CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 16984/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13268/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.229, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 13268/2021 Numero sezionale 271/2022 Numero di raccolta generale 16984/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 485/2020 depositata il 17/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] regionale di Messina chiedeva al Tribunale di Messina ed otteneva l’ingiunzione al pagamento dell’importo di € 223.328,87 per il mancato pagamento della nona rata per l’anno 1997 dell’addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo, a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] si opponeva al decreto ingiuntivo con atto proposto innanzi al detto Tribunale. Con sentenza n.1443/11 del 24/07/2011, depositata il 07/09/2011, il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, dichiarava il difetto di giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA] ad emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo competente la Commissione Tributaria e, per l’effetto, revocava il detto decreto ingiuntivo. Proponeva appello a tale pronuncia la Provincia regionale di Messina. Con sentenza n.485/2020, emessa il 04/06/2020, pubblicata il 17/11/2020, la Corte di appello rigettava l’impugnazione. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 13268/2021 Numero sezionale 271/2022 Numero di raccolta generale 16984/2022 La Corte d’Appello osservava che la Provincia aveva erroneamente qualData pubblicazione 25/05/2022ificato l’addizionale sull’accisa sull’energia elettrica come entrata patrimoniale, quest’ultima costituendo invece un’entrata tributaria, posto che la stessa legge istitutiva dell’addizionale qualifica come “imposta” il prelievo in questione e la giurisprudenza, con conforme valutazione, ne aveva affermato la natura di imposta. Una volta accertata la natura tributaria del rapporto tra Provincia ed [OSCURATO:PERSONA], l'azione promossa per il pagamento dell’accisa nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] doveva essere proposta dinnanzi la Commissione Tributaria e non dinnanzi l’[OSCURATO:PERSONA], poiché́, come ha correttamente osservato il Tribunale, l’art. 12 L. 448/01 ha modificato l’art. 2 D. Lgs. 546/92 ed abbandonando il precedente criterio di collegamento con specifici tributi, ha attribuito l'intera area del contenzioso tributario alla giurisdizione delle [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione la Città metropolitana di Messina, affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] elettrico nazionale spa ha resistito con controricorso. Non si è costituita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parti costituite hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c. La causa è stata posta in decisione all’udienza camerale del 24 maggio 2022. Con il primo motivo la ricorrente censura il ritenuto difetto di giurisdizione del giudice ordinario pure ipotizzando, in ordine all’art. 360, c.1, n.3 c.p.c., la violazione degli artt. 6 comma 3 del D.L. 28/11/88 n° 511, conv. con modif. nella Legge 27/01/89 n° 20, 17 comma 2 del D.lgs. n° 46/1999, 1 comma 224 della legge 24/12/2007 n° 244 sostitutivo del comma 5 lett. b) dell’art. 52 del D.L.vo 15/12/97 n° 446, 1 lett. i) del D. L.vo 26/10/95 n° 504, 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e 32 del D. L.vo 01/09/2011 n° 150. Secondo la ricorrente non si verterebbe in tema di “controversie in materia di tributi doganali e/ o di accise”, F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 13268/2021 Numero sezionale 271/2022 Numero di raccolta generale 16984/2022 bensì in materia di riscossione di un credito certo, liquido ed esigibile. Data pubblicazione 25/05/2022Sicché il giudice avrebbe dovuto verificare se le modalità̀ di riscossione azionate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Messina potevano rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario quanto al recupero di dette somme attraverso lo strumento del decreto ingiuntivo. In questa prospettiva, secondo la ricorrente rileverebbe Cass. S.U., n.379/2008, resa con riguardo all’addizionale comunale sui diritti di imbarco. La natura di atto riscossivo e non di accertamento della pretesa azionata monitoriamente renderebbe doverosa, secondo la ricorrente, l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario potendo la Provincia recuperare le proprie entrate anche con forme diverse dal ruolo, e segnatamente con l’ingiunzione di cui al r.d. n.639/1910 e, comunque, per il tramite di incaricati interni ed esterni formalmente autorizzati con provvedimento dell’Ente, deponendo verso la giurisdizione del giudice ordinario anche l’art. 32 del D. L.vo [OSCURATO:DATA_NASCITA] n° 150. In conclusione, secondo la ricorrente, tutte le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all’art. 3 del [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ricadrebbero nella giurisdizione del Giudice ordinario. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, c.1, n.1 c.p.c., il vizio per motivo di giurisdizione, inoltre prospettando la violazione dell’art. 17 d.lgs. n.46/1999 e la motivazione apparente della decisione impugnata. La Corte di appello, infatti, avrebbe escluso la possibilità di proporre l’azione di accertamento del debito dinanzi alla commissione tributaria affermando che l’amministrazione avrebbe dovuto ricorrere, per il recupero dei tributi, alla speciale procedura di riscossione a mezzo ruoli, in tal modo confezionando una motivazione incomprensibile e contraddittoria, per cui la giurisdizione sull’azione monitoria promossa dalla ricorrente risulterebbe incardinata innanzi al giudice ordinario. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 13268/2021 Numero sezionale 271/2022 Numero di raccolta generale 16984/2022 Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 107 c.p.c.Data pubblicazione 25/05/2022, in relazione all’omesso accoglimento dell’intervento iussu iudicis della BNL quale tesoriere, all’epoca dei fatti, della Provincia regionale di Messina. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’individuazione della normativa favorevole alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla complessità della vicenda che non avrebbe potuto determinare la soccombenza. I primi due motivi di ricorso, ritualmente proposti, meritano un esame congiunto e sono infondati. L’oggetto del giudizio iniziato con la richiesta di decreto ingiuntivo proposta dalla Provincia di Messina riguardava l’adempimento dell’obbligo di versare l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica reclamato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale società fornitrice dell’energia. Ora, la giurisdizione rispetto a tale controversia non può che derivare, per un verso, dall’inquadramento della prestazione di cui si discute nell’ambito dei tributi o di entrate non a questi assimilabili. Tale conclusione è peraltro collegata all’individuazione della natura della prestazione oggetto di controversia e della qualificazione che l’ordinamento ne offre. Governa, in particolare, ai fini della giurisdizione del giudice tributario, il contenuto dispositivo di cui all’art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché́ le sovrimposte e le addizionali...”. Per altro verso e con specifico riguardo all’oggetto della presente controversia, assume rilievo il quadro normativo di riferimento relativo all’accisa sull’energia elettrica. In particolare, l’art. 2, c.1, del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 504 (T.U.A.), nel testo vigente ratione temporis, prevede che «per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 13268/2021 Numero sezionale 271/2022 Numero di raccolta generale 16984/2022 ovvero della loro importazione», aggiungendo al c.4 che «è obbligatoData pubblicazione 25/05/2022 al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta». È poi l’art. 52 del T.U.A. a chiarire che obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono «i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori». Quanto al versamento delle imposte addizionali, l'art. 6, c.3, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 511 (nel testo vigente ratione temporis) prevede che le addizionali sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'art. 53 T.U.A. -coincidenti con le società fornitrici- al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali e che «le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica». È poi il c.4 dello stesso art.6 a precisare che le addizionali di cui al c.1, relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, mentre le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario. Orbene, queste Sezioni Unite, pur con riguardo alla controversia relativa al rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa relativa all’energia elettrica, reclamato dal fornitore nei confronti dell’erario, hanno già avuto modo di chiarire che in base al quadro normativo appena descritto, il primo soggetto passivo del rapporto tributario è il fornitore di energia, tenuto verso il fisco al pagamento dell'accisa. Rispetto alla duplicità dei rapporti coesistenti, fornitore-fisco e fornitore- consumatore, sul quale ultimo il primo ribalta il costo dell’accisa, il rapporto fiscale tra erario e fornitore è devoluto alla giurisdizione tributaria mentre quello civilistico tra fornitore e utente è riservato alla giurisdizione ordinaria (Cass. S.U., n.1837/2016 e n.1838/2016; Cass. S.U., n.33687/2018). F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 13268/2021 Numero sezionale 271/2022 Numero di raccolta generale 16984/2022 Orbene, nel caso di specie la giurisdizione sull’addizionale provinciale Data pubblicazione 25/05/2022all’accisa sull’energia elettrica -che alla seconda è ancillare- non può che spettare al giudice tributario. In questa direzione milita, per un verso, l’evoluzione normativa che ha visto nel tempo transitare innanzi al giudice tributario le controversie originariamente riservate alla giurisdizione ordinaria per effetto della riforma introdotta dall'art. 12, c.2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che ha modificato l’art. 2 d.lgs. n.546/1992 nel senso già sopra riportato. Tanto è sufficiente per ritenere pienamente coerente la decisione impugnata con la natura tributaria dell’addizionale provinciale sull’accisa all’energia elettrica, assumendo tale addizionale natura ancillare rispetto all’accisa che pacificamente rientra nella giurisdizione tributaria, al pari delle addizionali. A diverse conclusioni nemmeno può indurre la prospettazione della ricorrente volta a valorizzare la asserita assimilazione dell’ingiunzione richiesta al giudice ordinario in sede monitoria all’ingiunzione di cui al r.d. n.639/1910. Va infatti ricordato che queste Sezioni Unite hanno già ritenuto che la scelta del mezzo attraverso il quale esercitare la propria pretesa creditoria è neutra rispetto alla materia del contendere, sicché da essa non può dipendere il riparto di giurisdizione -cfr.Cass.S.U.3043/2013- per modo che ogni disquisizione in ordine al procedimento utilizzato o da utilizzare per la determinazione dell’addizionale provinciale sull’accisa all’energia elettrica e la condanna al relativo pagamento del soggetto obbligato è totalmente irrilevante ai fini della giurisdizione, rilevando unicamente la natura della prestazione oggetto del contendere onde individuare l’autorità giurisdizionale dotata di giurisdizione in assenza di un atto amministrativo che abbia quantificato l’addizionale e l’abbia reclamata nei confronti del soggetto tenuto al relativo pagamento. Ciò che dimostra ulteriormente l’infondatezza dei rilievi esposti dalla ricorrente a proposito della natura dell’addizionale provinciale di cui si è detto e delle modalità per la ripresa della stessa, una volta che l’assenza di una determinazione amministrativa in ordine alla quantificazione dell’addizionale e del soggetto tenuto al pagamento, il ricorso al procedimento monitorio altro non rappresenta se non la domanda giudiziale rivolta alla creazione d un titolo, F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 13268/2021 Numero sezionale 271/2022 giudiziale, per l’appunto, destinato ad essere eseguito nei confronti del soggetto Numero di raccolta generale 16984/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 ritenuto debitore in esito al giudizio. Né può ritenersi in alcun modo assimilabile il procedimento monitorio -previsto come procedimento sommario speciale riservato alla competenza giurisdizionale del g.o.- con l’ingiunzione di cui al r.d.n.639/1910 sulla quale si è soffermata la ricorrente anche in memoria. Senza dire, peraltro, che queste stesse Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che già nelle controversie proposte anteriormente alla riforma dell’art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell’art. 12, comma 2, l. n. 448 del 2001, l’opposizione avverso ingiunzioni doganali emesse per accise (in quel caso su alcool etilico) ai sensi dell’art. 2 r.d. n. 639 del 1910, andava proposta non dinanzi al giudice civile ordinario ma dinanzi alla Commissione tributaria, alla cui giurisdizione l’art. 11, comma 5, d.l. n. 151 del 1991, conv., con modif., in l. n. 202 del 1991 (applicabile “ratione temporis” fino alla sua definitiva abrogazione per effetto del d.lgs. n. 46 del 1999), pur riferendosi espressamente ai ricorsi contro il ruolo, attribuisce l’intera materia dei tributi elencati nell’art. 67 d.P.R. n. 43 del 1988, tra le quali le imposte di fabbricazione -cfr. Cass. S.U., n.10851/2021; in precedenza, Cass. S.U., n.49/2001 con riferimento alla sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati-. D’altra parte, a risultati analoghi in punto di giurisdizione (del giudice tributario) si giungerebbe anche se si dovesse seguire la prospettiva, ventilata dalla Città metropolitana nei motivi di ricorso qui esaminati, volta a verificare la natura sostanziale di tale entrata, giungendosi sul punto a risultati opposti a quelli paventati dalla ricorrente e dunque, ancora una volta, favorevoli alla qualificazione dell’addizionale in parola tra le entrate di natura tributaria, con conseguente giurisdizione regolata dall’art. 2 d.lgs.n.546/1992. Ed invero, rilevano i principi espressi dalla Corte costituzionale, a tenore dei quali «una fattispecie deve ritenersi "di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 13268/2021 Numero sezionale 271/2022 carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare unaNumero di raccolta generale 16984/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese» (Corte cost., n.167/2018, Corte cost., nn.269 e 236 del 2017, Corte cost., n.89/2018). Orbene, queste Sezioni Unite, in piena sintonia con la ricostruzione sopra esposta del giudice costituzionale, hanno più volte delineato i tratti identificativi di ciò che va qualificato come tributo, e precisamente: a) la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l'autonomia contrattuale (Corte cost., n. 58 del 2015); b) la doverosità della prestazione (Corte cost., n. 141 del 2009, n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005), che comporta un'ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico (Corte cost., n. 37 del 1997, n. 11 e n. 2 del 1995 e n. 26 del 1982); c) la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento del contributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti (Corte cost., n. 238 del 2009, punto 7.2.3.2, nonché, in relazione al contributo al Servizio sanitario nazionale, Cass., S.U., n. 123/07, che ne ha affermato la natura tributaria); d) il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore (tra le varie, cfr. Cass. S.U., n. 13431/2014, Cass. S.U., n. 21950/2015, Cass. S.U., n. 27074/2016 e Cass., S.U. n. 1182/2020). Facendo quindi applicazione dei canoni interpretativi anzidetti, non può non evidenziarsi che l’addizionale in parola è prevista ex lege, ad essa è doverosamente tenuto il fornitore di energia ed il gettito viene erogato in favore di un ente territoriale, andando a sostenerne i suoi fini istituzionali. Da qui l’ulteriore infondatezza del rilievo censorio della ricorrente rispetto all’affermata giurisdizione del giudice tributario. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 13268/2021 Numero sezionale 271/2022 Va solo chiarito che di nessun pregio è la censura relativa alla dedotta Numero di raccolta generale 16984/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 motivazione apparente o contraddittoria della sentenza impugnata ove ha ipotizzato che l’azione di accertamento concernente la materia oggetto del decreto monitorio non sarebbe proponibile innanzi al giudice tributario, trattandosi di affermazione irrilevante ai fini della decisione, una volta esclusa la giurisdizione del giudice ordinario, attenendo appunto la questione della proponibilità dell’azione di accertamento ai c.d. limiti interni della giurisdizione, come tali estranei al perimetro valutativo del g.o., una volta lo stesso dichiaratosi privo di giurisdizione. Il terzo motivo di ricorso è infondato. È appena il caso di rammentare il fermo indirizzo della Corte di Cassazione, per cui, fuori dalle ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione -cfr. Cass. n. 25676/2014, Cass. n. 21929/2022-. In questo ambito il giudice di appello si è dunque mosso senza che la censura esposta dalla ricorrente risulti fondata. Il quarto motivo è in parte assorbito dal rigetto dei motivi precedenti e in parte infondato, in relazione alla natura latamente discrezionale della statuizione del giudice in ordine alla eventuale compensazione delle spese del giudizio, peraltro progressivamente limitata dal legislatore con le riforme che hanno riguardato gli artt. 91 e 92 c.p.c. -cfr. art. 2, c.1, l. n. 263 del 2005; art. 13, c.1, d.l. n.132/2014 conv. con modif. dalla l. n.162/2014; da ult. art. 45, commi 10 e 11, l. n. 69 del 2009-. In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa poiché ciò si F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 13268/2021 Numero sezionale 271/2022 Numero di raccolta generale 16984/2022 tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, Data pubblicazione 25/05/2022 ritenute fondate nel merito -cfr. Cass., n. 10685 /2019; Cass. n. 26918 /2018-. Sulla base di tali argomentazioni il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. PQM Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquidai in favore di [OSCURATO:PERSONA] nazionale spa in euro 4.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili in Roma il 24 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o