CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2024
Cassazione n. 18381/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 49., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- 1.[OSCURATO:PERSONA] 2.[OSCURATO:PERSONA] 3.[OSCURATO:PERSONA] 4.[OSCURATO:PERSONA] 5.[OSCURATO:PERSONA] 6.[OSCURATO:PERSONA] 7.[OSCURATO:PERSONA] 8.[OSCURATO:PERSONA] 9.[OSCURATO:PERSONA] 10.[OSCURATO:PERSONA] 11.KURTINOVICBOGOUUB [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (YU) il 30/01/64 (c.f. KRTBU64A30Z118M), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (IM) il 01/07/98 (c.f.KRTMRK98L01ll38W), in qualità di eredi della dott.ssaSTAGNAROROSELLAMARIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/01/57 (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), deceduta il 07/02/2023 12.[OSCURATO:PERSONA] 13.[OSCURATO:PERSONA] 14.[OSCURATO:PERSONA] 15.[OSCURATO:PERSONA] 16.[OSCURATO:PERSONA] 17.[OSCURATO:PERSONA] 18.[OSCURATO:PERSONA] 19.[OSCURATO:PERSONA] 20.[OSCURATO:PERSONA] 21.[OSCURATO:PERSONA] 22.[OSCURATO:PERSONA] 23.[OSCURATO:PERSONA] 24.[OSCURATO:PERSONA] 25.[OSCURATO:PERSONA] 26.[OSCURATO:PERSONA] 27.[OSCURATO:PERSONA] 28.[OSCURATO:PERSONA] 29.[OSCURATO:PERSONA] 30.[OSCURATO:PERSONA] 31.[OSCURATO:PERSONA] 32.[OSCURATO:PERSONA] 33.[OSCURATO:PERSONA] 34.[OSCURATO:PERSONA] 35.NOTARISTEFANO GIUSEPPE36.[OSCURATO:PERSONA] 37.[OSCURATO:PERSONA] 38.[OSCURATO:PERSONA] 39.[OSCURATO:PERSONA] 40.[OSCURATO:PERSONA] 41.[OSCURATO:PERSONA] 42.[OSCURATO:PERSONA] 43.[OSCURATO:PERSONA] 44.[OSCURATO:PERSONA] 45.[OSCURATO:PERSONA] 46.[OSCURATO:PERSONA] 47.[OSCURATO:PERSONA] 48.[OSCURATO:PERSONA] 49.[OSCURATO:PERSONA] 50.[OSCURATO:PERSONA] 51.[OSCURATO:PERSONA] 52.[OSCURATO:PERSONA] 53.[OSCURATO:PERSONA] 54.[OSCURATO:PERSONA] 55.[OSCURATO:PERSONA] 56.[OSCURATO:PERSONA] 57.[OSCURATO:PERSONA] 58.[OSCURATO:PERSONA] 59.[OSCURATO:PERSONA] 60.[OSCURATO:PERSONA] 61.[OSCURATO:PERSONA] 62.[OSCURATO:PERSONA] 63.[OSCURATO:PERSONA] 64.[OSCURATO:PERSONA] 65.[OSCURATO:PERSONA] 66.[OSCURATO:PERSONA] 67.[OSCURATO:PERSONA] 68.[OSCURATO:PERSONA] 69.[OSCURATO:PERSONA] 70.[OSCURATO:PERSONA] 71.[OSCURATO:PERSONA] 72.[OSCURATO:PERSONA] 73.SPARTA' SALVATORE 74.[OSCURATO:PERSONA] 75.[OSCURATO:PERSONA] 76.[OSCURATO:PERSONA] 77.[OSCURATO:PERSONA] 78.[OSCURATO:PERSONA] 79.[OSCURATO:PERSONA] 80.[OSCURATO:PERSONA] 81.[OSCURATO:PERSONA] 82.[OSCURATO:PERSONA] 83.[OSCURATO:PERSONA] 84. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede delDott.[OSCURATO:PERSONA] 85.[OSCURATO:PERSONA] 86.TORDI ANNAMARIA87.[OSCURATO:PERSONA] 88.[OSCURATO:PERSONA] 89.[OSCURATO:PERSONA] 90.[OSCURATO:PERSONA] 91.[OSCURATO:PERSONA] 92.[OSCURATO:PERSONA] 93.[OSCURATO:PERSONA] 94.[OSCURATO:PERSONA] 95.VIGANO' GIOVANNI elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti in via incidentale- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrential ricorso incidentale- nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 5768/2023 depositata il 13/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed altri medici, che avevano frequentato corsi di specializzazione medica, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo l’accertamento del diritto ad un’adeguata remunerazione per l’attività svolta, con la condanna al pagamento della somma spettante, con il risarcimento del danno, ed in subordine il risarcimento del danno per l’inadempimento alle direttive comunitarie. Disposta la separazione delle cause, il Tribunale adito, dichiarata la legittimazione passiva dei Ministeri e l’improcedibilità della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dichiarò l’improcedibilità della domanda in relazione agli altri attori per nullità della procura. Avverso detta sentenza proposero appello la parte attrice ed appello incidentale condizionato le Amministrazioni riguardo alla dedotta prescrizione del diritto fatto valere. Con sentenza di data 13 settembre 2023 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei solimedici indicati in tabella de gli importi a margine indicati oltre interessi legali dalladomanda e rigettò l’appello per i restanti appellanti. Osservò la corte territoriale, reputando fondato il motivo relativo alla ritualità della procura, quanto segue: «a norma dell'art 125 c.p.c. la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata anche in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresenta. Nella fattispecie in esame dall'esame dell'originale analogico dell'atto di citazione che reca alla pagina 10 la dicitura "tutti rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].., giuste procure in calce al presente atto" recanti la dicitura "V° perautentica" (dicitura idonea ad integrare l'autenticazione della firma), dall'indice del fascicolo di parte che reca la dicitura "Atto di citazione con mandati in calce" con timbro di deposito del 09.01.2014, risulta che al momento dell'iscrizione a ruolo l'atto di citazione era stato depositato completo delle