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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 25539/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27483/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, che larappresenta e difende; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso il DECRETOdella CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 158 /202 1, depositatoi l 13/04/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento della Corte d’appello di Perugia 13 aprile 2021, n. 158, che – quale giudice di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 29138/2019 – ha rideterminato i compensi del giudizio di primo grado, ha condannato il Ministero della giustizia a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di legittimità e ha compensato le spese del giudizio di rinvio.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c., 4 d.m. 55/2014, difetto di motivazione”: la Corte d’appello ha illegittimamente compensato le spese del giudizio di rinvio.

La censura è fondata.

La Corte d’appello ha così argomentato la compensazione delle spese: “l’assenza di opposizione della difesa erariale e l’oggettiva semplicità dell’attività difensiva espletata [..] costituiscono ad avviso del Collegio gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite”.

Le ragioni addotte a sostegno della disposta compensazione integrale delle spese di lite non integrano i gravi ed eccezionali motivi affinché l'istituto della compensazione possa operare, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018).

La mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda di equa di riparazione rivolta nei suoi confronti, così come la semplicità della materia e dell’attività difensiva espletata, non giustificano, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (v. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 20105/2022).

2. Il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato va cassato in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito e le spese del giudizio di rinvio vanno liquidate cosìcome in dispositivo; le spese del presente giudizio, anch’esse liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto; decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della giustizia a pagare in favore della ricorrente le spese del giudizio di rinvio, che liquida in euro 1.198,50 per compensi ed euro 30 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 892,50 per compensi ed euro 30 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27483/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, che larappresenta e difende; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso il DECRETOdella CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 158 /202 1, depositatoi l 13/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento della Corte d’appello di Perugia 13 aprile 2021, n. 158, che – quale giudice di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 29138/2019 – ha rideterminato i compensi del giudizio di primo grado, ha condannato il Ministero della giustizia a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di legittimità e ha compensato le spese del giudizio di rinvio. Il Ministero della giustizia resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c., 4 d.m. 55/2014, difetto di motivazione”: la Corte d’appello ha illegittimamente compensato le spese del giudizio di rinvio. La censura è fondata. La Corte d’appello ha così argomentato la compensazione delle spese: “l’assenza di opposizione della difesa erariale e l’oggettiva semplicità dell’attività difensiva espletata [..] costituiscono ad avviso del Collegio gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite”. Le ragioni addotte a sostegno della disposta compensazione integrale delle spese di lite non integrano i gravi ed eccezionali motivi affinché l'istituto della compensazione possa operare, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018). La mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda di equa di riparazione rivolta nei suoi confronti, così come la semplicità della materia e dell’attività difensiva espletata, non giustificano, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (v. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 20105/2022). 2. Il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato va cassato in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito e le spese del giudizio di rinvio vanno liquidate cosìcome in dispositivo; le spese del presente giudizio, anch’esse liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto; decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della giustizia a pagare in favore della ricorrente le spese del giudizio di rinvio, che liquida in euro 1.198,50 per compensi ed euro 30 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 892,50 per compensi ed euro 30 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 25539/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris