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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 22378/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26135/2021) proposto da: Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44E28 G359V), in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], MORONI Paola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60A67 G359W), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], MARIOTTI Diego (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80A15 D786W), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], GRADASSA Publio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41C12 G359V), CORSI Mauro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48C04 G359U), CERZA Angela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55S59 A783Q), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], BOCCIOLI Irene (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52D53 G359V), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], BALLERINI R.G.N. 26135/21 C.C.19/6/2023 Equa riparazione – Procedura concorsuale – Pregiudizio creditori –Decreto ammissione stato passivo –Riparti parziali Claudio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49E31 G359P), SABINI Fernando (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47E06 G359U), ORSINI Sonia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74D52 G359T), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], BALLERINI Luciano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49E31 G359J), MINCIARONI Diva (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42L51 G359M), ADAMI Roberta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46R55 G359O), LAFORTEZZA Pasqua (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61C51 A893R), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], MINCIARONI Amadero (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51R13 L466N), BALLERINI Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35S20 G359B), FABBRONI Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38M03 G359D), FIERLONI Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53A03 G478W), DINI Stefano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55B26 Z133X), DOGANA Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53M18 G359X), SACCUCCI Giulietto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54S25 G350L), PAPAVERO Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41H08 G359K), BICCINI Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48P17 E805E), MAZZONI Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49D23 L466Y), CIPOLLONI Marco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58A13 E805I), MINCIARONI Claudio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37H27 L466G), CICCOPAOLO Rubens (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49B13 C359C), NICOLETTI Alberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60D09 G359Q), MORTINI Danilo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72A04 G359V), SPINI Orlando (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47D22 D786E), FOCAIA Catia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50C57 E805O), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], RAGNINI Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37D25 G359Z), GIAPPICHELLI Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51E09 G359F), MARTINETTI Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51P18 G359W), LEPRI Alvaro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52T16 G359T), FORTEZZA Massimo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64C18 G359H), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], NICOLETTI Claudio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52C08 G359J), MAESTRINI Gianfranco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44D20 D077H), DINI Piero (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56P03 Z133E), MAGRINI Albano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56M06 G359R), TABURCHI Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51E02 G359F), ARCALENI Fabio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A17 G359X), TREPPIEDI Ritaida (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44C41 G359Z), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], CUCINA Gennaro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50B02 G359X), BARBONI Anna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51R64 C309N), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], LIBELLI Carla (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H61 G359K), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], BELLEZZA Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46B26 G359J), BOTANICI Lidia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42C70 G359Y), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], COCCOLINI Sergio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65P25 Z133N), CONTESTABILE Caterina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44R68 C426Z), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], LEPRI Claudio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58L03 G359D), GATTI Enzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58T01 G359G) e PELLEGRINI Marco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67E09 Z133X), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo PEC; -controricorrenti - avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia cron. n. 390/2021, pubblicato il 29 giugno 2021, notificato il 21 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso ritualmente depositato, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti in epigrafe indicati adivano la Corte d’appello di Perugia, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole della procedura fallimentare relativa alla [OSCURATO:SOCIETA]., fallimento dichiarato con sentenza n. 519/1992 del 15 aprile 1992 dal Tribunale di Perugia, in cui si erano insinuati in qualità di creditori. 2.–Con decreto n. 355/2020, depositato il 19 ottobre 2020, il Giudice monocratico designato ingiungeva, al termine della fase monitoria, per il titolo indicato, il pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di euro 8.000,00, oltre interessi. 3.– Proponeva opposizione avverso tale decreto, ai sensi dell’art. 5-terdella legge n. 89/2001, il Ministero della Giustizia, il quale deduceva: l’errata stima del ritardo, l’omessa riduzione del quantum debeatur rispetto al limite determinato dal valore del giudizio presupposto, l’errata quantificazione dell’indennizzo, l’erronea liquidazione in favore degli eredi, l’erronea determinazione del dies a quo della durata del processo per i creditori.

Si costituivano i beneficiari dell’indennizzo, i quali rilevavano l’infondatezza dell’opposizione e insistevano per la conferma del decreto opposto.

Quindi, la Corte d’appello di Perugia, in composizione collegiale, con il decreto di cui in epigrafe, accoglieva, per quanto di ragione, l’opposizione e, per l’effetto, rideterminava gli indennizzi dovuti a ciascun beneficiario.

A sostegno della decisione, la Corte territoriale evidenziava per quanto interessa in questa sede: a) che non poteva essere accolta l’obiezione dell’opponente – secondo cui il periodo indennizzabile avrebbe dovuto essere rideterminato non già in anni 20, ma in anni 19, poiché per i creditori la durata del processo avrebbe dovuto farsi decorrere dal decreto di ammissione al passivo pronunciato il 17 maggio 1993 – , in quanto, nel caso di specie, il Tribunale aveva rinviato l’approvazione all’udienza del 17 maggio 1993, con l’effetto che l’ingiustificato differimento non poteva essere addebitato ai creditori intervenuti; b) che l’incameramento degli acconti stabiliti nei piani di riparto non aveva determinato la proporzionale riduzione del valore della causa, cui fare riferimento per la quantificazione dell’indennizzo, poiché detto valore doveva essere equiparato alla pretesa patrimoniale azionata, ossia al valore iniziale del credito alla data della dichiarazione di fallimento; c) che, invece, era fondato il motivo con cui si contestava che alcuni ricorrenti avevano spiegato l’azione esclusivamente iure hereditatis, con la conseguenza che la commisurazione dell’indennizzo doveva essere limitata all’epoca del decesso del de cuius. 4.– Avverso il decreto d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Ministero della Giustizia.

Hanno resistito con controricorso le controparti intimate. 5.–Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001, per avere la Corte di merito individuato il dies a quo per il calcolo della ragionevole durata della procedura fallimentare dal giorno dell’udienza, anziché dalla data in cui lo stato passivo era divenuto esecutivo.

Sostiene l’istante che, nell’ambito della procedura fallimentare, la ragionevole durata avrebbe dovuto essere computata non a far data dalla presentazione dell’istanza di ammissione allo stato passivo da parte di ciascun creditore, ma dalla definitiva ammissione allo stato passivo, poiché solo da tale momento il creditore sarebbe divenuto effettivamente parte della procedura concorsuale, rimanendovi in precedenza estraneo. 1.1.–Il motivo è fondato.

Nella giurisprudenza di questa Corte si ̀ , infatti, chiarito che, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata delle procedure concorsuali, ove si tratti dei creditori, occorre aver riguardo, quale dies a quo, al decreto con il quale ciascuno di essi ̀ stat o ammesso, in via tempestiva o tardiva (artt. 97, 101 e 99 legge fall.), al passivo (irrilevante, invece, rimanendo, rispetto alla ragionevole durata della procedura fallimentare, il momento in cui il presunto creditore abbia proposto la domanda di ammissione al passivo, che, al più, può valere ai fini della ragionevole durata del procedimento di accertamento della pretesa, a norma degli artt. 92 e ss. legge fall.).

Solo dal momento dell’ammissione, infatti, i creditori, effettivamente riconosciuti come tali, subiscono gli effetti della irragionevole durata dell’esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei, salvo che per gli accantonamenti nei riparti parziali, a norma dell’art. 113 legge fall., i quali, tuttavia, richiedono o una misura cautelare in sede di opposizione ovvero l’accoglimento dell’opposizione con decreto non ancora definitivo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17167 del 26/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 16745 del 24/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 12861 del 22/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34762 del 16/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34761 del 16/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 4440 del 20/02/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 964 del 16/01/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 23568 del 28/09/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 21200 del 27/08/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 7864 del 29/03/2018).

Sicché deve essere rivalutato il calcolo del periodo di durata irragionevole, facendo riferimento al decreto definitivo di ammissione al passivo in favore dei creditori, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato lo slittamento tra udienza di verifica dello stato passivo e adozione del decreto della sua esecutività, appunto perché – prima dell’am missione – i creditori non erano parti della procedura concorsuale. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2-bis, terzo comma, della legge n. 89/2001, per avere la Corte territoriale determinato il valore della causa nell’ambito della procedura fallimentare avendo riguardo all’importo del credito insinuato nella sua interezza, anziché al credito residuato all’esito della parziale soddisfazione entro il termine ragionevole.

Obietta l’istante che la misura dell’indennizzo non avrebbe potuto in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice, sicché, qualora –come nel caso di specie – un credi tore fosse risultato ammesso al passivo per una somma e poi la quasi totalità della medesima fosse stata soddisfatta entro il termine della durata ragionevole, si sarebbe dovuto fare riferimento alla somma residua per individuare il valore della causa.

Conla conseguenza che, essendo stato soddisfatto il 70% dei crediti con i riparti parziali avvenuti entro i termini ragionevoli della procedura fallimentare, avrebbe dovuto essere considerato come tetto invalicabile della liquidazione il residuo 30%, per evitare una indebita locupletazione a vantaggio dei beneficiari, eccedente rispetto all’effettiva entità del pregiudizio sofferto. 2.1.–Il motivo è fondato.

Si premette che, ai fini dell’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art. 2-bis, terzo comma, legge n. 89/2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che tali ultimi importi dipendono da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall’entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5757 del 24/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 35319 del 30/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 31800 del 27/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 11372 del 29/04/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 10176 del 27/04/2018; in materia esecutiva Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24362 del 04/10/2018).

Nondimeno, ove, all’esito dei riparti parziali, l’importo residuo del credito vantato e ammesso si sia consistentemente ridotto entro i termini di durata ragionevole della procedura, l’indennizzo da superamento della soglia ragionevole deve essere parametrato all’effettiva entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta.

Questa Corte ha evidenziato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8289 del 25/03/2019) che lo scopo della norma, che positivizza un’esigenza avvertita, sia pure con accenti e tecniche differenti, tanto nella giurisprudenza della Corte Edu (cfr. sentenza 21 dicembre 2010, divenuta definitiva il 20 giugno 2011, nel caso Gaglione ed altri c.

Italia), quanto nei precedenti della Corte di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 633 del 14/01/2014; Sez. 2, Sentenza n. 12937 del 24/07/2012), ̀ di evitare il rischio di sovra-compensazioni, se non addirittura di occasionali e insperati arricchimenti.

Ed invero, il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89/2001 si fonda non sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28749 del 09/11/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 22646 del 25/09/2018; Sez. 1, Sentenza n. 13803 del 23/06/2011; Sez. 1, Ordinanza n. 1309 del 20/01/2011; Sez. 1, Sentenza n. 23416 del 04/11/2009).

Nel solco di questo indirizzo, e con specifico riferimento al caso di specie, più recentemente si ̀ affermato che, in tema di giudizio per l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell’ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questosi concreti in una procedura fallimentare, deve tenersi conto del quantum di credito non soddisfatto all’esito del decorso del periodo di ragionevole durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura, dovendosi evitare che l’indennizzo sia superiore al danno (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15966 del 18/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8402 del 15/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 26858 del 04/10/2021).

E ciò perché nel periodo di ragionevole durata del giudizio presupposto non si ha diritto ad alcun indennizzo, sicché il quantum del credito nel medesimo periodo non ha precipua valenza, e – in ordine alle pretese soddisfatte nel periodo di ragionevole durata – non ̀ configurabile un pregiudiz io per l’irragionevole durata della procedura fallimentare, che potrà essere rivendicato solo per l’eccedenza non soddisfatta.

Ne discende che la Corte distrettuale non si è attenuta a tale principio, interpretando in distonia dai termini anzidetti il disposto dell’art. 2-bis, terzo comma, della legge n. 89/2001, a mente del quale la misura dell’indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (rectedell’ammontare del credito risultante per effetto dei pagamenti avvenuti in esecuzione dei riparti parziali attuati entro i tempi di durata ragionevole). 3.– Alle considerazioni innanzi espresse consegue l’accoglimento del ricorso, in ordine ad entrambi i motivi prospettati, nei sensi di cui in motivazione.

Il decreto impugnato va, dunque, cassato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26135/2021) proposto da: Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44E28 G359V), in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], MORONI Paola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60A67 G359W), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], MARIOTTI Diego (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80A15 D786W), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], GRADASSA Publio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41C12 G359V), CORSI Mauro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48C04 G359U), CERZA Angela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55S59 A783Q), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], BOCCIOLI Irene (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52D53 G359V), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], BALLERINI R.G.N. 26135/21 C.C.19/6/2023 Equa riparazione – Procedura concorsuale – Pregiudizio creditori –Decreto ammissione stato passivo –Riparti parziali Claudio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49E31 G359P), SABINI Fernando (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47E06 G359U), ORSINI Sonia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74D52 G359T), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], BALLERINI Luciano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49E31 G359J), MINCIARONI Diva (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42L51 G359M), ADAMI Roberta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46R55 G359O), LAFORTEZZA Pasqua (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61C51 A893R), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], MINCIARONI Amadero (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51R13 L466N), BALLERINI Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35S20 G359B), FABBRONI Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38M03 G359D), FIERLONI Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53A03 G478W), DINI Stefano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55B26 Z133X), DOGANA Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53M18 G359X), SACCUCCI Giulietto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54S25 G350L), PAPAVERO Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41H08 G359K), BICCINI Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48P17 E805E), MAZZONI Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49D23 L466Y), CIPOLLONI Marco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58A13 E805I), MINCIARONI Claudio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37H27 L466G), CICCOPAOLO Rubens (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49B13 C359C), NICOLETTI Alberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60D09 G359Q), MORTINI Danilo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72A04 G359V), SPINI Orlando (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47D22 D786E), FOCAIA Catia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50C57 E805O), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], RAGNINI Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37D25 G359Z), GIAPPICHELLI Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51E09 G359F), MARTINETTI Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51P18 G359W), LEPRI Alvaro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52T16 G359T), FORTEZZA Massimo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64C18 G359H), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], NICOLETTI Claudio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52C08 G359J), MAESTRINI Gianfranco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44D20 D077H), DINI Piero (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56P03 Z133E), MAGRINI Albano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56M06 G359R), TABURCHI Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51E02 G359F), ARCALENI Fabio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A17 G359X), TREPPIEDI Ritaida (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44C41 G359Z), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], CUCINA Gennaro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50B02 G359X), BARBONI Anna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51R64 C309N), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], LIBELLI Carla (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H61 G359K), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], BELLEZZA Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46B26 G359J), BOTANICI Lidia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42C70 G359Y), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], COCCOLINI Sergio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65P25 Z133N), CONTESTABILE Caterina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44R68 C426Z), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], LEPRI Claudio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58L03 G359D), GATTI Enzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58T01 G359G) e PELLEGRINI Marco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67E09 Z133X), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo PEC; -controricorrenti - avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia cron. n. 390/2021, pubblicato il 29 giugno 2021, notificato il 21 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso ritualmente depositato, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti in epigrafe indicati adivano la Corte d’appello di Perugia, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole della procedura fallimentare relativa alla [OSCURATO:SOCIETA]., fallimento dichiarato con sentenza n. 519/1992 del 15 aprile 1992 dal Tribunale di Perugia, in cui si erano insinuati in qualità di creditori. 2.–Con decreto n. 355/2020, depositato il 19 ottobre 2020, il Giudice monocratico designato ingiungeva, al termine della fase monitoria, per il titolo indicato, il pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di euro 8.000,00, oltre interessi. 3.– Proponeva opposizione avverso tale decreto, ai sensi dell’art. 5-terdella legge n. 89/2001, il Ministero della Giustizia, il quale deduceva: l’errata stima del ritardo, l’omessa riduzione del quantum debeatur rispetto al limite determinato dal valore del giudizio presupposto, l’errata quantificazione dell’indennizzo, l’erronea liquidazione in favore degli eredi, l’erronea determinazione del dies a quo della durata del processo per i creditori. Si costituivano i beneficiari dell’indennizzo, i quali rilevavano l’infondatezza dell’opposizione e insistevano per la conferma del decreto opposto. Quindi, la Corte d’appello di Perugia, in composizione collegiale, con il decreto di cui in epigrafe, accoglieva, per quanto di ragione, l’opposizione e, per l’effetto, rideterminava gli indennizzi dovuti a ciascun beneficiario. A sostegno della decisione, la Corte territoriale evidenziava per quanto interessa in questa sede: a) che non poteva essere accolta l’obiezione dell’opponente – secondo cui il periodo indennizzabile avrebbe dovuto essere rideterminato non già in anni 20, ma in anni 19, poiché per i creditori la durata del processo avrebbe dovuto farsi decorrere dal decreto di ammissione al passivo pronunciato il 17 maggio 1993 – , in quanto, nel caso di specie, il Tribunale aveva rinviato l’approvazione all’udienza del 17 maggio 1993, con l’effetto che l’ingiustificato differimento non poteva essere addebitato ai creditori intervenuti; b) che l’incameramento degli acconti stabiliti nei piani di riparto non aveva determinato la proporzionale riduzione del valore della causa, cui fare riferimento per la quantificazione dell’indennizzo, poiché detto valore doveva essere equiparato alla pretesa patrimoniale azionata, ossia al valore iniziale del credito alla data della dichiarazione di fallimento; c) che, invece, era fondato il motivo con cui si contestava che alcuni ricorrenti avevano spiegato l’azione esclusivamente iure hereditatis, con la conseguenza che la commisurazione dell’indennizzo doveva essere limitata all’epoca del decesso del de cuius. 4.– Avverso il decreto d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Ministero della Giustizia. Hanno resistito con controricorso le controparti intimate. 5.–Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001, per avere la Corte di merito individuato il dies a quo per il calcolo della ragionevole durata della procedura fallimentare dal giorno dell’udienza, anziché dalla data in cui lo stato passivo era divenuto esecutivo. Sostiene l’istante che, nell’ambito della procedura fallimentare, la ragionevole durata avrebbe dovuto essere computata non a far data dalla presentazione dell’istanza di ammissione allo stato passivo da parte di ciascun creditore, ma dalla definitiva ammissione allo stato passivo, poiché solo da tale momento il creditore sarebbe divenuto effettivamente parte della procedura concorsuale, rimanendovi in precedenza estraneo. 1.1.–Il motivo è fondato. Nella giurisprudenza di questa Corte si ̀ , infatti, chiarito che, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata delle procedure concorsuali, ove si tratti dei creditori, occorre aver riguardo, quale dies a quo, al decreto con il quale ciascuno di essi ̀ stat o ammesso, in via tempestiva o tardiva (artt. 97, 101 e 99 legge fall.), al passivo (irrilevante, invece, rimanendo, rispetto alla ragionevole durata della procedura fallimentare, il momento in cui il presunto creditore abbia proposto la domanda di ammissione al passivo, che, al più, può valere ai fini della ragionevole durata del procedimento di accertamento della pretesa, a norma degli artt. 92 e ss. legge fall.). Solo dal momento dell’ammissione, infatti, i creditori, effettivamente riconosciuti come tali, subiscono gli effetti della irragionevole durata dell’esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei, salvo che per gli accantonamenti nei riparti parziali, a norma dell’art. 113 legge fall., i quali, tuttavia, richiedono o una misura cautelare in sede di opposizione ovvero l’accoglimento dell’opposizione con decreto non ancora definitivo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17167 del 26/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 16745 del 24/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 12861 del 22/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34762 del 16/11/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34761 del 16/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 4440 del 20/02/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 964 del 16/01/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 23568 del 28/09/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 21200 del 27/08/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 7864 del 29/03/2018). Sicché deve essere rivalutato il calcolo del periodo di durata irragionevole, facendo riferimento al decreto definitivo di ammissione al passivo in favore dei creditori, indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato lo slittamento tra udienza di verifica dello stato passivo e adozione del decreto della sua esecutività, appunto perché – prima dell’am missione – i creditori non erano parti della procedura concorsuale. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2-bis, terzo comma, della legge n. 89/2001, per avere la Corte territoriale determinato il valore della causa nell’ambito della procedura fallimentare avendo riguardo all’importo del credito insinuato nella sua interezza, anziché al credito residuato all’esito della parziale soddisfazione entro il termine ragionevole. Obietta l’istante che la misura dell’indennizzo non avrebbe potuto in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice, sicché, qualora –come nel caso di specie – un credi tore fosse risultato ammesso al passivo per una somma e poi la quasi totalità della medesima fosse stata soddisfatta entro il termine della durata ragionevole, si sarebbe dovuto fare riferimento alla somma residua per individuare il valore della causa. Conla conseguenza che, essendo stato soddisfatto il 70% dei crediti con i riparti parziali avvenuti entro i termini ragionevoli della procedura fallimentare, avrebbe dovuto essere considerato come tetto invalicabile della liquidazione il residuo 30%, per evitare una indebita locupletazione a vantaggio dei beneficiari, eccedente rispetto all’effettiva entità del pregiudizio sofferto. 2.1.–Il motivo è fondato. Si premette che, ai fini dell’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art. 2-bis, terzo comma, legge n. 89/2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che tali ultimi importi dipendono da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall’entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5757 del 24/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 35319 del 30/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 31800 del 27/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 11372 del 29/04/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 10176 del 27/04/2018; in materia esecutiva Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24362 del 04/10/2018). Nondimeno, ove, all’esito dei riparti parziali, l’importo residuo del credito vantato e ammesso si sia consistentemente ridotto entro i termini di durata ragionevole della procedura, l’indennizzo da superamento della soglia ragionevole deve essere parametrato all’effettiva entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta. Questa Corte ha evidenziato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8289 del 25/03/2019) che lo scopo della norma, che positivizza un’esigenza avvertita, sia pure con accenti e tecniche differenti, tanto nella giurisprudenza della Corte Edu (cfr. sentenza 21 dicembre 2010, divenuta definitiva il 20 giugno 2011, nel caso Gaglione ed altri c. Italia), quanto nei precedenti della Corte di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 633 del 14/01/2014; Sez. 2, Sentenza n. 12937 del 24/07/2012), ̀ di evitare il rischio di sovra-compensazioni, se non addirittura di occasionali e insperati arricchimenti. Ed invero, il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89/2001 si fonda non sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28749 del 09/11/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 22646 del 25/09/2018; Sez. 1, Sentenza n. 13803 del 23/06/2011; Sez. 1, Ordinanza n. 1309 del 20/01/2011; Sez. 1, Sentenza n. 23416 del 04/11/2009). Nel solco di questo indirizzo, e con specifico riferimento al caso di specie, più recentemente si ̀ affermato che, in tema di giudizio per l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell’ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questosi concreti in una procedura fallimentare, deve tenersi conto del quantum di credito non soddisfatto all’esito del decorso del periodo di ragionevole durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura, dovendosi evitare che l’indennizzo sia superiore al danno (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15966 del 18/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8402 del 15/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 26858 del 04/10/2021). E ciò perché nel periodo di ragionevole durata del giudizio presupposto non si ha diritto ad alcun indennizzo, sicché il quantum del credito nel medesimo periodo non ha precipua valenza, e – in ordine alle pretese soddisfatte nel periodo di ragionevole durata – non ̀ configurabile un pregiudiz io per l’irragionevole durata della procedura fallimentare, che potrà essere rivendicato solo per l’eccedenza non soddisfatta. Ne discende che la Corte distrettuale non si è attenuta a tale principio, interpretando in distonia dai termini anzidetti il disposto dell’art. 2-bis, terzo comma, della legge n. 89/2001, a mente del quale la misura dell’indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (rectedell’ammontare del credito risultante per effetto dei pagamenti avvenuti in esecuzione dei riparti parziali attuati entro i tempi di durata ragionevole). 3.– Alle considerazioni innanzi espresse consegue l’accoglimento del ricorso, in ordine ad entrambi i motivi prospettati, nei sensi di cui in motivazione. Il decreto impugnato va, dunque, cassato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il