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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 20105/2022

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te compenso - ORDINANZA Compensazione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7789/2021) proposto da: S.I.CON. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Messina, corso Cavour n. 143, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Messina cron. n. 1024/2020, pubblicato il 16 settembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; e'S2N letta la memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 5 dicembre 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, la [OSCURATO:SOCIETA]. adiva la Corte d'appello di Messina al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile incardinato davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, iniziato con ricorso depositato il 6 giugno 2007 e proseguito davanti alla Corte d'appello di Messina nell'anno 2014, tuttora pendente in sede di gravame. 2.- Con decreto n. 80/2020, depositato il 16 gennaio 2020, il Giudice monocratico designato respingeva la domanda per difetto di legittimazione ad agire della [OSCURATO:SOCIETA]., quale società incorporante per fusione della [OSCURATO:SOCIETA]., parte processuale nel giudizio d'appello. 3.- Con ricorso depositato il 3 febbraio 2020, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89/2001.

All'esito, la Corte territoriale, in composizione collegiale, in accoglimento della domanda e in riforma del provvedimento opposto, con il decreto di cui in epigrafe, previo riconoscimento della legittimazione ad agire dell'opponente, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di indennizzo per equa riparazione, della somma di euro 2.800,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, e compensava integralmente le spese di lite.

In ordine alla disposta compensazione delle spese, sosteneva che nella fase monitoria l'istante aveva dato causa alla sua soccombenza, omettendo di produrre la documentazione richiestagli, mentre nella fase di opposizione il Ministero non aveva resistito alla pretesa di controparte.

Contro la decisione di compensare le spese era proposta in data 7 ottobre 2020 istanza di correzione di errore materiale, che era disattesa con ordinanza depositata il 10 marzo 2021.4.- Avverso il decreto d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, la [OSCURATO:SOCIETA].

Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia. 5.- La ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo proposto la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché degli artt. 1 e 4 del d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d'appello ingiustamente compensato per intero le spese di lite e avere omesso ogni pronuncia sul rimborso degli ingenti esborsi sostenuti.

In proposito, la ricorrente deduce che il decreto della Corte di merito non aveva tenuto conto dell'integrale soccombenza del Ministero, a fronte della quale avrebbe dovuto liquidare, secondo i minimi della tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014, la somma di euro 1.198,50, né aveva considerato le spese vive anticipate per il deposito di copie conformi di atti e verbali del giudizio presupposto, pari ad euro 1.928,92.

Nega, poi, che la produzione documentale sia avvenuta in via sopravvenuta nella sola fase di opposizione. 1.1.- Il motivo è fondato.

E ciò perché le due ragioni addotte a sostegno della disposta compensazione integrale delle spese di lite non integrano i gravi ed eccezionali motivi affinché l'istituto della compensazione possa operare, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (all'esito della pronuncia della Corte cost. n. 77/2018).

Quanto al deposito solo nella fase di opposizione della documentazione rilevante, si osserva che, in ogni caso, all'esito di questa produzione, la controparte è risultata soccombente.

Sicché la mancata integrazione documentale nella fase monitoria non avrebbe comunque determinato un'ipotesi di gravità ed eccezionalità tale da giustificare la compensazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4533 del 19/02/2021; Sez. 6-2, Sentenza n. 26859 del 22/12/2016).

In secondo luogo, la motivazione del decreto monitorio, riportata nel corpo del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, dà conto che, indipendentemente dalla mancata produzione del relativo atto societario, la fusione per incorporazione non avrebbe comunque giustificato la legittimazione ad agire della ricorrente, sicché tale difetto di documentazione non ha costituito comunque ragione dirimente del rigetto della domanda nella fase monitoria.

Ed ancora l'enunciato secondo cui l'opponente, pur potendo provvedervi davanti al Giudice monocratico designato, avrebbe depositato i documenti solo nella fase oppositiva, su impulso del Collegio, è apodittico e generico, non essendo stato puntualizzato quali documenti sarebbero stati prodotti tardivamente e quale rilevanza determinante essi abbiano avuto sulla decisione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 964 del 16/01/2019; Sez. 6-2, Sentenza n. 26005 del 16/12/2016).

Quanto alla seconda ragione addotta, il fatto che il Ministero non abbia opposto resistenza alla domanda non integra comunque il presupposto dei gravi ed eccezionali motivi di compensazione, appunto perché la parte che ha invocato l'indennizzo per equa riparazione è stata comunque costretta ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la tutela auspicata.

Al riguardo, in sede nomofilattica si è rilevato che la mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda di equa di riparazione rivolta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26611 del 22/10/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 179 del 05/01/2017; Sez. 6-2, Sentenza n. 26237 del 19/12/2016; Sez. 6-2, Sentenza n. 24622 del 01/12/2016; Sez. 6-2, Sentenza n. 21291 del 20/10/2015; Sez. 6-1, Sentenza n. 23632 del 17/10/2013; Sez. 6-1, Sentenza n. 901 del 23/01/2012; Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010; Sez. 1, Sentenza n. 27728 del 30/12/2009).

