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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 17283/2026

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difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3556/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 12/11/2024 R.G.N. 1493/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigettodel ricorso;Numero registro generale 11518/2025udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleNu mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026avvocato [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n.3556/2024, in parziale riforma della pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] n. 2270/2023, ha dichiarato l'illegittimità dellicenziamento per giusta causa intimato in data 16 dicembre2016 a [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione).

Il recesso era stato motivato da un’assenzaingiustificata dal servizio protrattasi dal 3 al 7 dicembre 2016,ritenuta dal datore di lavoro idonea a ledereirrimediabilmente il vincolo fiduciario.1.1.La Corte territoriale ha accertato che il provvedimentoespulsivo era stato adottato in totale omissione dellapreventiva contestazione scritta dell’addebito, prescrittadall'art. 7 della l. n. 300 del 1970.

È stato rilevato, inparticolare, che la missiva datoriale integrava direttamentel'atto di risoluzione, privando il lavoratore della facoltà diesercitare le garanzie difensive.

Tale omissione è stataqualificata come vizio radicale, comportante l’illegittimità delrecesso per violazione delle norme sul procedimentodisciplinare.2.

In ordine al regime sanzionatorio, la Corte di merito haricondotto la fattispecie nell'alveo dell'insussistenza del fattomateriale contestato e, in punto di tutela applicabile, haritenuto dirimente l'accertamento del difetto del requisitodimensionale di cui all'art. 18, commi ottavo e nono, della l.n. 300 del 1970.Numero registro generale 11518/20253.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso NicolaNu mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026Pagano, affidandolo a un unico motivo.

Resiste conData pubblicazione 01/06/2026controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.4.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritteinstando per il rigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art.378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione efalsa applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del2015 e dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970.

Il ricorrente assumeche l'omessa contestazione disciplinare costituisca violazionedi una norma di protezione inderogabile, determinando lanullità del licenziamento per contrarietà a norma imperativa,con conseguente applicazione della tutela reintegratoriapiena indipendentemente dal requisito dimensionale.Il motivo è infondato.1.1.L'art. 18, comma 6, della legge 300/70, come novellatodalla legge 92/2012 dispone che nell'ipotesi in cui illicenziamento sia dichiarato invalido per violazione delrequisito della motivazione di cui all'art. 2, comma 2, dellalegge 15 luglio 1966 n. 604 e successive modificazioni, dellaprocedura di cui all'art. 7 della presente legge, o dellaprocedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, esuccessive modificazioni, si applica il regime di cui al quintocomma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennitàrisarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione allagravità della violazione formale o procedurale commessa daldatore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodicimensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con oneredi specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice,Numero registro generale 11518/2025sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi èNu mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qualData pubblicazione 01/06/2026caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma,le tutele di cui ai commi quarto, quinto osettimo.

In termini pressoché analoghi si esprime l’art. 4 deld.lgs. n. 23/2015.Con indirizzo unanime questa Corte ha statuito che in temadi licenziamento disciplinare, il radicale difetto dicontestazione dell'infrazione determina l'inesistenzadell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza dellenorme che lo disciplinano, con conseguente applicazione dellatutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della leggen. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012,richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso didifetto assoluto di giustificazione del provvedimentoespulsivo, tale dovendosiritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcunacontestazione di addebito (v.

Cass. n. 2892 del 2024; Cass.n. 25745 del 2016; n. 4879 v.

Cass. n. 16896 del 2016 cheritiene invece applicabile la tutela di cui all’art. 18, comma 6,nell’ipotesi di contestazione disciplinare priva di unasufficiente e specifica descrizione della condotta tenuta dallavoratore).1.2.

Tale lettura si fonda sul precetto normativo che collegala tutela reintegratoria attenuata (art. 18, comma 4) allainsussistenza del “fatto contestato”, così ponendo lapreventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevantequale presupposto logico e giuridico necessario per lavalutazione di illegittimità del recesso in relazione allanecessaria causalità dello stesso (sul punto v. da ultimo CorteCost. n. 128 del 2024, § 8 del Considerato in diritto).Né a conclusioni diverse può condurre l’inciso contenuto nelsesto comma dell’art. 18 (“a meno che il giudice, sulla baseNumero registro generale 11518/2025della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche unNu mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026difetto di giustificazione del licenziamento”), voltoData pubblicazione 01/06/2026unicamente a ribadire l’esistenza di una scala di priorità tral’illegittimità del licenziamento per carenza di giusta causa,cui è connessa una tutela più ampia, e l’illegittimità dellostesso per vizi procedurali, cui si applica una tutela più lieve,con conseguente divieto diassorbimento (sul punto v.

Cass. n. 12193 del 2020; n.10802 del 2023).

1.3. L'omessa contestazione dell'infrazionedetermina, quindi, l'insussistenza del fatto contestato.Tale vizio non è tuttavia sussumibile nella categoria dellanullità di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015.2.

Questa Corte, con la recente sentenza n. 1157 del 2026ha proceduto ad una disamina approfondita di taluni arrestiche, sebbene risalenti, mantengono intatta la loro efficaciapersuasiva quanto alla natura del vizio determinato dallaviolazione della procedura disciplinare nell’ambito dellicenziamento individuale, anche perché espressi dalleSezioni Unite.Queste ultime, con la sentenza n. 4844/1994, a composizionedi un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che: “ Illicenziamento disciplinare intimato senza la previaosservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è viziato da nullità,ma soltanto ingiustificato, nel senso che il comportamentoaddebitato al dipendente, ma non fatto valere attraverso quelprocedimento, non può, quand'anche effettivamentesussistente e rispondente alla nozione di giusta causa ogiustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro persottrarsi all'operatività della tutela apprestatadall'ordinamento nelle diverse situazioni e cioè a quellamassima, cosiddetta reale, ex art. 18 della citata legge n. 300del 1970, ovvero all'alternativa fra riassunzione eNumero registro generale 11518/2025risarcimento del danno, secondo il sistema della legge n. 604Nu mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026del 1966, o, infine, all'onere di preavviso ex art. 2118 cod.Data pubblicazione 01/06/2026civ.” (in conformità v. le coeve Cass., Sez.

Un. n. 4845 e4846 del 1994).2.1.

Per addivenire a tale corollario, le Sezioni unitesottolineano, tra l’altro, la “antinomia” cui darebbe luogo laconfigurazione come "nullità" della violazione delle normeprocedimentali, perché “in tal modo una violazione di unanorma dettata per fini che attengono ai comportamenti delleparti, risulta in effetti sanzionata più gravemente dellaviolazione di una norma che attiene all'essenza del rapporto”.Secondo il [OSCURATO:PERSONA], “non si tratta di un meroinconveniente, perché nella valutazione di disvaloredell'ordinamento rispetto alle condotte tenute dalle parti,l’inesistenza della giusta causa è di gran lunga più gravedell’omissione della garanzia procedimentale, se non altroperché la prima si riverbera sulla personalità stessa dellavoratore che risulta vulnerata dalla attribuzione di una colpainsussistente: appare aberrante sanzionare questa condottadel datore di lavoro meno gravemente rispetto allainosservanza di una norma procedimentale”.La Corte aggiunge: “e non è argomento facilmentesuperabile, che il legislatore con certezza non ha voluto chela violazione dei commi secondo e terzo dell'art. 7 della leggen. 300, integrasse una nullità e comportasse lareintegrazione, atteso che non ha approvato, […], il testooriginario dell'ultimo capoverso del primo comma dell'art. 1della proposta di legge, poi divenuta legge n. 108 del 1990,che appunto esplicitava tale nullità e tale conseguenza”.2.2.

La conclusione interpretativa accolta dalle Sezioni unitetrova l’avallo espresso della Corte costituzionale dell’epoca(sent. n. 398 del 1994) che, proprio sull’assunto per il qualesarebbe “illogico” ricollegare all’inosservanza delle garanzieNumero registro generale 11518/2025procedimentali conseguenze diverse e più gravi di quelleNu mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026derivanti dall’accertata insussistenza dell’illecito disciplinare,Data pubblicazione 01/06/2026giudica detta conclusione coerente con le precedenti decisioninn. 427 e 586 del 1984.In tal modo i Giudici delle leggi diradano i dubbi di legittimitàcostituzionale dell’art. 8 della l. n. 604 del 1966 sollevati dalPretore di Biella che aveva proposto il “caso del lavoratore,sorpreso in flagranza di furto a cui non sia formalmentecontestato l'addebito, che verrebbe ad essere di fattoreintegrato, mentre il lavoratore tacciato di furto e poicompletamente scagionato in sede di giudizio, se licenziato inmodo formalmente corretto, si vedrebbe risarcire unicamenteil danno in misura che può addirittura scendere, in caso dirapporto breve, alle 2-5 mensilità".La Corte costituzionale proprio in virtù della “predettainterpretazione adeguatrice ai precetti costituzionali” offertadalle pronunce delle Sezioni unite, nelle quali ravvisa “iconnotati del diritto vivente”, dichiara non fondata laquestione di legittimità costituzionale sollevata dal pretorepiemontese in riferimento all’art. 3 della Costituzione perdifetto di ragionevolezza.2.3.

Il descritto diritto vivente si consolida nella copiosagiurisprudenza successiva (Cass. n. 317/1995; Cass. n.4337/1995; Cass. n. 6234/1995; Cass. n. 3450/1997; Cass.n. 6133/1997; Cass. n. 3045/1998; Cass. n. 3449/1998;Cass. n. 7606/1998; Cass. n. 9835/1998; Cass. n.6646/1999; Cass. n. 5038/2000; Cass. n. 12579/2003; Cass.n. 996/2005; Cass. n. 21412/2006; Cass. n. 459/2011).Viene ribadito ancora dal [OSCURATO:PERSONA] della nomofilachiache, nello stabilire che le garanzie procedimentali dettatedall'art. 7, l. n. 300/1970, debbano trovare applicazioneanche nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente, sancisce:“dalla violazione di dette garanzie, che si traduce in una nonNumero registro generale 11518/2025Numero sezionale 1956/2026valutabilità delle condotte causative del recesNsuom,e ro dni erac colta generale 17283/2026Data pubblicazione 01/06/2026scaturisce l'applicazione delle conseguenze fissate dallacontrattazione collettiva di categoria per il licenziamentoprivo di giustificazione, non potendosi per motivi, oltre chegiuridici, logico-sistematici assegnare all'inosservanza dellegaranzie procedimentali effetti differenti da quelli che lastessa contrattazione fa scaturire dall'accertamento dellasussistenza dell'illecito disciplinare o di fatti in altro modogiustificativi del recesso” (Cass., Sez.

Un., n. 7880/2007; trale molte conf. v.

Cass. n. 7426/2018; Cass. n. 269/2024).2.4.

Quanto ai rapporti tra violazione della proceduradisciplinare e art. 1418 c.c. già le Sezioni unite del 1994avevano negato “la perfetta corrispondenza tra contrarietàa norma imperativa ed effetto sanzionatorio della nullità”,affermando che “soltanto ove la violazione riguardi unanorma, che per la generalità degli interessi che tutela e permancanza di qualsiasi forma di esonero dall'osservanza dellamedesima, può intendersi come rivolta alla realizzazione diun bene della intera comunità sociale (c.d. norma aventevalore di ordine pubblico), il contrasto è sanzionato con lanullità”, con esclusione, quindi, dell’ipotesi di violazione dinorme procedimentali in mancanza di una esplicita previsioneda parte del legislatore.Più di recente le stesse Sezioni unite di questa Corte hannochiarito come spetti all’interprete accertare se il legislatoreabbia inteso far derivare dalla contrarietà dell’atto al precettola conseguenza della nullità.In questi casi l’indagine s’incentra sulla verifica concreta degliindici sintomatici della imperatività della norma, ma vienesottolineata la “inattendibilità della identificazione dellenorme imperative con quelle inderogabili: se la normaimperativa è per sua natura inderogabile, non èNumero registro generale 11518/2025Numero sezionale 1956/2026necessariamente vero il contrario, potendosi riscNounmetrroa dri reac colta generale 17283/2026Data pubblicazione 01/06/2026norme inderogabili (dai privati) che non costituisconoespressione di interessi pubblici fondamentali perl’ordinamento” (Cass., Sez.

Un., n. 8472/2022).Una volta estesa la nullità anche alla violazione di norme cheriguardano elementi estranei al contenuto o alla struttura delnegozio, si sono ricomprese nell’area dell’art. 1418, comma1, c.c., anche le norme che, in assoluto, oppure in presenzao in difetto di determinate condizioni oggettive e soggettive,direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa delcontratto ponendo la sua esistenza in contrasto con la normaimperativa (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 26724/2007).In continuità con l’assunto secondo cui la nullità deve“discendere dalla violazione di norme (tendenzialmente,seppur non necessariamente, proibitive) aventi contenutisufficientemente specifici, precisi e individuati, nonpotendosi, in mancanza di tali caratteri, applicare unasanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale lanullità del rapporto negoziale, neppure evocandoastrattamente valori o interessi di ordine generale” (ancoraCass., Sez.

Un., n. 8472/2022 cit.), sono state ricondotte“alle norme imperative, che determinano nullità ex art. 1418,comma 1, c.c., oltre quelle che fanno divieto assoluto distipulazione del contratto, anche le disposizioni che, purfissando apparentemente un obbligo di comportamentoesterno alla fattispecie negoziale in senso stretto, limitano ilpotere di autonomia contrattuale e ne consentonol’esplicazione solo in presenza delle condizioni richieste,sempre che quest’ultime rispondano ad interessi pubblicifondamentali rispetto ai quali, secondo il bilanciamentooperato dal legislatore, l’autonomia del singolo viene adessere subvalente”; è stato affermato che la norma deveNumero registro generale 11518/2025Numero sezionale 1956/2026avere “un contenuto specifico, preciso ed individuatoN; umcheroe d il arac colta generale 17283/2026Data pubblicazione 01/06/2026stessa non preveda specificamente altra sanzione per la suaviolazione; che il giudizio sulla natura imperativa e sugliinteressi che la disposizione mira ad assicurare vengaespresso senza mai trascurare che il bilanciamento fra gliopposti interessi in gioco è riservato al legislatore, il cuisilenzio quanto alla sanzione, seppure non decisivo, non puòessere ritenuto irrilevante e va sempre apprezzatodall’interprete” (in termini, Cass., Sez.

Un., n. 5542/2023).2.5.

Ancora le Sezioni unite, in seguito alle riforme legislativeche hanno modificato il regime sanzionatorio deilicenziamenti illegittimi, hanno avuto modo di affermare chela violazione del principio di tempestività della contestazionedisciplinare “non trova collocazione in alcuna delle ipotesitipiche elencate nel primo comma del novellato art. 18(ndr.St. lav.) ai fini dell'applicabilità della tutela reale piena,rappresentando queste ultime delle specifiche ipotesi dinullità o inefficacia espressamente prefigurate dalla stessanorma”, escludendo in radice che “il rilevante ritardo di dueanni nella contestazione dell'addebito disciplinare rispetto aifatti in precedenza accertati possa integrare una causa dinullità o inefficacia del licenziamento sanzionabile con l'ordinedi reintegra di cui al primo comma del novellato art. 18 dellalegge n. 300/70”, “in presenza di un vizio che si concretizza,in realtà, in una forma di inadempimento della parte datorialeai generali doveri di correttezza e buona fede nei rapportiobbligatori” (v.

Cass., Sez.

Un., n. 30985/2017, che in talicasi ha riconosciuto la tutela indennitaria di cui al comma 5dell’art. 18 St. lav.; successive conf.

Cass. n. 12231/2018;Cass. n. 10802/2023).Quanto, specificatamente, al radicale difetto di contestazionedell'infrazione disciplinare, si è affermato che la stessadetermini l'inesistenza dell'intero procedimento consenteNumero registro generale 11518/2025l’applicazione della tutela reintegratoria di cui al comma 4Nu mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026dell'art. 18 novellato, ma non la tutela di cui ai primi dueData pubblicazione 01/06/2026commi della stessa disposizione (cfr. Cass. n. 4879/2020).Sempre con riferimento al regime successivo alla l. n. 92 del2012, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito poi che,nonostante il licenziamento intimato prima del superamentodel periodo di comporto sia nullo per violazione della normaimperativa di cui all’art. 2110, comma 2, c.c., “ben può illegislatore graduare diversamente il rimedio ripristinatoriopur in presenza della medesima sanzione di nullità”, “conconseguente applicazione del regime reintegratorio attenuatoanziché pieno” (Cass., Sez. un. n. 12568/2018), con ciòconfermando l’assioma, mai smentito dalla giurisprudenzacostituzionale (sin da Corte cost. n. 194/1970), per il quale“il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, puòoperare una diversa scelta della disciplina di contrasto deilicenziamenti illegittimi sempre che risulti una tutelaadeguata e sufficientemente dissuasiva” (ancora di recente:Corte cost. nn. 128 e 129 del 2024).L’interpretazione qui condivisa, che riserva la sanzionemassima della nullità alle sole ipotesi di violazione didisposizioni regolanti la procedura disciplinare aventi unaeffettiva caratura imperativa, nella misura in cui sianointerpretabili come norme poste a presidio di valorifondamentali, piuttosto che a pretese alterazioni meramenteformali della procedura medesima, è da preferire perconcorrenti profili di rilievo sistematico.3. come osservato dalla già richiamata sentenza di questaCorte n. 1157 del 2026, innanzitutto, l’interpretazionerestrittiva è più coerente con il richiamato insegnamento delleSezioni unite che riconduce le norme imperative, che possonodeterminare nullità ex art. 1418, comma 1, c.c., a quelle che,oltre a fare divieto assoluto di stipulazione del negozio,Numero registro generale 11518/2025Numero sezionale 1956/2026limitano il potere di autonomia contrattuale e ne consNeumnetroo dni orac colta generale 17283/2026Data pubblicazione 01/06/2026l’esplicazione solo in presenza delle condizioni richieste,sempre che queste ultime rispondano ad interessi pubblicifondamentali, le disposizioni abbiano un contenutoadeguatamente specifico senza prevedere altra sanzione e ilgiudizio sulla natura imperativa tenga conto delbilanciamento tra gli opposti interessi operato dal legislatore.La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 22/2024,avverte che “occorre, […], pur sempre che la disposizioneimperativa rechi, in modo espresso o no, un divieto dilicenziamento al ricorrere di determinati presupposti”.3.1.

Può, inoltre, richiamarsi la più recente evoluzionegiurisprudenziale che si è formata in materia di procedimentidisciplinari nell’ambito del pubblico impiego privatizzato.Con la riforma introdotta dal d. lgs. n. 75/2017, è statoinserito nell’art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001 il comma 9ter, per il quale: “La violazione dei termini e delle disposizionisul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a55-quater, […], non determina la decadenza dall'azionedisciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata,purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto didifesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azionedisciplinare, anche in ragione della natura degli accertamentisvolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con ilprincipio di tempestività […]”.Questa Corte ha giudicato che la norma è chiaranell’escludere la nullità in ogni caso di violazione delledisposizioni sul procedimento disciplinare, con un tenoreletterale che “rende evidente l’intento del legislatore disuperare gli effetti che, nell’impianto delineato dal d.lgs. n.150/2009, derivavano dal mancato rispetto delle regoleinderogabili imposte e di limitare quegli effetti, incidenti sullavalidità della sanzione irrogata, alla sola ipotesi di effettivaNumero registro generale 11518/2025compromissione del diritto di difesa dell’incolpato”, ciòNu mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026nonostante “il carattere imperativo della disciplina delData pubblicazione 01/06/2026procedimento, solennemente affermato dall’art. 55, comma1, non […] più da solo idoneo a determinare, ex art. 1418c.c., l’invalidità della sanzione ove non emerga, in concreto,un’effettiva compromissione delle garanzie difensive che leregole dettate mirano ad assicurare” (in termini, per tutte,Cass. n. 33619/2022).3.2.

Ebbene, come precisato dalla Corte Costituzionale(sentenza n. 22 del 2024 cit.), la violazione delle prescrizioniprocedimentali di garanzia ex art. 7 Stat.

Lav. è soggetta allaspecifica regolazione dettata dal legislatore delegato, che hatipizzato distinti regimi di tutela.Come noto, nel sistema del contratto a tutele crescenti, latutela reintegratoria per insussistenza del fatto disciplinare -nel cui alveo questa Corte, come rilevato al punto 2 dellapresente motivazione, ha ricondotto l’ipotesi di difetto dicontestazione - risulta circoscritta alle ipotesi di cui all'art. 3,comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 mentre spetta lareintegrazione tout court, a prescindere dal requisitodimensionale nei soli casi di licenziamento discriminatorio,ovvero in presenza di motivo illecito determinante o dilicenziamento intimato in forma orale oltre che, appunto nellealtre ipotesi di nullità per contrarietà a norme imperative.Invero, l'operatività del rimedio reintegratorio, nelle primeipotesi è subordinata al superamento delle soglieoccupazionali.L'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 stabilisce intermini espliciti che, ove il datore di lavoro occupi un numerodi dipendenti inferiore a quindici (ovvero non raggiunga irequisiti dimensionali dell'art. 18 Stat.

Lav.), la tutelareintegratoria dell'art. 3, comma 2, non trova applicazione.Numero registro generale 11518/2025In tali ipotesi di piccola impresa, il vizio di contestazione - puNru mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026gravissimo - non può eludere lo sbarramento dimensionaleData pubblicazione 01/06/2026legislatore ha individuato nella tutela indennitaria dimezzatail punto di equilibrio tra la protezione del lavoratore e lapeculiare struttura organizzativa del datore di lavoro.3.3.Conclusivamente, tenuto conto di quanto sopraargomentato, pur sulla scorta della eliminazione da partedella Corte costituzionale, per effetto della più volterichiamata sentenza n. 22 del 2024 dell’avverbioespressamente con riferimento alle nullità in parola, deveescludersi la configurabilità, nella specie, di una nullità percontrarietà a norma imperativa in presenza di vizio dicontestazione - con la conseguente, connessa tutelareintegratoria piena - e risulta, pertanto, immune da censurela sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, accertato infatto l'organico aziendale inferiore alla soglia legale, hacorrettamente limitato il ristoro alla tutela obbligatoriarisarcitoria.4.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente allarifusione, in favore della parte controricorrente, delle spesedi lite, che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensiNumero registro generale 11518/2025e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessorNiu mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.Data pubblicazione 01/06/2026115 del 2002, da atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 21 aprile 2026.La Consigliera est.

