CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2018
Cassazione n. 00022/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34631/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 320, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 147, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 147, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2984/2018,depositata l’ 8/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 247/2011, il Tribunale di Tivoli, dopo avere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (Fabio, Alessandra e [OSCURATO:PERSONA]) al pagamento della somma di euro 7.746,85, dovuta dalla de cuius quale restituzione di un prestito di lire 15 milioni di lire, come provato dalla dichiarazione della debitrice non disconosciuta dai convenuti, condannando in solido tutti i convenuti, incluso [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese di lite. 2. La sentenza è stata impugnata da Franco, Fabio, Alessandra e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Roma ha accolto il primo e il terzo motivo di gravame e ha così rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto che la dichiarazione, effettuata dai convenuti con la comparsa di risposta, fosse idonea a concretare la specifica affermazione di non conoscenza della scrittura, “atteso il suo tenore inequivoco”; ha poi accolto il secondo motivo di gravame che lamentava l’erronea statuizione di condanna alle spese di [OSCURATO:PERSONA], interamente vittorioso stante l’accoglimento della sua eccezione di difetto di legittimazione passiva, avendo rinunciato all’eredità di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sentenza della Corte d’appello 8 maggio 2018, n. 2984,[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resistono con distinti atti di controricorso da un lato [OSCURATO:PERSONA] e dall’altro lato Fabio, Alessandra e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi anzitutto eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancanza nella procura alle liti della data e d e i riferimenti alla sentenza impugnata e risultando la procura altresì conferita “per ogni stato e grado del presente giudizio”. L’eccezione non può essere accolta. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione”, dovendosi considerare, “in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti” (Cass., sez. un., n. 36057/2022). La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1. I primi tre motivi sono tra loro strettamente connessi e denunciano: a) il primo, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., “violazione e falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c., nonché dell’art. 215, comma 1 c.p.c.”, in quanto il disconoscimento deve rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e può essere formulato solo da chi abbia la consapevolezza della produzione nei suoi confronti di una determinata prova documentale, mentre nel caso di specie è mancata la consapevolezza dei dichiaranti che contro di essi era stato prodotto un determinato documento ed è conseguentemente mancato il riferimento al contenuto del documento stesso; b) il secondo, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., “omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, in quanto il giudice d’appello non ha considerato che i resistenti avevano formulato, nel costituirsi in primo grado, una riserva di disconoscimento, nell’erronea consapevolezza che il documento non fosse stato ancora prodotto; c) il terzo, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., “omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, in quanto il giudice d’appello non ha considerato l’errore in cui sono incorsi i Farina, che all’atto della costituzione, per loro esclusiva responsabilità, non si sono accorti della produzione della scrittura agli atti del giudizio. I motivi non possono essere accolti. La Corte d’appello ha ritenuto, con affermazione condivisibile, che la dichiarazione di cui al comma 2 dell’art. 214 c.p.c., per cui gli eredi “possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”, è ravvisabile nella dichiarazione contenuta nell’atto di costituzione dei convenuti nel processo, secondo cui “nel caso di specie, gli odierni comparenti, eredi legittimi della signora [OSCURATO:PERSONA], non ricordano di avere mai visto né sentito parlare della scrittura invocata in giudizio da controparte, né rammentano che la propria madre abbia mai parlato di tale presunto accordo”. Non assume poi carattere decisivo – a fronte, come osserva la Corte d’appello, dell’ “inequivoca affermazione di non conoscenza” della scrittura privata –la circostanza, sulla quale sono imperniati i tre motivi di ricorso, che nello stesso atto di costituzione i controricorrenti abbiano, erroneamente, osservato che il documento cui controparte aveva fatto riferimento non fosse stato effettivamente prodotto. 2. Il quarto motivo contesta, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.”, avendo la Corte d’appello erroneamente considerato [OSCURATO:PERSONA] parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, quando invece questi non aveva distinto la propria posizione difensiva da quella dei figli. Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha correttamente rilevato come il Tribunale avesse accolto l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] e avesse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva. La censura è poi priva di interesse, in quanto anche a volere accogliere il rilievo per cui la posizione di [OSCURATO:PERSONA] non si distingueva rispetto a quella degli altri eredi, la Corte d’appello ha comunque condannato la ricorrente al rimborso delle spese dei due gradi di giudizio in favore degli eredi. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Fabio, Alessandra e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore in favore di [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per