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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 20354/2024

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2874- 2022 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - Ric. 2022 n.2874sez.

S2 - ud. 7 - 12 - 20 2 3 - 2 - avverso il decreto n. cron. 168 / 2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositatoil 22/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie del Ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dal Consigliere delegato della Corte d’appello di Firenze, decreto monocratico di liquidazione dell’indennizzo in equa riparazione del danno da irragionevole durata della procedura di fallimento, al cui passivo si erano insinuati in quanto titolari di un credito di lavoro.

2. Con decreto n. cron. 168/2021, la Corte d 'appello d i Firenze rigettò l’opposizione del Ministero della Giustizia, diretta far valere il limite dell’indennizzo spettante, in applicazione dell’art. 2 bis comma 3 della l.89/2001, in riferimento all’ammontare del solo credito residuato, al tempo in cui era stata superata la durata ragionevoledel processo presupposto, in seguito al pagamento parziale effettuato dall’INPS con l’intervento del Fondo di garanzia.

3. Avverso questo decreto il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, a cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Ministero della Giustizia ha lamentato la violazione dell’art. 2 bis comma 3 per avere la Corte d’appello riconosciuto erroneamente l’indennizzo in riferimento al credito Ric. 2022 n.2874sez.

S2 - ud. 7 - 12 - 20 2 3 - 3 - originariamente ammesso al passivo, senza considerare che, oltre i termini di durata ragionevole, era residuato un credito di importo notevolmente inferiore all’indennizzo riconosciuto.

1.1. Il motivo è fondato.

Aifini dell’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art. 2-bis, terzo comma, legge n. 89/2001 deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che tali ultimi importi dipendono da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall’entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5757 del 24/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 35319 del 30/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 31800 del 27/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 11372 del 29/04/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 10176 del 27/04/2018; in materia esecutiva Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24362 del 04/10/2018).

Nondimeno, ove, all’esito dei riparti parziali, l’importo residuo del credito vantato e ammesso si sia consistentemente ridotto entro i termini di durata ragionevole della procedura, l’indennizzo da superamento della soglia ragionevole deve essere parametrato all’effettiva entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta.

Ciò perché lo scopo della norma, che positivizza un’esigenza avvertita, sia pure con accenti e tecniche differenti, tanto nella giurisprudenza della Corte EDU (cfr. sentenza 21 dicembre 2010, divenuta definitiva il 20 giugno 2011, nel caso Gaglione ed altri c.

Italia), quanto nei precedenti della Corte di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 633 del 14/01/2014; Sez. 2, Sentenza n. 12937 del 24/07/2012), ̀ di evitare il rischio di sovra - compensazioni, se non addirittura di occasionali e insperati arricchimenti(così da ultimo Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22378 del 2023).

Ric. 2022 n.2874sez.

S2 - ud. 7 - 12 - 20 2 3 - 4 -

3. Il ricorso è perciòaccolto e il decreto impugnato deve essere cassato.

Non risultando necessari altri accertamenti in merito, la causa può essere decisa ex art. 384 cod. proc. civ., con la rideterminazione degli indennizzi spettanti a ciascun istante nel rispettivo minor importo pari al valore di ciascun creditoresiduo, dopo l’intervento del Fondo di garanzia, secondo quanto liquidato in dispositivo: questo valore, infatti, è considerabile quale limite ex art. 2 bis comma 3.

Le spese del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimità sono compensate in considerazione dell’esito complessivo della lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso , cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ridetermina l’importo riconosciuto a titolo di indennizzo in Euro 741,62 in favore di Casoria; in Euro 794,16, in favore di Curcio; inEuro 146,35 in favore di Furnari; in Euro 489,96 in favore di Milosavljevic; in Euro 847,68 in favore di Sardelli; in Euro 4.082,36 in favore di Aguiari; in Euro 3.389,66 in favore di Guarneri, in Euro 600,93 in favore di Libbra; in Euro 4.376,71 in favore di Pinelli, oltre interessi legali dal depositodel ricorso al saldo; compensa interamente tra le parti le spese dell’opposizione e di legittimità.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2874- 2022 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - Ric. 2022 n.2874sez. S2 - ud. 7 - 12 - 20 2 3 - 2 - avverso il decreto n. cron. 168 / 2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositatoil 22/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie del Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dal Consigliere delegato della Corte d’appello di Firenze, decreto monocratico di liquidazione dell’indennizzo in equa riparazione del danno da irragionevole durata della procedura di fallimento, al cui passivo si erano insinuati in quanto titolari di un credito di lavoro. 2. Con decreto n. cron. 168/2021, la Corte d 'appello d i Firenze rigettò l’opposizione del Ministero della Giustizia, diretta far valere il limite dell’indennizzo spettante, in applicazione dell’art. 2 bis comma 3 della l.89/2001, in riferimento all’ammontare del solo credito residuato, al tempo in cui era stata superata la durata ragionevoledel processo presupposto, in seguito al pagamento parziale effettuato dall’INPS con l’intervento del Fondo di garanzia. 3. Avverso questo decreto il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, a cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Ministero della Giustizia ha lamentato la violazione dell’art. 2 bis comma 3 per avere la Corte d’appello riconosciuto erroneamente l’indennizzo in riferimento al credito Ric. 2022 n.2874sez. S2 - ud. 7 - 12 - 20 2 3 - 3 - originariamente ammesso al passivo, senza considerare che, oltre i termini di durata ragionevole, era residuato un credito di importo notevolmente inferiore all’indennizzo riconosciuto. 1.1. Il motivo è fondato. Aifini dell’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art. 2-bis, terzo comma, legge n. 89/2001 deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che tali ultimi importi dipendono da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall’entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5757 del 24/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 35319 del 30/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 31800 del 27/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 11372 del 29/04/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 10176 del 27/04/2018; in materia esecutiva Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24362 del 04/10/2018). Nondimeno, ove, all’esito dei riparti parziali, l’importo residuo del credito vantato e ammesso si sia consistentemente ridotto entro i termini di durata ragionevole della procedura, l’indennizzo da superamento della soglia ragionevole deve essere parametrato all’effettiva entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta. Ciò perché lo scopo della norma, che positivizza un’esigenza avvertita, sia pure con accenti e tecniche differenti, tanto nella giurisprudenza della Corte EDU (cfr. sentenza 21 dicembre 2010, divenuta definitiva il 20 giugno 2011, nel caso Gaglione ed altri c. Italia), quanto nei precedenti della Corte di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 633 del 14/01/2014; Sez. 2, Sentenza n. 12937 del 24/07/2012), ̀ di evitare il rischio di sovra - compensazioni, se non addirittura di occasionali e insperati arricchimenti(così da ultimo Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22378 del 2023). Ric. 2022 n.2874sez. S2 - ud. 7 - 12 - 20 2 3 - 4 - 3. Il ricorso è perciòaccolto e il decreto impugnato deve essere cassato. Non risultando necessari altri accertamenti in merito, la causa può essere decisa ex art. 384 cod. proc. civ., con la rideterminazione degli indennizzi spettanti a ciascun istante nel rispettivo minor importo pari al valore di ciascun creditoresiduo, dopo l’intervento del Fondo di garanzia, secondo quanto liquidato in dispositivo: questo valore, infatti, è considerabile quale limite ex art. 2 bis comma 3. Le spese del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimità sono compensate in considerazione dell’esito complessivo della lite. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso , cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ridetermina l’importo riconosciuto a titolo di indennizzo in Euro 741,62 in favore di Casoria; in Euro 794,16, in favore di Curcio; inEuro 146,35 in favore di Furnari; in Euro 489,96 in favore di Milosavljevic; in Euro 847,68 in favore di Sardelli; in Euro 4.082,36 in favore di Aguiari; in Euro 3.389,66 in favore di Guarneri, in Euro 600,93 in favore di Libbra; in Euro 4.376,71 in favore di Pinelli, oltre interessi legali dal depositodel ricorso al saldo; compensa interamente tra le parti le spese dell’opposizione e di legittimità. Così deciso in
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