La PresidenteValeria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3556/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 12/11/2024 R.G.N. 1493/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigettodel ricorso;Numero registro generale 11518/2025udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleNu mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026avvocato [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n.3556/2024, in parziale riforma della pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] n. 2270/2023, ha dichiarato l'illegittimità dellicenziamento per giusta causa intimato in data 16 dicembre2016 a [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione). Il recesso era stato motivato da un’assenzaingiustificata dal servizio protrattasi dal 3 al 7 dicembre 2016,ritenuta dal datore di lavoro idonea a ledereirrimediabilmente il vincolo fiduciario.1.1.La Corte territoriale ha accertato che il provvedimentoespulsivo era stato adottato in totale omissione dellapreventiva contestazione scritta dell’addebito, prescrittadall'art. 7 della l. n. 300 del 1970. È stato rilevato, inparticolare, che la missiva datoriale integrava direttamentel'atto di risoluzione, privando il lavoratore della facoltà diesercitare le garanzie difensive. Tale omissione è stataqualificata come vizio radicale, comportante l’illegittimità delrecesso per violazione delle norme sul procedimentodisciplinare.2. In ordine al regime sanzionatorio, la Corte di merito haricondotto la fattispecie nell'alveo dell'insussistenza del fattomateriale contestato e, in punto di tutela applicabile, haritenuto dirimente l'accertamento del difetto del requisitodimensionale di cui all'art. 18, commi ottavo e nono, della l.n. 300 del 1970.Numero registro generale 11518/20253. Per la cassazione della sentenza propone ricorso NicolaNu mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026Pagano, affidandolo a un unico motivo. Resiste conData pubblicazione 01/06/2026controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.4. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritteinstando per il rigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art.378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione efalsa applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del2015 e dell'art. 7 della l. n. 300 del 1970. Il ricorrente assumeche l'omessa contestazione disciplinare costituisca violazionedi una norma di protezione inderogabile, determinando lanullità del licenziamento per contrarietà a norma imperativa,con conseguente applicazione della tutela reintegratoriapiena indipendentemente dal requisito dimensionale.Il motivo è infondato.1.1.L'art. 18, comma 6, della legge 300/70, come novellatodalla legge 92/2012 dispone che nell'ipotesi in cui illicenziamento sia dichiarato invalido per violazione delrequisito della motivazione di cui all'art. 2, comma 2, dellalegge 15 luglio 1966 n. 604 e successive modificazioni, dellaprocedura di cui all'art. 7 della presente legge, o dellaprocedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, esuccessive modificazioni, si applica il regime di cui al quintocomma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennitàrisarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione allagravità della violazione formale o procedurale commessa daldatore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodicimensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con oneredi specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice,Numero registro generale 11518/2025sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi èNu mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qualData pubblicazione 01/06/2026caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma,le tutele di cui ai commi quarto, quinto osettimo. In termini pressoché analoghi si esprime l’art. 4 deld.lgs. n. 23/2015.Con indirizzo unanime questa Corte ha statuito che in temadi licenziamento disciplinare, il radicale difetto dicontestazione dell'infrazione determina l'inesistenzadell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza dellenorme che lo disciplinano, con conseguente applicazione dellatutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della leggen. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012,richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso didifetto assoluto di giustificazione del provvedimentoespulsivo, tale dovendosiritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcunacontestazione di addebito (v. Cass. n. 2892 del 2024; Cass.n. 25745 del 2016; n. 4879 v. Cass. n. 16896 del 2016 cheritiene invece applicabile la tutela di cui all’art. 18, comma 6,nell’ipotesi di contestazione disciplinare priva di unasufficiente e specifica descrizione della condotta tenuta dallavoratore).1.2. Tale lettura si fonda sul precetto normativo che collegala tutela reintegratoria attenuata (art. 18, comma 4) allainsussistenza del “fatto contestato”, così ponendo lapreventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevantequale presupposto logico e giuridico necessario per lavalutazione di illegittimità del recesso in relazione allanecessaria causalità dello stesso (sul punto v. da ultimo CorteCost. n. 128 del 2024, § 8 del Considerato in diritto).Né a conclusioni diverse può condurre l’inciso contenuto nelsesto comma dell’art. 18 (“a meno che il giudice, sulla baseNumero registro generale 11518/2025della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche unNu mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026difetto di giustificazione del licenziamento”), voltoData pubblicazione 01/06/2026unicamente a ribadire l’esistenza di una scala di priorità tral’illegittimità del licenziamento per carenza di giusta causa,cui è connessa una tutela più ampia, e l’illegittimità dellostesso per vizi procedurali, cui si applica una tutela più lieve,con conseguente divieto diassorbimento (sul punto v. Cass. n. 12193 del 2020; n.10802 del 2023). 1.3. L'omessa contestazione dell'infrazionedetermina, quindi, l'insussistenza del fatto contestato.Tale vizio non è tuttavia sussumibile nella categoria dellanullità di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015.2. Questa Corte, con la recente sentenza n. 1157 del 2026ha proceduto ad una disamina approfondita di taluni arrestiche, sebbene risalenti, mantengono intatta la loro efficaciapersuasiva quanto alla natura del vizio determinato dallaviolazione della procedura disciplinare nell’ambito dellicenziamento individuale, anche perché espressi dalleSezioni Unite.Queste ultime, con la sentenza n. 4844/1994, a composizionedi un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che: “ Illicenziamento disciplinare intimato senza la previaosservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è viziato da nullità,ma soltanto ingiustificato, nel senso che il comportamentoaddebitato al dipendente, ma non fatto valere attraverso quelprocedimento, non può, quand'anche effettivamentesussistente e rispondente alla nozione di giusta causa ogiustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro persottrarsi all'operatività della tutela apprestatadall'ordinamento nelle diverse situazioni e cioè a quellamassima, cosiddetta reale, ex art. 18 della citata legge n. 300del 1970, ovvero all'alternativa fra riassunzione eNumero registro generale 11518/2025risarcimento del danno, secondo il sistema della legge n. 604Nu mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026del 1966, o, infine, all'onere di preavviso ex art. 2118 cod.Data pubblicazione 01/06/2026civ.” (in conformità v. le coeve Cass., Sez. Un. n. 4845 e4846 del 1994).2.1. Per addivenire a tale corollario, le Sezioni unitesottolineano, tra l’altro, la “antinomia” cui darebbe luogo laconfigurazione come "nullità" della violazione delle normeprocedimentali, perché “in tal modo una violazione di unanorma dettata per fini che attengono ai comportamenti delleparti, risulta in effetti sanzionata più gravemente dellaviolazione di una norma che attiene all'essenza del rapporto”.Secondo il [OSCURATO:PERSONA], “non si tratta di un meroinconveniente, perché nella valutazione di disvaloredell'ordinamento rispetto alle condotte tenute dalle parti,l’inesistenza della giusta causa è di gran lunga più gravedell’omissione della garanzia procedimentale, se non altroperché la prima si riverbera sulla personalità stessa dellavoratore che risulta vulnerata dalla attribuzione di una colpainsussistente: appare aberrante sanzionare questa condottadel datore di lavoro meno gravemente rispetto allainosservanza di una norma procedimentale”.La Corte aggiunge: “e non è argomento facilmentesuperabile, che il legislatore con certezza non ha voluto chela violazione dei commi secondo e terzo dell'art. 7 della leggen. 300, integrasse una nullità e comportasse lareintegrazione, atteso che non ha approvato, […], il testooriginario dell'ultimo capoverso del primo comma dell'art. 1della proposta di legge, poi divenuta legge n. 108 del 1990,che appunto esplicitava tale nullità e tale conseguenza”.2.2. La conclusione interpretativa accolta dalle Sezioni unitetrova l’avallo espresso della Corte costituzionale dell’epoca(sent. n. 398 del 1994) che, proprio sull’assunto per il qualesarebbe “illogico” ricollegare all’inosservanza delle garanzieNumero registro generale 11518/2025procedimentali conseguenze diverse e più gravi di quelleNu mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026derivanti dall’accertata insussistenza dell’illecito disciplinare,Data pubblicazione 01/06/2026giudica detta conclusione coerente con le precedenti decisioninn. 427 e 586 del 1984.In tal modo i Giudici delle leggi diradano i dubbi di legittimitàcostituzionale dell’art. 8 della l. n. 604 del 1966 sollevati dalPretore di Biella che aveva proposto il “caso del lavoratore,sorpreso in flagranza di furto a cui non sia formalmentecontestato l'addebito, che verrebbe ad essere di fattoreintegrato, mentre il lavoratore tacciato di furto e poicompletamente scagionato in sede di giudizio, se licenziato inmodo formalmente corretto, si vedrebbe risarcire unicamenteil danno in misura che può addirittura scendere, in caso dirapporto breve, alle 2-5 mensilità".La Corte costituzionale proprio in virtù della “predettainterpretazione adeguatrice ai precetti costituzionali” offertadalle pronunce delle Sezioni unite, nelle quali ravvisa “iconnotati del diritto vivente”, dichiara non fondata laquestione di legittimità costituzionale sollevata dal pretorepiemontese in riferimento all’art. 3 della Costituzione perdifetto di ragionevolezza.2.3. Il descritto diritto vivente si consolida nella copiosagiurisprudenza successiva (Cass. n. 317/1995; Cass. n.4337/1995; Cass. n. 6234/1995; Cass. n. 3450/1997; Cass.n. 6133/1997; Cass. n. 3045/1998; Cass. n. 3449/1998;Cass. n. 7606/1998; Cass. n. 9835/1998; Cass. n.6646/1999; Cass. n. 5038/2000; Cass. n. 12579/2003; Cass.n. 996/2005; Cass. n. 21412/2006; Cass. n. 459/2011).Viene ribadito ancora dal [OSCURATO:PERSONA] della nomofilachiache, nello stabilire che le garanzie procedimentali dettatedall'art. 7, l. n. 300/1970, debbano trovare applicazioneanche nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente, sancisce:“dalla violazione di dette garanzie, che si traduce in una nonNumero registro generale 11518/2025Numero sezionale 1956/2026valutabilità delle condotte causative del recesNsuom,e ro dni erac colta generale 17283/2026Data pubblicazione 01/06/2026scaturisce l'applicazione delle conseguenze fissate dallacontrattazione collettiva di categoria per il licenziamentoprivo di giustificazione, non potendosi per motivi, oltre chegiuridici, logico-sistematici assegnare all'inosservanza dellegaranzie procedimentali effetti differenti da quelli che lastessa contrattazione fa scaturire dall'accertamento dellasussistenza dell'illecito disciplinare o di fatti in altro modogiustificativi del recesso” (Cass., Sez. Un., n. 7880/2007; trale molte conf. v. Cass. n. 7426/2018; Cass. n. 269/2024).2.4. Quanto ai rapporti tra violazione della proceduradisciplinare e art. 1418 c.c. già le Sezioni unite del 1994avevano negato “la perfetta corrispondenza tra contrarietàa norma imperativa ed effetto sanzionatorio della nullità”,affermando che “soltanto ove la violazione riguardi unanorma, che per la generalità degli interessi che tutela e permancanza di qualsiasi forma di esonero dall'osservanza dellamedesima, può intendersi come rivolta alla realizzazione diun bene della intera comunità sociale (c.d. norma aventevalore di ordine pubblico), il contrasto è sanzionato con lanullità”, con esclusione, quindi, dell’ipotesi di violazione dinorme procedimentali in mancanza di una esplicita previsioneda parte del legislatore.Più di recente le stesse Sezioni unite di questa Corte hannochiarito come spetti all’interprete accertare se il legislatoreabbia inteso far derivare dalla contrarietà dell’atto al precettola conseguenza della nullità.In questi casi l’indagine s’incentra sulla verifica concreta degliindici sintomatici della imperatività della norma, ma vienesottolineata la “inattendibilità della identificazione dellenorme imperative con quelle inderogabili: se la normaimperativa è per sua natura inderogabile, non èNumero registro generale 11518/2025Numero sezionale 1956/2026necessariamente vero il contrario, potendosi riscNounmetrroa dri reac colta generale 17283/2026Data pubblicazione 01/06/2026norme inderogabili (dai privati) che non costituisconoespressione di interessi pubblici fondamentali perl’ordinamento” (Cass., Sez. Un., n. 8472/2022).Una volta estesa la nullità anche alla violazione di norme cheriguardano elementi estranei al contenuto o alla struttura delnegozio, si sono ricomprese nell’area dell’art. 1418, comma1, c.c., anche le norme che, in assoluto, oppure in presenzao in difetto di determinate condizioni oggettive e soggettive,direttamente o indirettamente, vietano la stipula stessa delcontratto ponendo la sua esistenza in contrasto con la normaimperativa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 26724/2007).In continuità con l’assunto secondo cui la nullità deve“discendere dalla violazione di norme (tendenzialmente,seppur non necessariamente, proibitive) aventi contenutisufficientemente specifici, precisi e individuati, nonpotendosi, in mancanza di tali caratteri, applicare unasanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale lanullità del rapporto negoziale, neppure evocandoastrattamente valori o interessi di ordine generale” (ancoraCass., Sez. Un., n. 8472/2022 cit.), sono state ricondotte“alle norme imperative, che determinano nullità ex art. 1418,comma 1, c.c., oltre quelle che fanno divieto assoluto distipulazione del contratto, anche le disposizioni che, purfissando apparentemente un obbligo di comportamentoesterno alla fattispecie negoziale in senso stretto, limitano ilpotere di autonomia contrattuale e ne consentonol’esplicazione solo in presenza delle condizioni richieste,sempre che quest’ultime rispondano ad interessi pubblicifondamentali rispetto ai quali, secondo il bilanciamentooperato dal legislatore, l’autonomia del singolo viene adessere subvalente”; è stato affermato che la norma deveNumero registro generale 11518/2025Numero sezionale 1956/2026avere “un contenuto specifico, preciso ed individuatoN; umcheroe d il arac colta generale 17283/2026Data pubblicazione 01/06/2026stessa non preveda specificamente altra sanzione per la suaviolazione; che il giudizio sulla natura imperativa e sugliinteressi che la disposizione mira ad assicurare vengaespresso senza mai trascurare che il bilanciamento fra gliopposti interessi in gioco è riservato al legislatore, il cuisilenzio quanto alla sanzione, seppure non decisivo, non puòessere ritenuto irrilevante e va sempre apprezzatodall’interprete” (in termini, Cass., Sez. Un., n. 5542/2023).2.5. Ancora le Sezioni unite, in seguito alle riforme legislativeche hanno modificato il regime sanzionatorio deilicenziamenti illegittimi, hanno avuto modo di affermare chela violazione del principio di tempestività della contestazionedisciplinare “non trova collocazione in alcuna delle ipotesitipiche elencate nel primo comma del novellato art. 18(ndr.St. lav.) ai fini dell'applicabilità della tutela reale piena,rappresentando queste ultime delle specifiche ipotesi dinullità o inefficacia espressamente prefigurate dalla stessanorma”, escludendo in radice che “il rilevante ritardo di dueanni nella contestazione dell'addebito disciplinare rispetto aifatti in precedenza accertati possa integrare una causa dinullità o inefficacia del licenziamento sanzionabile con l'ordinedi reintegra di cui al primo comma del novellato art. 18 dellalegge n. 300/70”, “in presenza di un vizio che si concretizza,in realtà, in una forma di inadempimento della parte datorialeai generali doveri di correttezza e buona fede nei rapportiobbligatori” (v. Cass., Sez. Un., n. 30985/2017, che in talicasi ha riconosciuto la tutela indennitaria di cui al comma 5dell’art. 18 St. lav.; successive conf. Cass. n. 12231/2018;Cass. n. 10802/2023).Quanto, specificatamente, al radicale difetto di contestazionedell'infrazione disciplinare, si è affermato che la stessadetermini l'inesistenza dell'intero procedimento consenteNumero registro generale 11518/2025l’applicazione della tutela reintegratoria di cui al comma 4Nu mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026dell'art. 18 novellato, ma non la tutela di cui ai primi dueData pubblicazione 01/06/2026commi della stessa disposizione (cfr. Cass. n. 4879/2020).Sempre con riferimento al regime successivo alla l. n. 92 del2012, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito poi che,nonostante il licenziamento intimato prima del superamentodel periodo di comporto sia nullo per violazione della normaimperativa di cui all’art. 2110, comma 2, c.c., “ben può illegislatore graduare diversamente il rimedio ripristinatoriopur in presenza della medesima sanzione di nullità”, “conconseguente applicazione del regime reintegratorio attenuatoanziché pieno” (Cass., Sez. un. n. 12568/2018), con ciòconfermando l’assioma, mai smentito dalla giurisprudenzacostituzionale (sin da Corte cost. n. 194/1970), per il quale“il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, puòoperare una diversa scelta della disciplina di contrasto deilicenziamenti illegittimi sempre che risulti una tutelaadeguata e sufficientemente dissuasiva” (ancora di recente:Corte cost. nn. 128 e 129 del 2024).L’interpretazione qui condivisa, che riserva la sanzionemassima della nullità alle sole ipotesi di violazione didisposizioni regolanti la procedura disciplinare aventi unaeffettiva caratura imperativa, nella misura in cui sianointerpretabili come norme poste a presidio di valorifondamentali, piuttosto che a pretese alterazioni meramenteformali della procedura medesima, è da preferire perconcorrenti profili di rilievo sistematico.3. come osservato dalla già richiamata sentenza di questaCorte n. 1157 del 2026, innanzitutto, l’interpretazionerestrittiva è più coerente con il richiamato insegnamento delleSezioni unite che riconduce le norme imperative, che possonodeterminare nullità ex art. 1418, comma 1, c.c., a quelle che,oltre a fare divieto assoluto di stipulazione del negozio,Numero registro generale 11518/2025Numero sezionale 1956/2026limitano il potere di autonomia contrattuale e ne consNeumnetroo dni orac colta generale 17283/2026Data pubblicazione 01/06/2026l’esplicazione solo in presenza delle condizioni richieste,sempre che queste ultime rispondano ad interessi pubblicifondamentali, le disposizioni abbiano un contenutoadeguatamente specifico senza prevedere altra sanzione e ilgiudizio sulla natura imperativa tenga conto delbilanciamento tra gli opposti interessi operato dal legislatore.La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 22/2024,avverte che “occorre, […], pur sempre che la disposizioneimperativa rechi, in modo espresso o no, un divieto dilicenziamento al ricorrere di determinati presupposti”.3.1. Può, inoltre, richiamarsi la più recente evoluzionegiurisprudenziale che si è formata in materia di procedimentidisciplinari nell’ambito del pubblico impiego privatizzato.Con la riforma introdotta dal d. lgs. n. 75/2017, è statoinserito nell’art. 55-bis del d. lgs. n. 165/2001 il comma 9ter, per il quale: “La violazione dei termini e delle disposizionisul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a55-quater, […], non determina la decadenza dall'azionedisciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata,purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto didifesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azionedisciplinare, anche in ragione della natura degli accertamentisvolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con ilprincipio di tempestività […]”.Questa Corte ha giudicato che la norma è chiaranell’escludere la nullità in ogni caso di violazione delledisposizioni sul procedimento disciplinare, con un tenoreletterale che “rende evidente l’intento del legislatore disuperare gli effetti che, nell’impianto delineato dal d.lgs. n.150/2009, derivavano dal mancato rispetto delle regoleinderogabili imposte e di limitare quegli effetti, incidenti sullavalidità della sanzione irrogata, alla sola ipotesi di effettivaNumero registro generale 11518/2025compromissione del diritto di difesa dell’incolpato”, ciòNu mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026nonostante “il carattere imperativo della disciplina delData pubblicazione 01/06/2026procedimento, solennemente affermato dall’art. 55, comma1, non […] più da solo idoneo a determinare, ex art. 1418c.c., l’invalidità della sanzione ove non emerga, in concreto,un’effettiva compromissione delle garanzie difensive che leregole dettate mirano ad assicurare” (in termini, per tutte,Cass. n. 33619/2022).3.2. Ebbene, come precisato dalla Corte Costituzionale(sentenza n. 22 del 2024 cit.), la violazione delle prescrizioniprocedimentali di garanzia ex art. 7 Stat. Lav. è soggetta allaspecifica regolazione dettata dal legislatore delegato, che hatipizzato distinti regimi di tutela.Come noto, nel sistema del contratto a tutele crescenti, latutela reintegratoria per insussistenza del fatto disciplinare -nel cui alveo questa Corte, come rilevato al punto 2 dellapresente motivazione, ha ricondotto l’ipotesi di difetto dicontestazione - risulta circoscritta alle ipotesi di cui all'art. 3,comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015 mentre spetta lareintegrazione tout court, a prescindere dal requisitodimensionale nei soli casi di licenziamento discriminatorio,ovvero in presenza di motivo illecito determinante o dilicenziamento intimato in forma orale oltre che, appunto nellealtre ipotesi di nullità per contrarietà a norme imperative.Invero, l'operatività del rimedio reintegratorio, nelle primeipotesi è subordinata al superamento delle soglieoccupazionali.L'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 stabilisce intermini espliciti che, ove il datore di lavoro occupi un numerodi dipendenti inferiore a quindici (ovvero non raggiunga irequisiti dimensionali dell'art. 18 Stat. Lav.), la tutelareintegratoria dell'art. 3, comma 2, non trova applicazione.Numero registro generale 11518/2025In tali ipotesi di piccola impresa, il vizio di contestazione - puNru mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026gravissimo - non può eludere lo sbarramento dimensionaleData pubblicazione 01/06/2026legislatore ha individuato nella tutela indennitaria dimezzatail punto di equilibrio tra la protezione del lavoratore e lapeculiare struttura organizzativa del datore di lavoro.3.3.Conclusivamente, tenuto conto di quanto sopraargomentato, pur sulla scorta della eliminazione da partedella Corte costituzionale, per effetto della più volterichiamata sentenza n. 22 del 2024 dell’avverbioespressamente con riferimento alle nullità in parola, deveescludersi la configurabilità, nella specie, di una nullità percontrarietà a norma imperativa in presenza di vizio dicontestazione - con la conseguente, connessa tutelareintegratoria piena - e risulta, pertanto, immune da censurela sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, accertato infatto l'organico aziendale inferiore alla soglia legale, hacorrettamente limitato il ristoro alla tutela obbligatoriarisarcitoria.4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente allarifusione, in favore della parte controricorrente, delle spesedi lite, che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensiNumero registro generale 11518/2025e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessorNiu mero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 17283/2026di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.Data pubblicazione 01/06/2026115 del 2002, da atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 21 aprile 2026.La Consigliera est. La PresidenteValeria [OSCURATO:PERSONA]