CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 25363/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11842/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie —Medici specializzandi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studioin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1122 /2016 , depositata il4 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri odierni ricorrenti convenne ro — insieme ad altri 16 attorioggi non ricorren ti — davanti al Tribunale di Genova, con citazione notificata il 21/9/2009 , la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute, il M.I.U.R. e il Ministero dell'Economia e Finanze, esponendo: di essere laureati in medicina e chirurgia e di avere conseguito il diploma di specializzazione; di avere partecipato ai rispettivi corsi di specializzazione a tempo pieno e con frequenza obbligatoria; di avere, pertanto, diritto alla «adeguata retribuzione» prevista dalle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE; che la Repubblica Italiana non aveva dato tempestiva attuazione alle suddette direttive, privandoli così della suddetta adeguata retribuzione.Chiesero, pertanto, la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della suddetta indennità oltre che l’accertamento del diritto a vedere riconosciuto il loro titolo e ad ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto; in subordine, ne chiesero la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva e parziale attuazione delle suddette direttive da parte dello Stato italiano. Con sentenza depositata in data 14/4/2011 il Tribunale — per quel che ancora rileva con riferimento alla posizione dei soli odierni ricorrenti — rigettò l e domand e propost e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( limitatamente , per quest’ultimo, alla specializzazione in Cardiochirurgia) e d accolse in parte tutte le altre domande, liquidando in favore di ciascuno dei predetti la somma di € 6.713,94 per ogni anno del corso di specializzazione seguito, oltre interessi dalla domanda. 2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova, in parziale accoglimento dell’appello interposto dalle amministrazioni convenute, rigettato invece quello incidentale delle controparti, ha (per quanto ancora interessa in questa sede): — rigettato le domande proposte dai dottori Boccato, Borini (relativamente alla specializzazione in Chirurgia generale), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (relativamente alla specializzazione in Leprologia), [OSCURATO:PERSONA], Galassi, Lauletta (relativamente alla specializzazione in Patologia generale) , Maggioni, Masini, Moraglia (relativamente alla specializzazione in Fisioterapia), Nobile, Paladino, Paneaglio (relativamente alla specializzazione in Dermatologia ) , [OSCURATO:PERSONA] , Schenone (relativamente alla specializzazione in Medicina nucleare), Sclavi, Setti, Troiani e Vezzosi, poiché relative a corsi di specializzazioni iniziati in epoca precedente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui si verificò l’inadempimento dello Stato; — rigettato le domande proposte dai dottori Argentieri, Bosi, [OSCURATO:PERSONA] (relativamente alla specializzazione in Allergologia), Mereto, Moraglia(relativamente alla specializzazione in Fisiopatologia respiratoria ), Paneaglio (relativamente alla specializzazione in Lepro logia ) e Traverso , poiché relative a specializzazioni non comprese nell’elenco (di cui al d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA]) di quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due e più di essi conformi per tipologia e durata alle norme comunitarie; — conseguentemente ridotto il risarcimento spettante ai dottori Borini, Lauletta e Schenone , poiché riconosciuto limitatamente alle specializzazioni: per il primo inChirurgia vascolare; per la seconda in Immunologia e allergologia clinica; per il terzo inMedicina interna. 3. Avverso tale decisionei cinquantuno medici indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione, articolando sei motivi. V i resistono le amministrazioni intimate depositando controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. 4. Chiamata la causa nell’adunanza camerale del 31 ottobre 2019 all’esito della stessa e della successiva riconvocazione in camera di consiglio del 25 marzo 2020, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 11088 del 10/06/2020, preso atto che nelle more, con ordinanza interlocutoria n. 821 del 16 gennaio 2020 (nella causa iscritta al n. 899/2017 R.G.), la Sezione Lavoro aveva rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente,per l’assegnazione alle Sezioni Unite, una questione rilevante per la decisione, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione ad esse rimessa. 5. È stata quindi fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. I ricorrenti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono riferiti alla posizione dei dottoriArgentieri, Bosi, [OSCURATO:PERSONA] , Mereto, Moraglia, Paneaglio e Traverso, e investono, sotto vari profili, la sentenza impugnata nella parte in cui harespinto le relative domande risarcitorie in quanto riferite a specializzazioni non comprese nell’elenco (di cui al d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA]) di quelle comuni a tutti gli stati membri o a due o più di essi conformi per tipologia e durata alle norme comunitarie. 1.1. Con il primo, in particolare, si denuncia «v iolazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir.CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000, degli artt. 2, 3 e 10 Cost., del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 115, 116, 184 (vecchia e nuova formulazione) c.p.c.»,nonché «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio», per essere la Corte d ’appello pervenuta a lla suddetta decisione ritenendo di poter rilevare d’ufficio detta circostanza,posta ad oggetto di eccezione sollevata dalle amministrazioni resistenti per la prima volta soltanto in appello. Il motivo è inammissibile, sotto diversi profili, e comunque infondato. 1.1.1. Lo è ovviamente là dove censura vizio di motivazione secondo paradigma censorio non più attuale e comunque con riferimento non a fatti bensì a mere argomentazioni difensive. 1.1.2. Lo è inoltre, e in via preliminare e assorbente, per inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti richiamati, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., là dove si fonda sul rilievo che le amministrazionisolo nel giudizio di appello, per la prima volta, hanno opposto l’eccezione in discorso, atteso che omette di riferire i termini in cui era stato proposto il relativo ultimo motivo di appello, omettendo altresì di riferire che cosa si era allagato da parte dei medici interessati a fondamento della domanda (specificazione necessaria secondo quanto sarà appresso precisato: v. oltre par. 1.2.2). 1.1.3. Il motivo, comunque , è anche infondato poiché denuncia sostanzialmente (al di là dell’ininfluente erroneo riferimento alla previsione di cui al n. 3, anziché al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.: v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) un vizio di ultrapetizione (error in procedendo) in realtà certamente insussistente. Occorre invero rammentare che, come già più volte evidenziato da questa Corte (v. Cass. 11/02/2022, n. 4575 ; 14/12/2021, n. 39826; 29/11/2021, n. 37251 ; 14/12/2020, n. 28440 ; 26/07/2019, n. 20303)e come anche correttamente rilevato dalla Corte di merito: — l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019); —non è dunque configurabile la mancata inclusione negli elenchi in questione come un fatto impeditivo del diritto di cui si discute; — si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio; — la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso); —a fortiori deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione che l’amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa, salvi solo gli effetti della eventuale non contestazione; — al rigu ardo occorre però considerare che la questione - come pure più volte sottolineato da questa Corte – è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri): lo stesso principio di non contestazione, in proposito, può quindi eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza); ─ in altri termini, solo l’acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del principio di non contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello -officioso o su impulso dell’amministrazione appellante- del difetto del requisito della equipollenza; — l’operatività del principio di non contestazione è però condizionata, come noto,anche al grado di specificità delle allegazioni in fatto poste a fondamento della domanda: se questa è generica, basterà dunque una contestazione altrettanto generica; ─ onde dunque far valere, nel giudizio di legittimità, detta preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione perché per la prima volta proposta in appello, non trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al divieto di cui all’art. 345, comma secondo, cod. proc. civ., ma occorre allegare l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado in virtù del principio di non contestazione e, dunque , indicare l a sede ovetale accertamento emergeva e, prima ancora, il modo in cui si era formato (v., in tal senso, Cass. 15/11/2016, n. 23199 , in motivazione); ─ nella specie mancano specifiche indicazioni in ricorso circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato. Il motivo, dunque, si appalesa carente sotto tale profilo, omettendo di individuare in quali termini erano stati indicati i fatti costitutivi della domanda. 