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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 maggio 2024

Cassazione n. 14592/2024

Testo disponibile della fonte

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virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, alla

V. U. [OSCURATO:PERSONA], 101; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi Uffici domiciliato, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 62/2021 del 26 gennaio 2021 della Corte di appello di Perugia, in composizione collegiale; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10 maggio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva – a seguito dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 29264/2019 - dinanzi alla Corte di appello di Perugia il precedente giudizio ex l. n. 89/2001 definito con decreto di accoglimento [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 17106/2021 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] emesso dalla stessa Corte umbra, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento dell’equo indennizzo nella misura di euro 2.500,00, nonché alla rifusione delle spese di lite, quantificate in euro 8,00 per esborsi ed euro 405,00 per compensi professionali, oltre accessori, decreto poi impugnato in sede di legittimità per violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., nonché del D.M. n. 55/2014.

La Corte perugina, decidendo all’esito del giudizio di rinvio con decreto n. 62/2021, rideterminava i compensi del giudizio di primo grado in euro 1.198,50 (oltre esborsi per euro 8,00); condannava il Ministero della Giustizia alla rifusione, in favore della Miceli, delle spese così determinate del giudizio di prima istanza, nonché al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 27,00 per esborsi e in euro 892,50 per compensi professionali, il tutto maggiorato degli accessori di legge (con distrazione); disponeva la compensazione per intero delle spese dello stesso giudizio di rinvio.

Avverso il citato decreto ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’intimato Ministero della Giustizia.

La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo formulato la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 4 del D.M. n. 55/2015, nonché il difetto di motivazione del decreto impugnato, deducendo l’illegittimità della disposta compensazione delle spese del giudizio di rinvio, siccome avvenuta in difetto delle condizioni previste dal citato art.92 c.p.c., nella sua versione “ratione temporis” applicabile, essendo la Corte perugina pervenuta all’adozione di tale pronuncia sulla base dell’”assenza di opposizione della difesa erariale” e della dedotta “semplicità dell’attività difensiva espletata”, le quali, però, non integrano le ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni giustificative (oltre all’eventuale soccombenza reciproca) della compensazione stessa.

2. Il motivo è manifestamente fondato, non ricorrendo le condizioni giustificative per disporre legittimamente la compensazione delle spese del giudizio di riassunzione in base al testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella versione temporalmente applicabile nella fattispecie (ovvero – tenuto conto dell’inizio del procedimento di cui trattasi nel 2013 – di quella antecedente alla modifica introdotta con il d.l. n. 132/2014, con., con modif., dalla l. n. 162/2014, che così stabiliva: “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”).

Infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. n. 22763/2013 e Cass. n. 23632/2013 specificamente in relazione ai giudizi di equa riparazione e, più in generale, Cass. n. 21083/2015; Cass. n. 28484/2017; Cass. n. 11786/2020; Cass. n. 20105/2022 e, da ultimo, Cass. n. 25542/2023) non rilevano in alcun modo quale gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese, nel regime rigoroso di cui al testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009, né la contumacia della controparte, né la sua assenza di opposizione, né la natura della causa genericamente indicata, né l’asserita semplicità dell’attività difensiva o delle questioni trattate, visto che per far valere il suo diritto la parte – poi risultata vittoriosa - ha comunque avuto la necessità di agire in giudizio, ragion per cui devono, pur ricorrendo tali situazioni, trovare pienamente applicazione i criteri ordinari della soccombenza e della causalità, a tutto concedere incidendo la richiamata semplicità sull'entità della liquidazione, ma non anche fino al punto di azzerarla. ll ricorso va, perciò, accolto e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, l’impugnato decreto deve essere cassato quanto al capo relativo alla disposta compensazione delle spese e può provvedersi alla pronuncia nel merito, con condanna del soccombente Ministero al pagamento delle spese del giudizio di rinvio che si liquidano – in base alla tariffa temporalmente applicabile e alle attività difensive espletate - nei termini di cui in dispositivo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si quantificano anch’esse nella misura riportata in dispositivo.

Le spese, come complessivamente liquidate, vanno distratte in favore del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di rinvio, che si liquidano in euro 1.198,05 per compensi e in euro 30,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge.

Condanna, altresì, lo stesso Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 950,00 per compensi e in euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge.

