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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 35003/2023

Testo disponibile della fonte

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ati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, “ex lege”, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – ricorrente incidentale - avverso il decreto collegiale della Corte di appello di Napoli (reso nel proc. n.

R.G. 519/2022) del 5 luglio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso del 5 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso contro il Ministero della Giustizia per sentirlo condannare al pagamento di un equo indennizzo (per danno R.G.N. 30074/2022 C.C. 7/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] patrimoniale e non patrimoniale) riconducibile alla durata irragionevole di due giudizi; uno di cognizione, iniziato nel 1982 e definito nel 1998 (dopo due rinvii dalla Cassazione), ed un processo esecutivo, introdotto nel 1987 dinanzi al Tribunale di Taranto e conclusosi in data 8-9 luglio 2021 con l’emissione dell’ordinanza del G.E. di approvazione del progetto di distribuzione del ricavato.

L’adita Corte di appello di Napoli, in persona del designato Consigliere, invitava i ricorrenti ad integrare la documentazione prodotta e, dopo averla acquisita e valutata, rigettava il ricorso sul presupposto che i documenti disponibili non avevano reso possibile comprendere se la durata dei due suddetti procedimenti fosse stata o meno irragionevole.

2. Decidendo sull’opposizione proposta - ai sensi dell’art. 5 - ter della legge n. 89/2001 - dai ricorrenti, la Corte di appello di Napoli, in composizione collegiale, nella costituzione dell’opposto Ministero della Giustizia, con decreto del 5 luglio 2022, ritenuto previamente ammissibile il ricorso originariamente avanzato, rigettava l’opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese giudiziali.

A sostegno di tale pronuncia la Corte partenopea, sulla premessa che tutti gli atti prodotti non in copia autentica non potevano essere utilizzati, non essendo sufficiente l’autenticazione dell’avvocato sulla conformità della copia informatica, riteneva che – dovendo essere basata la decisione necessariamente sugli atti le cui copie informatiche autenticate dal difensore degli opponenti avrebbero dovuto essere riferite a copie analogiche autenticate, che, però, non erano state prodotte – non si sarebbe potuto procedere, soprattutto in relazione al lungo procedimento esecutivo, ad alcun idoneo accertamento in ordine alle modalità di svolgimento dei giudizi presupposti e al comportamento tenuto dalle parti processuali.

3. Contro il decreto adottato all’esito dell’opposizione, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimato Ministero della Giustizia, contenente anche un motivo di ricorso incidentale.

La difesa dei ricorrenti principali ha depositato anche memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il loro primo motivo i ricorrenti principali hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, lett. a), b) e c), in combinato disposto con l’art. 640, commi 1 e 2, c.p.c., nonché la violazione dell’art. 16-undecies del d.l. n. 179/2012.

A sostegno di tale censura gli opponenti hanno dedotto che, in sede di opposizione ex art. 5-ter della lege n. 89/2001, non sarebbero stati preclusi alcun accertamento e alcuna attività istruttoria necessaria ai fini della decisione di merito, con la conseguenza che gli stessi avrebbero potuto produrre per la prima volta nel procedimento di opposizione i documenti che pure avrebbero potuto allegare nella fase monitoria ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata legge n. 89/2001, avesse o non avesse il giudice di quest’ultima, in virtù dell’art. 640, comma 1, c.p.c., richiamato dall’art. 3, comma 4, della menzionata legge, invitato essi ricorrenti a produrli (nel caso di specie a depositare le copie autentiche dei documenti indispensabili per giungere ad una decisione di merito, dovendosi, oltretutto, considerare che di tali atti ben poteva essere attestata la conformità da parte dell’avvocato agli originali, ai sensi dell’art. 16 del d.l. n. 179/2012, atteso che il giudizio di equa riparazione era stato introdotto secondo le forme e le modalità del processo civile telematico).

2. Con il loro secondo motivo gli stessi ricorrenti principali hanno lamentato - con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., avuto riguardo all’asserita applicabilità del principio di non contestazione, sul presupposto che il Ministro costituito quale controparte non aveva espressamente messo in dubbio la mancata e/o regolare attestazione di conformità degli atti prodotti (con particolare riguardo alle sentenze di merito di 1° grado e dell’appello del 1985), ma aveva incentrato le sue difese contestando specificamente solo la mancata integrazione della documentazione nel termine assegnato dal giudice e la sussistenza dei presupposti per far luogo all’attività di richiesta di documenti agli uffici giudiziari competenti.

3. Con il loro terzo ed ultimo motivo, i ricorrenti principali hanno dedotto – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo l’erroneità del decreto impugnato nella parte in cui li aveva condannato al pagamento dei compensi anche per le voci relative alla fase decisoria (malgrado il giudizio fosse rimasto concentrato in un’unica udienza, senza redazione di atti finali ad opera dell’opposto Ministero) e a quella istruttoria, non dovuta, in assenza dell’espletamento della relativa attività.

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il controricorrente Ministero della Giustizia ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 89/2001, sostenendo che sulla domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo avrebbe dovuto ritenersi competente il Tribunale di Taranto dinanzi al quale si era svolta la procedura esecutiva, non assumendo alcun rilievo che la domanda di cognizione fosse stata proposta dinanzi al Tribunale di Napoli.

5. Osserva il collegio che –sul piano logico-giuridico - va esaminato preliminarmente l’unico motivo di ricorso incidentale, riferito alla prospettata eccezione di incompetenza territoriale.

Esso è inammissibile per difetto di specificità non contenendo il motivo l’indicazione di come, dove e quando l’eccezione di incompetenza fosse stata proposta nel giudizio di opposizione o se avesse costituito la questione oggetto di rilievo d’ufficio.

Oltretutto, ove fosse stata anche ammissibile, si sarebbe dovuta ritenere manifestamente infondata perché (cfr. Cass. n. 14286/2006 e Cass. n. 26001/2016) la competenza territoriale si radica, nel procedimento di cui alla legge n. 89/2001, dinanzi alla Corte di appello competente territorialmente nel Distretto in cui ha sede il giudice adito per il giudizio di merito presupposto (nel caso di specie, Tribunale di Napoli).

6. Ciò posto, si osserva che il primo motivo del ricorso principale non è fondato.

Infatti – per quanto emerge incontestatamente dal decreto impugnato –sia la documentazione parzialmente prodotta nella fase monitoria (a seguito di invito del giudice) che quella integrativa depositata nella fase di opposizione, era composta da documenti (v. lo specifico elenco riportato a pag. 4 dello stesso decreto collegiale) consistenti in copie informatiche autenticate dal difensore degli opponenti di copie analogiche senza che, tuttavia, queste ultime fossero state a loro volta autenticate (salvo che per le copie dei primi cinque documenti indicati).

In base allo stesso elenco dei documenti riportato, molti di tali documenti attenevano alle varie attività di parte e a provvedimenti giudiziali, che non era, però, possibile utilizzare in funzione probatoria.

Pertanto, la Corte di appello in composizione collegiale ha, all’esito della fase di opposizione, ritenuto - con valutazione di merito insindacabile – che, anche in base ai pochi documenti invece ritualmente autenticati, non era stato possibile accertare la durata del giudizio presupposto, le modalità di svolgimento dello stesso e il comportamento tenuto dalle parti, da considerarsi tutti elementi necessari per verificare se la durata di detto giudizio aveva superato i limiti temporali individuati per legge come ragionevoli.

7. Anche il secondo motivo del ricorso principale è destituito di fondamento non potendo trovare applicazione il principio di non contestazione con riferimento ai fatti dedotti, dovendosi considerare che, al fine di valutare la fondatezza o meno del ricorso per equa riparazione, sarebbe stato necessario depositare i documenti indispensabili nella forma imposta dall’art. 3, comma 3, della legge n. 89/2001, il cui controllo spetta al giudice d’ufficio, a prescindere dalla presa di posizione della controparte.

8. Pure il terzo ed ultimo motivo del ricorso principale non coglie nel segno e va respinto,poiché il compenso per la fase decisoria spetta comunque per la semplice partecipazione all’udienza prima della deliberazione di definizione del giudizio da parte del giudice (indipendentemente dal deposito di memorie finali scritte), così come spetta –con riferimento al giudizio di equa riparazione - anche quello per la fase istruttoria, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto (v., per tutte, Cass. n. 38477/2021).

9. In definitiva, il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile.

Stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate.

Trattandosi di procedimento riferito alla legge n. 89/2001 non si applica la disciplina sull’attestazione della sussistenza delle condizioni per l’applicazione del c.d. raddoppio del contributo, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, “ex lege”, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – ricorrente incidentale - avverso il decreto collegiale della Corte di appello di Napoli (reso nel proc. n. R.G. 519/2022) del 5 luglio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del 5 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso contro il Ministero della Giustizia per sentirlo condannare al pagamento di un equo indennizzo (per danno R.G.N. 30074/2022 C.C. 7/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] patrimoniale e non patrimoniale) riconducibile alla durata irragionevole di due giudizi; uno di cognizione, iniziato nel 1982 e definito nel 1998 (dopo due rinvii dalla Cassazione), ed un processo esecutivo, introdotto nel 1987 dinanzi al Tribunale di Taranto e conclusosi in data 8-9 luglio 2021 con l’emissione dell’ordinanza del G.E. di approvazione del progetto di distribuzione del ricavato. L’adita Corte di appello di Napoli, in persona del designato Consigliere, invitava i ricorrenti ad integrare la documentazione prodotta e, dopo averla acquisita e valutata, rigettava il ricorso sul presupposto che i documenti disponibili non avevano reso possibile comprendere se la durata dei due suddetti procedimenti fosse stata o meno irragionevole. 2. Decidendo sull’opposizione proposta - ai sensi dell’art. 5 - ter della legge n. 89/2001 - dai ricorrenti, la Corte di appello di Napoli, in composizione collegiale, nella costituzione dell’opposto Ministero della Giustizia, con decreto del 5 luglio 2022, ritenuto previamente ammissibile il ricorso originariamente avanzato, rigettava l’opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese giudiziali. A sostegno di tale pronuncia la Corte partenopea, sulla premessa che tutti gli atti prodotti non in copia autentica non potevano essere utilizzati, non essendo sufficiente l’autenticazione dell’avvocato sulla conformità della copia informatica, riteneva che – dovendo essere basata la decisione necessariamente sugli atti le cui copie informatiche autenticate dal difensore degli opponenti avrebbero dovuto essere riferite a copie analogiche autenticate, che, però, non erano state prodotte – non si sarebbe potuto procedere, soprattutto in relazione al lungo procedimento esecutivo, ad alcun idoneo accertamento in ordine alle modalità di svolgimento dei giudizi presupposti e al comportamento tenuto dalle parti processuali. 3. Contro il decreto adottato all’esito dell’opposizione, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimato Ministero della Giustizia, contenente anche un motivo di ricorso incidentale. La difesa dei ricorrenti principali ha depositato anche memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il loro primo motivo i ricorrenti principali hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, lett. a), b) e c), in combinato disposto con l’art. 640, commi 1 e 2, c.p.c., nonché la violazione dell’art. 16-undecies del d.l. n. 179/2012. A sostegno di tale censura gli opponenti hanno dedotto che, in sede di opposizione ex art. 5-ter della lege n. 89/2001, non sarebbero stati preclusi alcun accertamento e alcuna attività istruttoria necessaria ai fini della decisione di merito, con la conseguenza che gli stessi avrebbero potuto produrre per la prima volta nel procedimento di opposizione i documenti che pure avrebbero potuto allegare nella fase monitoria ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata legge n. 89/2001, avesse o non avesse il giudice di quest’ultima, in virtù dell’art. 640, comma 1, c.p.c., richiamato dall’art. 3, comma 4, della menzionata legge, invitato essi ricorrenti a produrli (nel caso di specie a depositare le copie autentiche dei documenti indispensabili per giungere ad una decisione di merito, dovendosi, oltretutto, considerare che di tali atti ben poteva essere attestata la conformità da parte dell’avvocato agli originali, ai sensi dell’art. 16 del d.l. n. 179/2012, atteso che il giudizio di equa riparazione era stato introdotto secondo le forme e le modalità del processo civile telematico). 2. Con il loro secondo motivo gli stessi ricorrenti principali hanno lamentato - con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., avuto riguardo all’asserita applicabilità del principio di non contestazione, sul presupposto che il Ministro costituito quale controparte non aveva espressamente messo in dubbio la mancata e/o regolare attestazione di conformità degli atti prodotti (con particolare riguardo alle sentenze di merito di 1° grado e dell’appello del 1985), ma aveva incentrato le sue difese contestando specificamente solo la mancata integrazione della documentazione nel termine assegnato dal giudice e la sussistenza dei presupposti per far luogo all’attività di richiesta di documenti agli uffici giudiziari competenti. 3. Con il loro terzo ed ultimo motivo, i ricorrenti principali hanno dedotto – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo l’erroneità del decreto impugnato nella parte in cui li aveva condannato al pagamento dei compensi anche per le voci relative alla fase decisoria (malgrado il giudizio fosse rimasto concentrato in un’unica udienza, senza redazione di atti finali ad opera dell’opposto Ministero) e a quella istruttoria, non dovuta, in assenza dell’espletamento della relativa attività. 4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il controricorrente Ministero della Giustizia ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 89/2001, sostenendo che sulla domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo avrebbe dovuto ritenersi competente il Tribunale di Taranto dinanzi al quale si era svolta la procedura esecutiva, non assumendo alcun rilievo che la domanda di cognizione fosse stata proposta dinanzi al Tribunale di Napoli. 5. Osserva il collegio che –sul piano logico-giuridico - va esaminato preliminarmente l’unico motivo di ricorso incidentale, riferito alla prospettata eccezione di incompetenza territoriale. Esso è inammissibile per difetto di specificità non contenendo il motivo l’indicazione di come, dove e quando l’eccezione di incompetenza fosse stata proposta nel giudizio di opposizione o se avesse costituito la questione oggetto di rilievo d’ufficio. Oltretutto, ove fosse stata anche ammissibile, si sarebbe dovuta ritenere manifestamente infondata perché (cfr. Cass. n. 14286/2006 e Cass. n. 26001/2016) la competenza territoriale si radica, nel procedimento di cui alla legge n. 89/2001, dinanzi alla Corte di appello competente territorialmente nel Distretto in cui ha sede il giudice adito per il giudizio di merito presupposto (nel caso di specie, Tribunale di Napoli). 6. Ciò posto, si osserva che il primo motivo del ricorso principale non è fondato. Infatti – per quanto emerge incontestatamente dal decreto impugnato –sia la documentazione parzialmente prodotta nella fase monitoria (a seguito di invito del giudice) che quella integrativa depositata nella fase di opposizione, era composta da documenti (v. lo specifico elenco riportato a pag. 4 dello stesso decreto collegiale) consistenti in copie informatiche autenticate dal difensore degli opponenti di copie analogiche senza che, tuttavia, queste ultime fossero state a loro volta autenticate (salvo che per le copie dei primi cinque documenti indicati). In base allo stesso elenco dei documenti riportato, molti di tali documenti attenevano alle varie attività di parte e a provvedimenti giudiziali, che non era, però, possibile utilizzare in funzione probatoria. Pertanto, la Corte di appello in composizione collegiale ha, all’esito della fase di opposizione, ritenuto - con valutazione di merito insindacabile – che, anche in base ai pochi documenti invece ritualmente autenticati, non era stato possibile accertare la durata del giudizio presupposto, le modalità di svolgimento dello stesso e il comportamento tenuto dalle parti, da considerarsi tutti elementi necessari per verificare se la durata di detto giudizio aveva superato i limiti temporali individuati per legge come ragionevoli. 7. Anche il secondo motivo del ricorso principale è destituito di fondamento non potendo trovare applicazione il principio di non contestazione con riferimento ai fatti dedotti, dovendosi considerare che, al fine di valutare la fondatezza o meno del ricorso per equa riparazione, sarebbe stato necessario depositare i documenti indispensabili nella forma imposta dall’art. 3, comma 3, della legge n. 89/2001, il cui controllo spetta al giudice d’ufficio, a prescindere dalla presa di posizione della controparte. 8. Pure il terzo ed ultimo motivo del ricorso principale non coglie nel segno e va respinto,poiché il compenso per la fase decisoria spetta comunque per la semplice partecipazione all’udienza prima della deliberazione di definizione del giudizio da parte del giudice (indipendentemente dal deposito di memorie finali scritte), così come spetta –con riferimento al giudizio di equa riparazione - anche quello per la fase istruttoria, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto (v., per tutte, Cass. n. 38477/2021). 9. In definitiva, il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile. Stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate. Trattandosi di procedimento riferito alla legge n. 89/2001 non si applica la disciplina sull’attestazione della sussistenza delle condizioni per l’applicazione del c.d. raddoppio del contributo, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile
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