procure debitamente autenticate. Irrilevante è il fatto che la copia notificata potesse esserne priva. Né, in relazione alle doglianze della P.A., è stata proposta da quest'ultima querela di falso».Aggiunse che tardiva era l’eccezione di prescrizione perché, in relazione alla vocatio in ius fissata per il 30 maggio 2014, la costituzione sarebbe dovuta avvenire il 9 maggio 2014 (Cass. n. 21335/2017) ed inoltre che il provvedimento del 15 giugno 2017 di “salvezza dei diritti di prima udienza” riguardava solo i giudizi separati e non quello presente. Quanto al merito, per quanto qui rileva, osservò, richiamando Cass.n. 20303 del 2019, che all’epoca di frequentazione dei corsi non vi era alcuna disposizione quale il d.m. 31 ottobre 1991, aggiungendo quanto segue: «ritiene inoltre questa Corte che fosse onere della parte allegare e fornire la prova che la scuola di specializzazione avesse nel periodo frequentato caratteristiche analoghe a scuola di specializzazione comune a due o più Stati membri, a nulla rilevando, sotto il profilo del diritto alla equa remunerazione che in epoca successivafosse stata inserita nel decreto ministeriale e che quindi da quel momento in poi la scuola potesse essere ritenuta conforme. Difatti, la sussistenza dei presupposti del diritto all’indennizzo, diversamente da quanto talora affermato dalla Corte di Cassazione, costituisce una eccezione in senso lato rilevabi le anche d’ufficio e non rientra pertanto nel divieto dei nova di cui all’art 345 c.p.c. (da ultimoCass.25363/2022). Va in particolare evidenziato che fin dall’atto di citazione del primo grado gli appellanti avrebbero dovuto allegare in primo luogo la corrispondenza delle singole scuole frequentate non incluse a quelle asseritamente corrispondenti e, in secondo luogo, fornirne la prova.Tale onere di allegazione e di prova è del tutto mancato, sicché in radice non è configurabile una non contestazione rispetto ad una equiparazione neppure allegata, a prescindere dal fatto che il principio di non contestazione non opera sulla valutazione giuridica sostenuta dalla parte dei fatti dedotti». Ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di cinque motivi e resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Hanno proposto controricorso altresì [OSCURATO:PERSONA] e altri 94 medici, proponendo ricorso incidentale sulla base di quattro motivi. Resistono con unico controricorso al ricorso incidentale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Successivamente hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e altri 23 medici sulla base di due motivi e resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..E’ stata presentata memoria dallaPresidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da [OSCURATO:PERSONA] e altri 23 medici, eda [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: muovendo dal ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il primo motivo (rinvenibile in sostanza nelle pagine 2-23, sotto i punti da 1 a 7) si denuncia violazione degli artt. 132 n. 4, 118 att., 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Premette la parte ricorrente che, in violazione dell’art. 342 c.p.c., sono state cumulate nell’appello in un unico motivo censure di diritto sia sostanziale che processuale, con conclusioni di merito nonostante il carattere di pronuncia in rito della decisione di primo grado. Osserva che la motivazione è apparente perché frutto di un esame superficiale delle deduzioni di tutte le parti in causa, omettendo in particolare la motivazione e la decisione sull’eccezione di giudicato interno sulla legittimazione passiva delle Amministrazioni e sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi e che la motivazione è apparente anche sulla ritualità della produzione delle procure ad litem. Osserva inoltre che la motivazione è apparente per le seguenti ragioni: sulla responsabilità dello Stato per inadempimento comunitario manca ogni riferimento alla normativa applicabile, contenendo la sentenza solo il richiamo di tre precedenti giurisprudenziali; è omessa la pronuncia sull’eccezione di non spettanza dell’indennizzo a coloro che hanno conseguito la specializzazione in odontostomatologia; è stato riconosciuto l’indennizzo a [OSCURATO:PERSONA] per la frequenza di un corso di quattro anni in pediatria nonostante gli atti evidenziassero che la frequenza era avvenuta solo per tre anni e tale durata risultasse dalla stessa tabella inclusa nella motivazione; nonostante il richiamo in motivazione ed in dispositivo all’estinzione del giudizio in relazione a [OSCURATO:PERSONA] per rinuncia accettata con compensazione delle spese, contraddittoriamente poi si condanna la P.C.M. alle spese in favore della stessa Petullà. Il motivo è fondato esclusivamente per ciò che concerne [OSCURATO:PERSONA], mentre per il resto è inammissibile. In relazione a [OSCURATO:PERSONA], nella motivazione della sentenza (erroneamente chiamando il medico [OSCURATO:PERSONA]), si afferma che avrebbe frequentato la scuola di pediatria per quattro anni. Nel dispositivo, ed in particolare nella tabella degli importi, si dispone il pagamento di Euro 26.850,00 per quattro anni di corso, ma, contraddittoriamente, si indica l’anno 1984 per l’immatricolazione e l’anno 1987 per la specializzazione, precisando che la durata è pari a 3 anni. Alla luce di tale contraddittorietà, non è possibile stabilire quale sia la ratio decidendi della sentenza, da cui l’apparenza di motivazione. Per il resto la censura è inammissibile. Circa la denunciata violazione dell’art. 342 non risulta assolto l’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. di specifica indicazione del contenuto dell’atto di appello carente del requisito di legge, ed in particolare la parte dell’atto che sarebbe priva di specificità in ragione dell’asserita presenza di censure di diritto sia sostanziale che processuale (in disparte il rilievo che la mera presenza all’interno di un motivo di censure di diritto sia sostanziale che processuale non equivale di per sé a violazione dell’art. 342). Le censure di motivazione apparente non rinviano poi all’impossibilità di percepire la ratio decidendi, quale connotato di una motivazione inesistente, ma al contrasto con elementi aliunde, ovvero ad un’omissione di pronuncia, peraltro formulata in modo irrituale, perché denunciata per un’eccezione di carattere processuale, come l’eccezione che sarebbe stata sollevata ai sensi dell’art. 342, o perché denunciata senza specificazione se sia stato assolto l’onere di impugnazione incidentale, o di riproposizione dell’eccezione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., a seconda delle circostanze, con riguardo alla non spettanza dell’indennizzo a coloro che hanno conseguito la specializzazione in odontostomatologia. Non si comprende poi l’interesse a denunciare l’omessa motivazione, e pronuncia, sull’eccezione di giudicato interno sulla legittimazione passiva delle Amministrazioni alla luce della mancata indicazione di un motivo di appello della controparte su tale questione. Infine, quanto al provvedimento sulle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA], si tratta di un evidente errore materiale, la cui correzione va chiesta all’autorità che ha emesso il provvedimento, posto che non solo nella motivazione, ma anche nello stesso dispositivo, vi è il provvedimento di compensazione delle spese quanto al rapporto processuale con la Petullà. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 165, 82, 83, 125, 182, 221 ss. cod. proc. civ., 2703 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, come eccepito in sede di appello, le procure ad litem consistono in un modello inviato ai medici via e-mail, modello che dai medici è stato compilato, firmato e reinviato per posta al difensore, senza nessuna autentica autografa da parte del difensore, che avrebbe dovuto farla in presenza del medico edopo averlo identificato (nessuna delle firme dei medici contiene l’autenticazione autografa dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma solo un’immagine della sua sigla “MT” sotto la dicitura del timbro “V° per autentica”; per [OSCURATO:PERSONA], medico residente negli U.S.A., la procura avrebbe dovuto essere rilasciata attraverso la rappresentanza diplomatica –Cass. n. 16050 del 2018). Aggiunge che nelle copie notificate le procure (nulle) non sono state incorporate fra la citazione firmata e la relata firmata, in modo che tali firme si comunicassero anche alle procure, per cui resta la nullità della procura su foglio separato con semplice apposizione di timbro che riproduce la dicitura “V° p.a. Avv. [OSCURATO:PERSONA]” e la mera immagine della sigla M.T. in corsivo dell’avvocato senza l’apposizione di firma o sigla autografa e che la nullità delle procure si sarebbe potuta sanare mediante ordine di produzione in giudizio entro il termine di tre mesi delle nuove procure (si veda Cass. Sez. U. n. 37434 del 2022). Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale, in violazione dell’art. 115, ha erroneamente valutatola ritualità della procura in atti, in particolare erroneamente reputando che le procure fossero incorporate all’atto, e che l’errore, da intendere come travisamento del fatto, risiede nell’avere rilevato soltanto che i mandati erano stati depositati con la citazione, senza esaminare se fossero muniti di autentica del difensore. Il motivo secondo e terzo sono infondati. Va rammentato in premessa che, come affermato dalla corte territoriale, la procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (art. 125, comma 2, c.p.c.). Assorbente e dirimente è la circostanza che non risulta proposta querela di falso. Premesso tale profilo assorbente, valgono comunque le seguenti considerazioni. Ai sensi dell’art. 83, secondo comma, c.p.c., la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce. Come di recente affermato dalle Sezioni Unite, «la sicura riferibilità al difensore della procura redatta a margine o in calce al ricorso sussiste anche per quella redatta su un atto separato ma congiunto materialmente al medesimo; e ciò tanto in presenza quanto in assenza di timbri di congiunzione, perché il requisito dell’incorporazione è stato legislativamente ritenuto presente anche nella seconda ipotesi. In altri termini, l’unità fisica che pacificamente esiste per la procura a margine o in calce al ricorso –e che toglie ogni dubbio sulla sua validità, come emerge anche dalle pronunce dell’orientamento più restrittivo –è stata legalmente creata dal legislatore, per la procura redatta su foglio separato e congiunto, con la legge n. 141 del 1997»(Cass. Sez. U. n. 36057 del 2022). Assunta l’unità fisica, per volontà del legislatore, fra la procura su foglio separato e congiunto e l’atto processuale cui accede, può estendersi alla detta procura su foglio separato la giurisprudenza relativa alla procura conferita in calce o a margine. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 83, terzo comma, c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma (così, da ultimo, Cass.n. 28004 del 2021). L’equivalenza legale alla procura in calce o a margine di quella su foglio separato e congiunto consente di fare applicazione anche a quest’ultima della giurisprudenza appena richiamata. Come si è anticipato, la querela di falso non è stata proposta e tale aspetto è dirimente. Può inoltre aggiungersi che al fine della prova dell'autenticità della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ. è sufficiente che il difensore certifichi l'autografiadella sottoscrizione della parte, non essendo necessaria l'attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in suapresenza, come è invece richiesto dall'art. 2703 cod. civ. per l'autentica della scrittura privata daparte del pubblico ufficiale (Cass.n. 144 del 1985). In tal senso è anche la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 2075 del 2024: “nella giurisprudenza di questa Corte la certificazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”). In questo senso, già in tempi risalenti (Cass., Sez. II, 19 gennaio 1985, 144) si era affermato che, al fine della prova dell'autenticità della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 c.p.c., è sufficiente che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessaria l'attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall'art. 2703 per l'autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale. Successivamente, si è precisato che quella certificazione –intesa, come detto, quale “autentica minore” -ha soltanto una funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all’atto della autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura (tra le altre: Cass., S.U., 21 febbraio 1994, n. 1667; Cass., S.U., 17 maggio 1995, n. 5398; Cass., S.U., 28 novembre 2005, n. 25032; Cass., S.U., 4 maggio 2006, n. 10219; Cass., Sez. II, 27 giugno 2011, n. 14190; Cass., S.U.,7 novembre 2013, n. 25036; Cass., Sez. III, 15 aprile 2019, n. 10451; Cass., Sez. II, 8 aprile 2021, n. 9362; Cass., S.U., n. 15177/2021, citata). In ogni caso, come anche rilevato in dottrina, il riferimento alla disciplina di cui all’art. 2703 c.c. imporrebbe, semmai, una contestualità spaziale e temporale tra sottoscrizione della procura e certificazione dell’avvocato (ciò che trova una qualche rispondenza nella previsione di legge speciale, sopra richiamata, di cui all’art. 35- bis¸comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, la quale - come evidenziato da Cass., S.U., n. 15177/2021 – individua, nella certificazione della data di rilascio della procura, “un autonomo presupposto di ammissibilità del ricorso, introdotto specificamente dal legislatore, che attribuisce al difensore due distinti poteri e che, ordinariamente, richiederà la presenza fisica del ricorrente all’atto del rilascio della procura speciale”) e non già tra la procura e la redazione del ricorsocui la stessa si viene a collocare topograficamente”. E’ necessaria però, anche in questo caso, per la contestazione dell’autografia della sottoscrizione apposta dal difensore, la proposizione della querela di falso, atto che, come si è più volte evidenziato, risulta mancante. Con il quartomotivo si denuncia violazione degli artt. 153, comma 2, e 294 cod. proc. civ., 3, 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in relazione alla questione della tempestività della eccezione di prescrizione, che vi era stata separazione delle cause,dettata dalla presenza di 349 attori, con “salvezza dei diritti di prima udienza”, come attestato dalla concessione, successivamente alla detta separazione, dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., per cui doveva intendersi intervenuta la rimessione in termini in relazione alla tardività della costituzione in giudizio, come chiesto dalle Amministrazioni dello Stato. Il motivo è infondato.Va premesso che la causa separata è mera prosecuzione della causa da cui origina e, quindi, le eccezioni fatte in quest'ultima valgono anche per l'altra; ne consegue che la tempestività dell'eccezione di prescrizione è rispettata se essa è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, non occorrendo una reiterazione di tale eccezione in quello separato nei termini di cui all'art. 180 c.p.c. (Cass. n. 18274 del 2020). La tempestività dell’eccezione non rilevabile d’ufficio deve pertanto essere apprezzata in relazione alla causa originaria. Ne discende che non può il provvedimento di separazione di cause produrre l’effetto della riapertura del termine per la proposizione della detta eccezione. Ciò premesso, nel caso di specie il giorno indicato nella citazione era il 30 maggio 2014. In relazione a tale data la scadenza per la costituzione tempestiva della parte convenuta era il 9 maggio 2014, posto cheil 10 maggio 2014 corrispondeva alla giornata di sabato e la proroga al giorno successivo nel caso di scadenza del termine il sabato opera con esclusivo riguardo aitermini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "aritroso" (fra le tante Cass. n. 182 del 2011 e n. 18345 del2015). Ciò comporta la necessità di individuare il “dies ad quem” nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. n. 21335 del 2017). Essendosi la parte convenuta costituita in data 12 maggio 2014, era ormai decaduta dalla facoltà di sollevare l’eccezione di prescrizione. E’ appena il caso di aggiungere che il riferimento nella motivazione della sentenza impugnata alla “salvezza dei diritti di prima udienza” è non solo fatto ad abundantiam, ma è pure irrilevante, atteso che quell’inciso, concernendo “i diritti di prima udienza” non poteva affatto implicare la salvezza del diritto di eccepire la prescrizione, atteso che esso ha come termine, trattandosi di eccezione in senso stretto, il tempestivo deposito della comparsa di risposta, che nulla ha a che fare con la prima udienza. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle Direttive 82/76/CEE, 75/363/CEE, 75/362/CEE, dell’art. 11 disp. prel. cc ed art. 2697 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Osserva la ricorrente che è stato riconosciuto l’indennizzo a [OSCURATO:PERSONA] per la frequenza di un corso di quattro anni in pediatria nonostante gli atti evidenziassero che la frequenza era avvenuta solo per tre anni, (immatricolazione il 28 febbraio 1985 e diploma in data 9 luglio 1987) durata normale del corso. Aggiunge che non sorge il diritto all’adeguata remunerazione per un corso di durata inferiore a quanto previsto dalla Direttiva e richiama il seguente passo di Cass. n. 19755 del 2023, relativa ad un medico che aveva frequentato il corso di clinica pediatrica per tre anni dal 1985 al 1988: «nel periodo compreso tra la scadenza del termine per lo Stato italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie (1982) e il completamento del corso di specializzazione da parte del ricorrente, non esisteva ancora alcuna delle norme sulla «equipollenza» delle specializzazioni da lui invocate (segnatamente, il decreto ministeriale 30 gennaio 1998). Non è giuridicamente sostenibile che l’equipollenza di un corso di specializzazione a quelli previsti in almeno altri due Stati membri sussista in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui quel corso venne frequentato». L’accoglimento del primo motivo, avente ad oggetto l’assenza di motivazione, relativamente a [OSCURATO:PERSONA] determina l’assorbimento del motivo, non essendo scrutinabili le censure con riferimento ad una motivazione di cui si è rilevata l’inesistenza. Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in relazione al mancato accoglimento della domanda per non essere ricompresa la specializzazione nelle direttive comunitarie, quanto segue: a)per [OSCURATO:PERSONA] (Terapia fisica e riabilitazione; 1983-1986 ) la questione è meramente terminologica, perché da un lato fisioterapia o terapia fisica risultano ictu oculi la medesima cosa, dall’altro lato ad oggi la specializzazione in fisioterapia viene più correttamente indicata con il nome in Medicina o Terapia fisica e riabilitazione, atteso che la disciplina nominata come Fisioterapia, invece, costituisce non una specializzazione medica ma un corso magistrale della Professione sanitaria (triennale), mentre il corso di specializzazione medica, originariamente denominato anche Fisioterapia, con tale terminologia non è più usato, venendo indicato come Medicina o Terapia fisica e riabilitazione, che costituisce un vero e proprio corso di specializzazione, post - laurea del corso in medicina e chirurgia (ad es. D.M. allegato 1 del DM n. 1205 del 21-05-2021); b) anche per [OSCURATO:PERSONA] (Neurofisiopatologia; 1984-1988) il termine Neurofisiopatologia (oltre a quello in