Dispone la distrazione di tutte le somme sopra liquidate in favore del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 10 maggio 2024. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, alla V. U. [OSCURATO:PERSONA], 101; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi Uffici domiciliato, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 62/2021 del 26 gennaio 2021 della Corte di appello di Perugia, in composizione collegiale; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10 maggio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] riassumeva – a seguito dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 29264/2019 - dinanzi alla Corte di appello di Perugia il precedente giudizio ex l. n. 89/2001 definito con decreto di accoglimento [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 17106/2021 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] emesso dalla stessa Corte umbra, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento dell’equo indennizzo nella misura di euro 2.500,00, nonché alla rifusione delle spese di lite, quantificate in euro 8,00 per esborsi ed euro 405,00 per compensi professionali, oltre accessori, decreto poi impugnato in sede di legittimità per violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., nonché del D.M. n. 55/2014. La Corte perugina, decidendo all’esito del giudizio di rinvio con decreto n. 62/2021, rideterminava i compensi del giudizio di primo grado in euro 1.198,50 (oltre esborsi per euro 8,00); condannava il Ministero della Giustizia alla rifusione, in favore della Miceli, delle spese così determinate del giudizio di prima istanza, nonché al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 27,00 per esborsi e in euro 892,50 per compensi professionali, il tutto maggiorato degli accessori di legge (con distrazione); disponeva la compensazione per intero delle spese dello stesso giudizio di rinvio. Avverso il citato decreto ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato Ministero della Giustizia. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo formulato la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 4 del D.M. n. 55/2015, nonché il difetto di motivazione del decreto impugnato, deducendo l’illegittimità della disposta compensazione delle spese del giudizio di rinvio, siccome avvenuta in difetto delle condizioni previste dal citato art.92 c.p.c., nella sua versione “ratione temporis” applicabile, essendo la Corte perugina pervenuta all’adozione di tale pronuncia sulla base dell’”assenza di opposizione della difesa erariale” e della dedotta “semplicità dell’attività difensiva espletata”, le quali, però, non integrano le ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni giustificative (oltre all’eventuale soccombenza reciproca) della compensazione stessa. 2. Il motivo è manifestamente fondato, non ricorrendo le condizioni giustificative per disporre legittimamente la compensazione delle spese del giudizio di riassunzione in base al testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella versione temporalmente applicabile nella fattispecie (ovvero – tenuto conto dell’inizio del procedimento di cui trattasi nel 2013 – di quella antecedente alla modifica introdotta con il d.l. n. 132/2014, con., con modif., dalla l. n. 162/2014, che così stabiliva: “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”). Infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. n. 22763/2013 e Cass. n. 23632/2013 specificamente in relazione ai giudizi di equa riparazione e, più in generale, Cass. n. 21083/2015; Cass. n. 28484/2017; Cass. n. 11786/2020; Cass. n. 20105/2022 e, da ultimo, Cass. n. 25542/2023) non rilevano in alcun modo quale gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese, nel regime rigoroso di cui al testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009, né la contumacia della controparte, né la sua assenza di opposizione, né la natura della causa genericamente indicata, né l’asserita semplicità dell’attività difensiva o delle questioni trattate, visto che per far valere il suo diritto la parte – poi risultata vittoriosa - ha comunque avuto la necessità di agire in giudizio, ragion per cui devono, pur ricorrendo tali situazioni, trovare pienamente applicazione i criteri ordinari della soccombenza e della causalità, a tutto concedere incidendo la richiamata semplicità sull'entità della liquidazione, ma non anche fino al punto di azzerarla. ll ricorso va, perciò, accolto e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, l’impugnato decreto deve essere cassato quanto al capo relativo alla disposta compensazione delle spese e può provvedersi alla pronuncia nel merito, con condanna del soccombente Ministero al pagamento delle spese del giudizio di rinvio che si liquidano – in base alla tariffa temporalmente applicabile e alle attività difensive espletate - nei termini di cui in dispositivo. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si quantificano anch’esse nella misura riportata in dispositivo. Le spese, come complessivamente liquidate, vanno distratte in favore del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarato anticipo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di rinvio, che si liquidano in euro 1.198,05 per compensi e in euro 30,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge. Condanna, altresì, lo stesso Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 950,00 per compensi e in euro 100,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a. nella misura e sulle voci come per legge. Dispone la distrazione di tutte le somme sopra liquidate in favore del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 10 maggio 2024. [OSCURATO:PERSONA]
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