fase decisoria, determinando il compenso inmisura inferiore al minimo stabilito dalle tabelle ministeriali applicabili.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AlessandraOlmetto e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso ilpredetto decreto della Corte d’appello sulla scorta di tre motivi.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.Disposta la trattazione in camera di consiglio, entrambe le parti hannopresentato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve preliminarmente rilevarsi il mancato deposito di procura specialedel ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in favore del difensore, sicché quest’ultimo,con riferimento al soggetto in questione, risulta privo di potererappresentativo.Al riguardo, questa Corte ha affermato che la carenza di potererappresentativo, cui consegue l'inammissibilità dell'impugnazione rilevabileofficiosamente, inerendo alla legittimazione processuale, non può esseresuperata con l'esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall'art.182, comma 2, c.p.c., attesa l'esclusione, in sede di legittimità, diun'attività istruttoria e la necessità di depositare, a pena d'improcedibilità,i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del suo deposito, salvasolo la possibilità di provvedervi successivamente, prima dell'udienza, connotifica di apposito elenco alla controparte (cfr.: Cass. n. 20016/2016).Va inoltre considerato che, essendo le posizioni dei ricorrenti autonomel’una rispetto all’altra, in quanto ciascuno di essi è titolare di un autonomoNumero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026diritto all’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata delprocesso, sicché si verte in tema di cumulo soggettivo ex art. 103 c.p.c., enon sussistendo tra i soggetti in questione un rapporto di solidarietà dallato attivo, dette posizioni sono scindibili e deve altresì escludersi cheGuido Farioli possa ricevere nocumento dall’eventuale accoglimentodell’impugnazione principale proposta dagli altri ricorrenti nei confrontidell’unico debitore.Ne deriva che, essendo ormai preclusa al soggetto in questionel’impugnazione in via principale e dovendo escludersi altresì la possibilitàdi una sua impugnazione incidentale tardiva, anche, eventualmente, nelleforme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinatariadell'impugnazione principale (si veda, al riguardo: Cass., Sez. Un., n.8486/2024), risulta inutile nella specie ordinare la notificazionedell’impugnazione principale al medesimo ex art. 332 del codice di rito(cfr.: Cass. n. 28008/2024).Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso limitatamente alla partein questione.Può dunque passarsi all’esame dei motivi di ricorso.2. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2-bis, comma 1, legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1,della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e117 Cost.In particolare, ci si duole del fatto che «la Corte d’Appello ha accordato airicorrenti l’equa riparazione nella misura di € 300 (per i chirografari) ed €200 (per i lavoratori dipendenti della fallita) per ciascuno degli anni dieccessiva durata del fallimento presupposto, ritenendo corretta unariduzione - equitativa - sulla misura dell’indennizzo, e questo comeconseguenza della ritenuta complessità della procedura e della percezionedi somme da parte del Fondo di Garanzia dell’INPS».Numero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/20262.1. Il Ministero della Giustizia ha eccepito l’inammissibilità di tale motivo«vertendo lo stesso su valutazioni rimesse alla discrezionalità del giudicedel merito e, pertanto, sottratte al sindacato di legittimità», essendo noto,in proposito, «che è del tutto inammissibile la prospettazione di un motivoai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. quando sia sostanzialmente voltoad ottenere una nuova decisione nel merito della causa».L’eccezione è infondata.Come costantemente affermato da questa Corte, il vizio di violazione dilegge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest'ultima,laddove l'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragionedella carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta èmediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce,pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sededi legittimità unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., trale altre: Cass. n. 25182/2024).Nella specie, diversamente da quanto dedotto dall’Amministrazione, iricorrenti, lungi dal censurare «alcuni aspetti – relativi alla rilevanza, a finidi quantificazione dell’indennizzo, del ricorso al Fondo di garanzia gestitodall’INPS e della complessità della procedura – attinenti alla valutazioneoperata dal giudice di merito» (cfr.: controricorso, a pagina 7), hannocontestato, in radice, la possibilità per il giudice del merito di liquidare, atitolo di indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata delprocesso, una somma inferiore al limite minimo indicato dal comma 1dell’art. 2-bis legge n. 89/2001.Tale censura riguarda non già le valutazioni di merito di spettanza dellaCorte d’appello, bensì la stessa correttezza dell’interpretazione dellanorma applicata, con la conseguenza che essa è ammissibile.Numero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/20262.2. Passando ad esaminare la doglianza della parte, deve rilevarsi chel’art. 2-bis legge n. 89/2001, al primo periodo del comma 1, stabilisce,quale moltiplicatore annuo, un importo minimo ed un importo massimo(«una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccedeil termine ragionevole di durata del processo»).Essi costituiscono i parametri economici cui il legislatore, nell'ambito delmargine di apprezzamento che la Convenzione EDU lascia ai singoli Statinazionali nell’attuazione della stessa, ha ritenuto idonei ad assicurarel'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevoledurata del processo, con l’intento di evitare, da un lato, il rischio disovracompensazioni o arricchimenti, e, dall’altro lato, l’opposto rischio diuna quantificazione meramente simbolica e non satisfattiva.Il secondo periodo del comma 1 prevede un’ipotesi di aumentodell’indennizzo in ragione della durata del processo, mentre i commi 1-bise 1-ter prevedono la possibilità di uno scostamento in diminuzione rispettoai parametri economici applicabili «di regola», e ciò in ragionerispettivamente del numero di parti del processo presupposto e dell’esitototalmente negativo del medesimo.Va altresì rilevato che gli importi monetari indicati nel comma 1, nella suaanteriormente al 1° gennaio 2016 (minimo euro 500,00 e massimo euro1.500,00); detta riduzione è avvenuta con la legge n. 208/2015 (legge distabilità 2016), che ha anche introdotto la possibilità di incremento di cuial secondo periodo del comma 1, nonché le ulteriori disposizioni di cui aicommi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo citato.2.3. Nel decreto impugnato, la Corte d’appello non ha utilizzato i poteri diriduzione previsti dall’art. 2-bis in esame, ma ha applicato, quanto aicreditori chirografari, una decurtazione dell’indennizzo ad euro 300,00annui, in considerazione di vari indicatori ritenuti sintomatici dellaNumero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026eccezionale complessità della procedura fallimentare presupposta (- unaccertamento del passivo per circa 200 milioni di euro; - azioni diresponsabilità contro amministratori e sindaci; - la stipulazione dinumerosi accordi transattivi volti a recuperare elementi patrimoniali allamassa; - il coinvolgimento del fallimento in numerosi contenziosi, ancheall’estero; - l’insinuazione del fallimento in ulteriori procedure concorsuali;- la gestione di complessi rapporti patrimoniali con le varie società delgruppo, aventi asset patrimoniali all’estero; - il numero dei creditoriammessi), nonché, quanto ai creditori privilegiati, una riduzione ad euro200,00, e ciò in considerazione sia della complessità della procedura siadell’avvenuto recupero, entro il periodo di durata ragionevole dellaprocedura, di una parte consistente del credito ammesso al passivomediante pagamento da parte del Fondo di Garanzia dell’INPS.Ebbene, deve ritenersi che quanto precede non sia giuridicamentecorretto.2.4. In generale, questa Corte ha già avuto modo di affermare che ilgiudice deve fare riferimento, nella determinazione dell'equo indennizzoderivante dall'irragionevole durata del giudizio presupposto, da un lato aivalori minimi e massimi indicati dall'art. 2-bis comma 1 della Legge n.89/2001 (nel testo novellato dalla Legge n. 208/2015, applicabile rationetemporis ai ricorsi depositati a decorrere dal 1.1.2016), e dall'altro aiparametri elencati al comma 2 del medesimo art. 2-bis, tra i quali rientraanche l'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si èmaturato; inoltre, egli ha la facoltà di applicare "nel caso di integralerigetto delle domande della parte ricorrente" la specifica decurtazione diun terzo prevista dall'art. 2-bis comma 1-ter della normativa in esame(cfr.: Cass. n. 25964/2021).Sebbene l’attività giudiziale di quantificazione dell’indennizzo dovuto aisensi della legge n. 89/2001 sia caratterizzata da ampia discrezionalitàintellettiva, che, in quanto tale, si sottrae al sindacato di legittimità oveNumero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026congruamente motivata, detta discrezionalità va esercitata all'interno delcampo di variazione, in aumento o in decremento, previsto dai primi trecommi dell'art. 2-bis della legge citata (cfr.: Cass. n. 18576/2022).2.5. Ai fini dell’eventuale riduzione dell’indennizzo al di sotto del minimoprevisto dalla legge non può essere valorizzato il dato concernente lacomplessità della procedura fallimentare.Infatti, l’elemento relativo alla «complessità del caso» è espressamentecitato non già dalla norma qui in esame, bensì dall’art. 2, comma 2, leggen. 89/2001 in tema di accertamento della violazione.In proposito, questa Corte (cfr.: Cass. n. 34836/2023) ha osservato cheparticolari circostanze che rendono complesse le procedure fallimentaripresupposte, come il notevole numero dei creditori, la natura o situazionegiuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi,ecc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedureconcorsuali interdipendenti, sono da valutare ex art. 2 co. 2 l. 89/2001 alfine di estendere la durata non irragionevole del processo (ai fini dellaliquidazione dell’equo indennizzo) fino ad un massimo di sette anni (cfr.Cass. nn. 26289/2023, 28498/2020, 20508/2020, 4017/2020, 976/2020),non già per escludere integralmente l’equo indennizzo.Coerentemente con quanto sopra, deve considerarsi illegittima anche unariduzione dell’indennizzo ad un importo inferiore al limite di legge che siastata operata in conseguenza della ritenuta “complessità” della procedurapresupposta.2.6. Neppure può essere preso in considerazione, ai fini della diminuzionedell’indennizzo, il numero elevato di creditori ammessi al passivo.Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che la letturacomparata del comma 1-bis dell'art. 2-bis e del comma 2-bis dell'art. 2impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" undifferente significato, tale da escludere che la prima disposizione -secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quandoNumero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per centoquando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quantoespressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "proceduraconcorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica ditali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti,mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, senon rara, nelle procedure concorsuali, invece, costituisce l'ipotesifisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse ditale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (eperciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo diuna procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinarioprocesso di cognizione (cfr.: Cass. n. 25181/2021).2.7. Il giudice di merito, nella motivazione del provvedimento impugnato,ha fatto riferimento all’affermato «potere del giudice avuto riguardo allepeculiarità della singola fattispecie, di discostarsi dagli ordinari criteri diliquidazione dei quali deve dare conto potendo operare una valutazionecomplessiva evidenziando gli elementi di maggior portata»; al riguardo,ha richiamato due precedenti di questa Corte (Cass. n. 23257/2019; Cass.n. 29442/2018) che, tuttavia, non risultano idonei a supportare ladecisione in esame.Invero, il provvedimento n. 23257/2019 è intervenuto in una causainiziata nel settembre 2010, allorché la norma di cui all’art. 2-bis non erastata ancora emanata (l’introduzione dell’articolo in questione è avvenutacon d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012),e si riferisce ad un caso in cui il moltiplicatore annuo era stato aumentatoda euro 500,00 ad euro 600,00; quanto, poi, al secondo precedente sopracitato, esso si riferisce ad una vicenda in cui la Corte distrettuale avevaindicato un moltiplicatore ricompreso tra il minimo e il massimo previstidalla legge.Numero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/20262.8. In definitiva, deve affermarsi che, in tema di indennizzo perl’irragionevole durata del processo, non è possibile liquidare l’importodovuto a tale titolo riducendo il moltiplicatore annuo al di sotto del limiteminimo previsto dall’art. 2-bis, comma 1, primo periodo, legge n. 89/2001sulla scorta di una valutazione di “complessità” del giudizio presupposto.Ne deriva l’illegittimità della quantificazione dell’indennizzo dovuto infavore di [OSCURATO:PERSONA].2.9. A conclusioni analoghe, sia pure per ragioni diverse, deve pervenirsianche quanto alla parziale soddisfazione del credito da parte del Fondo diGaranzia dell’INPS, circostanza che riguarda tutti gli odierni ricorrenti,tranne [OSCURATO:PERSONA] (il cui ricorso è inammissibile, come sopra si è visto) eSilvia Alberici.Al riguardo, questa Corte ha già osservato che è configurabile, in capo algiudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazionedella riparazione applicati dalla Corte europea e cristallizzati in misureminime e massime, ora indicate anche dall’art. 2-bis, legge n. 89/2001,da seguire “di regola”, conservando sempre il giudice del merito unmargine di valutazione che gli consente di discostarsi da esse, purché inmisura ragionevole, in relazione alla particolarità delle fattispecie; ilcalcolo supposto dall’art. 2-bis, legge n. 89/2001 non tocca, così, lacomplessiva attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurarel'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevoledurata del processo, e, dunque, non autorizza dubbi sulla compatibilità ditale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italianamediante la ratifica della Convenzione europea e con il pienoriconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all'art. 6,paragrafo 1, della Convenzione medesima ed all’art. 111, secondo comma,Cost. (cfr.: Cass. n. 20976/2025).Si è ulteriormente affermato che il giudice, nel determinare laquantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo,Numero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026può scendere al di sotto del livello di "soglia minima" là dove, inconsiderazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesapatrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sullacondizione sociale e personale del richiedente, l'accoglimento della pretesaazionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tuttosproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto (cfr.: Cass.n. 974/2020).Va anche considerato che nel periodo di ragionevole durata del giudiziopresupposto non si ha diritto ad alcun indennizzo, sicché il quantum delcredito nel medesimo periodo non ha precipua valenza, e - in