In difetto delle menzionate ragioni di compensazione, nel caso in esame, deve trovare applicazione la tabella n. 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, poiché, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l'equa riparazione ha natura contenziosa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 685 del 12/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15493 del 21/07/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21936 del 02/09/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16770 del 21/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8818 del 10/04/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 4689 del 28/02/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 23187 del 14/11/2016). 1.2.- Per converso, la doglianza sollevata in ordine all'omessa pronuncia sul rimborso delle spese vive sostenute non può costituire oggetto di ricorso in cassazione, ma può trovare rimedio solo in sede di emenda, attraverso l'avvio del procedimento di correzione di errore materiale.

Infatti, l'errore del giudice nel riconoscimento o nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16778 del 13/08/2015; Sez. 3, Sentenza n. 21012 del 12/10/2010; Sez.

L, Sentenza n. 15874 del 14/08/2004; Sez. 2, Sentenza n. 12982 del 23/11/1999).

E ciò anche con specifico riferimento agli esborsi sostenuti per la produzione dell'intera documentazione volta a comprovare l'evoluzione del giudizio presupposto in copia conforme - onere posto a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 89/2001 -, somme che devono essere rimborsate in sede di liquidazione delle spese di lite, ove di essi sia stata data adeguata dimostrazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19121 del 06/07/2021).

Sul punto, il decreto impugnato non ha addotto alcuna spiegazione, pur a fronte della specifica istanza formulata. 2.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'accoglimento del ricorso nei sensi di cui motivazione.

Il decreto impugnato va cassato e, all'esito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., va deciso nel merito.

Infatti, qualora sia impugnata per cassazione la compensazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31935 del 05/11/2021; Sez.

L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021).

Pertanto, il Ministero della Giustizia deve essere condannato, in applicazione del principio di soccombenza, alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del procedimento di liquidazione dell'indennizzo per durata non ragionevole della richiamata causa civile, che si liquidano in complessivi euro 1.198,50, oltre accessori come per legge, facendo applicazione dei parametri minimi relativi alle quattro fasi del giudizio contenzioso intrapreso davanti alla Corte d'appello di Messina (tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014), entro lo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in base al valore della causa pari a euro 2.800,00.

Le spese del procedimento di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del procedimento di riconoscimento dell'equo indennizzo per durata non ragionevole della richiamata causa civile, che si liquidano in complessivi euro 1.198,50, oltre accessori come per legge.

Condanna il controricorrente alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 1.200,00, di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te compenso - ORDINANZA Compensazione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7789/2021) proposto da: S.I.CON. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Messina, corso Cavour n. 143, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; - controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Messina cron. n. 1024/2020, pubblicato il 16 settembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; e'S2N letta la memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 5 dicembre 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, la [OSCURATO:SOCIETA]. adiva la Corte d'appello di Messina al fine di vedersi riconoscere l'equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile incardinato davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, iniziato con ricorso depositato il 6 giugno 2007 e proseguito davanti alla Corte d'appello di Messina nell'anno 2014, tuttora pendente in sede di gravame. 2.- Con decreto n. 80/2020, depositato il 16 gennaio 2020, il Giudice monocratico designato respingeva la domanda per difetto di legittimazione ad agire della [OSCURATO:SOCIETA]., quale società incorporante per fusione della [OSCURATO:SOCIETA]., parte processuale nel giudizio d'appello. 3.- Con ricorso depositato il 3 febbraio 2020, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 5-ter della legge n. 89/2001. All'esito, la Corte territoriale, in composizione collegiale, in accoglimento della domanda e in riforma del provvedimento opposto, con il decreto di cui in epigrafe, previo riconoscimento della legittimazione ad agire dell'opponente, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di indennizzo per equa riparazione, della somma di euro 2.800,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, e compensava integralmente le spese di lite. In ordine alla disposta compensazione delle spese, sosteneva che nella fase monitoria l'istante aveva dato causa alla sua soccombenza, omettendo di produrre la documentazione richiestagli, mentre nella fase di opposizione il Ministero non aveva resistito alla pretesa di controparte. Contro la decisione di compensare le spese era proposta in data 7 ottobre 2020 istanza di correzione di errore materiale, che era disattesa con ordinanza depositata il 10 marzo 2021.4.- Avverso il decreto d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. Ha resistito con controricorso l'intimato Ministero della Giustizia. 5.- La ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo proposto la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché degli artt. 1 e 4 del d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d'appello ingiustamente compensato per intero le spese di lite e avere omesso ogni pronuncia sul rimborso degli ingenti esborsi sostenuti. In proposito, la ricorrente deduce che il decreto della Corte di merito non aveva tenuto conto dell'integrale soccombenza del Ministero, a fronte della quale avrebbe dovuto liquidare, secondo i minimi della tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014, la somma di euro 1.198,50, né aveva considerato le spese vive anticipate per il deposito di copie conformi di atti e verbali del giudizio presupposto, pari ad euro 1.928,92. Nega, poi, che la produzione documentale sia avvenuta in via sopravvenuta nella sola fase di opposizione. 1.1.- Il motivo è fondato. E ciò perché le due ragioni addotte a sostegno della disposta compensazione integrale delle spese di lite non integrano i gravi ed eccezionali motivi affinché l'istituto della compensazione possa operare, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (all'esito della pronuncia della Corte cost. n. 77/2018). Quanto al deposito solo nella fase di opposizione della documentazione rilevante, si osserva che, in ogni caso, all'esito di questa produzione, la controparte è risultata soccombente. Sicché la mancata integrazione documentale nella fase monitoria non avrebbe comunque determinato un'ipotesi di gravità ed eccezionalità tale da giustificare la compensazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4533 del 19/02/2021; Sez. 6-2, Sentenza n. 26859 del 22/12/2016). In secondo luogo, la motivazione del decreto monitorio, riportata nel corpo del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, dà conto che, indipendentemente dalla mancata produzione del relativo atto societario, la fusione per incorporazione non avrebbe comunque giustificato la legittimazione ad agire della ricorrente, sicché tale difetto di documentazione non ha costituito comunque ragione dirimente del rigetto della domanda nella fase monitoria. Ed ancora l'enunciato secondo cui l'opponente, pur potendo provvedervi davanti al Giudice monocratico designato, avrebbe depositato i documenti solo nella fase oppositiva, su impulso del Collegio, è apodittico e generico, non essendo stato puntualizzato quali documenti sarebbero stati prodotti tardivamente e quale rilevanza determinante essi abbiano avuto sulla decisione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 964 del 16/01/2019; Sez. 6-2, Sentenza n. 26005 del 16/12/2016). Quanto alla seconda ragione addotta, il fatto che il Ministero non abbia opposto resistenza alla domanda non integra comunque il presupposto dei gravi ed eccezionali motivi di compensazione, appunto perché la parte che ha invocato l'indennizzo per equa riparazione è stata comunque costretta ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la tutela auspicata. Al riguardo, in sede nomofilattica si è rilevato che la mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda di equa di riparazione rivolta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26611 del 22/10/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 179 del 05/01/2017; Sez. 6-2, Sentenza n. 26237 del 19/12/2016; Sez. 6-2, Sentenza n. 24622 del 01/12/2016; Sez. 6-2, Sentenza n. 21291 del 20/10/2015; Sez. 6-1, Sentenza n. 23632 del 17/10/2013; Sez. 6-1, Sentenza n. 901 del 23/01/2012; Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010; Sez. 1, Sentenza n. 27728 del 30/12/2009). In difetto delle menzionate ragioni di compensazione, nel caso in esame, deve trovare applicazione la tabella n. 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, poiché, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l'equa riparazione ha natura contenziosa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 685 del 12/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 15493 del 21/07/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21936 del 02/09/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 16770 del 21/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8818 del 10/04/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 4689 del 28/02/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 23187 del 14/11/2016). 1.2.- Per converso, la doglianza sollevata in ordine all'omessa pronuncia sul rimborso delle spese vive sostenute non può costituire oggetto di ricorso in cassazione, ma può trovare rimedio solo in sede di emenda, attraverso l'avvio del procedimento di correzione di errore materiale. Infatti, l'errore del giudice nel riconoscimento o nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16778 del 13/08/2015; Sez. 3, Sentenza n. 21012 del 12/10/2010; Sez. L, Sentenza n. 15874 del 14/08/2004; Sez. 2, Sentenza n. 12982 del 23/11/1999). E ciò anche con specifico riferimento agli esborsi sostenuti per la produzione dell'intera documentazione volta a comprovare l'evoluzione del giudizio presupposto in copia conforme - onere posto a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 89/2001 -, somme che devono essere rimborsate in sede di liquidazione delle spese di lite, ove di essi sia stata data adeguata dimostrazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19121 del 06/07/2021). Sul punto, il decreto impugnato non ha addotto alcuna spiegazione, pur a fronte della specifica istanza formulata. 2.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'accoglimento del ricorso nei sensi di cui motivazione. Il decreto impugnato va cassato e, all'esito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., va deciso nel merito. Infatti, qualora sia impugnata per cassazione la compensazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31935 del 05/11/2021; Sez. L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021). Pertanto, il Ministero della Giustizia deve essere condannato, in applicazione del principio di soccombenza, alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del procedimento di liquidazione dell'indennizzo per durata non ragionevole della richiamata causa civile, che si liquidano in complessivi euro 1.198,50, oltre accessori come per legge, facendo applicazione dei parametri minimi relativi alle quattro fasi del giudizio contenzioso intrapreso davanti alla Corte d'appello di Messina (tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014), entro lo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in base al valore della causa pari a euro 2.800,00. Le spese del procedimento di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del procedimento di riconoscimento dell'equo indennizzo per durata non ragionevole della richiamata causa civile, che si liquidano in complessivi euro 1.198,50, oltre accessori come per legge. Condanna il controricorrente alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 1.200,00, di cui