Neurologia) era uno di quelli utilizzati prima dell’introduzione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie nelle quali ora rientra appunto la Neurofisiopatologia, diploma universitario; c) in relazione a [OSCURATO:PERSONA] (Diabetologia e malattie del ricambio; 1983-1986), l’art. 7, secondo comma, della Direttiva 75/362/CEE prevede “ Italie: [OSCURATO:PERSONA], Della Nutrizione E [OSCURATO:PERSONA]; Luxembourg: Gastro - [OSCURATO:PERSONA] Nutrition; Pays - Bas: Maag - [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Gastroenterology" ; deve inoltre considerarsi che con successivi decreti ministeriali, ed in particolare il d.m. 31 ottobre 1991 (che prevede, fra l’altro, “endocrinologia e malattie del ricambio”), sono state contemplate altre scuole di specializzazione , senza che rilevi la loro posteriorità rispetto al conseguimento del diploma; d) anche per [OSCURATO:PERSONA] (Medicina legale e delle assicurazioni; 1988-1992) si giunge alle medesime conclusioni, ove si consideri che il d.m. 31 ottobre 1991 contempla “medicina legale”; e) quanto a [OSCURATO:PERSONA] (Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso; 1988-1993) nel dm. 30 gennaio 1998 è prevista l’equipollenza a “Chirurgia generale”. Il motivo è inammissibile. La corte territoriale, premesso che all’epoca di frequentazione dei corsi non vi era alcuna disposizione quale il d.m. 31 ottobre 1991, ha affermato che, in relazione al giudizio di equipollenza, è mancata ogni allegazione in sede di giudizio di primo grado per ciò che concerne il requisito di fatto della fattispecie. Tale statuizione non è stata specificatamente impugnata, da cui consegue il difetto di decisività delle censure sollevate. Né può attingersi ai decreti ministeriali, la cui operatività è stata esclusa dalla corte territoriale per la loro posteriorità alla frequentazione dei corsi. La specializzazione fatta valere quale equipollente ad una specializzazione contemplata dalla direttiva comunitaria è un fatto costitutivo diverso da quello dell’essere la specializzazione contemplata dalla disciplina comunitaria nella forma dell’inclusione nell’elenco del decreto ministeriale. Nel primo caso il giudizio di fatto e di diritto attiene alla riconducibilità, in via di equipollenza sulla base delle circostanze allegate, ad una delle specializzazioni contemplate dal diritto. Nel secondo caso il giudizio è di mera coincidenza della specializzazione allegata con quella prevista dal diritto comunitario. Trattasi, pertanto, di fatti costitutivi diversi. Avuto riguardo a tale diversità della causa petendi, la parte ricorrente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. ha omesso di indicare quale sia stato il fatto costitutivo allegato con la domanda, tale da potere essere identificato nell’inclusione del corso nel decreto ministeriale. In mancanza dell’assolvimento dell’onere processuale indicato, la parte di censura in esame, relativa al decreto ministeriale, non può essere scrutinata. L’inammissibilità della censura, sul punto, rende irrilevante la rimessione alla Prima Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, di cui all’ordinanza interlocutoria n. 5690 del 2024, in ordine alla questione dell’efficacia del D.M. del 31 ottobre 1991 anche in relazione ai corsi svoltisi, o comunque iniziati, prima della sua entrata in vigore, ordinanza richiamata nella memoria. Sul punto vanno fatte le ulteriori seguenti considerazioni.Affermare che la specializzazione fatta valere sarebbe da considerare, in quanto ricompresa nel decreto del 1991, come equipollente, sulla base di una sorta di riconoscimento tardivo statuale, ad una specializzazione contemplata dalla direttiva comunitaria o comunque meritevole del trattamento da essa previsto e – naturalmente – espletata o in corso nel periodo di durata dell’inadempimento statuale (cioè fino all’intervento del d.lgs. n. 257 del 1991), -in disparte il rilievo che la giurisprudenza di questa Sezione ha più volte rimarcato che il D.M. in questione non rappresenta atto espressione di adempimento tardivo delle note direttive perché successivo all’atto di adempimento individuato dal d.lgs. n. 257 del 1991 -, significa certamente prospettare in primo luogo un rilievo in iure, ma tale rilievo individua comunque un fatto costitutivo diverso da quello dell’essere la specializzazione, o contemplata formalmente dagli elenchi allegati alla direttive, o equipollente a specializzazioni comuni a due Stati membri. Nel primo caso il giudizio è solo di diritto e contempla l’accertamento della esistenza della specializzazione negli elenchi. Nel secondo caso il giudizio è di diritto e di fatto, in quanto implica da un lato l’accertamento dell’esistenza della specializzazione comune a due Stati negli elenchi e dall’altro l’accertamento in fatto della corrispondenza sostanziale della specializzazione italiana frequentata a quella comune. La prospettazione dell’indicazione nel D.M. 31 ottobre 1991 di una specializzazione - sempre ove fosse sostenibile che essa esprime il riconoscimento alla data di scadenza del termine per adempiere le note direttive - integra la deduzione di un fatto costitut ivo che, per quanto in iure(essendo il D.M. una fonte normativa di c.d. delegificazione), avrebbe dovuto essere allegato fino dall’introduzione della lite e rivendicato nello svolgimento processuale come tale, in particolare con l’appello.A ben vedere anzi, sebbene l’invocazione di detto intervento normativo sia certamente deduzione in iure, è palese che, avuto riguardo alla peculiare struttura della fattispecie del c.d. inadempimento di direttive comunitarie non self executing (quali furono le note direttive), l’individuazione del momento in cui l’adempimento statuale si verificò sebbene tardivamente, si connota anche, pur implicando il riferimento ad una normativa statuale interna, come elemento fattuale, seppure inerente all’evoluzione normativa dello Stato quale titolare passivo dell’obbligo di adempiere alle direttive (secondo i principi affermati a suo tempo dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 9349 del 2009 e chiariti dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011). Ne deriva che il riferimento al d.m. del 1991 sottintendeva e sottintende anche una quaestioche per un certo verso sarebbe anche quaestio facti. Ma, se anche si volesse intendere l’evocazione del d.m. come inerente ad una mera quaestio iuris, poiché essa – come s’è detto – ineriva all’individuazione di un fatto costitutivo del diritto risarcitorio diverso sia da quello dell’ipotetica riconducibilità della specializzazione all’elenco delle direttive, sia da quello della c.d. equipollenza a specializzazioni da essa indicate come comuni almeno a due [OSCURATO:PERSONA], tale evocazione si risolve nell’invocazione di un fatto costitutivo diverso e come tale diretta a sollecitare una mera qualificazione di ciò che faceva parte della materia del contendere come oggetto della domanda, bensì di invocazione di un fatto costitutivo diverso ed ulteriore. Ne segue che, pur prospettandosi con l’invocazione del D.M. una quaestio iuris, deve essere dimostrata che essa sia stata prospettata ab origine. Poiché nell’illustrazione del motivo e comunque nel ricorso e financo nella memoria manca totalmente la dimostrazione che la rilevanza del D.M. siastata invocata con la proposizione della domanda giudiziale (od anche nel corso del giudizio di merito, con consolidamento per mancata eccezione di novità), non risulta assolto l’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 05/36/CE, dell'art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11e 12 preleggi, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 , art. 6, della L. n. 370 del 1999, art. 11,artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente è stato applicato l’art. 11 l. n. 370 del 1999, dovendo invece trovare applicazione l’art. 6 d. lgs. n. 257 del 1991, pena la violazione dei principi di proporzionalità e parità di trattamento. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 11 l. n. 257 del 1991, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la decisione impugnata è erronea per avere omesso di liquidare gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria stante la presenza di debito di valore. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D.lgs n. 257/91, violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c . Osservano i ricorrenti che la mancata corresponsione di un adeguato risarcimento del danno per l’omessa puntuale trasposizione della Direttiva 82/76/CEE, nonché della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme tardivamente conferite a titolo risarcitorio , costituiscono un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni incompatibile con l’art. 1 [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.. Secondo indirizzo ormai costante e consolidato di questa Corte, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'"aestimatio" del danno effettuata dall'art. 11 della l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (fra le tante da ultimo Cass. sez. U. n. 30649 del 2018, secondo un indirizzo risalente a Cass. n. 1917 del 2012). A seguito della detta "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale -secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza dellarivalutazione e dei correlati inter essi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (fra le tante da ultimo Cass. n. 1641 del 2020; il principio è risalente e venne affermato da Cass. n. 1917 del 2012, già citata).Con riferimento a tali circostanze diverse da quelle normali il motivo è completamente silente. Quanto all’invocato rinvio pregiudiziale al giudice euro-unitario, è sufficiente osservare che lo stabilire quale debba essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l'ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri. Dunque, nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte della sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato del quantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (Cass. n. 31922 del2018, n. 17051 del 2018 , n. 15520 del 2018). Passando alricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri 23 medici, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost, 6 d. lgs. n. 257 del 1991 e 11 l. n. 370 del 1999, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, sulla base dell’ordinanza interlocutoria n. 5690 del 2024 di questa Corte, che deve ritenersi ampliato l’elenco delle specializzazioni suscettibili di adeguata remunerazione per effetto della sequenza di decreti ministeriali, a partire da quello del 31 ottobre 1991 e poi con i successivi d.m., senza che rilevi la posteriorità cronologica di tali decreti rispetto al conseguimento del diploma, e che l’inclusione della specializzazione in tali elenchi esclude la necessità della allegazione e prova dell’equipollenza, pretesa dalla corte territoriale. Aggiunge che in relazione a [OSCURATO:PERSONA] (1984-1990) il corso di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare deve considerarsi un analogo se non unsinonimo della cardiologia e che in relazione [OSCURATO:PERSONA] (1987-1990) e [OSCURATO:PERSONA] (1985-1988), per “Diabetologia e malattie del ricambio”, l’art. 7, secondo comma, della Direttiva 75/362/CEE prevede “ Italie: [OSCURATO:PERSONA], Della Nutrizione E [OSCURATO:PERSONA]; Luxembourg: Gastro - [OSCURATO:PERSONA] Nutrition; Pays - Bas: Maag - [OSCURATO:PERSONA]; Royaume-Uni: Gastroenterology". Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost, 6 d. lgs. n. 257 del 1991 e 11 l. n. 370 del 1999, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in relazione a [OSCURATO:PERSONA] (Ortognatodonzia; 1985-1987), per la quale la domanda è stata disattesa non solo perché non inclusa nella direttiva, ma anche per la durata infratriennale, che prima dell’entrata in vigore della l. n. 257 del 1991, proprio in ragione dell’inadempimento del legislatore, nessun corso di specializzazione rispettava le forme previste dalle direttive, sicché non si comprende il rilievo circail mancato rispetto del requisito della durata (Cass. n. 1059 del 2019 afferma che il fatto che il mancato adeguamento abbia comportato una durata inferiore del corso non toglie che il medico abbia subito il danno da mancata percezione della remunerazioneper la durata del corso frequentato). Il ricorso è inammissibile per tardività. La notificazione della citazione per larevocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza deltermine breve per proporrericorso per cassazione, onde la tempestività del successivoricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo altermine di legge dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione perrevocazione, a meno che il giudice 25 dellarevocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso iltermine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c. (fra le tante, Cass. n. 22220 del 2019). La parte controricorrente ha documentato di avere proposto citazione per revocazione della sentenza impugnata con notificazione avvenuta in data 12 dicembre 2023. Il ricorso è stato notificato in data 12 marzo 2024 e dunque oltre il termine di giorni sessanta, scadente il 12 febbraio 2024. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non devono essere liquidate le spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato il controricorso in data 29 dicembre 2023, e di [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato il controricorso in data 4 gennaio 2024, stante l’inammissibilità dei controricorsi in quanto tardivi (essendo stato notificato il ricorso in data 14 novembre 2023, nel rispetto dei quaranta giorni il controricorso avrebbe dovuto essere depositato in data 27 dicembre 2023). Va disposta la compensazione delle spese processuali con riferimento al rapporto processuale relativo al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri 94 medici, stante la reciproca soccombenza, con esclusionedi [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale la liquidazione delle spese viene demandata la corte territoriale in sede di rinvio. Poiché i ricorsi vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, salvo per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M.Accoglie il primo motivo del ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Rigetta per resto il ricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiara inammissibili gli altri ricorsi. Dispone la compensazione delle spese processuali fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri,il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da una parte, ed i ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e altri 94 medici, dall’altra. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro