CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 32467/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14881-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 14881/2022 Cron. Rep. Ud. 11/10/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 492/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/04/2022 R.G.N. 361/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino (da ora Consorzio), intesa all’accertamento del diritto all’indennità chilometrica quale prevista dall’art. 54 del contratto nazionale di categoria [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] 2010/2012, in luogo della indennità liquidata in misura inferiore ex art. 7 del Contratto integrativo Regionale ( da ora C.I.R.) per gli addettialla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria 2008/2011, e alla condanna del Consorzio alla corresponsione della maggior somma a tale titolo richiesta, oltre accessori; 2. la Corte territoriale ha ritenuto che : a) nella concreta fattispecie era destinata a trovare applicazione la previsione di salvaguardia stabilita dal contratto integrativo per i trattamenti economici di maggior favore in godimento, non suscettibili pertanto di essere incisi dalle modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione collettiva di secondo livello, dovendosi altresì ritenere che le somme richieste a titolo di indennità chilometrica per le loro caratteristiche intrinseche si configurassero come di natura retributiva, a prescindere dalla qualificazione, in termini di mero rimborso spese operata dalle parti collettive; b) l’appello presentava un profilo di inammissibilità in quanto non si era confrontato con l’affermazione del giudice di prime cure in merito alla invalidità della clausola del contratto collettivo decentrato utilizzata dal Consorzio per la determinazione della misura dell’indennità chilometrica; c) che la materia rimessa dal contratto nazionale alla contrattazione decentrata (invocata dal Consorzio datore di lavoro) fosse altra e riguardasse, non l’utilizzo del mezzo proprio da parte degli operai e il relativo rimborso, bensì il trattamento di “missioni e trasferte” di cui all’art. 16 del c.c.n.l.; d) che quest’ultima disposizione è infatti espressamente richiamata dall’art. 2, lett. f) del c.c.n.l. che individua le materie delegate alla contrattazione decentrata; che lo stesso contratto integrativo regionale fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, rendendoli insensibili alle modifiche peggiorative (legittimamente) introdotte dalla contrattazione collettiva di secondo livello, tra cui deve ritenersi compresa l’indennità chilometrica che ha natura retributiva, in quanto erogata in misura fissa e continuativa, in misura calibrata sul maggior disagio connaturato alla prestazione lavorativa da svolgersi in zone di montagna lontane dai centri di raccolta e dalla residenza del lavoratore; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il Consorzio sulla base di tre motivi; l’intimato ha resistito con controricorso illustrato con memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 54, comma 6, c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2010 –2012; dell’art. 7, commi 2 e 3 del [OSCURATO:PERSONA] per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 2008-2011; dell’art. 2, comma 9, lett. f) c.c.n.l. di settore 2010-2012; dell’art. 20 del C.I.R. Calabria 2008-2011; dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. ; secondo il Consorzio ricorrente la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente disatteso il dato letterale inequivoco dell’art. 54, comma 6, del c.c.n.l. vigente, che qualifica espressamente come “rimborso” l’indennità chilometrica richiesta, ed in conseguenza dell’erronea qualificazione della citata voce come compenso di natura retributiva, anziché restitutoria, il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto la stessa ricompresa nella clausola di salvaguardia di cui all’art. 20 del C.I.R.. In particolare, parte ricorrente denunzia che l’interpretazione data dalla sentenza impugnata alle disposizioni sopra richiamate violerebbe gli artt. 1362 e ss. c.c., avendo la Corte preferito all’interpretazione basata sulla lettera dei contratti e sulla comune intenzione delle parti, risultante anche dal comportamento successivo delle stesse, una interpretazione sistematica fondata su presupposti errati e su disposizioni contrattuali non più vigenti; 2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. dolendosi, in sintesi, che la sentenza impugnata aveva ritenuto non censurata l’affermazione del giudice di prime cure, posta a fondamento della statuizione di accoglimento, secondo la quale la clausola del contratto collettivo decentrato alla quale si era riferito il Consorzio per commisurare la indennità chilometrica era invalida. Sostiene, in particolare, che nella sentenza di primo grado non vi era traccia di una formale affermazione di invalidità della clausola dell’art. 7 del C.I.R.; 3. con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2 n. 5 cod. proc. civ., ritenuto concretata dal difetto in dispositivo di esplicita statuizione di inammissibilità dell’appello pure rilevata in motivazione; 4. il ricorso deve essere respinto; 4.1. ragioni di ordine logico giuridico impongono di invertire l’ordine di esame dei motivi di ricorso rispetto a quello seguito nella esposizione contenuta nell’atto di impugnazione; ciò in ragione del carattere dirimente dell’eventuale accoglimento del terzo motivo rispetto ai precedenti e del secondo motivo rispetto al primo, in ipotesi di mancato accoglimento del terzo motivo; 5.1. il terzo motivo di ricorso è infondato; invero, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., denunziata dall’odierno ricorrente, consegue esclusivamente alla totale mancanza del dispositivo della sentenza medesima,previsto dall'art. 132 n. 5 cod. proc. civ. quale elemento imprescindibile e finale della deliberazione del giudice, distinto, anche sotto il profilo formale, dagli altri requisiti della sentenza stessa di cui all’art. 132 cod. proc. civ., elemento nel quale è racchiuso l'ordine formale con cui viene data concreta attuazione al precetto normativo, il quale può essere, poi, eventualmente soltanto interpretato o integrato con la motivazione, ma non sostituito da questa (Cass. n. 643/2003);5.2. nello specifico tale situazione risulta, alla stregua delle medesime prospettazioni del Consorzio ricorrente, del tutto estranea alla concreta fattispecie, connotata dalla esistenza materiale, formalmente riconoscibile e distinta dalla parte motiva, del dispositivo della decisione; invero, il vizio dedotto, per come concretamente denunziato, attiene alla pretesa carenza in dispositivo di una formale statuizione di inammissibilità relativa a quella parte dell’atto di gravame che il giudice di appello ha ritenuta affetta da inammissibilità per non essersi confrontata con l’ulteriore ed alternativa argomentazione, posta dal Tribunale a fondamento del decisum, rappresentata dalla valutazione di invalidità della clausola del contratto collettivo decentrato utilizzata dal Consorzio per commisurare la indennità chilometrica ( sentenza, pag. 5 punto 7), inidonea a concretare il vizio denunziato. In ogni caso, la formula di “rigetto” utilizzata in dispositivo deve ritenersi riassuntiva e comprensiva anche dellastatuizione sui profili di inammissibilità rilevati dalla Corte distrettuale, che si assume pretermessa per cui, anche sotto questo profilo, il terzo motivo di ricorso deve essere respinto; 6. inammissibile, per difetto di specificità, è il secondo motivo di ricorso; 6.1. premessa la natura non vincolante della formale indicazione, nella rubrica , del v izio denunziato (Cass. n. 12690/2018, n.14062/2012), che fa riferimento alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto laddove le critiche alla sentenza di secondo grado, per come concretamente articolate, delineano un vizio riconducibile all’ambito dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., si rileva che in caso di denunzia di error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (v. tra le altre, Cass. 20716/2018, n. 8069/2016, n. 16164/2015). Al fine di consentire tale sindacato, tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass. n. 2771/2017); 6.2. in applicazione di tale principio la giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla denunzia avente ad oggetto il ritenuto difetto di specificità del motivo di appello ha affermato che la parte ricorrente, ha l'onere di specificare le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. n. 22880/2017, n. 20405/2006); 6.3. tale onere non è stato assolto dall’odierno ricorrente in quanto la tecnica di redazione utilizzata nell’esposizione delle censure, connotata dalla trascrizione solo parziale di brevi brani dell’atto di appello e della parte motiva della sentenza di primo grado, non consente alcun utile apprezzamento circa l’idoneità del contenuto delle difese spiegate nell’atto di gravame del Consorzio ad investire la valutazione del giudice di primo grado in punto di contrarietà delle disposizioni del contratto integrativo a quelle del contratto nazionale di lavoro che regolano la stessa materia e vietano alla contrattazione decentrata di regolarla diversamente (v. sentenza, pag. 2 primo capoverso); 6.4. le considerazioni che precedono assorbono la necessità di esame del primo motivo che investe la ulteriore, autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, destinata a sorreggere la conferma della sentenza di primo grado sotto il profilo della correttezza della operata ricognizione delle fonti collettive ed in particolare dell’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 54 c.c.n.l. in tema di rimborso della indennità chilometrica: 6.5. nel merito, appare comunque opportuno rimarcare che la sentenza di appello risulta del tutto conforme all’orientamento di questa Corte che ha ripetutamente scrutinato la questione oggetto di causa, orientamento al quale si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n.9239/2023, 9194/2023, 6928/2023, 6926/2023, 6833/2023, 6832/2023, 6831/2023, 3918/2023, 2996/2023). In tali precedenti il giudice di legittimità ha premesso che per orientamento consolidato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nella specie, nazionale e regionale) va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod.civ., prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche "in pejus" senza che osti il disposto di cui all'art.2077 cod. civ., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello. Ha quindi precisato, su un piano più generale, come nella contrattazione collettiva la comune intenzione delle parti non sempre è ricostruibile attraverso il mero riferimento "al senso letterale delle parole", atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale etc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione dell'interdipendenza di molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private come preambolo, premesse, note a verbale etc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi che rendono indispensabile nella materia una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto di detta specificità, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (v. Cass. n. 10434 del 2006; n. 14461 del 2006; n. 8037 del 2007;n. 3027 del 2009; n. 16295 del 2010 in motivazione); 6.6. in relazione al tema in controversia, attinente ai rapporti tra il c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2010 – 2012 ( art. 54) e il [OSCURATO:PERSONA] per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 2008- 2011 (C.I.R.), - al fine di individuare la disciplina applicabile per il computo del rimborso spettante ai lavoratori che utilizzino il proprio mezzo di trasporto allo scopo di raggiungere il centro di raccolta, il giudice di legittimità, all’esito della ricognizione della disciplina collettiva di riferimento ( artt. 2, 16 e 54 c.c.n.l., art. 7 C.I.R.), ha ritenuto che dalla sequenza delle disposizioni richiamate ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e dai rinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale, emergevacome la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenesse alle “missioni e trasferte” di cui all’art. 16 cit., cioè ad un settore diverso rispetto a quello relativo ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell’art. 15 e dell’art. 54 del c.c.n.l., quest’ultimo dedicato agli operai. Invero è stato osservato che l’art. 2, comma 9 lett. f) e l’art. 16 del c.c.n.l. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla contrattazione decentrata quella delle “Missioni e trasferte” e l’art. 16 riconosce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di dettare una diversa disciplina su “Missioni e trasferte” e che non solo quindi l’art. 2, comma 9, non include tra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all’art. 54 del c.c.n.l., ma neppure è plausibile, dal punto di vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretare l’espressione “diverse modalità di rimborso spese” contenuta nell’art. 2, comma 9 lett. f), come riferita al rimborso per l’uso del mezzo di trasporto privato in quanto quest’ultima disposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l’art. 16; inoltre, l’espressione “diverse modalità di rimborso spese”, che si ritrova nella lett. f), è identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplina delle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità per i contratti integrativi di stabilire “diverse modalità di rimborso spese”, cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a livello nazionale; 6.7. in questa prospettiva è stata quindi esclusa l’applicabilità dell’art. 7 del contratto integrativo atteso che quest’ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l’utilizzo del mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionale né reca alcun riferimento all’art. 54 cit.; in tale contesto, la precisazione contenuta nel comma 6 dell’art. 54 c.c.n.l. per cui il “rimborso chilometrico di cui al quarto comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”, è stata ritenuta insufficiente ad ammettere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere derogati dalla contrattazione decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel c.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensi dell’art. 2 cit., può esercitarsi la contrattazione di secondo livello. E’ stato inoltre escluso che potesse avere rilievo l’osservazione del Consorzio sulla novità della clausola pattizia di cui all’art. 54, comma 6, c.c.n.l. e sul suo significato inequivoco ai fini della ricostruzione della volontà delle parti stipulanti, con conseguente irrilevanza di quanto già statuito da questa S.C. nella sentenza n. 4603 del 2015, perché riferito ad un diverso sistema di regole contrattuali. A riguardo, deve anzitutto rilevarsi un profilo di inammissibilità, sollevato anche nel controricorso poiché la parte ricorrente non ha adempiuto all’onere imposto dall’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, non risultando depositato il c.c.n.l. previgente che si assume privo della clausola ora oggetto del comma 6, dell’art. 54 c.c.n.l. vigente e la cui novità sarebbe rilevante ai fini della ricostruzione della volontà delle parti stipulanti; 6.8. in ogni caso, come evidenziato nei richiamati precedenti, l’assunto del Consorzio ricorrente non trova conferma nella pronuncia di questa Corte, Cass. n. 4603 del 2015, concernente i c.c.n.l. 1994/1997 e 1998/2002 ; nella fattispecie ivi esaminata infatti il Consorzio aveva prospettato (col secondo motivo di ricorso) la “violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 52 CCNL 1994/1997, 52 e 54 CCNL 1998/2002, 11 CIR 1998/2002 e vizio di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, per la natura di rimborso di spesa dell'indennità chilometrica, in virtù della sua dipendenza causale dall'uso di mezzo proprio del lavoratore, in via alternativa e subordinata alla mancata fornitura di un mezzo di trasporto (per il raggiungimento del luogo di lavoro a distanza superiore a 2 km dal centro di raccolta) dal datore di lavoro, come sua obbligazione principale ai sensi degli artt. 52 CCNL 1994/1997 e 54 CCNL 1998/2002 e della corrispondenza tra le spese sostenute dal dipendente per l'esecuzione o in occasione del lavoro e la somma corrispostagli dal datore (pure variabile, a seconda del prezzo della benzina e dei km. percorsi): espressamente qualificata rimborso e mera restituzione di somme anticipate dal primo per conto del secondo dall'art. 54, u.c. CCNL 1998/2002” 6.9. la dicitura contenuta nel comma 6 del citato art. 54 non è quindi nuova, ma era già presente nel c.c.n.l. 1998/2002, e non ha rappresentato un ostacolo, nella sentenza n. 4603 del 2015, al riconoscimento della natura retributiva della citata indennità chilometrica (pari a 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro dal centro di raccolta al luogo di lavoro), motivato in base all’accertamento in fatto eseguito dai giudici di appello in ordine alla continuità di corresponsione, per la prestazione dell'attività lavorativa in zone di montagne o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, alla predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di lavoro, alla sua autonomia dall'effettiva entità dell'esborso del lavoratore, non tenuto a presentare documentazione di spesa, alla sua erogazione in egual misura e in ogni caso ad ogni singolo lavoratore”; 7. in base alle considerazioni che precedono deve escludersi, quindi, la denunziata violazione di legge conseguendone il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza; 8. sussistono i presupposti processuali per la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n