CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 34836/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 19472/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- riastella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ba- rozzi Elio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pre- stinari Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difes i dall'avvocatoBruno Guaraldi; -ricorrenti- contro Ministero della giustizia, difeso dalla Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso il decreto della Corte di appello di Brescia n. 218/2021 del 13/01/2022. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 4 – 19472 /20 22 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Presupposto è un processo di fallimento della [OSCURATO:PERSONA]. An- dreotti s.p.a., dichiarato il 12/09/1995 dal Tribunale di Cremona e chiuso il 4/7/2019. Ricorrenti nel processo di equa riparazione, instau- rato nel 2020 dinanzi alla Corte di appello di Brescia, sono dipendenti della società fallita, ammessi allo stato passivo e destinatari all’esito delle sole somme in prededuzione. Hanno domandato l’indennizzo per 17 anni di durata non ragionevole. La domanda è stata rigettata sia nella fase monocratica che collegiale, poiché la particolare complessità della procedura concorsuale presupposta è ragione sufficiente per escludere l’equo indennizzo. Ricorre in cassazione la parte privata con tre motivi. Resiste il Mini- stero con controricorso. Ragioni della decisione 1. –I primi due motivi di ricorso censurano sotto di stinti profili che la particolare complessità della procedura fallimentare presupposta sia stata considerata ragione sufficiente per escludere l’equo indennizzo. Si denuncia la violazione degli artt. 2 l. 89/2001, degli artt. 6 para. 1 e 1 del primo protocollo addizionale cedu e degli artt. 111, 117 cost. Il terzo motivo censura ex artt. 91, 92 c.p.c. e d.m. 55/2014 che i ricorrenti siano stati condannati a rimborsare alla controparte anche le spese generali. Invece esse sono da espungere dalla liquidazione, poi- ché si tratta di una voce di tariffa disposta ex art. 2 co. 2 d.m. 55/2014 unicamente per gli avvocati del libero foro e non per avvocati dipen- denti, come quelli dell’Avvocatura dello Stato. Si deduce violazione de- gli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 2 co. 2 d.m. 55/2014. 1.1. -I primi due motivi sono fondati. 3di 4 – 19472 /20 22 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. L’argomentazione censurata è sintetizzata in questo capoverso. La procedura fallimentare è un contenitore di processi e quindi non è as- similabile ad un normale processo di cognizione, né ad un processo esecutivo individuale. La sua durata ragionevole è correlata a variabili di complessitàda valutare ex art. 2 co. 2 l. 89/2001, estranee al pro- cesso ordinario, come in particolare la maggiore o minore difficoltà di liquidazione dei cespiti patrimoniali. La durata ragionevole in sei anni ex art. 2 co. 2bis l. 89/2001 può essere quindi tenuta ferma solo in caso di fallimento con unico creditore, o comunque con un numero li- mitato di creditori, senza profili contenziosi che si traducano in processi autonomi. Nel caso di specie, la procedura fallimentare presupposta è invece caratterizzata da straordinaria complessità. Va altresì conside- rato, con riguardo alla attività di liquidazione dei cespiti di compendio del fallimento, che la durata dell’espropriazione immobiliare non in- clude il tempo necessario a reiterare iltentativo di vendita andato de- serto per mancanza di offerenti, trattandosi di un evento di mercato, che non rientra nel controllo dell’attività giudiziaria. Ne consegue che il tempo degli esperimenti di vendita, se correttamente e tempestiva- mente effettuati, deve essere sottratto dal tempo complessivo della procedura espropriativa sul quale operare il giudizio di ragionevole du- rata. A sostegno è invocato l’orientamento della Corte di cassazione in tema di ordinaria espropriazione forzata immobiliare singolare (cfr. Cass. 8540/2015), ritenuto applicabile anche a quella concorsuale. Tale argomentazione è erronea. Particolari circostanze che rendono complesse le procedure fallimen- tari presupposte, come il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di pro- cedure concorsuali interdipendenti, sono da valutare ex art. 2 co. 2 l. 4di 4 – 19472 /20 22 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 89/2001 al fine di estendere la durata non irragionevole del processo (ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo) fino ad un massimo di sette anni (cfr. Cass. 26289/2023, 28498/2020, 20508/2020, 4017/2020, 976/2020), non già per escludere integralmente l’equo in- dennizzo. In particolare, in tale durata complessiva ragionevole sono da includere i tempi di risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali, poiché sono attività processuali che ineriscono ad un unico processo concorsuale. La durata ulteriore è ragionevolmente da attri- buire a disfunzioni del sistema giudiziario (cfr. Cass. 13275/2022, ove indicazione di altri precedenti conformi). I primi due motivi sono accolti. 2. -Il terzo motivo è assorbito. 3. – Sono accolti i primi due motivi di ricorso , è assorbito il terzo motivo, è cassato il decretoimpugnato in relazione ai motivi accolti, è rinviata la causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composi- zione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti, rinvia la causa alla Corte di appel