1.2. Con il secondo motivo si muovono analoghe censure di errore di diritto e vizio motivazionale sul rilievo che le specializzazioni in questione sarebbero in realtà: • quell e in Igiene e medicina preventiva , Allergologia , Leprologia e malattie tropicali e Fisiopatologia respiratoria , espressamente contemplate nelle direttive comunitarie sotto la denominazione , rispettivamente, dicommunity medicine, allergologia ed immunologia clinica, medicina tropicale, tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio; • quella in Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso espressamente riconosciuta come equivalente a chirurgia generale nel d.m. 30 gennaio 1998 oltre che nei successivi; • quella in Chirurgia oculistica, assimilabile alla specializzazione in Oculistica. Il motivo è solo parzialmentefondato. 1.2.1. Nella parte in cui ha rigettato la domand a propost a da [OSCURATO:PERSONA] (per la sua specializzazione in Allergologia) la sentenza deve invero ritenersierronea in iure .Detta specializzazione è infatti espressamente compresa nell’elenco di cui all’art. 7, comma 2,della Direttiva 75/362/CEE delle specializzazioni delle quali è stabilita l'equipollenza in almeno due Stati membri. 1.2.2. Il ricorso è invece infondato nella parte in cui censura il rigetto delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Le loro specializzazioni (rispettivamente: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Patologia della riproduzione umana ; Chirurgia d'urgenza;Fisiopatologia respiratoria ; Leprologia e malattie tropicali e Chirurgia oculare) non compaiono formalmente nell'elenco di cui agli artt. 5 e 7 della c.d. Direttiva «Riconoscimento», ovvero la Direttiva 75/362/CEE, né negli artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE Come s’è già sopra evidenziato , l 'accertamento della concreta equipollenza implica necessariamente anche riscontri fattuali che, quindi, deve compiere il giudice di merito, sicché, in mancanza di specifiche indicazioni nel ricorso della parte circa la sede dei gradi merito e il tenore delle allegazioni in cui detto accertamento sia stato sollecitato, la relativa questione è inammissibile nel giudizio di cassazione (Cass.n. 23199 del 2016, cit. ) . Per completezza si osserva che questa Corte ha già più volte riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti a una scuola di specializzazione in «Igiene e medicina preventiva», osservando che essa esiste in numerosi Paesi dell'Unione, in quelli anglosassoni con la denominazione «Community medicine», specializzazione già menzionata dalla direttiva CEE n. 363 del 1975, in Francia corrispondendo, invece, alla specializzazione in «Santé publique et médicine sociale», espressamente prevista dalla direttiva CEE n. 16 del 1993 (v. Cass. 28/10/2016, n. 21798, confermata dalle successive ordinanze 31/05/2018, n. 13760; 31/07/2018, n. 20186; 01/08/2018, n. 20376; 10/08/2018, n. 20376; 10/01/2019, n. 458;17/01/2019, n. 1057; 22/06/2020, n. 12102; 20/11/2020, n. 26440; 13/12/2021, n. 39424: pronunce tutte relative alla specializzazione in igiene e medicina preventiva). Più di recente, anzi, melius re perpensa, è stato precisato che tale specializzazione è da ritenersi del tutto «corrispondente» (e non meramente « equipollente » ) alle categoria di specializzazione denominata «[OSCURATO:PERSONA]», inclusa nell'art. 7 della direttiva 75/362, di cui costituisce la sostanziale traduzione in italiano, e a conferma di tale affermazione si ricorda che la versione italiana della direttiva 93/16 (che ha carattere meramente compilativo, non innovativo), reca, a fianco della denominazione di categoria «[OSCURATO:PERSONA]», in parentesi, l'indicazione/traduzione delle denominazione in italiano, come «Igiene e [OSCURATO:PERSONA]» (v., in tal senso, Cass. n. 4575 del 2022, cit., cui adde Cass. 21/06/2022, n. 19968). Orbene, l’assunto, posto a fondamento del ricorso con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la specializzazione in «Igiene, epidemiologia e sanità pubblica» costituisce in realtà una mera errata o differente denominazione del medesimo corso di «Igiene e medicina preventiva » , altro non esprime se non la prospettazione del fondamento di natura fattuale di cui s’è detto (concreta equipollenza del corso, indipendentemente dalla sua denominazione, ad un corso di specializzazione comune a due o più altri stati membri e come tale indicato nell'art. 7 della direttiva) che era onere dell’istante allegare e provare(v., in tal senso , Cass. n. 458 del 2019, cit.). Tra le altre specializzazioni cui è riferito il motivo mette conto in particolare rammentare che questa Corte ha già rilevato che la Chirurgia d'urgenza non è inclusa nell’«acquis communautaire » ( v. Cass. 08/01/2016, n. 147; 17/01/2019, n. 1058 e n. 1059, pag. 15, che richiama la direttiva n. 362/1975, CEE; v. anche Cass.11 29/05/2019, n. 14749; 04/03/2021, n. 6105; 03/12/ 2021, n. 39428 ; 14/12/2021, n. 39826; 22/03/2022, n. 9217) . 2. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.: a)violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, delle direttive CEE 82/6, 75/363 e 93/16 nonché degli artt. 2, 3 e 10 Cost., d.lgs . n. 257 del 1991 e degli artt. 61, 62, 112, 115, 116 e 184 c.p.c.; b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; c) violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed omessa pronuncia. Osservano i ricorrenti che gli specializzati che avevano iniziato il corso di specializzazione in epoca successiva all'entrata in vigore della leggen. 257 del 1991 (ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo quanto alla specializzazione in Cardiochirurgia) hanno proposto in via principale domanda di riconoscimento alla adeguata remunerazione e, soloin via subor dinata , di risarcimento del danno , sicché delle due l'una : o il d.lgs . n. 257 del 1991 non trova applicazione nei loro confronti ed allora dovrebbe essere riconosciuto il risarcimento del danno; o la citata disciplina trova applicazione ed allora, non avendo gli specializzati in discorso percepito alcuna remunerazione, né visto riconosciuto il titolo conseguito al livello comunitario, dovrebbe essere accolta la domanda proposta in via principale. Il motivo è inammissibile. 2.1. In primo luogo, esso presuppone l'accertamento dell'esistenza dei presupposti di fatto del diritto alla borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, accertamento non svolto dal giudice di merito. In mancanza di specifica denuncia di vizio motivazionale il motivo già per tale aspetto, implicante giudizi di fatto, non può essere scrutinato nella presente sede di legittimità. Peraltro, in rubrica si richiama il vizio motivazionale secondo la disposizione non più vigente. 2.2. In secondo luogo,il giudice di appello ha statuito in ordine al fatto costitutivo della domanda, identificandolo nella denunciata esistenza delle condizioni per il conseguimento del risarcimento del danno e non nel fatto costitutivo della borsa di studio rappresentato dall'iscrizione a scuola di specializzazione in epoca successiva all'anno accademico 1991-1992(v. sentenza impugnata, pag. 42). Tale statuizione non è stata specificatamente impugnata. Il motivo,invero, enuncia le conclusioni prese in primo grado, ma esse non evidenziano affatto la proposizione della domanda in questo secondo senso e, comunque, se dubbio potesse esservi, incombeva ai ricorrenti indicare con quali fatti costitutivi quelle conclusioni eran o state prese, sì da poter giustificare una qualificazione della domanda in senso diverso da quello indicato dalla sentenza. Tanto non è statofatto, in palese violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. 2.3. Quanto, infine,al pure dedotto vizio di ome ssa pronuncia, la censura si appalesa parimenti aspecifica. Gli stessi ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Borini deducono che la domanda che essi dicono di avere svoltoin via principale ex lege n. 257 del 1991 non ha trovato accoglimento in primo grado. Posta tale premessa essi si limitano e riferire che la stessa è stata «fedelmente» riproposta in sede di gravame, ma omettono di riferire: a) se su tale domanda vi fosse stata, da parte del primo giudice, omessa pronuncia; b) in caso contrario se e quali fossero stati i motivi del rigetto; c) se, conseguentemente, vi fosse stata corrispondente, specificae coerente doglianza in sede di gravame. Non può dunque essere sufficiente l’affermazione della avvenuta fedele riproposizione della domanda in appello a palesare, nel rispetto degli oneri di specificità imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., la sussistenza del dedotto vizio di omessa pronuncia in appello.A fronte infatti del riferito rigetto (o del mancato esame) della domanda in primo grado, il giudice d’appello intanto avrebbe potuto considerarsi validamente investito della medesima questione in quanto avverso quella prima decisione fosse stato proposto pertinente e specifico motivo di gravame (di cui in ricorso nulla si dice) che avesse dedotto: a) nel primo caso le ragioni per cui il rigetto in primo grado doveva ritenersi erroneo, in fatto o in diritto; b) nel secondo caso il vizio di omessa pronuncia. 3. Il quarto motivo è riferito alla posizione dei dottori B occato, Borini (relativamente alla sua prima specializzazione in Chirurgia generale), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (relativamente alla sua specializzazione in Leprologia e malattie tropicali), [OSCURATO:PERSONA], Galassi, Lauletta, Maggioni, Masini, Moraglia (relativamente alla sua specializzazione in Fisioterapia), Nobile, Paladino, Paneaglio (relativamente alla sua specializzazione in Dermatologia e venereologia), [OSCURATO:PERSONA] , Schenone (relativamente alla sua specializzazione in Medicina nucleare), Sclavi, Setti, Troiani e Vezzosi; si censura con esso, per violazione o falsa applicazione di legge, oltre che per «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione», il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento per avere i predetti iniziato rispettivi corsi di specializzazionein epoca precedente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui si verificò l’inadempimento dello stato. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. 3.1. Viene con esso riproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge — in particolare dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all'anno per il periodo che va dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991) — per i c.d. medici specializzandi «a cavallo», cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 o in anni ancora anteriori e terminando in data ovviamente successiva al 10 gennaio 1983. Problema, questo, già affrontato in sede di legittimità, con una giurisprudenza che ha conosciuto un interno dissenso; ciò in quanto, pacifica essendo l'impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall'art. 16 della direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce hanno negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l'hanno, invece, riconosciuto. 3.2. Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, Cass. 10/07/2013, n. 17067, e Cass. 22/05/2015, n. 10612) aveva già dato luogo, una prima volta, alla rimessione della questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21/11/2016, n. 23581, hanno rimesso la relativa questione interpretativa alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Quest'ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lett. c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per ilperiodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Alla luce, dunque, dell'interpretazione proveniente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, fu chiaro che coloro i quali hanno intrapreso il corso di specializzazione nell'anno 1982 e l'hanno terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, hanno diritto agli emolumenti di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983. Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi della materia con le sentenze 18/07/2018, n. 19107, e 31/07/2018, n. 20348, interpretarono il dictum della Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all'intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento». 3.3. La successiva giurisprudenza di questa Corte interpretò restrittivamente tale principio (v., tra le altre, Cass. 30/10/2018, n. 27471; 17/01/2019, nn. 1053, 1054, 1055, 1056, 1062, 1064, 1065, 1066; 26/02/2019, n. 5509; 05/07/2019, n. 18053; 23/07/2019, n. 19729 e n. 19731; 20/07/2019, n. 20410; 02/10/2019, n. 24625) escludendo che lo stesso potesse valere per coloro che avessero iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82/76). In numerose pronunce si affermò, infatti, la necessità di distinguere le posizioni dei medici specializzandi «a cavallo» in tre categorie: a) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, i quali non hanno diritto ad alcunaremunerazione; b) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell'anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983; c) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l'intera durata del corso.Si osservò che ciò era coerente con la correlazione tra compenso e organizzazione nonché frequenza dei corsi secondo i canoni stabiliti, presente nella direttiva del 1982, entrata in vigore nel gennaio dello stesso anno (cfr. punto 30 della citata sentenza della Corte di giustizia), oltre che con il generalissimo principio di ultrattività della previsioni normative che costituiscano nuovi diritti rapportati a un nuovo regime che li giustifichi. E si evidenziò anche che, sebbene i casi sottesi al rinvio pregiudiziale fossero stati indicati dalla stessa Corte di giustizia come di medici specializzati tra il 1982 e 1990, il quesito del rinvio medesimo era stato ampio e volto a quindi chiarire compiutamente ogni perimetro - cfr. punti 17 e 24 della sentenza della Corte di giustizia -sicché il reiterato riferimento ai corsi iniziati nel 1982, fatto dal Collegio sovranazíonale, anche nel corpo della motivazione, era univocamente concludente in tal senso). Si rimarcò, infine, che la Corte di Giustizia, stabilendo che la debenza del risarcimento spetta soltanto dal 10 gennaio 1983, lo ha fatto nel presupposto che lo Stato italiano dovesse assicurare la verificazione delle condizioni di adempimento delle direttivee, quindi, adempiere l'obbligo da esse scaturente fìn dalla data di entrata in vigore della c.d. direttiva di coordinamento 82/76, che entrò in vigore il 29 gennaio 1982 e imponeva agli Stati membri di conformarsi (con la concessione di un termine di adempimento) entro e non oltre il 31 dicembre 1982 a norma dell'articolo 16 della direttiva stessa. 3.4. S otto questo specifico profilo la questione è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoron. 821 del 2020, la quale ritenne non persuasiva l’interpretazione suesposta sul rilievo che «la questione che aveva generato l'esigenza di chiarimenti da parte della CGUE era relativa ad un giudizio in cui il corso frequentato dagli specializzandi si articolava proprio a cavallo tra il 1982 ed il 1983, ciò che rende il riferimento reiterato a tale ultima evenienza non indicativo con certezza della volontà di restringere nei sensi indicati la platea dei destinatari dell'obbligo risarcitorio, con commisurazione dello stesso all'importo successivamente previsto dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999». È stato, dunque, ravvisato un persistente contrasto, «non pacificamente superato alla stregua della giurisprudenza di legittimità passata in rassegna, circa la ritenuta portata ultrattiva (più propriamente applicabilità alle fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della Direttiva, ossia ai rapporti insorti successivamente) dello ius superveniens rappresentato dalla direttiva», ritenuta in detta ordinanza «espressione di un principio innegabilmente in contrasto con l'altro secondo cui la normativa sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo». 3.5. Rimessa, dunque, la questione nuovamente alle Sezioni unite, queste hanno pronunciato ordinanza interlocutoria (n. 23901 del 29 ottobre 2020) di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sul seguente quesito: «Se l'art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'i gennaio 1983». 3.6. Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1°gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il p eriodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE». 3.7. Alla luce di tale sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando nel giudizio in relazione al quale era stata posta la questione ad essa rimessa, con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE». 3.8. In applicazione, e nei limiti, degli esposti principi il motivo in esame merita dunque accoglimento. Ciò non soltanto con riferimento ai seitra i predetti ricorrenti che hanno intrapreso il corso di specializzazione nell'anno 1982, ma anche per gli altri tredici che l'hanno frequentato a partire dagli anni 1978, 1980 e 1981. Per tutti deve essere riconosciuto il diritto a percepire la somma di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1983, così come indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle citate pronunce, alla condizione predetta che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE. La sentenza va dunque sul punto cassata avendo la Corte d'appello applicato una regola di giudizio opposta, partendo dalla errata premessa secondo cui nessun diritto era sorto in favore di coloro i quali avevano cominciato a frequentare i corsi di specializzazione nel 1982 o in anni precedenti. È perciò fondato il ricorso limitatamente alle posizioni dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Borini (relativamente alla sua prima specializzazione in Chirurgia generale), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (relativamente alla sua specializzazione in Leprologia e malattie tropicali), [OSCURATO:PERSONA], Galassi, Lauletta, Maggioni, Masini, Moraglia (relativamente alla sua specializzazione in Fisioterapia), Nobile, Paladino, Paneaglio (relativamente alla sua specializzazione in Dermatologia e venereologia), [OSCURATO:PERSONA], Schenone (relativamente alla sua specializzazione in Medicina nucleare), Sclavi, Setti, Troiani e Vezzosi, tutti immatricolati al corso di specializzazione nell'anno 1982 o in anni precedenti. Ai predetti ricorrenti il giudice di rinvio dovrà riconoscere la spettanza degli emolumenti di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, anche se soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1983 (v. al riguardo, ex aliis, Cass. 23/07/2019, n. 19731; Cass. 05/07/2019, n. 18053), previa verifica degli altri presupposti.4. Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, delle direttive CEE 82/6, 75/363 e 93/16 nonchè degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., del d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6, della legge n. 370 del 1999, dei Regolamenti CEE n. 974 del 1998 e n. 2866 del 1998, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.; b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Osservano i ricorrenti che il giudice di appello ha utilizzato quale parametro per il risarcimento del danno l’art. 11 della legge n. 370 del 1999, laddove il danno preteso concerneva, oltre alla mancata remunerazione, anche l'omesso riconoscimento dei titoli comunitari e degli specifici (maggiori) punteggi. Aggiungono che, per ciò che concerne lo stretto profilo della remunerazione, per la liquidazione del danno doveva aversi riguardo alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991. 4.1. Il motivo è inammissibile. L'esame del motivo non offre elementi per mutare l'orientamento di questa Corte (art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.) che si indica nei termini seguenti. Gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corsoquadriennale di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati all'importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi. L'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura né retributiva, né risarcitoria, e non può dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della legge sopracitata. La suddetta obbligazione ha invece natura indennitaria e pararisarcitoria da quantificarsi scegliendo un parametro equitativo che sia fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe. Tale parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel d.lgs. n. 257 del 1991 (Cass. n. 21498 del 2011, n. 1917 del 2012, n. 23635 del 2014, n. 458 del 2019). Come affermato da Cass. n. 1917 del 2012 e 5533 del 2012, cui si rinvia per lo sviluppo argomentativo, con la legge n. 370 del 1999, art. 11, lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di giustizia, ha compiuto una aestimatio del danno d a ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il danno da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto il pregiudizio relativo all'inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri Stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l'accesso ai profili professionali. Èstato inoltre affermato che il parametro di cui alla legge n. 370 del 1999, art. 11, è di per sé sufficiente a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all'obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. Sez. U.27/11/2018, n. 30649; Cass. n. 14376 del 2015, n. 1058 del 2019).Della tempestiva allegazione di tali circostanze nel giudizio di merito e della loro mancata considerazione da parte del giudice d’appello non vi è in ricorso alcuna specifica indicazione o doglianza mercé l’appropriata denuncia di omesso esame ex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., essendo solo in rubrica dedotto il vizio motivazionale, peraltro secondo la disposizione non più vigente. 5. Con il sesto motivo si denuncia, ancora ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991; b) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno. Lamentano i ricorrenti che il giudice di appello, nonostante la natura di valore del debito, non ha riconosciuto gli interessi compensativi a decorrere dall'epoca dell'illecito. 5.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.. In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive - abbia palesato una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt.1219 e 1224 cod. civ. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (Cass. 6 novembre 2014, n. 23635; 9 febbraio 2012, n. 1917; 17 gennaio 2013, n. 1157; 24 gennaio 2020, n. 1641; Cass. Sez. U. 27 novembre 2018, n. 30649). L’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte. Né tali elementi emergono dalla memoria da ultimo depositata dai ricorrenti, ove si richiamano le conclusioni dei funzionari della Commissione europea nel procedimento per rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la diversa questione dell’estensione della remunerazione adeguata a coloro i quali abbiano iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (procedimento conclusosi con la sentenza 3 marzo 2022, causa C-590/202, di cui s’è già detto). Si legge in tali osservazioni che l’inciso finale «non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria» dell’art. 11, comma 1, l. n. 370 del 1999 sarebbe incompatibile con le norme comunitarie. Non è inutile evidenziare l’eccentricità del rilievo, che viene peraltro da un’autorità non giurisdizionale, rispetto all’oggetto del procedimento per rinvio pregiudiziale, tant’è che della questione la sentenza della Corte di giustizia non si occupa. La disposizione, che fissa per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000, riguarda i medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990- 1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo e si spiega alla luce per l’appunto della presenza del giudicato, la cui intangibilità sarebbe stata violata dalla previsione legislativa di ulteriori componenti del debito di valore. Per i medici non ricompresi nella disposizione in questione, come si è detto sopra, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita l’aestimatio legislativa, coerentemente alla prescrizione comunitaria che lasciava agli ordinamenti nazionali l’ammontare del risarcimento. Come rimarcato infatti da Cass. n. 1917 del 2012, la sentenza della Corte di Giustizia sul caso Brasserie du Pecheur ebbe a precisare che «in mancanza di norme comunitarie in materia di risarcimento del danno da inadempimento di direttive non self - executing , spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro fissare i criteri che consentono di determinare l'entità del risarcimento, fermo restando che essi non possono essere meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi fondati sul diritto interno e che non possono in nessun caso essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento». Dalla aestimatio legislativa è derivata un'obbligazione costituente debito di valuta la quale, contrariamente a quanto si osserva nelle conclusioni dei funzionari della Commissione, contempla la risarcibilità del maggior danno, nonché la decorrenza degli interessi legali, alle condizioni previste dall’art. 1224 cod. civ.. CONCLUSIONI 6. Inaccoglimento del secondo e del quarto motivo, nei termini di cui in motivazione e limitatamente alla posizione dei dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Galassi, Lauletta, Maggioni, Masini, Moraglia (relativamente alla sua specializzazione in Fisioterapia), Nobile, Paladino, Paneaglio (relativamente alla sua specializzazione in Dermatologia e venereologia), [OSCURATO:PERSONA], Schenone (relativamente alla sua specializzazione in Medicina nucleare), Sclavi, Setti, Troiani e Vezzosi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo. Vanno dichiarati inammissibili i restanti motivied anche il secondo motivo in quanto proposto da medici diversi dal dott. [OSCURATO:PERSONA].7. Il regolamento delle spese processuali. 7.1. Nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] orgio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],da un lato, e le amministrazioni resistenti, dall’altro, le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. 7.2. Nei rapporti tra le amministrazioni resistenti e tutti gli altri ricorrenti (3 2 su 5 1 ) , le spese del pres ente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., e sono liquidate nel dispositivo. Quanto al valore in base al quale parametrare gli importi va precisato che «non ricorrendo l'identità di posizione processuale dei … soggetti assistiti dal medesimo avvocato, non trova applicazione l'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014» (Cass. n. 6110 del 04/03/2021). Il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso, è pertanto da commisurarsi all’ammontare complessivo degli indennizzi pretesi da (o che in astratto sarebbero potuti spettare a) i medici che hanno visto rigettata la loro pretesa,pari a ca. € 135.000, sommato alle maggiori somme pretese, anche a titolo di interessi compensativi, dai ricorrenti che questa hanno invece visto riconosciuta nel giudizio di merito e si colloca pertanto all’interno dello scaglione di cui al d.m. n. 55 del 2014 compreso tra € 260.001 ed € 520 .000. Fermo restando che, ai sensi dell’art. 97, secondo comma, cod. proc. civ., la ripartizione delle spese tra i vari medici soccombenti deve intendersi fatta «in proporzione del rispettivo interesse nella causa». 7.3. Poiché la parte vittoriosa è un'amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis, Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019). 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dei quali viene qui integralmente rigettato il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. accoglie, nei termini di cui in motivazione: a) il secondo motivo del ricorso in quanto proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA]; b) il quarto motivo di ricorso, con riferimento a tutti i ricorrenti per i quali esso è proposto; dichiara inammissibili i rimanenti motivi ed anche il secondo motivo in quanto proposto dagli altri ricorrenti; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e limitatamente alla posizione dei predetti; rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Rigetta integralmente il ricorso in quanto proposto dagli altri ricorrenti. Condanna questi ultimi al pagamento, in favore delle amministrazioni resistenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 8 .000 , oltre alle spese prenotate a debito, da intendere posta a carico di ciascuno non in solido ma in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Ai sensi dell’a