ordine allepretese soddisfatte nel periodo di ragionevole durata - non è configurabileun pregiudizio per l’irragionevole durata della procedura fallimentare, chepotrà essere rivendicato solo per l’eccedenza non soddisfatta (cfr.: Cass.n. 22378/2023).Coerentemente con quanto sopra, sempre questa Corte ha ritenuto che«l'intervento del fondo di garanzia non ha effetto sul diritto all'indennizzoma ne giustifica soltanto un'eventuale decurtazione in considerazionedell'attenuarsi del pregiudizio in pendenza del fallimento (Cass. n.28268/2018; Cass. n. 7136/2017; Cass. n. 26421/2009)» (cfr.: Cass. n.13035/2022; in senso conforme, si veda anche: Cass. n. 13535/2022), edancora che «l’intervento di pagamenti da parte del Fondo di Garanzia INPSe/o nell’ambito di eventuali riparti in sede fallimentare, e le relativetempistiche non sono elementi in assoluto irrilevanti; essi non concorronoad identificare il limite di indennizzo ai fini dell’art. 2 bis co. 3 l. cit. mapossono e debbono essere considerati ai fini della determinazionedell’indennizzo in base ai commi 1 e 2 dell’art. 2 bis cit.» (cfr.: Cass. n.10508/2025; in senso conforme, si veda anche: Cass. n. 10483/2025).2.10. In virtù di quanto innanzi, deve ritenersi che sussista il potere delgiudice di scendere al di sotto del livello di "soglia minima" nell’ipotesi disoddisfacimento del credito ammesso al passivo in misura rilevante nelNumero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026periodo di ragionevole durata del processo, in quanto trattasi dicircostanza tale da affievolire il patema indotto dal successivo protrarsidella pendenza giudiziaria; deve ritenersi, tuttavia, che detta circostanzanon possa giustificare la riduzione, in misura del 50%, e dunque non lieve,del moltiplicatore minimo previsto dalla legge.Al riguardo, si osserva che la somma in tal modo liquidata per ciascunanno di irragionevole ritardo (euro 200,00 annui) risulta di ammontarepoco più che simbolico ed è dunque inidonea a garantire ai ricorrenti unserio ristoro del pregiudizio accertato, e ciò tanto più ove si consideri chenella specie non emerge dagli atti un carattere bagatellare o irrisorio dellapretesa residua dei medesimi, relativa a crediti di lavoro.Alla luce di quanto precede, il motivo in esame deve essere accolto anchenella parte concernente i creditori privilegiati odierni ricorrenti.3. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del d.m. Giustizia n. 55/2014, in quanto «ildecreto collegiale non ha riconosciuto ai ricorrenti i compensi per la faseistruttoria».Con il terzo motivo, infine, si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e92 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del d.m. Giustizia n. 55/2014, in quanto «ildecreto collegiale ha applicato ai compensi riconosciuti per la fasedecisionale una riduzione doppia rispetto alla misura massima del 50%prevista dal Regolamento».Al riguardo - pur non potendo fare a meno di rilevarsi, quanto alledoglianze sollevate dai ricorrenti, che esse appaiono conformiall’orientamento interpretativo espresso in sede di legittimità in ordine alriconoscimento del compenso per la fase istruttoria nei giudizi di equariparazione (cfr.: Cass. n. 38477/2021 ed altri precedenti ivi richiamati),nonché alla stessa formulazione dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, d.m.Numero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026n. 55/2014 quanto al limite massimo, non ulteriormente riducibile,dell’eventuale diminuzione dei compensi medi - deve ritenersi che dettimotivi siano assorbiti, dal momento che l’accoglimento del primo motivo ela conseguente cassazione con rinvio del provvedimento della Corted’appello di Milano comportano la necessità di una nuova decisione anchein ordine alle spese processuali.4. Alla luce di quanto precede, il ricorso principale va accolto quanto alprimo motivo, mentre risultano assorbiti il secondo ed il terzo; entro talilimiti, il provvedimento impugnato è cassato, con rinvio alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione, perché provveda allaliquidazione di quanto dovuto a titolo di indennizzo in applicazione deiprincipi suesposti.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese di legittimità.Quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso è inammissibile, vadisposta nei suoi confronti la compensazione delle spese processuali, inconsiderazione della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che siravvisano nel fatto che il mancato deposito della procura alle liti, in quantoverificatosi unicamente con riferimento alla posizione del medesimonell’ambito di una difesa unitaria, appare attribuibile ad un mero errorenella materiale produzione dei documenti. P.Q.MLa Corte, quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dichiara l’inammissibilità delricorso e dispone la compensazione delle spese processuali; quanto airestanti ricorrenti, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti ilsecondo ed il terzo; cassa il provvedimento impugnato in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, anche per le spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 novembre 2025.Numero registro generale 14970/2024Numero sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 13757/2026Data pubblicazione 11/05/2026La PresidenteMILENA FALASCHI