Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13758/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

O della CORTE D'APPELLO MILANO n. cronol.437/2024 - RG n. 1083/2023 - Repert. n. 404/2024 depositato il13/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il magistrato designato della Corted’appello di Milano ha ingiunto al Ministero della Giustizia ilNumero registro generale 20644/2024Numero sezionale 2703/2025pagamento, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata diNumero di raccolta generale 13758/2026una procedura fallimentare, della somma di euro 2.36Da0ta, p0u0bb licianzio ne 11/05/2026favore di [OSCURATO:PERSONA] e della somma di euro 2.400,00ciascuno in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IvanaTaccone, [OSCURATO:PERSONA] e Maria DonataCentemeri, il tutto oltre interessi e spese del procedimento.L’opposizione proposta dal Ministero avverso il suddetto decreto èstata accolta dalla Corte d’appello con provvedimento n. cronol.437/2024 - RG n. 1083/2023 - Repert. n. 404/2024 in data13.02.2024.In detta sede, la Corte distrettuale ha revocato il decretomonocratico ed ha ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamentoin favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Maria DonataCentemeri della somma di euro 1.800,00 per ciascuno, il tutto oltreinteressi e spese relative alla fase monitoria ed a quella diopposizione.Per quanto di interesse in questa sede, la Corte di merito haliquidato l’indennizzo dovuto ai ricorrenti utilizzando unmoltiplicatore annuo inferiore al limite minimo stabilito al comma 1dell’art. 2-bis legge n. 89/2001 ed ha liquidato le spese processualirelative al giudizio di opposizione senza riconoscere alcuncompenso riguardo alla fase istruttoria, senza applicare l’aumentodi cui all’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, e, quanto alla fasedecisoria, determinando il compenso in misura inferiore al minimostabilito dalle tabelle ministeriali applicabili.I soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MariaCastiglione e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione avverso il predetto decreto della Corte d’appello sullascorta di quattro motivi.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.2 di 9Numero registro generale 20644/2024Numero sezionale 2703/2025Numero di raccolta generale 13758/2026Disposta la trattazione in camera di consiglio, i ricorrenti hannoData pubblicazione 11/05/2026presentato una memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2-bis, comma 1, legge n. 89/2001, inrelazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, all’art. 1 del primoprotocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost.In particolare, ci si duole del fatto che «la Corte d’Appello haaccordato l’equa riparazione nella misura di € 300 per ciascunodegli anni di eccessiva durata del fallimento presupposto, ritenendocorretta una riduzione - equitativa - sulla misura dell’indennizzo, equesto come conseguenza della ritenuta complessità dellaprocedura».1.1.

Al riguardo, deve rilevarsi che l’art. 2-bis legge n. 89/2001, alprimo periodo del comma 1, stabilisce, quale moltiplicatore annuo,un importo minimo ed un importo massimo («una somma didenaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 perciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede iltermine ragionevole di durata del processo»).Essi costituiscono i parametri economici cui il legislatore,nell'ambito del margine di apprezzamento che la Convenzione EDUlascia ai singoli Stati nazionali nell’attuazione della stessa, haritenuto idonei ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per lalesione del diritto alla ragionevole durata del processo, con l’intentodi evitare, da un lato, il rischio di sovracompensazioni oarricchimenti, e, dall’altro lato, l’opposto rischio di unaquantificazione meramente simbolica e non satisfattiva.Il secondo periodo del comma 1 prevede un’ipotesi di aumentodell’indennizzo in ragione della durata del processo, mentre icommi 1-bis e 1-ter prevedono la possibilità di uno scostamento indiminuzione rispetto ai parametri economici applicabili «di regola»,3 di 9Numero registro generale 20644/2024Numero sezionale 2703/2025Numero di raccolta generale 13758/2026e ciò in ragione rispettivamente del numero di parti del processoData pubblicazione 11/05/2026presupposto e dell’esito totalmente negativo del medesimo.Va altresì rilevato che gli importi monetari indicati nel comma 1,nella sua attuale formulazione, risultano inferiori a quelli stabilitidalla norma citata anteriormente al 1° gennaio 2016 (minimo euro500,00 e massimo euro 1.500,00).Detta riduzione è avvenuta con la legge n. 208/2015 (legge distabilità 2016), che ha anche introdotto la possibilità di incrementodi cui al secondo periodo del comma 1, nonché le ulterioridisposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolocitato.1.2.

In concreto, la Corte d’appello non si è avvalsa, nel decretoimpugnato, dei poteri di riduzione previsti dall’art. 2-bis in esame,ma ha applicato una diminuzione dell’indennizzo ad euro 300,00annui, in considerazione di vari indicatori ritenuti sintomatici dellaeccezionale complessità della procedura fallimentare presupposta(- un accertamento del passivo che ammontava a circa 200 milionidi euro, stando al rendiconto finale; - azioni di responsabilità controamministratori e sindaci; - la stipulazione di numerosi accorditransattivi volti a recuperare elementi patrimoniali alla massa; - ilcoinvolgimento del fallimento in numerosi contenziosi, ancheall’estero; - l’insinuazione del fallimento in ulteriori procedureconcorsuali; - la gestione di complessi rapporti patrimoniali con levarie società del gruppo, aventi asset patrimoniali all’estero).Ebbene, deve ritenersi che quanto precede non sia giuridicamentecorretto.1.3.

In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermareche il giudice deve fare riferimento, nella determinazione dell'equoindennizzo derivante dall'irragionevole durata del giudiziopresupposto, da un lato ai valori minimi e massimi indicati dall'art.2-bis comma 1 della Legge n. 89/2001 (nel testo novellato dallaLegge n. 208/2015, applicabile ratione temporis ai ricorsi depositati4 di 9Numero registro generale 20644/2024Numero sezionale 2703/2025Numero di raccolta generale 13758/2026a decorrere dal 1.1.2016), e dall'altro ai parametri elencati alData pubblicazione 11/05/2026comma 2 del medesimo art. 2-bis, tra i quali rientra anchel'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si èmaturato; inoltre, egli ha la facoltà di applicare "nel caso diintegrale rigetto delle domande della parte ricorrente" la specificadecurtazione di un terzo prevista dall'art. 2-bis comma 1-ter dellanormativa in esame (cfr.: Cass. n. 25964/2021).All'interno del campo di variazione, in aumento o in decremento,previsto dai primi tre commi dell'art. 2-bis, legge citata, il giudicedi merito opera un accertamento di fatto ed esercita un potereconnotato da ampia discrezionalità intellettiva, che in quanto tale sisottrae al sindacato di legittimità (cfr.: Cass. n. 18576/2022).Ai fini dell’eventuale riduzione dell’indennizzo al di sotto del minimoprevisto dalla legge non può essere valorizzato il dato concernentela complessità della procedura fallimentare, visto che una taleinterpretazione risulterebbe priva di supporto normativo ai fini chequi interessano.Infatti, l’elemento relativo alla «complessità del caso» èespressamente citato non già dalla norma qui in esame, bensìdall’art. 2, comma 2, legge n. 89/2001 in tema di accertamentodella violazione.In proposito, questa Corte (cfr.: Cass. n. 34836/2023) haosservato che particolari circostanze che rendono complesse leprocedure fallimentari presupposte, come il notevole numero deicreditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare(partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), la proliferazione digiudizi connessi o la pluralità di procedure concorsualiinterdipendenti, sono da valutare ex art. 2 co. 2 l. n. 89/2001 alfine di estendere la durata non irragionevole del processo (ai finidella liquidazione dell’equo indennizzo) fino ad un massimo di setteanni (cfr. Cass. nn. 26289/2023, 28498/2020, 20508/2020,4017/2020, 976/2020), non già per escludere integralmente l’equo5 di 9Numero registro generale 20644/2024Numero sezionale 2703/2025Numero di raccolta generale 13758/2026indennizzo.

In particolare, in tale durata complessiva ragionevoleData pubblicazione 11/05/2026sono da includere i tempi di risoluzione di vicende processualiparallele o incidentali, poiché sono attività processuali cheineriscono ad un unico processo concorsuale.Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, deve considerarsiillegittima anche la riduzione dell’indennizzo ad un importo inferioreal limite di legge, ove essa sia stata operata in conseguenza dellaritenuta “complessità” della procedura fallimentare.1.4.

Neppure potrebbe essere preso in considerazione, ai fini delladiminuzione dell’indennizzo, il numero elevato di creditori ammessial passivo.Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che la letturacomparata del comma 1-bis dell'art. 2-bis e del comma 2-bisdell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "proceduraconcorsuale" un differente significato, tale da escludere che laprima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuitafino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sonopiù di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sonopiù di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al "processo",possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come ancheconfermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché lapresenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nelprocesso di cognizione costituisce evenienza infrequente, se nonrara, nelle procedure concorsuali, invece, costituisce l'ipotesifisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione adesse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo diimplicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione delcittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispettoa quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione (cfr.:Cass. n. 25181/2021).1.5.

Il giudice di merito, nella motivazione del provvedimentoimpugnato, ha considerato «come la stessa Corte di Legittimità6 di 9Numero registro generale 20644/2024Numero sezionale 2703/2025Numero di raccolta generale 13758/2026abbia affermato come il riferimento all’importo di 500 euro annualiData pubblicazione 11/05/2026a titolo indennitario sia di regola da ritenersi congruo, qualeriferimento medio, fermo restando il potere del giudice avutoriguardo alle peculiarità della singola fattispecie, di discostarsi dagliordinari criteri di liquidazione dei quali deve dare conto potendooperare una valutazione complessiva evidenziando gli elementi dimaggior portata»; al riguardo, ha richiamato due precedenti diquesta Corte (Cass. n. 23257/2019; Cass. n. 29442/2018) che,tuttavia, non risultano idonei a supportare la decisione impugnata.Invero, il provvedimento n. 23257/2019 è intervenuto in una causainiziata nel settembre 2010, allorché la norma di cui all’art. 2-bisnon era stata ancora emanata (l’introduzione dell’articolo inquestione è avvenuta con d.l. n. 83/2012, convertito conmodificazioni dalla legge n. 134/2012), e si riferisce ad un caso incui il moltiplicatore annuo era stato aumentato da euro 500,00 adeuro 600,00; quanto, poi, al secondo precedente sopra citato, essosi riferisce ad una vicenda in cui la Corte distrettuale aveva indicatoun moltiplicatore ricompreso tra il minimo e il massimo previstidalla legge.1.6.

In definitiva, deve affermarsi che, in tema di indennizzo perl’irragionevole durata del processo, non è possibile liquidarel’importo dovuto a tale titolo riducendo il moltiplicatore annuo al disotto del limite minimo previsto dall’art. 2-bis, comma 1, primoperiodo, legge n. 89/2001 sulla scorta di una valutazione di“complessità” del giudizio presupposto.Alla luce di quanto precede, il motivo in esame deve essere accolto,siccome fondato, ed il giudice del rinvio dovrà attenersi al principiodi diritto da ultimo formulato.2.

Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del d.m.Giustizia n. 55/2014, per non essere stati riconosciuti, in sede di7 di 9Numero registro generale 20644/2024Numero sezionale 2703/2025Numero di raccolta generale 13758/2026liquidazione delle spese processuali, i compensi per la faseData pubblicazione 11/05/2026istruttoria.Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del d.m.

Giustizia n.55/2014, in quanto, nella liquidazione dei compensi relativi allafase decisionale, è stata applicata una riduzione doppia rispetto allamisura massima del 50% prevista dal decreto ministeriale sopraindicato.Con il quarto motivo, infine, parte ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del d.m.Giustizia n. 55/2014, in quanto la Corte distrettuale, nel liquidare icompensi, non ha applicato la maggiorazione percentuale di essiper il numero delle parti.Detti motivi vanno esaminarsi congiuntamente in quantostrettamente connessi.Al riguardo - pur non potendo fare a meno di rilevarsi, quanto alledoglianze sollevate dai ricorrenti, che esse appaiono conformiall’orientamento interpretativo espresso in sede di legittimità inordine al riconoscimento del compenso per la fase istruttoria neigiudizi di equa riparazione (cfr.: Cass. n. 38477/2021 ed altriprecedenti ivi richiamati), nonché alla stessa formulazione dell’art.4, comma 1, ultimo periodo, d.m. n. 55/2014 quanto al limitemassimo, non ulteriormente riducibile, dell’eventuale diminuzionedei compensi medi e che, con riguardo all’aumento di cui all’art. 4,comma 2, d.m. n. 55/2014 per la difesa di più parti, si è affermatoche sussiste l’onere di motivare sia nell’evenienza in cui si ritengadi riconoscere l’aumento stesso sia nell’evenienza contraria (Cass.n. 461/2020; Cass. n. 25231/2024) - deve ritenersi che dettimotivi siano assorbiti, dal momento che l’accoglimento del primomotivo e la conseguente cassazione con rinvio del provvedimento8 di 9Numero registro generale 20644/2024Numero sezionale 2703/2025Numero di raccolta generale 13758/2026della Corte d’appello di Milano comportano la necessità di unaData pubblicazione 11/05/2026nuova decisione anche in ordine alle spese processuali.3.

Alla luce di quanto precede, il ricorso principale va accoltolimitatamente al primo motivo, mentre gli altri vanno dichiaratiassorbiti.Entro tali limiti, l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio allaCorte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché provvedaalla liquidazione dell’indennizzo, attenendosi al principio suesposto.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anchesulle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti glialtri; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello diMilano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di cassazione, in data 11novembre 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O della CORTE D'APPELLO MILANO n. cronol.437/2024 - RG n. 1083/2023 - Repert. n. 404/2024 depositato il13/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il magistrato designato della Corted’appello di Milano ha ingiunto al Ministero della Giustizia ilNumero registro generale 20644/2024Numero sezionale 2703/2025pagamento, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata diNumero di raccolta generale 13758/2026una procedura fallimentare, della somma di euro 2.36Da0ta, p0u0bb licianzio ne 11/05/2026favore di [OSCURATO:PERSONA] e della somma di euro 2.400,00ciascuno in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IvanaTaccone, [OSCURATO:PERSONA] e Maria DonataCentemeri, il tutto oltre interessi e spese del procedimento.L’opposizione proposta dal Ministero avverso il suddetto decreto èstata accolta dalla Corte d’appello con provvedimento n. cronol.437/2024 - RG n. 1083/2023 - Repert. n. 404/2024 in data13.02.2024.In detta sede, la Corte distrettuale ha revocato il decretomonocratico ed ha ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamentoin favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Maria DonataCentemeri della somma di euro 1.800,00 per ciascuno, il tutto oltreinteressi e spese relative alla fase monitoria ed a quella diopposizione.Per quanto di interesse in questa sede, la Corte di merito haliquidato l’indennizzo dovuto ai ricorrenti utilizzando unmoltiplicatore annuo inferiore al limite minimo stabilito al comma 1dell’art. 2-bis legge n. 89/2001 ed ha liquidato le spese processualirelative al giudizio di opposizione senza riconoscere alcuncompenso riguardo alla fase istruttoria, senza applicare l’aumentodi cui all’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, e, quanto alla fasedecisoria, determinando il compenso in misura inferiore al minimostabilito dalle tabelle ministeriali applicabili.I soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MariaCastiglione e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione avverso il predetto decreto della Corte d’appello sullascorta di quattro motivi.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.2 di 9Numero registro generale 20644/2024Numero sezionale 2703/2025Numero di raccolta generale 13758/2026Disposta la trattazione in camera di consiglio, i ricorrenti hannoData pubblicazione 11/05/2026presentato una memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2-bis, comma 1, legge n. 89/2001, inrelazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, all’art. 1 del primoprotocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost.In particolare, ci si duole del fatto che «la Corte d’Appello haaccordato l’equa riparazione nella misura di € 300 per ciascunodegli anni di eccessiva durata del fallimento presupposto, ritenendocorretta una riduzione - equitativa - sulla misura dell’indennizzo, equesto come conseguenza della ritenuta complessità dellaprocedura».1.1. Al riguardo, deve rilevarsi che l’art. 2-bis legge n. 89/2001, alprimo periodo del comma 1, stabilisce, quale moltiplicatore annuo,un importo minimo ed un importo massimo («una somma didenaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 perciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede iltermine ragionevole di durata del processo»).Essi costituiscono i parametri economici cui il legislatore,nell'ambito del margine di apprezzamento che la Convenzione EDUlascia ai singoli Stati nazionali nell’attuazione della stessa, haritenuto idonei ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per lalesione del diritto alla ragionevole durata del processo, con l’intentodi evitare, da un lato, il rischio di sovracompensazioni oarricchimenti, e, dall’altro lato, l’opposto rischio di unaquantificazione meramente simbolica e non satisfattiva.Il secondo periodo del comma 1 prevede un’ipotesi di aumentodell’indennizzo in ragione della durata del processo, mentre icommi 1-bis e 1-ter prevedono la possibilità di uno scostamento indiminuzione rispetto ai parametri economici applicabili «di regola»,3 di 9Numero registro generale 20644/2024Numero sezionale 2703/2025Numero di raccolta generale 13758/2026e ciò in ragione rispettivamente del numero di parti del processoData pubblicazione 11/05/2026presupposto e dell’esito totalmente negativo del medesimo.Va altresì rilevato che gli importi monetari indicati nel comma 1,nella sua attuale formulazione, risultano inferiori a quelli stabilitidalla norma citata anteriormente al 1° gennaio 2016 (minimo euro500,00 e massimo euro 1.500,00).Detta riduzione è avvenuta con la legge n. 208/2015 (legge distabilità 2016), che ha anche introdotto la possibilità di incrementodi cui al secondo periodo del comma 1, nonché le ulterioridisposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolocitato.1.2. In concreto, la Corte d’appello non si è avvalsa, nel decretoimpugnato, dei poteri di riduzione previsti dall’art. 2-bis in esame,ma ha applicato una diminuzione dell’indennizzo ad euro 300,00annui, in considerazione di vari indicatori ritenuti sintomatici dellaeccezionale complessità della procedura fallimentare presupposta(- un accertamento del passivo che ammontava a circa 200 milionidi euro, stando al rendiconto finale; - azioni di responsabilità controamministratori e sindaci; - la stipulazione di numerosi accorditransattivi volti a recuperare elementi patrimoniali alla massa; - ilcoinvolgimento del fallimento in numerosi contenziosi, ancheall’estero; - l’insinuazione del fallimento in ulteriori procedureconcorsuali; - la gestione di complessi rapporti patrimoniali con levarie società del gruppo, aventi asset patrimoniali all’estero).Ebbene, deve ritenersi che quanto precede non sia giuridicamentecorretto.1.3. In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermareche il giudice deve fare riferimento, nella determinazione dell'equoindennizzo derivante dall'irragionevole durata del giudiziopresupposto, da un lato ai valori minimi e massimi indicati dall'art.2-bis comma 1 della Legge n. 89/2001 (nel testo novellato dallaLegge n. 208/2015, applicabile ratione temporis ai ricorsi depositati4 di 9Numero registro generale 20644/2024Numero sezionale 2703/2025Numero di raccolta generale 13758/2026a decorrere dal 1.1.2016), e dall'altro ai parametri elencati alData pubblicazione 11/05/2026comma 2 del medesimo art. 2-bis, tra i quali rientra anchel'apprezzamento dell'esito del giudizio nel cui ambito il ritardo si èmaturato; inoltre, egli ha la facoltà di applicare "nel caso diintegrale rigetto delle domande della parte ricorrente" la specificadecurtazione di un terzo prevista dall'art. 2-bis comma 1-ter dellanormativa in esame (cfr.: Cass. n. 25964/2021).All'interno del campo di variazione, in aumento o in decremento,previsto dai primi tre commi dell'art. 2-bis, legge citata, il giudicedi merito opera un accertamento di fatto ed esercita un potereconnotato da ampia discrezionalità intellettiva, che in quanto tale sisottrae al sindacato di legittimità (cfr.: Cass. n. 18576/2022).Ai fini dell’eventuale riduzione dell’indennizzo al di sotto del minimoprevisto dalla legge non può essere valorizzato il dato concernentela complessità della procedura fallimentare, visto che una taleinterpretazione risulterebbe priva di supporto normativo ai fini chequi interessano.Infatti, l’elemento relativo alla «complessità del caso» èespressamente citato non già dalla norma qui in esame, bensìdall’art. 2, comma 2, legge n. 89/2001 in tema di accertamentodella violazione.In proposito, questa Corte (cfr.: Cass. n. 34836/2023) haosservato che particolari circostanze che rendono complesse leprocedure fallimentari presupposte, come il notevole numero deicreditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare(partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), la proliferazione digiudizi connessi o la pluralità di procedure concorsualiinterdipendenti, sono da valutare ex art. 2 co. 2 l. n. 89/2001 alfine di estendere la durata non irragionevole del processo (ai finidella liquidazione dell’equo indennizzo) fino ad un massimo di setteanni (cfr. Cass. nn. 26289/2023, 28498/2020, 20508/2020,4017/2020, 976/2020), non già per escludere integralmente l’equo5 di 9Numero registro generale 20644/2024Numero sezionale 2703/2025Numero di raccolta generale 13758/2026indennizzo. In particolare, in tale durata complessiva ragionevoleData pubblicazione 11/05/2026sono da includere i tempi di risoluzione di vicende processualiparallele o incidentali, poiché sono attività processuali cheineriscono ad un unico processo concorsuale.Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, deve considerarsiillegittima anche la riduzione dell’indennizzo ad un importo inferioreal limite di legge, ove essa sia stata operata in conseguenza dellaritenuta “complessità” della procedura fallimentare.1.4. Neppure potrebbe essere preso in considerazione, ai fini delladiminuzione dell’indennizzo, il numero elevato di creditori ammessial passivo.Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di precisare che la letturacomparata del comma 1-bis dell'art. 2-bis e del comma 2-bisdell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "proceduraconcorsuale" un differente significato, tale da escludere che laprima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuitafino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sonopiù di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sonopiù di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al "processo",possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come ancheconfermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché lapresenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nelprocesso di cognizione costituisce evenienza infrequente, se nonrara, nelle procedure concorsuali, invece, costituisce l'ipotesifisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione adesse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo diimplicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione delcittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispettoa quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione (cfr.:Cass. n. 25181/2021).1.5. Il giudice di merito, nella motivazione del provvedimentoimpugnato, ha considerato «come la stessa Corte di Legittimità6 di 9Numero registro generale 20644/2024Numero sezionale 2703/2025Numero di raccolta generale 13758/2026abbia affermato come il riferimento all’importo di 500 euro annualiData pubblicazione 11/05/2026a titolo indennitario sia di regola da ritenersi congruo, qualeriferimento medio, fermo restando il potere del giudice avutoriguardo alle peculiarità della singola fattispecie, di discostarsi dagliordinari criteri di liquidazione dei quali deve dare conto potendooperare una valutazione complessiva evidenziando gli elementi dimaggior portata»; al riguardo, ha richiamato due precedenti diquesta Corte (Cass. n. 23257/2019; Cass. n. 29442/2018) che,tuttavia, non risultano idonei a supportare la decisione impugnata.Invero, il provvedimento n. 23257/2019 è intervenuto in una causainiziata nel settembre 2010, allorché la norma di cui all’art. 2-bisnon era stata ancora emanata (l’introduzione dell’articolo inquestione è avvenuta con d.l. n. 83/2012, convertito conmodificazioni dalla legge n. 134/2012), e si riferisce ad un caso incui il moltiplicatore annuo era stato aumentato da euro 500,00 adeuro 600,00; quanto, poi, al secondo precedente sopra citato, essosi riferisce ad una vicenda in cui la Corte distrettuale aveva indicatoun moltiplicatore ricompreso tra il minimo e il massimo previstidalla legge.1.6. In definitiva, deve affermarsi che, in tema di indennizzo perl’irragionevole durata del processo, non è possibile liquidarel’importo dovuto a tale titolo riducendo il moltiplicatore annuo al disotto del limite minimo previsto dall’art. 2-bis, comma 1, primoperiodo, legge n. 89/2001 sulla scorta di una valutazione di“complessità” del giudizio presupposto.Alla luce di quanto precede, il motivo in esame deve essere accolto,siccome fondato, ed il giudice del rinvio dovrà attenersi al principiodi diritto da ultimo formulato.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del d.m.Giustizia n. 55/2014, per non essere stati riconosciuti, in sede di7 di 9Numero registro generale 20644/2024Numero sezionale 2703/2025Numero di raccolta generale 13758/2026liquidazione delle spese processuali, i compensi per la faseData pubblicazione 11/05/2026istruttoria.Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del d.m. Giustizia n.55/2014, in quanto, nella liquidazione dei compensi relativi allafase decisionale, è stata applicata una riduzione doppia rispetto allamisura massima del 50% prevista dal decreto ministeriale sopraindicato.Con il quarto motivo, infine, parte ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del d.m.Giustizia n. 55/2014, in quanto la Corte distrettuale, nel liquidare icompensi, non ha applicato la maggiorazione percentuale di essiper il numero delle parti.Detti motivi vanno esaminarsi congiuntamente in quantostrettamente connessi.Al riguardo - pur non potendo fare a meno di rilevarsi, quanto alledoglianze sollevate dai ricorrenti, che esse appaiono conformiall’orientamento interpretativo espresso in sede di legittimità inordine al riconoscimento del compenso per la fase istruttoria neigiudizi di equa riparazione (cfr.: Cass. n. 38477/2021 ed altriprecedenti ivi richiamati), nonché alla stessa formulazione dell’art.4, comma 1, ultimo periodo, d.m. n. 55/2014 quanto al limitemassimo, non ulteriormente riducibile, dell’eventuale diminuzionedei compensi medi e che, con riguardo all’aumento di cui all’art. 4,comma 2, d.m. n. 55/2014 per la difesa di più parti, si è affermatoche sussiste l’onere di motivare sia nell’evenienza in cui si ritengadi riconoscere l’aumento stesso sia nell’evenienza contraria (Cass.n. 461/2020; Cass. n. 25231/2024) - deve ritenersi che dettimotivi siano assorbiti, dal momento che l’accoglimento del primomotivo e la conseguente cassazione con rinvio del provvedimento8 di 9Numero registro generale 20644/2024Numero sezionale 2703/2025Numero di raccolta generale 13758/2026della Corte d’appello di Milano comportano la necessità di unaData pubblicazione 11/05/2026nuova decisione anche in ordine alle spese processuali.3. Alla luce di quanto precede, il ricorso principale va accoltolimitatamente al primo motivo, mentre gli altri vanno dichiaratiassorbiti.Entro tali limiti, l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio allaCorte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché provvedaalla liquidazione dell’indennizzo, attenendosi al principio suesposto.Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anchesulle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti glialtri; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello diMilano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di cassazione, in data 11novembre 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI9 di 9
Decreto Cassazione n. 13758/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris