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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 18576/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17217-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. AVEZZANA, l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; 2022 - ricorrenti - 571 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto di rigetto n. cronol. 584/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 20/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli odierni ricorrenti, lavoratori dipendenti della Karisma s.r.1., adivano la Corte d'appello di Bologna per ottenere l'equo indennizzo, ex lege n. 89/01, per la durata irragionevole del fallimento di detta società, dichiarato nel 1993, nel cui passivo erano stati ammessi.

Nell'accogliere la domanda il consigliere designato riconosceva ad ognuno di loro € 500,00 ad anno, per diciannove anni di ritardo, riducendo gli importi, ai sensi dell'art. 2-bis, terzo comma, detta legge, fino a concorrenza del credito di ciascun ricorrente ammesso al passivo.

Il tutto, oltre rivalutazione monetaria, ma non anche oltre interessi, in difetto di dati di riferimento attendibili per operarne il computo.

Ciò in quanto dagli atti era emerso che l'INPS, siccome ammesso al passivo fallimentare in surroga, doveva aver corrisposto ai ricorrenti somme di cui, però, non risultava l'ammontare e l'epoca di pagamento.

I ricorrenti proponevano opposizione ai sensi dell'art. 5-ter, stessa legge, deducendo che nell'applicare il limite del diritto accertato dal giudice occorresse aver riguardo al credito azionato o, se inferiore, a quello ammesso allo stato passivo, a nulla rilevando il minor importo ricevuto in sede di riparto.

Con decreto del 20.1.2020 la Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, rigettava l'opposizione.

Premesso che non aveva rilievo il pagamento parziale da parte dell'INPS, riteneva che, ai sensi dell'art. 54, terzo comma, testo previgente, legge fall., il credito dei lavoratori (assistito da privilegio generale mobiliare) continuasse a produrre interessi fino a quando non fosse stata liquidata una massa attiva sufficiente al soddisfacimento integrale del capitale (in applicazione del principio di cui all'ordinanza n. 6587/18).

Quindi, concludeva, non essendo stato dimostrato nulla al riguardo, gli interessi non potevano essere considerati ai fini del valore del diritto accertato.

La cassazione di quest'ultimo decreto è chiesta dai ricorrenti in base a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, che propone, altresì, ricorso incidentale affidato a un motivo.

Cui i ricorrenti resistono con controricorso.

È stata disposta la trattazione camerale ex art. 380-bis.

1. c.p.c.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Preliminarmente va respinta l'eccezione, sollevata dal Ministero della Giustizia, d'inammissibilità del ricorso perché notificato oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione del decreto.

Il termine c.d. breve per proporre il ricorso per cassazione, di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi degli artt. 325, comma 2, e 326 c.p.c., è rimasto sospeso tra il 9 marzo e l' l l maggio 2020 in virtù dell'art. 83 Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27) e dell'art. 36 del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40), per un totale di 64 giorni (cfr. ex multis, nn. 6912/22 e 16049/22).

Nella specie, notificato l'impugnato decreto della Corte distrettuale il 3.2.2020, il termine di sessanta giorni è scaduto (non il 3.6.2020, come sostenuto dalla difesa erariale, ma) sabato 6.6.2020, ed è stato, quindi, ulteriormente prorogato al lunedì successivo, 8.6.2020, ai sensi dell'art. 155, quinto comma, c.p.c.

Pertanto, il ricorso principale, essendo stato notificato a mezzo PEC 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è senz'altro tempestivo.

2. - Preliminare è, altresì, l'esame dell'unico motivo del ricorso incidentale, siccome inerente al quantum del moltiplicatore annuo applicato dal giudice di merito.

Con tale mezzo — che in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2-bis, comma 1-bis, e comma 2, lett. a) stesso articolo — si sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto tenere conto, al riguardo, di fattori di segno riduttivo, quali l'intervento del fondo di garanzia dell'INPS; l'esito non certo favorevole del procedimento presupposto (che in sede di riparto finale ha consentito di soddisfare i crediti dei lavoratori solo nella misura del 23,7%); e la riducibilità del 40% dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 89/01, atteso che nella procedura fallimentare presupposta erano stati ammessi più di cinquanta creditori; fattori, tutti, che avrebbero suggerito di applicare un moltiplicatore inferiore, pari a € 400,00.

2.1. - Il motivo è inammissibile.

All'interno del campo di variazione, in aumento o in decremento, previsto dai primi tre commi dell'art. 2-bis, legge citata, il giudice di merito opera un accertamento di fatto ed esercita un potere connotato da ampia discrezionalità intellettiva, che in quanto tale si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. n. 14521/19).Quanto, poi, alla riduzione dell'indennizzo per il numero (superiore a cinquanta) dei creditori insinuatisi nel passivo del fallimento presupposto, va ulteriormente aggiunto che la lettura comparata del comma 1-bis dell'art. 2-bis e del comma 2- bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione (n. 25181/21).

3. - Col terzo motivo del ricorso principale, da esaminare con priorità rispetto agli altri, è dedotta l'apparenza e/o contraddittorietà motivazionale e la violazione dell'art. 135 c.p.c., con conseguente nullità del decreto opposto, in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c.

Parte ricorrente ravvisa tale vizio nel fatto che la Corte territoriale, pur premettendo che gli opponenti comunque non avevano fornito i dati occorrenti per maggiorare i crediti ammessi per (rivalutazione e) interessi, ha poi fondato la decisione (richiamando il precedente n. 6587/18 di questa Corte) sulla circostanza che gli interessi avrebbero potuto essere riconosciuti solo fino alla fine della liquidazione o, nell'ipotesi più rigorosa, sino alla liquidazione di una massa attiva sufficiente al pagamento integrale del capitale privilegiato. 3.1 - Il motivo è infondato.

La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U. n. 8053 e successive conformi).

Da tale principio, in base al quale è nullo, per violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c., solo il provvedimento decisorio la cui motivazione sia irriducibilmente contraddittoria, si deduce che non è invalidante la sola eventuale aporia del percorso logico su cui poggia la decisione, ove questa sia frutto di un ragionamento non perfettamente consequenziale nei suoi passaggi logico-giuridici.

Nello specifico, il decreto impugnato non presenta né un'aporia, né tanto meno un'insanabile contraddizione nell'argomentare della Corte d'appello, la quale si è limitata ad anteporre la conclusione (difetto di prova degli elementi di calcolo degli interessi), per poi giustificarla esplicitando il principio di diritto applicato (limite alla produzione degli interessi sui crediti assistiti da privilegio).

4. - Il primo motivo del ricorso principale lamenta che, in violazione o falsa applicazione degli artt. 101, secondo comma, e 640 c.p.c., 3, quarto comma, legge n. 89/01, 6, par. 1 CEDU, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la Corte distrettuale è incorsa in una duplice decisione "a sorpresa".

Dapprima col decreto monocratico emesso ai sensi dell'art. 3 legge n. 89/01, poi con il provvedimento collegiale reso all'esito dell'opposizione, la Corte d'appello ha rilevato che dal piano di riparto era emersa l'assegnazione di somme all'INPS a titolo di surroga, il che lasciava intendere il pagamento almeno parziale dei lavoratori.

E su tale premessa ha ritenuto infondata la pretesa dei ricorrenti di ragguagliare l'ammontare del credito accertato non solo alla rivalutazione monetaria (già riconosciuta), ma anche agli interessi, posto che questi ultimi avrebbero potuto essere riconosciuti solo fino alla liquidazione finale o fino ad una liquidazione della massa attiva sufficiente al pagamento integrale del capitale privilegiato.Così decidendo, conclude la censura, la Corte territoriale, nonostante l'opposizione fosse stata incentrata proprio sulla questione inerente al mancato computo degli interessi, ha respinto una parte rilevante della domanda, senza sottoporre la questione ai ricorrenti e senza consentire loro d'integrare la documentazione.

4.1. - Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato sotto più profili.

4.1.1. - Inammissibile, perché l'opposizione di cui all'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. nn. 9728/20, 19348/15 e 20463/15), sicché è censurabile in sede di legittimità solo il provvedimento emesso all'esito dell'opposizione, non anche il decreto ingiuntivo opposto.

4.1.2. - Infondato, in quanto l'art. 101 c.p.c. è inapplicabile alla fase monitoria, che è senza contraddittorio.

In luogo di esso, il potere del giudice (previsto dall'art. 3, quarto comma, legge n. 89/01, che richiama i primi due commi dell'art. 640 c.p.c.) di invitare il ricorrente a integrare la documentazione depositata, ove insufficiente a giustificare la domanda.

Inoltre, va osservato che: (i) chi intende far valere la pretesa di un'equa riparazione non necessita di essere avvertito dal giudice sull'onere che gli deriva dall'art. 2697 c.c., né conserva l'aspettativa di cui al primo comma dell'art. 640 c.p.c., norma che, essendo prevista in funzione della particolare tecnica introduttiva della domanda in forma monitoria, riguarda la sola fase del procedimento ex art. 3, stessa legge; infatti, (ii) il ricorrente, dopo che la sua domanda è stata respinta (o solo parzialmente accolta, come nella specie) con decreto ex art. 3, comma 6, della

1. n. 89 del 2001, può produrre gli atti e i documenti mancanti nella successiva fase di opposizione di cui all'art. 5-ter della stessa legge che, per la sua natura pienamente devolutiva, non subordina l'esercizio di tale facoltà alla previa concessione, ora per allora, del termine in precedenza non assegnato ai sensi dell'art. 640, comma 1, c.p.c. (cfr. n. 22704/17); di riflesso, (iii) una volta instaurato il contraddittorio tra le parti con l'opposizione ex art. 5-ter, legge n. 89/01, l'eventuale carenza probatoria non è "questione" che il giudice debba sottoporre al previo contraddittorio, ma è il propriurn del contendere, che appartiene per sua stessa definizione ai temi di causa; e nella specie, (iv) avendo i ricorrenti lamentato, con la proposta opposizione, proprio che il giudice del monitorio non aveva disposto d'integrare la documentazione per il calcolo degli interessi, resta esclusa in radice qualsivoglia novità della relativa questione in fase oppositiva.

5. - Il secondo motivo allega, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2-bis, terzo comma, legge n. 89/01, in relazione agli artt. 6, par. 1, CEDU, 1 protocollo addizionale CEDU e 111 e 117 Cost.

Deduce parte ricorrente che, ai fini del limite di misura dell'indennizzo, previsto dal terzo comma dell'art. 3 legge più volte citata, il valore della causa o, se inferiore, il diritto accertato dal giudice, doveva includere sia la rivalutazione monetaria (come in effetti riconosciuto dalla Corte territoriale), sia gli interessi sulla somma stessa, il che, invece, il decreto impugnato non ha riconosciuto, ritenendo non dimostrato il relativo dies ad quem, indicato come la data del riparto finale o del riparto comunque sufficiente a pagare il capitale privilegiato.

Per contro, prosegue il mezzo, l'unica somma accertata dal giudice nell'ambito della procedura fallimentare presupposta è quella per cui ciascun ricorrente è stato ammesso al passivo.

Richiama, a sostegno, quanto affermato dalle ordinanze nn. 24362/18 e 10176/18 di questa Corte Suprema.

E deduce, inoltre, che anche il precedente n. 6587/18, espressamente citato dalla Corte d'appello (in base al quale in tema di ammissione al passivo fallimentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2749 c.c. e dell'art. 54, comma 3, 1.fall., nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, il credito assistito da privilegio generale continua a produrre interessi dopo la dichiarazione di fallimento e fino a quando sia stata liquidata una massa attiva sufficiente al soddisfacimento integrale del medesimo credito privilegiato) conduce al medesimo risultato, visto che nel caso di specie il riparto finale ha consentito il pagamento dei crediti dei lavorati nella percentuale del 23,7%.

5.1. - Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in tema d'equa riparazione, che nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3, n. 2,1. fall.) ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96 e 99

1. fall.), a nulla, almeno a tal fine, rilevando la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (artt. 110 ss

1. fall.) (così, in motivazione, n. 10176/18, seguita dalla n. 25181/21, entrambe non massimate).

Principio, questo, che è stato affermato anche con riguardo alle procedure esecutive individuali, nella quale ipotesi il valore della causa va identificato, in analogia con il disposto dell'art. 17 c.p.c., con quello del credito azionato con l'atto di pignoramento (n. 24362/18).

Orientamento, questo, cui occorre dare continuità, in considerazione del fatto che nella procedura fallimentare l'unico accertamento risiede nell'approvazione dello stato passivo, mentre la somma in concreto ripartita ai creditori attiene alle variabili indipendenti delle fasi liquidativa e satisfattiva.

Le quali ultime, in quanto espressione della funzione esecutiva, sono estranee ai concetti di "causa" e di "accertamento" su cui si impernia il limite che l'art. 2-bis, terzo comma, legge n. 89/01 pone alla misura dell'indennizzo, per evitare effetti di sovracompensazione.

Ciò premesso, va ulteriormente osservato che il fatto che gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di fallimento, ai sensi degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, della legge fall., nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 5/06, siano dovuti dalla maturazione del titolo al saldo (cfr. n. 16927/14), non significa che, nella specie, i ricorrenti dovessero allegare altro che non fosse la data del riparto finale, visto che (la circostanza appare essere pacifica tra le parti, stando all'unico motivo del ricorso incidentale) questo aveva consentito di pagare i crediti dei lavoratori nella sola misura del 23,7%.

Né ai fini applicativi dell'art. 2-bis, terzo comma, legge n. 89/01 occorre operare una dettagliata, puntuale e precisa ricostruzione in progress dell'ammontare del credito e delle relative decurtazioni per effetto, medio tempore, di eventuali pagamenti parziali.

L'indennizzo per la durata irragionevole dell'esercizio dell'attività giudiziaria resta di natura essenzialmente equitativa, e dunque non richiede, come nel computo iniziale così nell'applicazione del limite di cui al terzo comma dell'art. 2-bis, calcoli necessariamente rigorosi.

6. - Conclusivamente, va accolto il secondo motivo del ricorso principale, respinti gli altri ed inammissibile il ricorso incidentale, e cassato il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.7. - Il processo è esente dal pagamento del contributo unificato, per cui non si applica l'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12.

P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, respinti il primo ed il terzo mezzo ed inammissibile il ricorso incidentale, e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, che provvederà an

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17217-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. AVEZZANA, l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in atti; 2022 - ricorrenti - 571 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto di rigetto n. cronol. 584/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositato il 20/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli odierni ricorrenti, lavoratori dipendenti della Karisma s.r.1., adivano la Corte d'appello di Bologna per ottenere l'equo indennizzo, ex lege n. 89/01, per la durata irragionevole del fallimento di detta società, dichiarato nel 1993, nel cui passivo erano stati ammessi. Nell'accogliere la domanda il consigliere designato riconosceva ad ognuno di loro € 500,00 ad anno, per diciannove anni di ritardo, riducendo gli importi, ai sensi dell'art. 2-bis, terzo comma, detta legge, fino a concorrenza del credito di ciascun ricorrente ammesso al passivo. Il tutto, oltre rivalutazione monetaria, ma non anche oltre interessi, in difetto di dati di riferimento attendibili per operarne il computo. Ciò in quanto dagli atti era emerso che l'INPS, siccome ammesso al passivo fallimentare in surroga, doveva aver corrisposto ai ricorrenti somme di cui, però, non risultava l'ammontare e l'epoca di pagamento. I ricorrenti proponevano opposizione ai sensi dell'art. 5-ter, stessa legge, deducendo che nell'applicare il limite del diritto accertato dal giudice occorresse aver riguardo al credito azionato o, se inferiore, a quello ammesso allo stato passivo, a nulla rilevando il minor importo ricevuto in sede di riparto. Con decreto del 20.1.2020 la Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, rigettava l'opposizione. Premesso che non aveva rilievo il pagamento parziale da parte dell'INPS, riteneva che, ai sensi dell'art. 54, terzo comma, testo previgente, legge fall., il credito dei lavoratori (assistito da privilegio generale mobiliare) continuasse a produrre interessi fino a quando non fosse stata liquidata una massa attiva sufficiente al soddisfacimento integrale del capitale (in applicazione del principio di cui all'ordinanza n. 6587/18). Quindi, concludeva, non essendo stato dimostrato nulla al riguardo, gli interessi non potevano essere considerati ai fini del valore del diritto accertato. La cassazione di quest'ultimo decreto è chiesta dai ricorrenti in base a tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, che propone, altresì, ricorso incidentale affidato a un motivo. Cui i ricorrenti resistono con controricorso. È stata disposta la trattazione camerale ex art. 380-bis. 1. c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Preliminarmente va respinta l'eccezione, sollevata dal Ministero della Giustizia, d'inammissibilità del ricorso perché notificato oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione del decreto. Il termine c.d. breve per proporre il ricorso per cassazione, di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi degli artt. 325, comma 2, e 326 c.p.c., è rimasto sospeso tra il 9 marzo e l' l l maggio 2020 in virtù dell'art. 83 Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27) e dell'art. 36 del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40), per un totale di 64 giorni (cfr. ex multis, nn. 6912/22 e 16049/22). Nella specie, notificato l'impugnato decreto della Corte distrettuale il 3.2.2020, il termine di sessanta giorni è scaduto (non il 3.6.2020, come sostenuto dalla difesa erariale, ma) sabato 6.6.2020, ed è stato, quindi, ulteriormente prorogato al lunedì successivo, 8.6.2020, ai sensi dell'art. 155, quinto comma, c.p.c. Pertanto, il ricorso principale, essendo stato notificato a mezzo PEC 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è senz'altro tempestivo. 2. - Preliminare è, altresì, l'esame dell'unico motivo del ricorso incidentale, siccome inerente al quantum del moltiplicatore annuo applicato dal giudice di merito. Con tale mezzo — che in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2-bis, comma 1-bis, e comma 2, lett. a) stesso articolo — si sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto tenere conto, al riguardo, di fattori di segno riduttivo, quali l'intervento del fondo di garanzia dell'INPS; l'esito non certo favorevole del procedimento presupposto (che in sede di riparto finale ha consentito di soddisfare i crediti dei lavoratori solo nella misura del 23,7%); e la riducibilità del 40% dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 89/01, atteso che nella procedura fallimentare presupposta erano stati ammessi più di cinquanta creditori; fattori, tutti, che avrebbero suggerito di applicare un moltiplicatore inferiore, pari a € 400,00. 2.1. - Il motivo è inammissibile. All'interno del campo di variazione, in aumento o in decremento, previsto dai primi tre commi dell'art. 2-bis, legge citata, il giudice di merito opera un accertamento di fatto ed esercita un potere connotato da ampia discrezionalità intellettiva, che in quanto tale si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. n. 14521/19).Quanto, poi, alla riduzione dell'indennizzo per il numero (superiore a cinquanta) dei creditori insinuatisi nel passivo del fallimento presupposto, va ulteriormente aggiunto che la lettura comparata del comma 1-bis dell'art. 2-bis e del comma 2- bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione (n. 25181/21). 3. - Col terzo motivo del ricorso principale, da esaminare con priorità rispetto agli altri, è dedotta l'apparenza e/o contraddittorietà motivazionale e la violazione dell'art. 135 c.p.c., con conseguente nullità del decreto opposto, in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. Parte ricorrente ravvisa tale vizio nel fatto che la Corte territoriale, pur premettendo che gli opponenti comunque non avevano fornito i dati occorrenti per maggiorare i crediti ammessi per (rivalutazione e) interessi, ha poi fondato la decisione (richiamando il precedente n. 6587/18 di questa Corte) sulla circostanza che gli interessi avrebbero potuto essere riconosciuti solo fino alla fine della liquidazione o, nell'ipotesi più rigorosa, sino alla liquidazione di una massa attiva sufficiente al pagamento integrale del capitale privilegiato. 3.1 - Il motivo è infondato. La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U. n. 8053 e successive conformi). Da tale principio, in base al quale è nullo, per violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c., solo il provvedimento decisorio la cui motivazione sia irriducibilmente contraddittoria, si deduce che non è invalidante la sola eventuale aporia del percorso logico su cui poggia la decisione, ove questa sia frutto di un ragionamento non perfettamente consequenziale nei suoi passaggi logico-giuridici. Nello specifico, il decreto impugnato non presenta né un'aporia, né tanto meno un'insanabile contraddizione nell'argomentare della Corte d'appello, la quale si è limitata ad anteporre la conclusione (difetto di prova degli elementi di calcolo degli interessi), per poi giustificarla esplicitando il principio di diritto applicato (limite alla produzione degli interessi sui crediti assistiti da privilegio). 4. - Il primo motivo del ricorso principale lamenta che, in violazione o falsa applicazione degli artt. 101, secondo comma, e 640 c.p.c., 3, quarto comma, legge n. 89/01, 6, par. 1 CEDU, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la Corte distrettuale è incorsa in una duplice decisione "a sorpresa". Dapprima col decreto monocratico emesso ai sensi dell'art. 3 legge n. 89/01, poi con il provvedimento collegiale reso all'esito dell'opposizione, la Corte d'appello ha rilevato che dal piano di riparto era emersa l'assegnazione di somme all'INPS a titolo di surroga, il che lasciava intendere il pagamento almeno parziale dei lavoratori. E su tale premessa ha ritenuto infondata la pretesa dei ricorrenti di ragguagliare l'ammontare del credito accertato non solo alla rivalutazione monetaria (già riconosciuta), ma anche agli interessi, posto che questi ultimi avrebbero potuto essere riconosciuti solo fino alla liquidazione finale o fino ad una liquidazione della massa attiva sufficiente al pagamento integrale del capitale privilegiato.Così decidendo, conclude la censura, la Corte territoriale, nonostante l'opposizione fosse stata incentrata proprio sulla questione inerente al mancato computo degli interessi, ha respinto una parte rilevante della domanda, senza sottoporre la questione ai ricorrenti e senza consentire loro d'integrare la documentazione. 4.1. - Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato sotto più profili. 4.1.1. - Inammissibile, perché l'opposizione di cui all'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. nn. 9728/20, 19348/15 e 20463/15), sicché è censurabile in sede di legittimità solo il provvedimento emesso all'esito dell'opposizione, non anche il decreto ingiuntivo opposto. 4.1.2. - Infondato, in quanto l'art. 101 c.p.c. è inapplicabile alla fase monitoria, che è senza contraddittorio. In luogo di esso, il potere del giudice (previsto dall'art. 3, quarto comma, legge n. 89/01, che richiama i primi due commi dell'art. 640 c.p.c.) di invitare il ricorrente a integrare la documentazione depositata, ove insufficiente a giustificare la domanda. Inoltre, va osservato che: (i) chi intende far valere la pretesa di un'equa riparazione non necessita di essere avvertito dal giudice sull'onere che gli deriva dall'art. 2697 c.c., né conserva l'aspettativa di cui al primo comma dell'art. 640 c.p.c., norma che, essendo prevista in funzione della particolare tecnica introduttiva della domanda in forma monitoria, riguarda la sola fase del procedimento ex art. 3, stessa legge; infatti, (ii) il ricorrente, dopo che la sua domanda è stata respinta (o solo parzialmente accolta, come nella specie) con decreto ex art. 3, comma 6, della 1. n. 89 del 2001, può produrre gli atti e i documenti mancanti nella successiva fase di opposizione di cui all'art. 5-ter della stessa legge che, per la sua natura pienamente devolutiva, non subordina l'esercizio di tale facoltà alla previa concessione, ora per allora, del termine in precedenza non assegnato ai sensi dell'art. 640, comma 1, c.p.c. (cfr. n. 22704/17); di riflesso, (iii) una volta instaurato il contraddittorio tra le parti con l'opposizione ex art. 5-ter, legge n. 89/01, l'eventuale carenza probatoria non è "questione" che il giudice debba sottoporre al previo contraddittorio, ma è il propriurn del contendere, che appartiene per sua stessa definizione ai temi di causa; e nella specie, (iv) avendo i ricorrenti lamentato, con la proposta opposizione, proprio che il giudice del monitorio non aveva disposto d'integrare la documentazione per il calcolo degli interessi, resta esclusa in radice qualsivoglia novità della relativa questione in fase oppositiva. 5. - Il secondo motivo allega, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2-bis, terzo comma, legge n. 89/01, in relazione agli artt. 6, par. 1, CEDU, 1 protocollo addizionale CEDU e 111 e 117 Cost. Deduce parte ricorrente che, ai fini del limite di misura dell'indennizzo, previsto dal terzo comma dell'art. 3 legge più volte citata, il valore della causa o, se inferiore, il diritto accertato dal giudice, doveva includere sia la rivalutazione monetaria (come in effetti riconosciuto dalla Corte territoriale), sia gli interessi sulla somma stessa, il che, invece, il decreto impugnato non ha riconosciuto, ritenendo non dimostrato il relativo dies ad quem, indicato come la data del riparto finale o del riparto comunque sufficiente a pagare il capitale privilegiato. Per contro, prosegue il mezzo, l'unica somma accertata dal giudice nell'ambito della procedura fallimentare presupposta è quella per cui ciascun ricorrente è stato ammesso al passivo. Richiama, a sostegno, quanto affermato dalle ordinanze nn. 24362/18 e 10176/18 di questa Corte Suprema. E deduce, inoltre, che anche il precedente n. 6587/18, espressamente citato dalla Corte d'appello (in base al quale in tema di ammissione al passivo fallimentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2749 c.c. e dell'art. 54, comma 3, 1.fall., nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, il credito assistito da privilegio generale continua a produrre interessi dopo la dichiarazione di fallimento e fino a quando sia stata liquidata una massa attiva sufficiente al soddisfacimento integrale del medesimo credito privilegiato) conduce al medesimo risultato, visto che nel caso di specie il riparto finale ha consentito il pagamento dei crediti dei lavorati nella percentuale del 23,7%. 5.1. - Il motivo è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in tema d'equa riparazione, che nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3, n. 2,1. fall.) ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96 e 99 1. fall.), a nulla, almeno a tal fine, rilevando la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (artt. 110 ss 1. fall.) (così, in motivazione, n. 10176/18, seguita dalla n. 25181/21, entrambe non massimate). Principio, questo, che è stato affermato anche con riguardo alle procedure esecutive individuali, nella quale ipotesi il valore della causa va identificato, in analogia con il disposto dell'art. 17 c.p.c., con quello del credito azionato con l'atto di pignoramento (n. 24362/18). Orientamento, questo, cui occorre dare continuità, in considerazione del fatto che nella procedura fallimentare l'unico accertamento risiede nell'approvazione dello stato passivo, mentre la somma in concreto ripartita ai creditori attiene alle variabili indipendenti delle fasi liquidativa e satisfattiva. Le quali ultime, in quanto espressione della funzione esecutiva, sono estranee ai concetti di "causa" e di "accertamento" su cui si impernia il limite che l'art. 2-bis, terzo comma, legge n. 89/01 pone alla misura dell'indennizzo, per evitare effetti di sovracompensazione. Ciò premesso, va ulteriormente osservato che il fatto che gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di fallimento, ai sensi degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, della legge fall., nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 5/06, siano dovuti dalla maturazione del titolo al saldo (cfr. n. 16927/14), non significa che, nella specie, i ricorrenti dovessero allegare altro che non fosse la data del riparto finale, visto che (la circostanza appare essere pacifica tra le parti, stando all'unico motivo del ricorso incidentale) questo aveva consentito di pagare i crediti dei lavoratori nella sola misura del 23,7%. Né ai fini applicativi dell'art. 2-bis, terzo comma, legge n. 89/01 occorre operare una dettagliata, puntuale e precisa ricostruzione in progress dell'ammontare del credito e delle relative decurtazioni per effetto, medio tempore, di eventuali pagamenti parziali. L'indennizzo per la durata irragionevole dell'esercizio dell'attività giudiziaria resta di natura essenzialmente equitativa, e dunque non richiede, come nel computo iniziale così nell'applicazione del limite di cui al terzo comma dell'art. 2-bis, calcoli necessariamente rigorosi. 6. - Conclusivamente, va accolto il secondo motivo del ricorso principale, respinti gli altri ed inammissibile il ricorso incidentale, e cassato il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.7. - Il processo è esente dal pagamento del contributo unificato, per cui non si applica l'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12. P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, respinti il primo ed il terzo mezzo ed inammissibile il ricorso incidentale, e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, che provvederà an