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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 21929/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9912-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" già CRI - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - [OSCURATO:PERSONA] del ricorso Articolo 164 cod.proc.civ.

R.G.N. 9912/2016 Cron.

Rep.

Ud. 30/03/2022 CC avverso la sentenza n. 852/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/10/2015 R.G.N. 1796/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 ottobre 2015 la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA], inquadrato in posizione B2-profilo tecnico, per il pagamento delle somme maturate a titolo di differenze di retribuzione, indennità, risarcimento del danno― ovvero, in via gradata, a titolo di indebito arricchimento ― per le mansioni svolte nel periodo dal 28 febbraio 2000al 4 aprile 2004. 2.La Corte territoriale, per quanto ancora in discussione, respingeva il motivo di appello con il quale il GIANNELLA si doleva del rigetto nel merito della domanda da parte del Tribunale, domanda che, nell’assunto dell’appellante, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, con conseguente possibilità di riproporla.

3. Esponeva che il ricorrente aveva allegato di rivestire dal 5 agosto 2000 la posizione B2-profilo tecnico e di essere stato assegnato dal 12 settembre 2000 al 4 aprile 2004 al Dipartimento personale del [OSCURATO:PERSONA]; aveva chiesto il pagamento delle differenze di retribuzione di cui al conteggio prodotto come documento numero 11, per l’importo complessivo di € 32.839,49, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di maggiorazioni e straordinario. 4.La causa petendied il petitum erano, pertanto, indicati mentre mancava la allegazione di fatti idonei all’accoglimento della domanda, in quanto il mutamento delle mansioni a parità di inquadramento non era in sé fatto costitutivo del diritto alle differenze di retribuzione o al risarcimento del danno o all’indennizzo per arricchimento senza causa. 5.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura, cui l’ente convenuto― [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], già CRI-[OSCURATO:PERSONA] non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente ha denunciato― ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.― la violaz ione dell’articolo 414, numeri 3 e 4, cod.proc.civ., deducendo la erroneità del rigetto nel merito della domanda originaria.

2. Ha esposto che il ricorso introduttivo non indicava i fatti costitutivi della domanda ed, in particolare, le mansioni svolte, l’orario di lavoro, l’insufficienza della retribuzione percepitaed i parametri di riferimento per la individuazione di quella dovuta; da tali lacune sarebbe derivata, nell’assunto di parte ricorrente, non solo l’incompletezza della causa petendima anche l’incertezza dell’oggetto, come evidenziato anche dal Tribunale e come eccepito da [OSCURATO:PERSONA] con la memoria di costituzione del primo grado.

3. Il motivo è infondato.

4. Dall’esame degli atti di causa, che questa Corte è abilitata a compiere trattandosi di fatto processuale, risulta che con la memoria di costituzione del primo grado [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto che: -il GIANNELLA, inquadrato con profilo tecnico― (dal 5 agosto 2000 nella posizione B2, a seguito del superamento di selezione interna ed in epoca precedente nel livello V, poi B1)― era stato assegnato dal 28 febbraio al Dipartimento per il personale del Comitato provinciale, svolgendo attività di carattere amministrativo, per la cronica carenza del personale amministrativo nonchè per sua stessa richiesta (nota del 28 maggio 1999 e lettera del 15 febbraio 2000); -dal settembre 2002 egli aveva presentato reiterate istanze di assegnazione all’Autoparco di Milano ed aveva ottenuto il transito al servizio di pronto soccorso e traportoinfermi presso l’Autoparco di Milano con decorrenza dal 5 aprile 2004; - egli era rimasto sempre inquadrato nel profilo tecnico e rivendicava le differenze di retribuzione per la diversità tra le mansioni amministrative e le mansioni tecniche; -il trattamento economico del dipendente B1 o B2 con profilo tecnico e quello dell’operatore di pari livello con profilo amministrativo erano identici; -i dipendenti addetti al profilo tecnico erano, piuttosto, sovente soggetti a turnazioni, anche notturne, per le quali erano previste retribuzioni aggiuntive; - il dipendente, tuttavia, non faceva neppure cenno alla perdita della possibilità di effettuare turni che gli avrebbero consentito un maggiore guadagno, dolendosi semplicemente della diversità della mansione amministrativa; d’altra parte non era certo che il GIANNELLA avrebbe svolto, ove impiegato come tecnico, anche le mansioni soggette ai turni.

5. Tale essendo il quadro dei fatti, come rappresentato negli atti introduttivi, correttamente entrambi i giudici del merito hanno esaminato la domanda, senza dichiararne la nullità.

6. Dalla disposizione dell’articolo 164, comma cinque, cod.proc.civ., norma estensibile al processo del lavoro (Cass., SU 17 giugno 2004 nr. 11353) risulta, infatti, che il giudice, rilevata la nullità della domanda ai sensi del precedente comma quattro, in caso di costituzione del convenuto deve fissareall’attore un termine perentorio per integrarla, ferme le decadenze maturate ed i diritti quesiti.

A tale meccanismo è del tutto equivalente l’ipotesi in cui sia stato lo stesso convenuto, nel costituirsi, ad integrare la esposizione dei fatti o della cosa oggetto della domanda, rendendo ultroneo l’intervento del giudice, in quanto la sanatoria dell’atto introduttivo si è già verificata per il raggiungimento dello scopo cui esso è destinato.

7. Tale conclusione è coerente con il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nel già citato arresto del 17/06/2004 nr.11353, secondo il quale la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per la integrazione della domanda― alla stregua dell’articolo164, comma cinque, cod.proc.civ.― e la non tempestiva eccezione da parte del convenuto, ex articolo 157 cod.proc.civ., del vizio dell'atto, comprovano l'avvenuta sanatoria della nullità del ricorso ex art. 414 cod.proc.civ. per mancanza o per insufficienza dei fatti e degli elementi di cui al nr. 4, dovendosi ritenere― stante l'applicabilità al processo del lavoro dell'art. 156, comma 2, cod.proc.civ. ― che l'atto introduttivo della l ite abbia conseguito il suo scopo (nello stesso senso, Cass. sez. lav. 14 febbraio 2020 nr. 3816).

8. La sentenza del giudice dell’appello è dunque esente dalle censure che le sono state mosse.

9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

10. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto-ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 DPR 115/2002) - dell a sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9912-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" già CRI - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - [OSCURATO:PERSONA] del ricorso Articolo 164 cod.proc.civ. R.G.N. 9912/2016 Cron. Rep. Ud. 30/03/2022 CC avverso la sentenza n. 852/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/10/2015 R.G.N. 1796/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 ottobre 2015 la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:PERSONA], inquadrato in posizione B2-profilo tecnico, per il pagamento delle somme maturate a titolo di differenze di retribuzione, indennità, risarcimento del danno― ovvero, in via gradata, a titolo di indebito arricchimento ― per le mansioni svolte nel periodo dal 28 febbraio 2000al 4 aprile 2004. 2.La Corte territoriale, per quanto ancora in discussione, respingeva il motivo di appello con il quale il GIANNELLA si doleva del rigetto nel merito della domanda da parte del Tribunale, domanda che, nell’assunto dell’appellante, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, con conseguente possibilità di riproporla. 3. Esponeva che il ricorrente aveva allegato di rivestire dal 5 agosto 2000 la posizione B2-profilo tecnico e di essere stato assegnato dal 12 settembre 2000 al 4 aprile 2004 al Dipartimento personale del [OSCURATO:PERSONA]; aveva chiesto il pagamento delle differenze di retribuzione di cui al conteggio prodotto come documento numero 11, per l’importo complessivo di € 32.839,49, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di maggiorazioni e straordinario. 4.La causa petendied il petitum erano, pertanto, indicati mentre mancava la allegazione di fatti idonei all’accoglimento della domanda, in quanto il mutamento delle mansioni a parità di inquadramento non era in sé fatto costitutivo del diritto alle differenze di retribuzione o al risarcimento del danno o all’indennizzo per arricchimento senza causa. 5.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura, cui l’ente convenuto― [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], già CRI-[OSCURATO:PERSONA] non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente ha denunciato― ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.― la violaz ione dell’articolo 414, numeri 3 e 4, cod.proc.civ., deducendo la erroneità del rigetto nel merito della domanda originaria. 2. Ha esposto che il ricorso introduttivo non indicava i fatti costitutivi della domanda ed, in particolare, le mansioni svolte, l’orario di lavoro, l’insufficienza della retribuzione percepitaed i parametri di riferimento per la individuazione di quella dovuta; da tali lacune sarebbe derivata, nell’assunto di parte ricorrente, non solo l’incompletezza della causa petendima anche l’incertezza dell’oggetto, come evidenziato anche dal Tribunale e come eccepito da [OSCURATO:PERSONA] con la memoria di costituzione del primo grado. 3. Il motivo è infondato. 4. Dall’esame degli atti di causa, che questa Corte è abilitata a compiere trattandosi di fatto processuale, risulta che con la memoria di costituzione del primo grado [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto che: -il GIANNELLA, inquadrato con profilo tecnico― (dal 5 agosto 2000 nella posizione B2, a seguito del superamento di selezione interna ed in epoca precedente nel livello V, poi B1)― era stato assegnato dal 28 febbraio al Dipartimento per il personale del Comitato provinciale, svolgendo attività di carattere amministrativo, per la cronica carenza del personale amministrativo nonchè per sua stessa richiesta (nota del 28 maggio 1999 e lettera del 15 febbraio 2000); -dal settembre 2002 egli aveva presentato reiterate istanze di assegnazione all’Autoparco di Milano ed aveva ottenuto il transito al servizio di pronto soccorso e traportoinfermi presso l’Autoparco di Milano con decorrenza dal 5 aprile 2004; - egli era rimasto sempre inquadrato nel profilo tecnico e rivendicava le differenze di retribuzione per la diversità tra le mansioni amministrative e le mansioni tecniche; -il trattamento economico del dipendente B1 o B2 con profilo tecnico e quello dell’operatore di pari livello con profilo amministrativo erano identici; -i dipendenti addetti al profilo tecnico erano, piuttosto, sovente soggetti a turnazioni, anche notturne, per le quali erano previste retribuzioni aggiuntive; - il dipendente, tuttavia, non faceva neppure cenno alla perdita della possibilità di effettuare turni che gli avrebbero consentito un maggiore guadagno, dolendosi semplicemente della diversità della mansione amministrativa; d’altra parte non era certo che il GIANNELLA avrebbe svolto, ove impiegato come tecnico, anche le mansioni soggette ai turni. 5. Tale essendo il quadro dei fatti, come rappresentato negli atti introduttivi, correttamente entrambi i giudici del merito hanno esaminato la domanda, senza dichiararne la nullità. 6. Dalla disposizione dell’articolo 164, comma cinque, cod.proc.civ., norma estensibile al processo del lavoro (Cass., SU 17 giugno 2004 nr. 11353) risulta, infatti, che il giudice, rilevata la nullità della domanda ai sensi del precedente comma quattro, in caso di costituzione del convenuto deve fissareall’attore un termine perentorio per integrarla, ferme le decadenze maturate ed i diritti quesiti. A tale meccanismo è del tutto equivalente l’ipotesi in cui sia stato lo stesso convenuto, nel costituirsi, ad integrare la esposizione dei fatti o della cosa oggetto della domanda, rendendo ultroneo l’intervento del giudice, in quanto la sanatoria dell’atto introduttivo si è già verificata per il raggiungimento dello scopo cui esso è destinato. 7. Tale conclusione è coerente con il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nel già citato arresto del 17/06/2004 nr.11353, secondo il quale la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per la integrazione della domanda― alla stregua dell’articolo164, comma cinque, cod.proc.civ.― e la non tempestiva eccezione da parte del convenuto, ex articolo 157 cod.proc.civ., del vizio dell'atto, comprovano l'avvenuta sanatoria della nullità del ricorso ex art. 414 cod.proc.civ. per mancanza o per insufficienza dei fatti e degli elementi di cui al nr. 4, dovendosi ritenere― stante l'applicabilità al processo del lavoro dell'art. 156, comma 2, cod.proc.civ. ― che l'atto introduttivo della l ite abbia conseguito il suo scopo (nello stesso senso, Cass. sez. lav. 14 febbraio 2020 nr. 3816). 8. La sentenza del giudice dell’appello è dunque esente dalle censure che le sono state mosse. 9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva. 10. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto-ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 DPR 115/2002) - dell a sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aq
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